2° Contenuto Riservato: Tutto Quesiti: Regime del margine: profili operativi

CIRCOLARE TUTTOQUESITI – IVA

DI STEFANO SETTI | 21 OTTOBRE 2026

Le risposte alle domande dei professionisti

Si presentano le risposte ai quesiti pervenuti durante la diretta della 7ª Giornata del Percorso Specialistico “IVA 2026” dal titolo “Regime del margine: profili operativi”. 
La giornata è dedicata, come di consueto, all’analisi delle novità di periodo in ambito IVA, con particolare attenzione agli aggiornamenti derivanti da giurisprudenza nazionale e comunitaria, documenti di prassi dell’Agenzia delle Entrate e recenti modifiche normative. Nella seconda parte dell’incontro, l’approfondimento è focalizzato sul regime del margine di cui al D.L. n. 41/1995, con l’esame delle condizioni applicative, delle modalità di calcolo (analitico, forfetario, globale) e dei principali adempimenti. Sono inoltre analizzate le criticità più frequenti e le risposte offerte dalla prassi e dalla giurisprudenza. L’obiettivo è fornire una visione completa e operativa del regime speciale per la rivendita di beni usati, oggetti d’arte, antiquariato e da collezione.

Quesito n. 1 – Rivendita autovettura: quando applicare l’aliquota IVA

Domanda

Una società ITA1 cede un’autovettura su cui ha detratto IVA al 40%. La società acquirente ITA2 (società industriale) deve detrarre al 40% l’IVA in fattura addebitatagli da ITA1 sul 40% del corrispettivo o può detrarla al 100%. Quando ITA2 rivende a sua volta l’autovettura deve venderla nel regime del margine o applicando IVA sul 40% del 40% del corrispettivo?

Risposta

ITA2, se utilizza l’autovettura in modo non esclusivamente aziendale, può detrarre soltanto il 40% dell’IVA effettivamente addebitata da ITA1, ai sensi dell’art. 19-bis1, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 633/1972.

Il fatto che ITA1 abbia applicato l’imposta soltanto sul 40% del corrispettivo non attribuisce all’acquirente il diritto alla detrazione integrale: quest’ultima richiede autonomi presupposti, come l’utilizzo esclusivo del veicolo nell’attività d’impresa, adeguatamente dimostrato.

Alla successiva rivendita, qualora ITA2 abbia detratto l’IVA al 40%, dovrà applicare l’aliquota ordinaria sul 40% del proprio corrispettivo di vendita, non sul 16% e senza utilizzare il regime del margine.

L’art. 13, comma 5, del D.P.R. n. 633/1972 commisura infatti la base imponibile alla percentuale di detrazione spettante al cedente, senza moltiplicarla per quella utilizzata nella precedente vendita, come precisato dalla circolare n. 8/E del 13 marzo 2009, § 6.2. Ad esempio, acquistando per 10.000 euro più 880 euro di IVA, ITA2 detrarrà 352 euro; rivendendo per 8.000 euro, al netto dell’IVA, applicherà il 22% su 3.200 euro, addebitando 704 euro di imposta.

Se, invece, ITA2 avesse legittimamente detratto integralmente l’IVA sull’acquisto, la successiva vendita sarebbe imponibile sull’intero corrispettivo.

Quesito n. 2 – Rivendita autovettura con IVA indetraibile al 100%

Domanda

Una società ha acquistato un’autovettura e non ha detratto IVA sulla fattura di acquisto (ad esempio perché svolge solo operazioni esenti). Quando vende l’autovettura applica il regime del margine o deve emettere fattura esente art. 10, 27-quinquies?

Risposta

Nel caso descritto, la società deve emettere fattura esente IVA ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 27-quinquies), del D.P.R. n. 633/1972, senza applicare il regime del margine, purché l’IVA sull’acquisto fosse integralmente indetraibile per legge, come nell’ipotesi di svolgimento esclusivo di operazioni esenti con percentuale di detrazione pari a zero.

Il regime del margine, disciplinato dall’art. 36 del D.L. n. 41/1995, potrà eventualmente essere applicato, ricorrendone i requisiti, dal successivo acquirente che acquisti l’autovettura con tale fattura esente e poi la rivenda.

Occorre quindi distinguere l’assenza del diritto alla detrazione dal semplice mancato esercizio di un diritto spettante: la scelta di non detrarre l’IVA, o una dimenticanza, non consente di beneficiare dell’esenzione nella successiva vendita.

La fattura della società dovrà pertanto riportare l’intero corrispettivo come esente, con il riferimento all’art. 10, n. 27-quinquies), e il codice natura N4.

