3° Contenuto: Rassegna di Giurisprudenza 16 ottobre 2026, n. 667

RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA – CORTE DI CASSAZIONE

A CURA DI BENEDETTA CARGNEL | 16 OTTOBRE 2026

CLAUSOLA SOCIALE

Passaggio del personale

I limiti operativi della clausola sociale in caso di cambio gestione e fabbisogno organizzativo – Cass., Sez. Lav., ord. 3 ottobre 2026, n. 26177

Il Fatto

Un lavoratore, dipendente di una cooperativa affidataria di servizi sociali, adiva il Tribunale per ottenere l’assunzione presso l’azienda speciale costituita per l’internalizzazione delle attività, lamentando l’esclusione dal passaggio del personale nonostante la titolarità di un rapporto a tempo indeterminato e l’anzianità minima richiesta.

Il Tribunale accoglieva la domanda, mentre la Corte d’Appello riformava la decisione rigettando l’originaria pretesa, avendo accertato che il dipendente non era stabilmente adibito ai servizi oggetto del nuovo assetto organizzativo, ma destinato a compiti di mera sostituzione.

Il lavoratore ricorreva per cassazione.

Il Diritto 

La corte ricorda che la clausola sociale diretta a salvaguardare la continuità occupazionale non comporta un obbligo assoluto e incondizionato di assunzione di tutto il personale dipendente dall’appaltatore uscente, ma opera nei limiti del personale effettivamente necessario alla prosecuzione dei servizi secondo il fabbisogno del nuovo gestore. Di conseguenza, il possesso dell’anzianità minima e di un contratto a tempo indeterminato non costituisce requisito sufficiente a fondare il diritto al transito qualora il lavoratore non risulti stabilmente inserito nell’esecuzione dei servizi affidati, bensì destinato unicamente a esigenze sostitutive escluse dal perimetro del riassetto organizzativo.

La corte pertanto rigetta il ricorso.

CONTRATTO DI AGENZIA

Recesso per giusta causa

Il principio di immediatezza nel recesso dal contratto di agenzia – Cass., Sez. Lav., ord. 2 ottobre 2026, n. 26112

Il Fatto

Un agente conveniva in giudizio la società preponente impugnando il recesso per giusta causa intimatogli e chiedendo il pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso, dell’indennità di fine rapporto e del risarcimento dei danni.

La Corte d’Appello dichiarava l’illegittimità del recesso per tardività, ritenendo assorbente il decorso di nove mesi dalla conclusione degli accertamenti ispettivi e la sussistenza di un legittimo affidamento dell’agente sull’irrilevanza disciplinare dei fatti, rigettando le ulteriori pretese economiche.

La società proponeva ricorso per cassazione.

Il Diritto

La corte osserva che al contratto di agenzia non possono essere trasposte meccanicamente le regole e i termini perentori propri del procedimento disciplinare del lavoro subordinato ex art. 7 dello Statuto dei Lavoratori. Nel rapporto agenziale il principio di immediatezza della contestazione opera a tutela della conoscibilità e della immodificabilità dei motivi posti a base del recesso, ma non configura un termine decadenziale il cui superamento determini automaticamente l’illegittimità del recesso. Il lasso temporale trascorso costituisce un indice da apprezzare in concreto e in senso relativo, tenendo conto della natura dei fatti, della complessità degli accertamenti e della struttura organizzativa del preponente, restando estranea a tale disciplina la figura del legittimo affidamento sull’irrilevanza disciplinare degli addebiti.

La corte pertanto accoglie il ricorso incidentale, dichiarando assorbiti i restanti motivi e il ricorso principale.

GESTIONE SEPARATA

Contributi

La decorrenza della prescrizione dei contributi alla Gestione separata e la mancata compilazione del quadro RR – Cass., Sez. Lav., ord. 22 settembre 2026, n. 25677

Il Fatto

Un professionista impugnava un avviso di addebito emesso da INPS per contributi dovuti alla Gestione separata, eccependo l’intervenuta prescrizione del credito.

Il Tribunale accoglieva l’opposizione, mentre la Corte d’Appello, in riforma della prima decisione, rigettava la domanda del contribuente, ritenendo che il termine prescrizionale decorresse dalla presentazione della dichiarazione dei redditi e che l’omessa compilazione del quadro RR integrasse un occultamento doloso del debito con conseguente sospensione della prescrizione.

