4° Contenuto riservato: Tassazione del TFR: l’insussistente abrogazione della clausola di salvaguardia

L’OPINIONE – IMPOSIZIONE FISCALE

DI GIUSEPPE BUSCEMA | 9 OTTOBRE 2026

La clausola di salvaguardia per la tassazione del TFR è al centro di un equivoco sulla sua presunta abrogazione. L’articolo ne ricostruisce la continuità nel nuovo Testo unico delle imposte sui redditi, illustra quando l’applicazione delle aliquote del 2006 risulta più favorevole e approfondisce il contenzioso sulla riliquidazione definitiva, con particolare attenzione alle quote maturate dopo il 31 dicembre 2000.

La clausola resta nel nuovo Testo unico

Ha suscitato notevole clamore la notizia, circolata nelle ultime settimane, relativa alla presunta abrogazione della c.d. clausola di salvaguardiaper la tassazione del TFR.

La notizia prendeva le mosse dall’abrogazione dell’articolo 1, comma 9, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, disposta dall’articolo 376 del D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117, con effetto dal 1° gennaio 2027, data dalla quale trovano applicazione le disposizioni del nuovo Testo unico delle imposte sui redditi.

Peccato, però, che l’articolo 21, comma 11, del nuovo Testo unico riproduca la clausola, prevedendo che, ai fini della determinazione dell’IRPEFdovuta sui trattamenti di fine rapporto, sulle indennità equipollenti e sulle altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, si applichino, se più favorevoli, le aliquote e gli scaglioni di reddito vigenti al 31 dicembre 2006.

Una tempesta in un bicchier d’acqua, dunque, alla quale ha contribuito anche qualche operatore del settore, evidentemente convinto del fondamento di una notizia giuridicamente insussistente.

Ambito di applicazione e tassazione provvisoria

Ma cosa prevede la norma e quali sono, concretamente, i vantaggi derivanti dalla sua applicazione?

La clausola interessa il TFR di cui all’articolo 2120 c.c., le indennità equipollenti e le altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 917/1986 e, dal 2027, all’articolo 19, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 117/2026.

Come noto, la tassazione del TFR operata dal sostituto d’imposta ha carattere provvisorio. L’Agenzia delle entrate procede successivamente alla riliquidazione sulla base dell’aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione.

Quando convengono le aliquote del 2006

Ma qual è, concretamente, la convenienza della clausola?

Al 31 dicembre 2006 le aliquote IRPEF erano pari al 23% fino a 26.000 euro, al 33% oltre 26.000 e fino a 33.500 euro e al 39% oltre tale soglia. La disposizione consente di applicare tale sistema quando risulti più favorevole.

Effettuando una simulazione con le aliquote vigenti nel 2026 – 23% fino a 28.000 euro, 33% oltre 28.000 e fino a 50.000 euro e 43% oltre tale soglia – il sistema del 2006 diventa più conveniente soltanto quando il reddito di riferimento supera circa 79.750 euro.

La scarsa applicazione pratica della clausola trova, quindi, una spiegazione piuttosto semplice: la convenienza si manifesta soltanto in presenza di redditi di riferimento relativamente elevati.

Riliquidazione e TFR maturato dopo il 2000

A ciò si aggiunge un ulteriore profilo, che riguarda l’applicazione della clausola in sede di riliquidazione definitiva da parte dell’Agenzia delle Entrate e, in particolare, la quota di TFR maturata successivamente al 31 dicembre 2000.

L’Amministrazione finanziaria ha infatti sostenuto, in sede contenziosa, che la clausola di salvaguardia opererebbe, in fase di riliquidazione, sulla quota di TFR maturata fino al 31 dicembre 2000, mentre per quella maturata successivamente dovrebbe trovare applicazione l’aliquota media del quinquennio precedente.

Un esempio della contestazione è offerto dalla recente sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sez. XIII, 8 gennaio 2026, n. 158, che ha disatteso tale interpretazione.

Secondo i giudici laziali, infatti, l’articolo 1, comma 9, della Legge n. 296/2006 non contiene alcuna limitazione temporale che consenta di circoscrivere l’applicazione della clausola alla sola quota di TFR maturata entro il 31 dicembre 2000. La Corte ha pertanto ritenuto che la salvaguardia non possa essere neutralizzata, per la quota maturata successivamente, in sede di riliquidazione definitiva dell’imposta.

La pronuncia è interessante soprattutto perché evidenzia come una disposizione apparentemente semplice possa presentare profili problematici nel momento della sua concreta applicazione, anche in ragione della distinzione tra la tassazione effettuata dal sostituto d’imposta e la successiva riliquidazione da parte dell’Amministrazione finanziaria.

Il problema conserva tutta la sua attualità anche dopo il D.Lgs. n. 117/2026. Nel trasfondere la clausola nell’articolo 21, comma 11 , del nuovo Testo unico, infatti, il legislatore ne ha confermato la sostanza senza introdurre una specifica disciplina diretta a risolvere tale questione applicativa.

La presunta abrogazione della clausola finisce, dunque, per distogliere l’attenzione dal dato realmente significativo: la salvaguardia continuerà a esistere anche dal 2027, ma la sua limitata notorietà trova spiegazione soprattutto nella sua concreta convenienza, che, alla luce dell’attuale struttura dell’IRPEF, si manifesta soltanto per redditi di riferimento relativamente elevati. A ciò si aggiungono alcune questioni applicative, come dimostra il contenzioso sulla riliquidazione, che contribuiscono a rendere meno lineare un istituto rimasto, nella pratica, piuttosto marginale.

Riferimenti normativi:

  • Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 9
  • D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117, art. 19, comma 1, lettera a), 21, comma 11, e 376
  • Corte di Giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sez. XIII, Sentenza 8 gennaio 2026, n. 158

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