2° Contenuto Riservato: Trasferimento d’impresa e licenziamento collettivo: la Sentenza CGUE

COMMENTO – DIRITTO DEL LAVORO

DI GIULIO D’IMPERIO | 8 OTTOBRE 2026

La Sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea Causa C-293/24 dell’8 settembre 2026 si è occupata dell’origine del licenziamento collettivo di alcuni dipendenti di una compagnia aerea portoghese che dopo la cessazione formale, aveva continuato a gestire i voli programmati precedentemente, richiamando in servizio il personale prima distaccato.

Premessa

Con la Sentenza 8 settembre 2026,  causa C-293/24 la Corte di Giustizia Europea ha fornito importanti chiarimenti in merito al diritto che hanno i lavoratori quando si verifica il trasferimento d’azienda o di un ramo di essa.

La Sentenza della Corte di Giustizia Europea ha evidenziato l’indisponibilità delle tutele giuslavoristiche comunitarie evidenziando invece la responsabilità patrimoniale dello Stato membro, dovuta dagli accertati errori interpretativi ed omissioni procedurali dell’autorità giudiziaria nazionale.

L’origine del contenzioso

Il contenzioso oggetto della Sentenza della Corte di Giustizia Europea ha avuto inizio nel 1993 a seguito del licenziamento collettivo intimato ai lavoratori della compagnia aerea portoghese Air Atlantis (AIA).

La causa del licenziamento collettivo era la messa in liquidazione della compagnia aerea, decisa dal socio di maggioranza TAP (altra compagnia aerea).

Nonostante la cessazione formale della compagnia aera portoghese AIA, il socio di maggioranza TAP aveva continuato a gestire i voli charterprecedentemente programmati, utilizzando per diversi anni aerei presi in affitto dall’AIA, oltre a materiali d’ufficio e dotazioni di bordo. Per gestire i voli la TAP aveva deciso di riprendere in servizio il personale precedentemente distaccato.

Considerando la legislazione portoghese in vigore in quegli anni, quando un lavoratore percepiva l’indennità di licenziamento significava che lui stesso accettava il proprio recesso dal rapporto di lavoro in maniera incontestabile.

A questo punto considerando la norma esistente, i lavoratori della compagnia area AIA ritennero opportuno contestare i licenziamenti subiti, chiedendo di essere reintegrati nel proprio posto di lavoro.  Per ottenere tale risultato i lavoratori decisero di agire in giudizio contestando i licenziamenti subiti con la precisa finalità di giungere ad ottenere la reintegra sul posto di lavoro, in quanto ritenevano che dietro la presunta liquidazione della società AIA (datrice di lavoro) si nascondesse in realtà un effettivo trasferimento d’azienda.

La richiesta dei lavoratori però non fu accolta dal Supremo Tribunal de Justiça con sentenza del 25 febbraio 2009 con cui fu esclusa l’esistenza di un trasferimento di azienda, in quanto ritenne che la TAP avesse agito unicamente per ridurre le perdite della liquidazione e che mancasse un’autonomia organizzativa interna nell’entità assorbita, negando nello stesso tempo il richiesto rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia.

L’azione dei lavoratori ed il ruolo fondamentale della Corte di Giustizia Europea

La questione fu ripresa dai lavoratori quando durante un altro processo sulla stessa vicenda si adì una sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, la quale censurava sia l’interpretazione che l’omissione del rinvio da parte del Supremo Tribunal de Justiça, nonostante gli orientamenti giurisprudenziali nazionali fossero molto contrastanti.

Pertanto i lavoratori decisero di avviare un’azione risarcitoria nei confronti dello Stato portoghese a causa dei danni subiti dovuti agli errori che la giurisdizione portoghese aveva commesso, ritenendo che:

  • la Sentenza del 25 febbraio 2009 si basava chiaramente su una errata interpretazione del concetto di “trasferimento di azienda”, ai sensi della Direttiva n. 2001/23;
  • il giudice avesse violato l’articolo 267, comma 3 del TFUE;

Nel relativo giudizio, il Supremo Tribunal de Justiça adiva dunque la Corte di Giustizia Europea in via pregiudiziale, al fine di chiarire i presupposti e i limiti della responsabilità dello Stato portoghese.

