CIRCOLARE MONOGRAFICA – APPALTI
Quadro normativo, requisiti necessari e i più recenti chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
DI FRANCESCO GERIA – LABORTRE STUDIO ASSOCIATO | 13 OTTOBRE 2026
Nella gestione degli appalti, il controllo della regolarità fiscale dell’impresa affidataria assume un rilievo particolare quando l’esecuzione dell’opera o del servizio è caratterizzata da un significativo impiego di manodopera. L’articolo 17-bisdel D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, introdotto dall’articolo 4 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ha costruito uno specifico sistema di controllo sul corretto versamento delle ritenute fiscali operate nei confronti dei lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’affidamento.
All’interno di questo sistema si colloca il certificato comunemente denominato DURF – Documento Unico di Regolarità Fiscale, formalmente definito dall’Agenzia delle Entrate quale “certificato di sussistenza dei requisiti per imprese appaltatrici”. Diventa essenziale individuare, in primo luogo, quando trova applicazione la disciplina delle ritenute negli appalti e, solo successivamente, verificare se l’impresa possa utilizzare il DURF per accedere al regime di esonero.
Premessa
Nella gestione degli appalti, il controllo della regolarità fiscale dell’impresa affidataria assume un rilievo particolare quando l’esecuzione dell’opera o del servizio è caratterizzata da un significativo impiego di manodopera.
L’articolo 17-bis del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, introdotto dall’articolo 4 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ha costruito uno specifico sistema di controllo sul corretto versamento delle ritenute fiscali operate nei confronti dei lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’affidamento. All’interno di questo sistema si colloca il certificato comunemente denominato DURF – Documento Unico di Regolarità Fiscale, formalmente definito dall’Agenzia delle Entrate quale “certificato di sussistenza dei requisiti per imprese appaltatrici”.
Il DURF, tuttavia, non costituisce un documento obbligatorio per qualsiasi appalto e neppure per ogni affidamento di valore superiore a 200.000 euro: la sua funzione è, più precisamente, quella di consentire all’impresa in possesso dei requisiti richiesti dalla legge di sottrarsi al particolare regime di controllo delle ritenute previsto dall’articolo 17-bis .
Diventa quindi essenziale individuare, in primo luogo, quando trova applicazione la disciplina delle ritenute negli appalti e, solo successivamente, verificare se l’impresa possa utilizzare il DURF per accedere al regime di esonero.
Appalto e DURF
Il quadro normativo: l’articolo 17-bis del D.Lgs. n. 241/1997
La disciplina nasce con finalità essenzialmente antielusive.
Il legislatore ha inteso contrastare fenomeni nei quali l’utilizzo intensivo di manodopera nell’ambito di appalti, subappalti e altri affidamenti si accompagni all’omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali, anche mediante un utilizzo improprio della compensazione.
L’articolo 17-bis prevede, pertanto, un sistema nel quale il committente è chiamato a verificare l’avvenuto versamento delle ritenute riferibili ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio, mentre l’appaltatore, l’affidatario e il subappaltatore sono soggetti a specifici obblighi di versamento e documentazione. È questa la logica illustrata anche dalla Circolare Agenzia delle Entrate 12 febbraio 2020, n. 1/E, che rimane il principale documento interpretativo della materia.
Il regime interessa affidamenti superiori alla soglia di legge, caratterizzati dalla contemporanea presenza del prevalente utilizzo di manodopera, dello svolgimento dell’attività presso le sedi del committente e dell’utilizzo di beni strumentali riconducibili al committente.
Il DURF non è un obbligo generalizzato per stipulare o eseguire un appalto.
Il meccanismo deve essere letto secondo una precisa sequenza logica. Occorre verificare se il rapporto rientri nel campo di applicazione dell’articolo 17-bis ; qualora vi rientri, trovano applicazione gli obblighi di controllo delle ritenute; l’impresa che possieda i requisiti previsti dal comma 5 può, tuttavia, comunicare al committente tale condizione allegando il DURF, ottenendo così l’esonero dal regime.
Ne consegue che l’assenza del DURF non determina, di per sé, l’impossibilità di eseguire l’appalto: comporta, ricorrendo tutti i presupposti dell’articolo 17-bis , l’applicazione del sistema ordinario di versamento separato, trasmissione della documentazione e controllo da parte del committente.