Il professionista ricorreva per cassazione.

Il Diritto 

La corte ribadisce che la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo versamento e non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, configurando quest’ultima una mera dichiarazione di scienza e non un presupposto costitutivo del credito contributivo. Inoltre, in tema di sospensione della prescrizione, non sussiste alcun automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR e l’occultamento doloso del debito ex art. 2941, n. 8, c.c., occorrendo un accertamento di fatto circa un comportamento intenzionalmente diretto a celare l’esistenza dell’obbligazione tale da creare un impedimento non superabile con gli ordinari controlli.

La corte pertanto accoglie il ricorso.

INPS

Contribuzione

Istanza di sospensione e annullamento del ruolo per silenzio-assenso – Cass., Sez. Lav., ord. 22 settembre 2026, n. 25678

Il Fatto

Un contribuente proponeva opposizione avverso la delibera di rigetto del ricorso contro una cartella di pagamento emessa per contributi previdenziali, sostenendo l’intervenuto annullamento della pretesa per decorso di 220 giorni dalla presentazione dell’istanza di sospensione legale, nonché la decadenza dell’ente dalla riscossione dei crediti per tardiva iscrizione a ruolo.

Il Tribunale e la Corte d’Appello rigettavano il ricorso, evidenziando la natura meramente processuale e non sostanziale della decadenza eccepita, tale da non consentire il discarico automatico del debito. Il contribuente ricorreva per cassazione.

Il Diritto

La corte rileva che la decadenza per tardiva iscrizione a ruolo dei crediti contributivi ha natura processuale e non sostanziale, in quanto l’opposizione a cartella esattoriale introduce un ordinario giudizio di cognizione sul rapporto previdenziale nel quale il credito può essere comunque accertato nel merito. Ne consegue che la deduzione di tale vizio non costituisce una causa estintiva del credito sotteso e non rientra tra le ipotesi tassative che legittimano la sospensione legale e il successivo annullamento di diritto per mancata risposta nel termine di 220 giorni.

La corte pertanto rigetta il ricorso.

La decorrenza della prescrizione dei contributi e l’esonero dalle sanzioni civili – Cass., Sez. Lav., ord. 25 settembre 2026, n. 25821

Il Fatto
Un professionista proponeva opposizione avverso la richiesta di pagamento notificata dall’INPS per contributi e sanzioni dovuti alla Gestione separata per l’anno 2010.

 Il Tribunale accoglieva l’opposizione, ma la Corte d’Appello, in riforma della decisione di primo grado, rigettava la domanda del lavoratore ritenendo tempestiva l’interruzione della prescrizione quinquennale alla luce del differimento dei termini di pagamento disposto con D.P.C.M. per i contribuenti soggetti a studi di settore, anche se aderenti al regime dei minimi.

Il lavoratore ricorreva per cassazione.

Il Diritto 

La corte ricorda che la prescrizione quinquennale dei contributi dovuti a percentuale decorre dalla scadenza del termine previsto per il relativo versamento e che il differimento stabilito da fonte normativa primaria o secondaria proroga direttamente la scadenza dell’obbligazione contributiva per tutti i contribuenti esercenti attività per le quali siano elaborati studi di settore, a prescindere dall’opzione per il regime agevolato dei minimi. La corte rileva tuttavia che, per effetto della sentenza n. 104 del 2022 della Corte costituzionale, gli avvocati tenuti all’iscrizione alla Gestione separata sono esonerati dalle sanzioni civili per il periodo anteriore all’entrata in vigore della norma di interpretazione autentica di cui all’art. 18, comma 12, del D.L. n. 98 del 2011, con la conseguenza che per l’annualità 2010 tali sanzioni non risultano dovute.

La corte pertanto accoglie il ricorso su quest’ultimo punto.

L’esclusione dalla base imponibile contributiva degli utili accantonati a riserva – Cass., Sez. Lav., sent. 25 settembre 2026, n. 25781

Il Fatto

Un lavoratore autonomo, socio e amministratore di una società a responsabilità limitata iscritto alla gestione commercianti, si opponeva a comunicazioni di debito e a un avviso di addebito notificati dall’INPS per contributi non corrisposti, oltre il minimale, in relazione agli utili prodotti dalla società e accantonati a riserva.

