3° Contenuto Riservato: Proposta CPB 2026/2027 e ravvedimento 2020/2023 nel cassetto fiscale del contribuente

SCHEDA PRATICA – ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

DI DEVIS NUCIBELLA | 9 OTTOBRE 2026

L’Agenzia delle entrate ha messo a disposizione online, all’interno del cassetto fiscale dei contribuenti interessati, le nuove Schede di sintesi dedicate al Concordato preventivo biennale. I dati forniti consentono a ciascun contribuente di valutare gli effetti dell’adesione per i periodi d’imposta 2026 e 2027 e delle ulteriori opportunità connesse al rinnovo della adesione tra cui il “ravvedimento speciale” per il periodo 2020/2023.

Fonti ufficiali

Artt. 6–37, D.Lgs. n. 13/2024; artt. 28 e 29, D.Lgs. n. 148/2026

La scheda nel cassetto fiscale

La scheda è disponibile nel cassetto fiscale del contribuente nella sezione “Comunicazioni”. I passi da seguire sono i seguenti:

Nell’aera riservata si entra nel cassetto fiscale 
Tra le sezioni disponibili si sceglie “Consultazioni” 
Tra le aree disponibili è presente comunicazioni 
Tra le varie comunicazioni è presente anche la “Scheda di sintesi Concordato Preventivo Biennale” 

Scheda per il contribuente che non ha aderito al precedente CPB 2024/2025

Per il contribuente che non ha aderito al CPB 2024/2025, la scheda dopo una prima premessa elenca i benefici dell’adesione per i periodi di imposta 2026 e 2027 e, infine, illustra la situazione del contribuente in relazione agli ISA del periodo 2024.

Premessa 
Benefici dell’adesione al concordato preventivo 
Elementi informativi dell’attività esercitata (sulla base di Redditi 2025 periodo 2024) 

Scheda per il contribuente che ha già aderito al precedente CPB 2024/2025 e può rinnovare l’adesione al CPB 2026/2027

In caso di precedente adesione al CPB 2024/2025 il D.Lgs. n. 148/2026 ha introdotto nuovi benefici, applicabili esclusivamente ai contribuenti che, dopo aver aderito al CPB 2024/2025 rinnovano l’applicazione dell’istituto anche per il biennio successivo.

Gli effetti del rinnovo al CPB 2026/2027 

Ravvedimento 2020/2023

L’ultima parte della scheda denominata “Ulteriore opportunità per chi accede al concordato” propone, solo peri contribuenti che dopo aver aderito al CPB 2024/2025 rinnovano il CPB per il 2026/2027, il calcolo:

  • dell’imposta sostitutiva da versare ai fini dell’accesso al nuovo regime del ravvedimento ex art. 29, D.Lgs. n. 148/2026;
  • che consente di ottenere l’esclusione dalle rettifiche del reddito d’impresa o di lavoro autonomo di cui all’art. 39 del D.P.R. n. 600/1973 e all’art. 54, comma 2, secondo periodo del D.P.R. n. 633/1972;

relativamente ai periodi di imposta compresi tra il 2020 e il 2023.

Il calcolo fornisce i seguenti dati:

