2° Contenuto Riservato: Reintegrazione, opzione per le 15 mensilità e NASpI: la Cassazione distingue tra ripristino del rapporto e disoccupazione volontaria

COMMENTO – FINE RAPPORTO DI LAVORO

DI GIOVANNI IMPROTA | 21 OTTOBRE 2026

Con la Sentenza n. 24981/2026 , in esame, la Suprema Corte torna sul delicato rapporto tra tutela reintegratoria e diritto alla prestazione di disoccupazione, affrontando, in particolare, gli effetti che l’esercizio dell’opzione per l’indennità sostitutiva della reintegrazione di cui all’art. 18, comma 3, della Legge n. 300/1970 produce sul diritto alla NASpI.

Al riguardo, la Cassazione precisa che l’ordine di reintegrazione nel posto di lavoro non comporta automaticamente la perdita del diritto alla NASpI, ma occorre il ripristino di fatto del rapporto di lavoro e del relativo sinallagma economico, non essendo sufficiente la mera ricostituzione de iure del rapporto.

Diversamente, qualora il lavoratore opti per il risarcimento delle 15 mensilità in alternativa alla reintegra, tale evento determina la perdita del trattamento di NASpI, in quanto comporta la risoluzione del rapporto per effetto di una manifestazione di volontà del lavoratore stesso.

Licenziamento: diritto alla NASpI e conseguenze sanzionatorie derivanti dalla dichiarazione giudiziale di illegittimità del licenziamento

Diritto alla NASpI

La NASpI è riconosciuta:

→ ai lavoratori che abbiano perso involontariamente il posto di lavoro a seguito di:

  • licenziamento per giustificato motivo oggettivo;
  • licenziamento per giusta causa;
  • risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, purché oggetto di conciliazione dinanzi alla DTL ai sensi dell’art. 7 Legge n. 604/1966, come modificato dall’art. 1, comma 40 della Legge n. 92/2012;
  • dimissioni per giusta causa motivate da:
    1. mancato pagamento della retribuzione;
    2. aver subito molestie sessuali nei luoghi di lavoro;
    3. modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative;
    4. mobbing;
    5. notevoli variazioni delle condizioni di lavoro a seguito di cessione ad altre persone (fisiche o giuridiche) dell’azienda ai sensi dell’art. 2112 comma 4 c.c.. (INPS, Circolare n. 163/2003);

→ alle lavoratrici madri durante il periodo tutelato di maternità ex art. 55, D.Lgs. n. 151/2001 (da 300 giorni prima della data presunta per il parto e fino al compimento del primo anno di età del figlio).

Sono dunque esclusi i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni o di risoluzione consensuale.

Per poter avere accesso alla NASpI è necessario aver versato contributi contro la disoccupazione per almeno 13 settimane nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione. 

Conseguenze sanzionatorie previste dall’art. 18 Legge n. 300/1970 lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015 in caso di licenziamento dichiarato illegittimo

Le conseguenze sanzionatorie sottoindicate previste dall’art. 18 Legge n. 300/1970 trovano applicazione nei casi di illegittimità del licenziamento intimato da datore di lavoro avente un organico superiore a 15 dipendenti nell’unità produttiva in cui avviene il licenziamento, o comunque nello stesso Comune, o comunque più di 60 sul territorio nazionale.

Più precisamente, le conseguenze previste per l’illegittimità del licenziamento sono differenti a seconda del grado di ingiustificatezza di cui è affetto tale provvedimento datoriale.

Infatti, in caso di licenziamento affetto da ingiustificatezza grave o “qualificata”, ossia:

  • per le ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, dichiarato illegittimo per manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per g.m.o.;
  • per le ipotesi di licenziamento disciplinare, dichiarato illegittimo per insussistenza del comportamento disciplinarmente rilevante contenuto nella lettera di contestazione,

il giudice annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro:

→ alla reintegrazione, con facoltà per il lavoratore di richiedere in alternativa alla reintegrazione il risarcimento del danno pari a 15 mensilità;

+

→ nonché al risarcimento del danno commisurato all’ultima retribuzione globale di fatto con indennità massima di 12 mesi, dedotto aliunde perceptum o aliunde percipiendum, ossia quanto il lavoratore ha guadagnato da altre attività lavorative oppure quanto avrebbe potuto guadagnare se avesse cercato diligentemente altra occupazione

+

→ al versamento contributi previdenziali calcolati dalla data del licenziamento fino a quella della reintegrazione, in misura differenziale rispetto a quelli eventualmente versati in relazione ad altre attività lavorative svolte, e senza applicazione di sanzioni;

Diversamente, nel caso di licenziamento affetto da ingiustificatezza “semplice” ossia illegittimo per altre ipotesi in cui il giudice accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo oggettivo di licenziamento o della giusta causa, il giudice condanna il datore di lavoro solo al pagamento di un risarcimento del danno con indennità tra 12 e 24 mensilità commisurato all’ultima retribuzione globale di fatto, senza alcuna reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro.

Analisi della Sentenza n. 57981/2026

Il caso

La vicenda riguarda il caso di due lavoratori licenziati al termine della relativa procedura di licenziamento collettivo avviata dal datore di lavoro.