Quando trova applicazione l’articolo 17-bis
Il regime non dipende esclusivamente dall’importo del contratto. La disposizione richiede la presenza congiunta di più condizioni:
- in particolare, deve trattarsi dell’affidamento a un’impresa del compimento di una o più opere o di uno o più servizi per un importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro, attraverso contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati oppure altri rapporti negoziali comunque denominati. A ciò devono aggiungersi il prevalente utilizzo della manodopera, l’esecuzione presso le sedi di attività del committente e l’utilizzo di beni strumentali appartenenti o comunque riconducibili allo stesso;
- l’assenza anche di uno soltanto di tali elementi impedisce l’applicazione della disciplina.
Questa precisazione assume particolare rilievo operativo: un contratto da un milione di euro che venga eseguito con mezzi propri dell’appaltatore, ad esempio, potrebbe non ricadere nell’articolo 17-bis ; viceversa, un affidamento sopra soglia nel quale siano integrati contemporaneamente tutti gli elementi richiesti determina l’applicazione del sistema.
I soggetti interessati
Sul versante del committente, la norma richiama i soggetti di cui all’articolo 23, comma 1, del D.P.R. n. 600/1973, purché residenti ai fini delle imposte sui redditi e rientranti nelle categorie individuate dalla disposizione.
La Circolare n. 1/E/2020 ricomprende, tra gli altri, le società e gli enti commerciali residenti, le società di persone, gli imprenditori individuali, gli esercenti arti e professioni, nonché il curatore fallimentare – oggi curatore della liquidazione giudiziale – e il commissario liquidatore.
Sono invece esclusi, secondo l’interpretazione dell’Agenzia, i soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia, i soggetti residenti che non esercitano attività d’impresa, agricola o professionale, gli enti non commerciali limitatamente all’attività istituzionale non commerciale e i condomìni. La stessa Agenzia ha espressamente chiarito l’esclusione dei condomìni dal campo applicativo dell’articolo 17-bis .
Sul versante opposto, l’affidamento deve essere effettuato a un’impresa. La Circolare n. 1/E/2020 precisa inoltre che, in presenza di affidamenti nei confronti di più imprese, la verifica dei presupposti deve essere effettuata separatamente con riferimento a ciascuna di esse.
La soglia dei 200.000 euro
Uno degli elementi più delicati riguarda il calcolo dell’importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro.
Il valore non deve essere verificato isolatamente sul singolo contratto quando tra le stesse parti siano in essere più rapporti. Devono essere considerate le operazioni ricadenti nell’anno solare, tenendo conto dei contratti esistenti, delle modifiche intervenute e dei nuovi contratti stipulati con la medesima impresa.
Per i contratti di durata annuale o pluriennale con prezzo predeterminato, la Circolare n. 1/E/2020 ha individuato un criterio di pro rata temporis. Per ragioni di semplificazione, il calcolo viene effettuato per mesi; se il contratto o la modifica contrattuale intervengono dopo il giorno 15 del mese, la rilevanza è rinviata al mese successivo.
Particolare attenzione richiedono le catene contrattuali. Per evitare che la soglia venga aggirata frazionando un affidamento superiore a 200.000 euro in una pluralità di subaffidamenti di importo inferiore, la circolare ha precisato che la soglia viene verificata nel rapporto tra committente originario e affidatario; successivamente gli ulteriori presupposti devono essere valutati nei diversi rapporti presenti lungo la catena contrattuale.
La prevalenza della manodopera
L’articolo 17-bis si applica solamente quando l’affidamento sia caratterizzato dal prevalente utilizzo della manodopera.
La Circolare n. 1/E/2020 ha trasformato questo elemento qualitativo in un criterio quantitativo: la prevalenza ricorre quando il rapporto tra la retribuzione lorda riferibile ai percettori di redditi di lavoro dipendente e assimilati impiegati nell’esecuzione e il prezzo complessivo dell’opera o del servizio è superiore al 50%.
Il concetto di manodopera deve essere inteso in senso ampio.
Non rileva solamente il lavoro manuale, ma anche quello intellettuale; inoltre, vengono considerati sia i lavoratori subordinati sia i percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. L’Agenzia attribuisce rilievo alla sostanza del rapporto anche qualora un soggetto formalmente qualificato come autonomo svolga, nei fatti, un’attività riconducibile al lavoro dipendente presso il committente.
Le sedi del committente
Il secondo requisito materiale è rappresentato dall’esecuzione della prestazione presso le sedi di attività del committente.