Il Tribunale e la Corte d’Appello accoglievano l’opposizione del lavoratore, escludendo tali utili dall’imponibile contributivo e condannando l’ente previdenziale al riaccredito dei mesi contributivi decurtati.

INPS ricorreva per cassazione.

Il Diritto

La corte osserva che la base imponibile previdenziale dovuta dagli iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali è parametrata alla totalità dei redditi di impresa denunciati ai fini IRPEF per l’anno al quale i contributi stessi si riferiscono. Pertanto, per il socio che partecipa al lavoro aziendale di una società a responsabilità limitata, gli utili entrano a comporre la base imponibile previdenziale soltanto qualora siano effettivamente percepiti dal lavoratore e da questi dichiarati ai fini IRPEF, oppure nel caso in cui la società abbia optato per il regime di imputazione per trasparenza. In assenza di tali presupposti, gli utili accantonati a riserva costituiscono redditi imputabili esclusivamente alla società e dichiarati ai fini IRES, non potendosi configurare un imponibile contributivo su redditi soltanto astrattamente conseguibili.

La corte pertanto rigetta il ricorso.

LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI

Subordinazione

I presupposti per la riconducibilità dell’attività di LSU al lavoro subordinato – Cass., Sez. Lav., ord. 22 settembre 2026, n. 25709

Il Fatto

Un lavoratore adiva il Tribunale chiedendo il pagamento di differenze retributive ex art. 2126 c.c. e la regolarizzazione contributiva, lamentando lo svolgimento di mansioni estranee al progetto originario e un abusivo e stabile inserimento nell’organizzazione dell’ente per un prolungato arco temporale.

Il Tribunale e la Corte d’Appello rigettavano la domanda, escludendo l’esistenza di uno sviamento dell’attività lavorativa rispetto alle previsioni del progetto di LSU.

Gli eredi del lavoratore ricorrevano per cassazione.

Il Diritto 

La corte ribadisce che il rapporto relativo ai lavoratori socialmente utili, pur avendo matrice assistenziale, può celare un rapporto di lavoro subordinato ai fini dell’applicazione dell’art. 2126 c.c. soltanto in presenza della radicale e accertata difformità dell’attività svolta rispetto al progetto originario, la quale costituisce un prerequisito indispensabile rispetto allo stabile inserimento del prestatore nell’organizzazione dell’ente.

La corte chiarisce inoltre che la reiterazione o la successione dei progetti nel tempo non integra un unico rapporto contrattuale sul quale misurare il superamento dei termini massimi di durata fissati dalla legge, permanendo l’onere del ricorrente di dimostrare la deviazione dalle mansioni progettuali anche in caso di proroghe illegittime o prive di copertura autorizzatoria.

Poiché i giudici di merito si sono attenuti a tali principi, la corte pertanto rigetta il ricorso.

PENSIONE ANTICIPATA

Contribuzione figurativa

L’inutilizzabilità dei contributi da mobilità ai fini del pensionamento anticipato nel settore editoria – Cass., Sez. Lav., ord. 4 ottobre 2026, n. 26184

Il Fatto

Un lavoratore, dipendente di una società editoriale ammessa a CIGS, veniva licenziato al termine della stessa e collocato in mobilità. L’interessato presentava domanda di accesso anticipato alla pensione computando la contribuzione figurativa maturata durante il periodo di mobilità per raggiungere il requisito contributivo minimo, ma l’INPS respingeva la richiesta.

Il lavoratore adiva quindi le vie giudiziarie: il Tribunale rigettava la domanda, mentre la Corte d’Appello accoglieva il gravame, ritenendo applicabile la regola generale che riconosce l’utilità dei contributi figurativi da mobilità per il diritto a pensione.

INPS ricorreva per cassazione.