Inoltre, la Corte di Giustizia Europea ha evidenziato che ai singoli lavoratori deve essere riconosciuto il diritto ad un risarcimento, a condizione che risultino soddisfatte tre condizioni cumulative:

  • la norma giuridica dell’Unione Europea che risulti essere stata violata sia preordinata a conferire diritti ai lavoratori;
  • la violazione della norma sia sufficientemente qualificata;
  • esista un nesso causale diretto tra la violazione della norma ed il danno che i singoli lavoratori hanno subito.

Pertanto, sussistendo la violazione di questi tre punti è stata rilevata la responsabilità di uno Stato membro dell’Unione Europea a seguito della violazione di una norma Europea.

A questo punto diventa interessante esaminare la pronuncia della Corte di Giustizia Europea che ha come punti chiave la protezione del lavoratore e la responsabilità dello Stato. In primis è stato quindi ribadito che il diritto dell’Unione vieta l’applicazione di normative nazionali che facciano decadere la facoltà di contestare un licenziamento semplicemente perché il lavoratore ha percepito l’indennità di recesso.

Successivamente la Corte di Giustizia Europea ha puntualizzato quali sono gli indici oggettivi perché possa essere individuata una situazione di trasferimento di azienda o di ramo d’azienda.

In modo particolare la stessa Corte ha ritenuto che occorre valutare se l’attività economica viene perseguita, pur se in una diversa forma, mantenendo la sua identità complessiva e se il nuovo operatore subentra nell’utilizzo dei beni materiali essenziali e cruciali per l’esercizio di quella attività.
È proprio da qui che nasce l’interpretazione errata del giudice portoghese, il quale aveva introdotto un requisito soggettivo come quello di azione per scopi economici da parte della TAP.

Il messaggio della Corte attraverso la Sentenza

La Sentenza in commento può costituire una pietra miliare nel contenzioso europeo in materia di lavoro e garanzie giurisdizionali.

In primo luogo attraverso questa sentenza la Corte di Giustizia Europea ha voluto riaffermare l’intangibilità delle tutele previste per i lavoratoriquando si verifica un trasferimento d’azienda, riuscendo ad arginare i tentativi di elusione della norma basati su motivazioni di liquidazione o su presunte “accettazioni tacite” dei licenziamenti. Inoltre attraverso questa sentenza si è voluto delineare un rigido perimetro attorno alla responsabilità dello Stato per l’operato dei giudici di ultima istanza.

Il messaggio che la Corte di Giustizia Europea ha voluto dare è molto chiaro: quando si mette in atto il mancato rispetto del rinvio pregiudiziale obbligatorio attraverso interpretazioni che risultano palesemente difformi dalla normativa Europea si mette in atto un potenziale illecito di Stato passibile di risarcimento patrimoniale.

Attraverso questa sentenza viene rafforzata la efficacia dell’ordinamento europeo, a tutela dei diritti dei singoli e del principio di certezza del diritto.

Riferimenti normativi:

Il contenuto di questa newsletter è strettamente riservato e destinato esclusivamente ai destinatari autorizzati.
È espressamente vietata la condivisione totale o parziale di questa comunicazione su qualsiasi piattaforma pubblica o privata, inclusi (ma non limitati a):
• Gruppi e canali Telegram
• Chat di gruppo o broadcast su WhatsApp
• Post o storie su Facebook, Instagram, X (Twitter), LinkedIn, o altri social network.

Ogni violazione di questa norma potrà comportare l’esclusione immediata dalla lista dei destinatari e, nei casi più gravi, azioni legali.

Grazie per il rispetto delle regole e per contribuire a mantenere la riservatezza delle informazioni condivise.