Calcolo imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali
Periodo di impostaViene considerato il periodo di imposta dell’anno dichiarativo.
Punteggio ISA/Presenza di causa di esclusioneViene considerato il punteggio ISA ricalcolato in Anagrafe Tributaria.In presenza di cause di esclusione dichiarate nei modelli Redditi, nei periodi di imposta dal 2020 al 2023, vengono considerate quelle con codice 4 (correlate al non normale svolgimento dell’attività), con codice 7 (correlate all’esercizio di due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo ISA, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’ISA relativo all’attività prevalente superi il 30% dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati) e codici 15, 16, 17 (correlate alla pandemia di COVID-19) .
Reddito dichiaratoViene considerato il reddito d’impresa o di lavoro autonomo già dichiarato alla data di entrata in vigore dell’art. 29 del D.Lgs. n. 148/2026.I puntamenti dichiarativi utilizzati sono riportati nell’ultimo paragrafo.
% incremento base imponibileViene considerato un incremento della base imponibile del:5% per i soggetti con punteggio ISA pari a 10;10% per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 8 e inferiore a 10;20% per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 6 e inferiore a 8;30% per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 4 e inferiore a 6;40% per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 3 e inferiore a 4;50% per i soggetti con punteggio ISA inferiore a 3.Per i contribuenti che, anche in una sola delle annualità d’imposta 2020, 2021, 2022 e 2023, hanno dichiarato una causa di esclusione dall’applicazione degli ISA correlata alla diffusione della pandemia da COVID-19, alla presenza di condizioni correlate al non normale svolgimento dell’attività e all’esercizio di due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo ISA, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’ISA relativo all’attività prevalente superi il 30% dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati, viene considerato un incremento della base imponibile del 25%.
Base imponibileIl calcolo della base imponibile, dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, è costituito dalla differenza tra il reddito d’impresa o di lavoro autonomo già dichiarato, alla data di entrata in vigore dell’art. 29 del D.Lgs. n. 148/2026, in ciascuna annualità e la percentuale di incremento della base imponibile.
Aliquota imposta sostitutivaViene considerata una aliquota relativa all’imposta sostitutiva calcolata nella misura del:10%, se nel singolo periodo d’imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 8;12%, se nel singolo periodo d’imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;15%, se nel singolo periodo d’imposta il livello di affidabilità fiscale è inferiore a 6.Per i contribuenti che, anche in una sola delle annualità d’imposta 2020, 2021, 2022 e 2023, hanno dichiarato una causa di esclusione dall’applicazione degli ISA correlata alla diffusione della pandemia da COVID-19, al non normale svolgimento dell’attività e all’esercizio di due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo ISA, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’ISA relativo all’attività prevalente superi il 30% dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati, viene considerata un’aliquota dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali del 12,5%.
Imposta sostitutivaViene calcolata sulla base imponibile applicando l’aliquota dell’imposta sostitutiva.In considerazione della pandemia di COVID-19, per i periodi d’imposta 2020 e 2021 le imposte sostitutive vengono diminuite del 30%.Tale riduzione viene applicata anche per i contribuenti che hanno dichiarato, con riferimento ai periodi di imposta dal 2020 al 2023, una causa di esclusione dall’applicazione degli ISA correlata al non normale svolgimento dell’attività.In presenza della causa d’esclusione 7 (correlata alla multiattività), l’abbattimento del 30% dell’imposta sostitutiva non viene applicato in alcun periodo d’imposta.Il valore complessivo dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da versare per ciascuna annualità oggetto dell’opzione non può essere inferiore a 1.000 euro.
Calcolo imposta sostitutiva dell’imposta regionale sulle attività produttive
Periodo di impostaViene considerato il periodo di imposta dell’anno dichiarativo.
Punteggio ISA/Presenza di causa di esclusioneViene considerato il punteggio ISA ricalcolato in Anagrafe Tributaria.In presenza di cause di esclusione dichiarate nei modelli Redditi, nei periodi di imposta dal 2020 al 2023, vengono considerate quelle con codice 4 (correlate al non normale svolgimento dell’attività), con codice 7 (correlate all’esercizio di due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo ISA, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’ISA relativo all’attività prevalente superi il 30% dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati) e codici 15, 16, 17 (correlate alla pandemia di COVID-19).
Valore della produzione netta dichiaratoViene considerato il valore della produzione netta già dichiarato alla data di entrata in vigore dell’art. 29 del D.Lgs. n. 148/2026.I puntamenti dichiarativi utilizzati sono riportati nel paragrafo successivo.
% incremento base imponibileViene considerato un incremento della base imponibile del:5% per i soggetti con punteggio ISA pari a 10;10% per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 8 e inferiore a 10;20% per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 6 e inferiore a 8;30% per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 4 e inferiore a 6;40% per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 3 e inferiore a 4;50% per i soggetti con punteggio ISA inferiore a 3.Per i contribuenti che, anche in una sola delle annualità d’imposta 2020, 2021, 2022 e 2023, hanno dichiarato una causa di esclusione dall’applicazione degli ISA correlata alla diffusione della pandemia da COVID-19, al non normale svolgimento dell’attività e all’esercizio di due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo ISA, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’ISA relativo all’attività prevalente superi il 30% dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati, viene considerato un incremento della base imponibile del 25%.
Base imponibileIl calcolo della base imponibile dell’imposta sostitutiva dell’imposta regionale sulle attività produttive è costituito dalla differenza tra il valore della produzione netta già dichiarato, alla data di entrata in vigore dell’art. 29 del D.Lgs. n. 148/2026, in ciascuna annualità e la percentuale di incremento della base imponibile.
Aliquota imposta sostitutivaViene considerata una aliquota relativa all’imposta sostitutiva calcolata nella misura del 3,9%.
Imposta sostitutivaViene calcolata sulla base imponibile applicando l’aliquota dell’imposta sostitutiva.In considerazione della pandemia di COVID-19, per i periodi d’imposta 2020 e 2021 le imposte sostitutive vengono diminuite del 30%.Tale riduzione viene applicata anche per i contribuenti che hanno dichiarato, con riferimento ai periodi di imposta dal 2020 al 2023, una causa di esclusione dall’applicazione degli ISA correlata al non normale svolgimento dell’attività.In presenza della causa d’esclusione 7 (correlata alla multiattività), l’abbattimento del 30% dell’imposta sostitutiva non viene applicato in alcun periodo d’imposta.

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