COMMENTO – AGEVOLAZIONI
DI DEVIS NUCIBELLA | 14 OTTOBRE 2026
Nel corso della Videoconferenza del 24 settembre scorso l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che in caso di decesso dell’avente diritto ai bonus edili questi si trasferiscono agli eredi che possiedono e detengono l’immobile al 31 dicembre. Nella dichiarazione dei redditi del de cuius, non è possibile fruire della quota di detrazione relativa all’anno del decesso.
Trasferimento del bonus in caso di decesso
Il trasferimento della proprietà o del diritto di godimento dell’immobile sul quale sono stati effettuati interventi di recupero del patrimonio edilizio può avvenire:
- per atto tra vivi, ovvero per vendita, donazione o permuta;
- per atto “mortis causa” a seguito del decesso del soggetto interessato.
L’art. 16-bis, TUIR, vigente dal 1° gennaio 2012, prevede espressamente (comma 8) che, in caso di decesso dell’avente diritto, le quote di detrazioneresidua sono trasferite esclusivamente e interamente all’erede che conserva la detenzione materiale e diretta del bene.
In pratica, è ancora confermata l’applicabilità del disposto di cui all’art. 2, comma 5, Legge n. 289/2002, il quale prevede che la detrazione:
(…) si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene. (…).
Con circolare 10 giugno 2004, n. 24/E, punto 1.1 è stato affermato che la detenzione materiale e diretta del bene:
- sussiste se l’erede assegnatario può disporre del bene immediatamente e liberamente;
- prescinde dalla circostanza che l’immobile sia stato adibito a propria abitazione principale.
Pertanto, se si verifica il passaggio di titolarità dell’immobile “mortis causa”, è necessario verificare come l’erede (o gli eredi) dispone (dispongono) del bene.
Ad esempio, quindi, l’erede che:
• detiene l’immobile a disposizione come “seconda casa” può beneficiare delle quote di detrazione residua;
• concede l’immobile in locazione (o comodato, ai sensi della circolare n. 20/E/2011) a terzi, perde il diritto alla detrazione.
Perde il diritto alla detrazione anche il coniuge superstite che abbia rinunciato all’eredità e che mantiene quindi sul bene il solo diritto di abitazione in qualità di legatario ex lege (circolare n. 24/2004).
| Decesso dell’avente diritto | |
| Detrazione per recupero edilizio è trasmessa a erede che mantiene detenzione materiale e diretta del bene | |
| Non rileva che abbia adibito l’immobile ad abitazione principale | Può disporre del bene immediatamente e liberamente |
Quando verificare le condizioni da rispettare
L’Agenzia delle Entrate, nella circolare 24 aprile 2015, n. 17/E, ha precisato che: “Si ritiene che la condizione della ‘detenzione materiale e diretta del bene’ debba sussistere non solo per l’anno dell’accettazione dell’eredità, ma anche per ciascun anno per il quale il contribuente intenda fruire delle residue rate di detrazione”.
Pertanto, se l’erede che deteneva “materialmente e direttamente” l’immobile, negli anni seguenti concede in locazione/comodato l’immobile, perde il diritto alla detrazione: solo qualora dovesse tornare a detenere “materialmente e direttamente” l’immobile, potrà “ricominciare” a fruire delle eventuali rate residue, per gli anni successivi al termine del contratto di locazione/comodato.
Con circolare n. 7/E/2018 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che in caso di vendita o donazione dell’immobile da parte dell’erede che ha la detenzione materiale e diretta del bene le quote residue di detrazione:
- non sono fruibili da parte dell’erede;
- non si trasferiscono all’acquirente/donatario, neanche nell’ipotesi in cui la vendita/donazione sia effettuata nel medesimo anno di accettazione dell’eredità.
Individuazione dell’anno di trasferimento
Il diritto alla fruizione delle quote residue viene trasferito agli eredi già a decorrere dall’anno del decesso (circolare 12 maggio 2000, n. 95).
Ad esempio, nel caso di decesso avvenuto nel gennaio 2025, il Modello REDDITI 2026 redatto per il de cuius non deve contenere l’indicazione della detrazione in quanto la stessa è direttamente utilizzata dagli eredi che mantengono la detenzione materiale e diretta, nelle rispettive dichiarazioni.
Se la detenzione “materiale e diretta” dell’immobile è esercitata congiuntamente da più eredi la detrazione può essere ripartita tra gli stessi in parti uguali (circolare 5 marzo 2003, n. 15).
Nel corso della Videoconferenza del 24 settembre scorso l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che tale principio si applica anche nel caso in cui:
- il decesso sia avvenuto il 29 dicembre 2025;
- e il deceduto possedesse elevati redditi.
Anche in questo caso nella dichiarazione dei redditi del de cuius, non è possibile fruire della quota di detrazione relativa all’anno del decesso.
| La risposta dell’Agenzia delle Entrate |
| D. In tutti i documenti di prassi, per il trasferimento della detrazione relativa ai bonus edilizi in caso morte, si fa riferimento alla regola generale per la quale, la detrazione spetti a chi possiede l’immobile al 31 dicembre. Tuttavia, i documenti di prassi sembrano riferirsi all’erede e nella specie all’erede che detenga il possesso dell’immobile sul quale spetta la detrazione. In tale contesto, si chiede il comportamento da adottare in capo al de cuius nell’ipotesi in cui sia deceduto il 29 dicembre 2025 e possegga elevati redditi e la detrazione da bonus. Nella presentazione della sua dichiarazione, è corretto ritenere che debba scomputarsi anche la sua quota di detrazione bonus riferita al periodo di proprietà/possesso dell’immobile? In caso contrario, infatti, si verificherebbe la paradossale situazione in cui il de cuius (per il tramite dei suoi eredi) dovrà versare delle imposte in realtà non dovute (se non fosse deceduto). |
| R. Con riferimento all’utilizzo delle quote di detrazione per le spese di recupero del patrimonio edilizio in caso di decesso dell’avente diritto, ai sensi dell’art. 16-bis, comma 8, del TUIR “la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene”. Con la circolare 17/E del 26 giugno 2023 è stato chiarito, inoltre, che in applicazione “del criterio generale in base al quale per determinare chi possa fruire della quota di detrazione relativa ad un anno occorre individuare il soggetto che possedeva l’immobile al 31 dicembre di quell’anno, si trasferisce all’erede, in presenza dei requisiti richiesti, la quota di detrazione relativa all’anno del decesso, anche nell’ipotesi in cui il decesso avvenga nello stesso anno di sostenimento della spesa”. Con riferimento al quesito in esame, in caso di decesso il 29 dicembre, la detrazione, in presenza dei requisiti richiesti, si trasferisce all’erede che detenga l’immobile al 31 dicembre e, pertanto, nella dichiarazione dei redditi del de cuius, non è possibile fruire della quota di detrazione relativa all’anno del decesso. |
Riferimenti normativi:
- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16-bis;
- Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 2.
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