Il concetto non coincide esclusivamente con la sede legale. Vi possono rientrare la sede operativa, gli uffici di rappresentanza, i terreni nei quali venga esercitata un’attività agricola, i cantieri, le piattaforme e, più in generale, ogni luogo riconducibile al committente e destinato allo svolgimento della relativa attività economica o professionale.
La verifica deve quindi essere sostanziale: occorre individuare il luogo nel quale la prestazione viene effettivamente resa e stabilirne la riconducibilità all’organizzazione del committente.
L’utilizzo dei beni strumentali del committente
Deve inoltre ricorrere l’utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o a esso riconducibili in qualunque forma.
La nozione comprende normalmente macchinari, impianti e attrezzature necessarie all’esecuzione della prestazione, mentre la riconducibilità può derivare dalla proprietà ma anche dal possesso o dalla detenzione.
L’Agenzia ha tuttavia introdotto un’importante precisazione. Se i beni essenziali per l’esecuzione dell’opera o del servizio sono propri dell’appaltatore, l’utilizzo meramente occasionale di beni del committente, oppure l’impiego di beni di quest’ultimo non indispensabili all’esecuzione della prestazione, non è sufficiente a integrare tale requisito.
I contratti interessati: oltre il semplice appalto
Il legislatore ha scelto deliberatamente una formulazione ampia. Non vengono considerati soltanto i contratti di appalto e subappalto, ma anche gli affidamenti a soggetti consorziati e i “rapporti negoziali comunque denominati”.
La denominazione attribuita dalle parti al contratto non è quindi decisiva. Occorre verificare le caratteristiche concrete dell’affidamento.
La Circolare n. 1/E/2020 ha, ad esempio, ricompreso potenzialmente nel perimetro applicativo anche fattispecie miste, quali una cessione di beni accompagnata da posa in opera, qualora siano concretamente presenti tutti gli altri presupposti.
Restano invece fuori dalla disciplina i regolari contratti di somministrazione di lavoro disciplinati dall’articolo 30 del D.Lgs. n. 81/2015; ciò deriva dalla loro differente struttura giuridica. La stessa prassi precisa, per contro, che una diversa qualificazione formale non impedisce di applicare la norma quando ricorrano in concreto i relativi presupposti.
Cosa accade quando ricorrono i presupposti
Quando tutti i presupposti dell’articolo 17-bis sono integrati e l’impresa non beneficia dell’esonero mediante DURF, si attiva un sistema di adempimenti che coinvolge appaltatore, subappaltatori e committente.
L’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice deve versare le ritenute fiscali riferibili ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio mediante deleghe distinte per ciascun committente, senza utilizzare in via ordinaria la compensazione.
Il modello F24 deve consentire l’identificazione del committente mediante il codice identificativo “09”, secondo le istruzioni della Risoluzione Agenzia delle Entrate 24 dicembre 2019, n. 109/E .
Sul divieto di compensazione la Circolare n. 1/E/2020 ha introdotto una precisazione importante: possono continuare a essere utilizzati i crediti maturati dall’impresa in qualità di sostituto d’imposta, quali determinate eccedenze di versamento delle ritenute o crediti derivanti da anticipazioni effettuate ai dipendenti per conto dell’Erario. Non possono invece essere utilizzati, ai fini del pagamento delle ritenute assoggettate all’articolo 17-bis, ordinari crediti IVA, crediti per imposte dirette, crediti da agevolazioni o crediti contributivi.
Il comma 8 dell’articolo 17-bis prevede inoltre, nei casi assoggettati alla disciplina, il divieto di utilizzare la compensazione per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi obbligatori maturati in relazione ai dipendenti direttamente impiegati nell’affidamento.
La documentazione da trasmettere al committente
Entro i 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute, l’impresa deve trasmettere al committente la documentazione necessaria affinché quest’ultimo possa effettuare il proprio controllo.
Devono essere messe a disposizione le deleghe F24 e un elenco nominativo dei lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio, identificati attraverso il codice fiscale. Per ciascun lavoratore devono risultare le ore lavorate nell’appalto, la retribuzione riferibile alla prestazione e le ritenute fiscali attribuibili allo specifico affidamento.
La corretta imputazione delle retribuzioni e delle ritenute diventa pertanto un vero e proprio adempimento dell’amministrazione del personale.
