4° Contenuto Riservato: Compensazioni senza visto: la Cassazione esclude il “liberi tutti”

COMMENTO – AGEVOLAZIONI

DI SANDRA PENNACINI | 13 OTTOBRE 2026

La recente ordinanza n. 26020 del 1° ottobre 2026 della Corte di Cassazione ha riaffermato il principio della prevalenza della sostanza sulla forma in materia di compensazione di crediti d’imposta. Tuttavia, la portata operativa della decisione rischia di essere travisata se non coordinata con le procedure telematiche dell’Amministrazione finanziaria, che prevedono lo scarto preventivo del modello F24 nel caso in cui il credito utilizzato in compensazione soggiaccia agli obblighi di visto.

Premessa

L’ordinanza n. 26020/2026 della Corte di Cassazione ha generato, come prevedibile, un’ondata di commenti entusiasti. È tuttavia necessario e doveroso tracciare con esattezza i contorni della vicenda, al fine di meglio comprendere la decisione assunta dalla Suprema Corte.

L’errore da evitare è quello di far passare l’errata convinzione che la compensazione dei crediti fiscali in assenza di visto (laddove richiesto) sia stata sdoganata, potendo comunque la compensazione stessa essere sempre e comunque fatta salva alla luce della sostanziale spettanza del credito stesso.

Una ricostruzione di questo genere, infatti, è fuorviante, anche alla luce del fatto che le intenzioni devono poi confrontarsi con la realtà, che vede lo scarto da parte del sistema telematico dell’Agenzia delle Entrate dei modelli F24 non assistiti dal visto di conformità prescritto.

La controversia

La vicenda trae origine da tre atti di recupero notificati nel 2021 dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di una società. L’Ufficio contestava l’indebitoutilizzo in compensazione di crediti IVA e IRAP di importo superiore a quelli per i quali è necessaria l’apposizione del visto di conformità.

Nello specifico, l’Amministrazione finanziaria fondava la pretesa sul presupposto che il visto di conformità fosse stato rilasciato da una professionista che, al momento della presentazione delle dichiarazioni, non risultava ancora iscritta nell’elenco informatizzato dei soggetti abilitati tenuto dalla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate (DRE), sebbene l’iscrizione fosse poi intervenuta in data successiva. Per uno degli atti di recupero, il visto veniva invece contestato come del tutto omesso.

Il principio della Cassazione: prevalenza della sostanza e non punibilità

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, confermando l’annullamento degli atti di recupero e delle relative sanzioni proporzionali del 30%.

I giudici di legittimità hanno ribadito che la funzione del visto di conformità è quella di garantire un controllo anticipato sulla spettanza del credito. Una volta accertata l’effettiva esistenza e spettanza del credito e l’assenza di condotte fraudolente o pregiudizi per il Fisco, l’irregolarità o l’omissione del visto rimane confinata nell’alveo delle violazioni meramente formali.

A supporto della decisione, la Suprema Corte rileva che per configurare un’infrazione formale occorre il contemporaneo verificarsi di due condizioni:

  1. assenza di pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo;
  2. mancata incisione sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta o sul versamento del tributo.

Richiamando i propri precedenti (Cass. n. 5289/2020 e Cass. n. 7154/2025), la Corte ha ricordato che “l’utilizzo in compensazione di credito IVA senza l’apposizione sulla dichiarazione del contribuente, del visto di conformità del responsabile del centro di assistenza fiscale, previsto dall’art. 10, comma 1, lett. a), n. 7 del D.L. n. 78 del 2009, convertito nella Legge n. 102 del 2009, configura una violazione puramente formale che non determina il venir meno del diritto del contribuente di portare in compensazione il credito IVA una volta accertata, sul piano sostanziale, l’esistenza dello stesso ovvero nell’ipotesi di sua mancata contestazione” e che, sotto il profilo sanzionatorio, “non è punibile per assenza di offensività della condotta”.