Il Diritto 

La corte ribadisce il principio secondo cui, in tema di dipendenti di aziende editoriali e di stampa di periodici, ai fini dell’accesso al pensionamento anticipato ex art. 1, comma 154, della Legge n. 205 del 2017, sono utili i soli contributi versati entro il periodo di cassa integrazione guadagni straordinaria e non anche quelli figurativi accreditati per la successiva mobilità. La norma introduce infatti una disciplina derogatoria e speciale, di stretta interpretazione, che fissa un limite temporale definitivo per la maturazione del requisito contributivo utile all’opzione di pensionamento anticipato.

La corte pertanto accoglie il ricorso.

PUBBLICO IMPIEGO

Inquadramento

Lo svolgimento di mansioni superiori dirigenziali nella sanità pubblica – Cass., Sez. Lav., ord. 27 settembre 2026, n. 25866

Il Fatto

Un lavoratore adiva il Tribunale per ottenere il riconoscimento delle differenze retributive derivanti dallo svolgimento di funzioni dirigenziali di responsabile di una struttura semplice istituita dall’atto aziendale.

Il Tribunale e la Corte d’Appello accoglievano la domanda, accertando che l’incarico attribuito al dipendente aveva rango dirigenziale e comportava l’effettivo esercizio di compiti di gestione del personale, dell’organizzazione e del budget.

Il datore di lavoro ricorreva per cassazione.

Il Diritto 

La corte ricorda che, nel pubblico impiego contrattualizzato, l’assegnazione di fatto del dipendente non dirigente a una posizione dirigenziale prevista dall’atto aziendale costituisce espletamento di mansioni superiori ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 165 del 2001, con conseguente diritto al corrispondente trattamento economico.

La corte precisa che la piena preposizione a una struttura qualificata come dirigenziale dall’atto aziendale impedisce di ricondurre le funzioni a un mero incarico di posizione organizzativa della categoria di appartenenza e assorbe ogni indagine sulla prevalenza, non rilevando in senso contrario né l’esistenza di un superiore gerarchico né la mancata preventiva determinazione degli obiettivi, quest’ultima incidente unicamente sulla retribuzione di risultato.

La corte pertanto rigetta il ricorso.

VITTIME DEL DOVERE

Benefici

I presupposti per il riconoscimento dello status di equiparato a vittima del dovere – Cass., Sez. Lav., ord. 19 settembre 2026, n. 25573

Il Fatto

Gli eredi di un lavoratore adivano il Tribunale per ottenere il riconoscimento in capo al de cuius dello status di soggetto equiparato alle vittime del dovere e i relativi benefici di legge a seguito del decesso causato da una grave patologia contratta in servizio.

Il Tribunale e la Corte d’Appello rigettavano la domanda, escludendo la sussistenza di particolari condizioni ambientali od operative produttive di un rischio straordinario rispetto alla normalità delle mansioni svolte.

I ricorrenti ricorrevano per cassazione.

Il Diritto 

La corte ricorda che, ai sensi dell’art. 1, comma 564, della Legge n. 266 del 2005, ai fini dell’equiparazione alle vittime del dovere non è sufficiente la mera dipendenza dell’infermità da causa di servizio, occorrendo un quid pluris consistente in particolari condizioni ambientali od operative legate a circostanze straordinarie che abbiano esposto il dipendente a un fattore di rischio maggiore rispetto all’ordinario svolgimento dei compiti di istituto.

La corte osserva  poi che non può considerarsi particolare una situazione di insalubrità ambientale o di esposizione a fattori nocivi comune a tutti gli addetti al medesimo servizio, dovendosi escludere qualsiasi automatismo tra la causa di servizio e lo status di vittima del dovere.

La corte pertanto rigetta il ricorso.

Il contenuto di questa newsletter è strettamente riservato e destinato esclusivamente ai destinatari autorizzati.
È espressamente vietata la condivisione totale o parziale di questa comunicazione su qualsiasi piattaforma pubblica o privata, inclusi (ma non limitati a):
• Gruppi e canali Telegram
• Chat di gruppo o broadcast su WhatsApp
• Post o storie su Facebook, Instagram, X (Twitter), LinkedIn, o altri social network.

Ogni violazione di questa norma potrà comportare l’esclusione immediata dalla lista dei destinatari e, nei casi più gravi, azioni legali.

Grazie per il rispetto delle regole e per contribuire a mantenere la riservatezza delle informazioni condivise.