Secondo la Circolare n. 1/E/2020 , la ripartizione deve essere effettuata rapportando l’orario ordinario e straordinario prestato in favore del singolo committente al complessivo orario retribuito del lavoratore. Nel denominatore entrano anche le assenze retribuite, quali ferie, malattia e permessi; devono invece essere escluse, nella determinazione della quota di retribuzione, le retribuzioni arretrate o differite e le indennità di fine rapporto, mentre rilevano le addizionali regionali e comunali all’IRPEF.
Ne deriva l’esigenza, per l’impresa che operi contemporaneamente presso più clienti, di disporre di un sistema di rilevazione delle presenze per singola commessa sufficientemente preciso da permettere la corretta attribuzione mensile delle retribuzioni e delle ritenute.
Il controllo del committente
La posizione del committente non è meramente passiva. Egli deve effettuare un effettivo riscontro della documentazione ricevuta.
La Circolare n. 1/E/2020 richiede di valutare che la retribuzione oraria attribuita ai singoli lavoratori non risulti manifestamente incongrua rispetto all’attività prestata, potendo assumere rilievo anche la coerenza con i contratti collettivi applicabili e con l’effettiva presenza dei lavoratori presso la sede.
Il controllo interessa anche la congruità delle ritenute rispetto alla retribuzione imponibile. A fini di semplificazione, l’Agenzia ha affermato che le ritenute non sono considerate manifestamente incongrue quando risultino superiori al 15% della retribuzione imponibile ai fini fiscali
Il committente è inoltre tenuto a controllare il rispetto del divieto di compensazione, ma non deve verificare la spettanza e la congruità degli specifici crediti ammessi in compensazione.
Si configura dunque un‘attività di controllo che non coincide con una nuova elaborazione delle buste paga dell’appaltatore, ma che non può nemmeno ridursi alla mera raccolta materiale dei modelli F24.
L’inadempimento dell’appaltatore e la sospensione dei pagamenti
Se l’impresa non trasmette nei termini le deleghe e le informazioni richieste, oppure se emerge un omesso o insufficiente versamento delle ritenute, il committente deve intervenire.
Quando sia maturato il diritto dell’appaltatore al pagamento del corrispettivo, il committente deve sospenderne il pagamento fino a quando perdura l’inadempimento, entro il limite del 20% del valore complessivo dell’opera o del servizio, oppure per un importo pari alle ritenute non versate qualora tale importo risulti dalla documentazione ricevuta.
L’inadempimento deve inoltre essere comunicato entro 90 giorni all’Agenzia delle Entrate territorialmente competente.
La disciplina costituisce quindi anche un importante profilo di gestione contrattuale del credito: una irregolarità nel versamento delle ritenute può riflettersi direttamente sulla liquidazione dei corrispettivi dell’appalto.
Il DURF come causa di esonero
Il comma 5 dell’articolo 17-bis consente alle imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici di non applicare il complesso meccanismo appena descritto quando comunicano al committente, allegando la certificazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, la sussistenza dei requisiti prescritti.
Il certificato attesta quindi una particolare affidabilità fiscale dell’impresa e produce un effetto ben individuato: esonera dall’applicazione degli obblighi dell’articolo 17-bis .
Non deve pertanto essere assimilato al DURC. Il DURC riguarda la regolarità contributiva e assicurativa; il DURF ha invece una specifica funzione fiscale, strettamente collegata alla disciplina delle ritenute negli appalti.
L’Agenzia delle Entrate continua a qualificare il documento come certificato attestante i requisiti previsti dall’articolo 17-bis .
I requisiti necessari per ottenere il DURF
La possibilità di accedere all’esonero presuppone una serie di condizioni che devono sussistere nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza del pagamento delle ritenute.
L’impresa deve risultare in attività da almeno 3 anni, essere in regola con gli obblighi dichiarativi e avere eseguito, nei periodi d’imposta relativi alle dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio, versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dei ricavi o compensi risultanti dalle medesime dichiarazioni.
Deve inoltre risultare l’assenza di iscrizioni a ruolo, accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione riguardanti imposte sui redditi, IRAP, ritenute e contributi previdenziali per un importo superiore a 50.000 euro, quando i termini di pagamento siano scaduti e le somme siano ancora dovute. Non costituiscono impedimento le somme interessate da provvedimenti di sospensione né quelle oggetto di piani di rateazione non decaduti.
