L’OPINIONE – PROCEDURE CONCORSUALI
DI RAFFAELE MARCELLO | 20 OTTOBRE 2026
Con l’ordinanza del 12 agosto 2026, il Tribunale di Verona conferma per 120 giorni le misure protettive, ma nega la sospensione dei pagamenti bancari e i divieti di escussione delle garanzie e di segnalazione. Servono un legame concreto con il risanamento e la prova del rischio per le trattative.
Misure protettive e sospensione dei pagamenti bancari
La possibilità di sospendere il pagamento delle rate dei finanziamenti bancari nell’ambito della composizione negoziata solleva una questione che non trova una soluzione univoca nella giurisprudenza di merito, qualora il potere di adottare misure cautelari, riconosciuto dall’art. 19del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), comprenda anche interventi temporanei sull’esecuzione dei contratti pendenti. Il problema non riguarda soltanto l’accertamento dei presupposti cautelari, ma la stessa estensione del potere giudiziale.
L’art. 18 del CCII disciplina le misure protettive volte a impedire che determinate iniziative dei creditori pregiudichino il patrimonio dell’impresa e lo svolgimento delle trattative. Il comma 5 pone limiti alle reazioni contrattuali dei creditori interessati in conseguenza del mancato pagamento di crediti anteriori, salve le specificità della disciplina prudenziale applicabile agli intermediari. Non prevede, invece, una sospensione automatica dell’obbligo del debitore di adempiere. La concessione di una moratoria non può dunque essere desunta dalla sola attivazione delle misure protettive.
Resta pertanto da stabilire se un risultato analogo, circoscritto nel tempo e a determinate obbligazioni, possa derivare da un provvedimento cautelare adottato ai sensi dell’art. 19 del CCII. L’esigenza di conservare liquidità non costituisce, di per sé, una ragione sufficiente. Occorre accertare quali pagamenti mettano concretamente in pericolo le trattative, quale utilità derivi dalla loro sospensione e quale sacrificio sia imposto ai creditori.
Il contrasto tra gli orientamenti giurisprudenziali
L’ordinanza del Tribunale di Verona del 12 agosto 2026, pronunciata nell’ambito di una composizione negoziata di gruppo, ha confermato per 120 giorni le misure protettive, respingendo tuttavia le ulteriori domande cautelari. Quanto alla sospensione delle rate bancarie, il Giudice ha ritenuto che la misura avrebbe modificato il sinallagma contrattuale in assenza di una specifica previsione normativa. È stata inoltre rilevata la mancata indicazione di modalità idonee a ripristinare l’equilibrio contrattuale al termine della sospensione, con il rischio di conseguenze irreversibili.
Di diverso orientamento è il Tribunale di Vicenza che, con provvedimento del 23 luglio 2025, ha ammesso la sospensione temporanea dei pagamenti e il divieto di escussione delle garanzie pubbliche e private, ritenendo tali misure necessarie per evitare che la temporanea illiquidità compromettesse il risanamento. Analogamente, il Tribunale di Trapani, con ordinanza dell’11 marzo 2025, ha disposto la sospensione del rimborso di capitale e interessi di specifici finanziamenti, unitamente a misure riguardanti le segnalazioni creditizie e le garanzie statali del Mediocredito Centrale (MCC), previa verifica del fumus boni iuris, del periculum in mora e della proporzionalità.
Le pronunce favorevoli non riconoscono un diritto generalizzato alla sospensione dei pagamenti, ma ammettono misure cautelari incisive in presenza di presupposti specifici e documentati. Il contrasto con l’orientamento del Tribunale di Verona riguarda, tuttavia, non soltanto la valutazione dei presupposti cautelari, ma anche l’estensione dei poteri del giudice di incidere temporaneamente sui rapporti contrattuali.
L’art. 19 del CCII non può quindi essere interpretato né come fondamento di una moratoria giudiziale generalizzata né come disposizione che escluda qualsiasi intervento temporaneo sui rapporti finanziari. L’ammissibilità della misura richiede una verifica della sua effettiva necessità per le trattative, della proporzionalità del sacrificio imposto ai creditori e degli effetti sull’equilibrio contrattuale, anche successivamente alla cessazione della tutela.
Garanzie personali e garanzie pubbliche
Quanto alle garanzie personali, il Tribunale di Verona, nella richiamata ordinanza, ha escluso che la loro escussione pregiudichi necessariamente il risanamento, potendo comportare il semplice subentro del garante nella posizione del creditore. Il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 4 febbraio 2026, ha parimenti escluso una tutela generalizzata dei fideiussori. L’inibitoria richiede, pertanto, la dimostrazione di un concreto pregiudizio per le trattative o della sottrazione di risorse destinate al risanamento.
Per le garanzie pubbliche, l’escussione del Fondo di garanzia per le PMI può modificare l’assetto dei crediti, anche in ragione del regime del credito di regresso. Tale circostanza non giustifica, tuttavia, un divieto automatico, dovendosi verificare l’effettivo pregiudizio per le trattative e la possibilità di ricorrere agli strumenti negoziali previsti dalle disposizioni operative del Fondo, comprese le proposte transattive.
Segnalazioni creditizie e obblighi degli intermediari
Un ulteriore profilo riguarda le richieste di inibire le segnalazioni alla Centrale dei rischi e ai sistemi di informazione creditizia. L’art. 16, comma 5, del CCII esclude che il solo accesso alla composizione negoziata giustifichi una diversa classificazione del credito, ma non elimina gli obblighi di valutazione e segnalazione imposti agli intermediari.
Il Tribunale di Verona ha respinto la richiesta di un divieto generalizzato, rilevando anche l’insufficiente dimostrazione del pregiudizio per le trattative. Il Tribunale di Trapani aveva invece ammesso un’inibitoria riferita alle segnalazioni conseguenti alla sospensione giudiziale dei pagamenti. La differenza impone di precisare l’oggetto della tutela: impedire adempimenti dovuti secondo la normativa di vigilanza non equivale a neutralizzare gli effetti di una sospensione cautelare legittimamente concessa.
Una domanda formulata in termini indistinti rischia quindi di interferire con obblighi che non possono essere disapplicati per il solo fatto che l’impresa ha intrapreso la composizione negoziata.
Una questione interpretativa ancora aperta
Il contrasto giurisprudenziale evidenzia la necessità di delimitare i poteri cautelari del giudice. L’istanza deve dimostrare l’insufficienza delle misure protettive previste dall’art. 18 del CCII, la concreta utilità della sospensione per le trattative e la compatibilità dell’intervento con gli interessi dei creditori.
L’art. 19 CCII non può giustificare una moratoria generalizzata, ma neppure escludere misure temporanee necessarie al risanamento, purché proporzionate e, per quanto possibile, reversibili.
La difformità degli orientamenti rende auspicabile un chiarimento interpretativo sui limiti dell’intervento giudiziale nei rapporti bancari, affinché la tutela delle trattative non si traduca in un’indiscriminata sospensione degli obblighi contrattuali.
Riferimenti normativi:
- D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, artt. 16, 18 e 19;
- Trib. Verona, ord. 12 agosto 2026;
- Trib. Napoli, ord. 4 febbraio 2026;
- Trib. Vicenza, 23 luglio 2025;
- Trib. Trapani, ord. 11 marzo 2025.
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