La sentenza affronta e supera tre obiezioni sollevate dall’Amministrazione finanziaria:

  • modifiche di cui al D.L. n. 50/2017: la previsione del recupero dei crediti utilizzati in violazione delle modalità prescritte non elide la necessità di verificare, in concreto, l’offensività della condotta (artt. 10, comma 3, Legge n. 212/2000 e 6, comma 5-bis, D.Lgs. n. 472/1997);
  • pronuncia della Corte Costituzionale n. 144/2024: pur riconoscendo la funzione del visto, la Corte non ha affermato che ogni irregolarità del visto determini automaticamente la perdita del diritto alla compensazione o l’applicazione della sanzione proporzionale;
  • equiparazione tra visto irregolare e visto omesso: la Cassazione ha chiarito che “la distinzione tra visto omesso e visto apposto da professionista non ancora inserita nell’elenco rileva sul piano delle modalità della violazione, ma non ne modifica la natura formale in difetto di offensività”.

Dalla teoria alla pratica: il blocco del modello F24

Se in sede giudiziaria il principio della prevalenza della sostanza sulla forma appare ormai del tutto assodato, ciò certamente non deve essere interpretato come un “liberi tutti” quanto alla possibilità di effettuare compensazioni senza doversi preoccupare del visto di conformità.

Qualsiasi tentativo di compensazione in assenza di visto di conformità, laddove richiesto, viene bloccato alla fonte, tramite lo scarto del modello di pagamento da parte del sistema telematico dell’Agenzia delle Entrate.

Come previsto dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, prot. n. 195385/2018 (emanato in attuazione dell’art. 37, comma 49-ter, D.L. n. 223/2006), il sistema informatico dell’Anagrafe Tributaria effettua il blocco e il controllo preventivo delle deleghe di pagamento contenenti compensazioni a rischio.

Nello specifico, la trasmissione telematica di un modello F24 contenente l’utilizzo in compensazione di crediti per imposte dirette o IVA superiori a 5.000 euro (salvo spettanza di una maggiore soglia in ragione del regime premiale ISA o di avvenuta adesione al CPB), privo della presenza, a monte, di una dichiarazione regolarmente vistata, determina la sospensione e il successivo scarto della delega.
Ai sensi del punto 2.3 del citato Provvedimento: “Tutti i pagamenti e le compensazioni contenuti nel modello F24 scartato si considerano non eseguiti”.

Ci si potrebbe legittimamente domandare come si ponga la pronuncia qui in commento nel quadro dei vincoli imposti dal sistema telematico.

Ebbene, nel caso specifico, i modelli F24 non erano stati scartati dal sistema informatico al momento dell’invio. Si ritiene, per quanto la sentenza non fornisca informazioni puntuali sulle compensazioni oggetto di contestazione, che si tratti di invii effettuati prima dell’introduzione del meccanismo di sospensione e blocco dei modelli F24 irregolari, tant’è che la questione si è posta sia per crediti per i quali il visto era stato apposto ma da un soggetto che, all’atto del rilascio del visto stesso, non era regolarmente iscritto negli elenchi dedicati presso la DRE, sia per un credito compensato per il quale il visto risultava addirittura del tutto assente.

Il contenzioso, dunque, è nato dopo che il sistema aveva lasciato “filtrare” i modelli F24, in assenza di blocco automatico, ovverosia nel momento in cui l’Ufficio, incrociando a posteriori gli elenchi della DRE, aveva riscontrato che l’iscrizione del professionista nell’elenco degli abilitati era avvenuta in data successiva alla trasmissione della dichiarazione.

Conclusioni

In conclusione, l’ordinanza n. 26020/2026 è senza dubbio da accogliere con favore, in quanto va a rafforzare il principio secondo il quale se il credito è effettivo, il mero vizio afferente al visto non fa venire meno il diritto alla compensazione, principio che risulta essere assolutamente utile al fine di risolvere problematiche afferenti a modelli F24 dapprima accolti e poi, solo in seguito, contestati.

Per quanto riguarda l’oggi, purtroppo, nulla cambia. Il vincolo del visto permane pienamente attivo e, si potrebbe dire, “più della Cassazione poté il controllo telematico”.

Ancora una volta, infatti, gli automatismi introdotti a livello di fisco elettronico arrivano ad essere efficaci a tal punto da superare, nei fatti, anche le pronunce di massimo livello, posto che dinnanzi ad uno scarto del modello F24 l’unico modo, nel concreto, affinché il credito sia compensabile, è quello di presentare una dichiarazione integrativa contenente l’apposizione del visto di conformità precedentemente omesso o irregolare e attendere i canonici 10 giorni prima della trasmissione del modello F24 nel quale il credito viene utilizzato in compensazione.

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