Il requisito dei 3 anni di attività assume una particolare importanza per imprese di recente costituzione: la mancanza dell’anzianità richiesta non determina l’impossibilità di svolgere l’appalto, ma impedisce di fruire dell’esonero e rende pertanto necessario applicare, qualora ricorrano gli altri presupposti, il regime ordinario dell’articolo 17-bis .
Il requisito del 10% e i più recenti chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
È soprattutto il rapporto tra versamenti effettuati e ricavi dichiarati ad avere generato negli ultimi anni numerose problematiche interpretative.
La Circolare n. 1/E/2020 ha chiarito che, al numeratore, devono essere considerati i complessivi versamenti effettuati tramite modello F24 per tributi, contributi e premi INAIL, al lordo dei crediti utilizzati in compensazione, mentre al denominatore devono essere considerati i ricavi o compensi complessivamente risultanti dalle dichiarazioni del medesimo triennio.
Sul punto è intervenuta anche la prassi più recente.
→ Con la Risposta n. 123/2025 , l’Agenzia ha escluso dal calcolo l’IVA meramente teorica riferita a operazioni non imponibili ex articolo 9del D.P.R. n. 633/1972: non essendo presente un’imposta effettivamente assolta, tale importo non può essere valorizzato per raggiungere il requisito percentuale.
→ La Risposta n. 63/2026 ha invece riconosciuto rilevanza ai versamenti effettuati mediante F24 a seguito della definizione delle comunicazioni di irregolarità – i cosiddetti avvisi bonari – purché i pagamenti siano stati materialmente eseguiti nel triennio assunto a riferimento per il calcolo.
→ Ancora più recente è la Risposta n. 174/2026 , con la quale l’Agenzia ha ulteriormente precisato il perimetro delle somme rilevanti. Possono concorrere al calcolo anche le ritenute applicate sugli interessi attivi bancari, ancorché materialmente versate dal sostituto d’imposta, nonché le imposte pagate all’estero, nei limiti in cui diano diritto al credito d’imposta previsto dall’articolo 165 del TUIR. Si consolida così una lettura del requisito non esclusivamente formale, attenta anche alla effettiva riferibilità del prelievo fiscale all’impresa interessata.
Rilascio e durata del DURF
Il modello di certificazione è stato approvato con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 6 febbraio 2020, prot. n. 54730.
Il certificato è messo a disposizione a partire dal terzo giorno lavorativo di ciascun mese, prendendo a riferimento la situazione esistente nell’ultimo giorno del mese precedente, e ha validità di 4 mesi dalla data di rilascio. È inoltre esente dall’imposta di bollo e dai tributi speciali.
La richiesta può oggi essere inoltrata utilizzando il servizio “Consegna documenti e istanze” disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate; sono inoltre previste la presentazione presso l’ufficio territoriale competente, l’invio mediante raccomandata e la trasmissione tramite PEC, secondo le modalità stabilite dall’Amministrazione finanziaria. Per i grandi contribuenti la competenza è attribuita alla Direzione regionale.
La validità quadrimestrale impone alle imprese che utilizzano stabilmente questo regime di implementare un adeguato monitoraggio delle scadenze, poiché l’esonero deve essere supportato da una certificazione valida nel periodo interessato.
Responsabilità del committente e regime sanzionatorio
Qualora il committente non adempia agli obblighi di controllo e sospensione previsti dalla legge, è tenuto al versamento di una somma corrispondente alla sanzione irrogata all’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice per la non corretta determinazione o esecuzione delle ritenute e per il tardivo versamento delle stesse. Tale importo deve essere versato senza possibilità di compensazione.
Sul punto occorre aggiornare il quadro originario alla riforma delle sanzioni tributarie operata dal D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87. Per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, la sanzione ordinaria prevista dall’articolo 13, comma 1, del D.Lgs. n. 471/1997 per l’omesso o insufficiente versamento è stata ridotta dal 30% al 25% dell’importo non versato. La distinta sanzione prevista dall’articolo 14 del medesimo decreto per la mancata esecuzione delle ritenute resta pari al 20% dell’ammontare non trattenuto.
La Circolare n. 1/E/2020 ha inoltre chiarito che la responsabilità del committente presuppone l’effettiva commissione della violazione da parte dell’impresa e l’irrogazione della relativa sanzione. Se l’impresa ha correttamente adempiuto oppure ha sanato tempestivamente la propria posizione attraverso il ravvedimento operoso, non sorge automaticamente in capo al committente la somma prevista dall’articolo 17-bis, comma 4 .