A seguito di specifico ricorso depositato dai lavoratori interessati, il Tribunale ha dichiarato illegittimo il licenziamento intimato nei confronti dei medesimi, disponendo nel contempo la reintegrazione dei lavoratori e la condanna del datore di lavoro al pagamento dell’indennità risarcitoria prevista dall’art. 18, comma 4 , dello Statuto dei lavoratori.

I ricorrenti, in alternativa alla reintegrazione nel posto di lavoro, hanno optato per l’indennità risarcitoria delle 15 mensilità prevista dall’art. 18, comma 3 .

Quale conseguenza della sentenza di primo grado, l’INPS ha richiesto la restituzione della NASpI percepita dai lavoratori dal momento del licenziamento fino a quella della sentenza, in conseguenza dell’annullamento del licenziamento e del conseguente ripristino del rapporto di lavoro, presupposto questo che avrebbe fatto venir meno il diritto dei lavoratori alla prestazione previdenziale.

Rispetto alla posizione assunta dall’INPS, i lavoratori hanno invece sostenuto come la mera ricostituzione giuridica del rapporto non fosse sufficiente a eliminare retroattivamente lo stato di disoccupazione e che, comunque, l’esercizio dell’opzione per le 15 mensilità non potesse essere considerato alla stregua di una scelta volontaria di disoccupazione tale da escludere il diritto alla NASpI.

Al termine del giudizio di secondo grado proposto dinanzi la Corte d’Appello, veniva negato ai lavoratori il diritto alla NASpi.

Avverso tale sentenza, i lavoratori ricorrenti proponevano ricorso in Cassazione.

Le motivazioni della Corte

La Cassazione accoglie il ricorso soltanto in relazione al periodo antecedente all’opzione e non invece rispetto al periodo successivo sulla base delle seguenti considerazioni.

In primis, la Suprema Corte parte dal principio del “ripristino di fatto” del rapporto di lavoro contenuto nelle sentenze a Sezioni Unite n. 23476 e n. 23876 del 2025 , secondo cui il diritto alla prestazione previdenziale non viene meno per effetto della mera ricostituzione de iure del rapporto conseguente alla sentenza di annullamento del licenziamento, in quanto ciò che assume rilevanza è il ripristino effettivo del sinallagma contrattuale, anche sotto il profilo economico.

La Cassazione, infatti, conferma le considerazioni già espresse in altre occasioni per le quali la tutela previdenziale contro la disoccupazione è collegata non tanto alla formale esistenza del rapporto di lavoro, quanto alla situazione materialenella quale si trova il lavoratore, rappresentata dall’assenza di lavoro e assenza di retribuzione conseguenti a un evento involontario.
Le Sezioni Unite, richiamate dalla pronuncia in commento, avevano infatti chiarito che il diritto alla prestazioneprevidenziale trova fondamento nella situazione di bisogno provocata dalla perdita della retribuzione e che tale situazione deve essere apprezzata autonomamente rispetto alle successive vicende giudiziarie del rapporto di lavoro.

Si afferma così, in maniera netta, l’autonomia del rapporto previdenziale intercorrente tra lavoratore e INPS rispetto al rapporto lavoristico tra dipendente e datore di lavoro.

La circostanza che un licenziamento venga successivamente dichiarato illegittimo non è, di per sé, idonea a cancellare la situazione di effettiva disoccupazione vissuta dal lavoratore nel periodo compreso fra il recesso e l’eventuale concreta ripresa del rapporto.

Particolarmente significativo è, sotto questo profilo, il richiamo al principio secondo cui neppure l’inerzia del lavoratore nell’eseguire la sentenza di reintegrazione è sufficiente a escludere il diritto alla prestazione, in assenza di una specifica previsione normativa che attribuisca a tale comportamento effetti decadenziali.

Riguardo invece al periodo successivo all’esercizio da parte dei lavoratori della scelta fra reintegrazione nel posto di lavoro o risarcimento del danno, la Corte di Cassazione invece conferma il consolidato orientamento sul tema che qualifica tale “scelta” come un atto negoziale autonomo mediante il quale il lavoratore esercita un diritto potestativo attribuitogli dalla legge.

A parere della Suprema Corte, la scelta del lavoratore di optare per il risarcimento del danno determina, per espressa previsione dell’art. 18 , la risoluzione del rapporto di lavoro.

Conseguentemente, dopo che il lavoratore ha esercitato la facoltà di optare per le 15 mensilità in luogo della reintegrazione, la prosecuzione dello stato di disoccupazione non può più essere considerata involontaria, con seguente venir meno del diritto del lavoratore alla percezione del trattamento di NASpI.

In conclusione, la Corte delinea i seguenti principi cardini:

  1. finché non interviene un effettivo ripristino del rapporto, la successiva dichiarazione giudiziale di illegittimità del recesso non è idonea, da sola, a eliminare il diritto alla tutela previdenziale;
  2. l’esercizio da parte del lavoratore dell’opzione risarcitorio in luogo della reintegra nel posto di lavoro comporta che da quel momento la mancata ricostituzione del rapporto non dipende più soltanto dal precedente atto datoriale illegittimo, ma dalla scelta del lavoratore di ottenere l’indennità sostitutiva in luogo della reintegrazione.

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