Tabella sinottica: appalti, ritenute e DURF
| Profilo | Disciplina | Conseguenza operativa |
| Norma di riferimento nel 2026 | Art. 17-bis D.Lgs. n. 241/1997 | Disciplina ancora applicabile fino alla decorrenza del nuovo Testo unico |
| Soglia economica | Importo complessivo annuo superiore a euro 200.000 | Da verificare considerando i rapporti rilevanti tra le medesime parti |
| Tipologia di rapporto | Appalto, subappalto, affidamento a consorziati o rapporti comunque denominati | Prevale la sostanza economico-organizzativa del rapporto |
| Prevalenza manodopera | Rapporto tra retribuzione lorda rilevante e prezzo dell’opera/servizio superiore al 50% | Requisito necessario per l’applicazione dell’art. 17-bis |
| Luogo della prestazione | Attività presso le sedi del committente | Requisito cumulativo |
| Beni strumentali | Beni del committente o comunque a esso riconducibili | L’utilizzo meramente occasionale o non essenziale non è sufficiente |
| Presupposti | Devono ricorrere congiuntamente | Se manca uno dei requisiti, non opera il regime dell’art. 17-bis |
| Assenza del DURF | Non impedisce l’esecuzione dell’appalto | Se ricorrono i presupposti, trovano applicazione gli obblighi ordinari di controllo |
| Versamento ritenute | F24 distinti per ogni committente, identificato con codice 09 | Ritenute riferibili ai lavoratori direttamente impiegati nell’affidamento |
| Compensazione | In linea generale vietata per le ritenute soggette al regime | Restano le specifiche eccezioni individuate dalla prassi per i crediti del sostituto |
| Documentazione | F24, lavoratori, CF, ore, retribuzioni e ritenute | Invio entro 5 giorni lavorativi dalla scadenza del versamento |
| Controllo committente | Verifica documentazione, congruità e versamenti | Obbligo sostanziale e non meramente formale |
| Irregolarità | Omessa documentazione o omesso/insufficiente versamento | Sospensione del corrispettivo nei limiti previsti dalla legge |
| Comunicazione irregolarità | All’Agenzia delle Entrate | Entro 90 giorni dal riscontro |
| DURF | Certificato ex art. 17-bis, commi 5 e 6 | Consente l’esonero dagli obblighi dell’art. 17-bis |
| Anzianità per DURF | Attività da almeno 3 anni | Requisito necessario |
| Obblighi dichiarativi | Impresa regolare | Requisito necessario |
| Versamenti/ricavi | Versamenti rilevanti almeno pari al 10% dei ricavi/compensi del triennio | Requisito oggetto di importanti chiarimenti di prassi |
| Carichi pendenti | Assenza delle esposizioni qualificate dalla norma superiori a € 50.000 | Salve sospensioni e rateazioni non decadute |
| Validità DURF | 4 mesi dalla data di rilascio | Necessario monitorare la scadenza |
| Rilascio | Agenzia delle Entrate | Disponibile dal terzo giorno lavorativo di ogni mese |
| Sanzioni | Responsabilità del committente nei casi previsti dal comma 4 | Per omesso versamento, dal 1° settembre 2024, sanzione base ex art. 13 D.Lgs. n. 471/1997 pari al 25% |
| Dal 2027 | D.Lgs. n. 33/2025, Testo unico versamenti e riscossione | La relativa decorrenza è stata rinviata al 1° gennaio 2027 |
Riferimenti normativi:
- D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, artt. 17, 17-bis e 18
- D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, art. 4 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157)
- Agenzia delle Entrate, Circolare 12 febbraio 2020, n. 1/E
Il contenuto di questa newsletter è strettamente riservato e destinato esclusivamente ai destinatari autorizzati.
È espressamente vietata la condivisione totale o parziale di questa comunicazione su qualsiasi piattaforma pubblica o privata, inclusi (ma non limitati a):
• Gruppi e canali Telegram
• Chat di gruppo o broadcast su WhatsApp
• Post o storie su Facebook, Instagram, X (Twitter), LinkedIn, o altri social network.
Ogni violazione di questa norma potrà comportare l’esclusione immediata dalla lista dei destinatari e, nei casi più gravi, azioni legali.
Grazie per il rispetto delle regole e per contribuire a mantenere la riservatezza delle informazioni condivise.