Quesito n. 3 – Case mobili per campeggio: quando applicare il reverse charge

Domanda

Dal 2025 è obbligatorio l’accatastamento delle casette mobili unitamente alla struttura (campeggio). Pertanto, i lavori di completamento effettuati da un elettricista su tali casette possono essere assoggettati a reverse, l’art. 17, comma 6, lett. a-ter), del D.P.R. n. 633/1972?

Risposta

Il reverse charge non può essere applicato automaticamente per il solo accatastamento delle casette insieme al campeggio. La circolare n. 37/E del 22 dicembre 2015, § 6, richiamando la circolare n. 14/E/2015, conferma che l’art. 17, comma 6, lett. a-ter), del D.P.R. n. 633/1972 riguarda le prestazioni di installazione di impianti relative a edifici: occorre quindi verificare le caratteristiche effettive delle strutture sulle quali interviene l’elettricista.

Se le casette conservano natura mobile, i lavori sui relativi impianti elettrici devono essere fatturati con IVA secondo le regole ordinarie; se, invece, costituiscono stabilmente veri e propri edifici, le prestazioni di installazione o completamento dell’impianto elettrico rese al gestore soggetto passivo IVA rientrano, in linea generale, nell’inversione contabile, purché si tratti di prestazioni di servizi e non di semplici forniture con posa accessoria.

Quesito n. 4 – Reverse charge per lavori per una scuola

Domanda

Un elettricista effettua lavori di manutenzione all’interno di una scuola. Trattandosi di un intervento tra soggetti passivi IVA in un edificio, è applicabile il reverse charge? Non incide la destinazione d’uso dell’edificio?

Risposta

Sì, se la manutenzione riguarda l’impianto elettrico dell’edificio e il committente acquista il servizio nell’esercizio della propria attività economica, trova applicazione il reverse charge previsto dall’art. 17, comma 6, lett. a-ter), del D.P.R. n. 633/1972. La circolare n. 37/E/2015, nel quadro dei chiarimenti già forniti dalla circolare n. 14/E/2015, conferma che nell’ambito delle attività di installazione di impianti rientrano anche le relative manutenzioni e riparazioni: la destinazione scolastica dell’edificio non costituisce, di per sé, un’esclusione.

Occorre però verificare la posizione del committente: il semplice possesso della partita IVA non è sufficiente se la scuola o l’ente proprietario commissiona i lavori esclusivamente nell’ambito della propria attività istituzionale. In quest’ultimo caso il reverse charge non si applica e l’elettricista emette fattura con IVA, con eventuale split payment ove previsto.

Quesito n. 5 – Regime del margine: acquisto da privato come dimostrare

Domanda

Per dimostrare l’acquisto da un privato può bastare il documento dal PRA dove è stato fatto il passaggio di proprietà?

Risposta

Dipende dal documento: la semplice attestazione del passaggio di proprietà o una visura PRA non sono, da sole, sufficienti a documentare tutti gli elementi necessari per applicare il regime del margine, in particolare il prezzo di acquisto e la circostanza che il venditore abbia agito come privato.

Se invece si dispone dell’atto di vendita utilizzato per la trascrizione al PRA, contenente i dati delle parti, l’identificazione del veicolo, la data e il corrispettivo, questo può costituire un idoneo documento di acquisto.

È opportuno che risulti anche che il cedente vende il bene al di fuori dell’esercizio di impresa o professione; se tale circostanza non emerge, suggerisco di integrare l’atto con una dichiarazione sottoscritta dal venditore e conservare la prova del pagamento. Questi elementi consentono di documentare sia i presupposti del regime sia il costo da utilizzare nel calcolo del margine, ai sensi degli artt. 36 e 38 del D.L. n. 41/1995.

Quesito n. 6 – Rivendita bene ammortizzabile regime margine analitico

Domanda

Società in regime del margine analitico. Se acquista un bene strumentale in regime del margine e poi lo rivende, la fattura deve essere emessa a sua volta nel regime del margine? Il margine si calcola sulla differenza tra prezzo di acquisto meno prezzo di vendita (il fondo ammortamento non incide).

Risposta

Sì, se il bene rientra tra quelli ammessi al regime ed è stato legittimamente acquistato con applicazione del margine, la successiva vendita può essere effettuata con lo stesso regime anche se, nel frattempo, è stato utilizzato come bene strumentale e ammortizzato.

Resta possibile optare, per la singola cessione, per l’applicazione dell’IVA ordinaria sull’intero corrispettivo, ai sensi dell’art. 36, comma 3, del D.L. n. 41/1995. Nel metodo analitico il calcolo va però effettuato sottraendo dal prezzo di vendita il prezzo di acquisto, aumentato delle spese di riparazione e accessorie rilevanti, comprensive dell’IVA indetraibile: non il contrario. Il fondo ammortamento non incide sul margine IVA, perché si considera il prezzo originario di acquisto e non il valore netto contabile.

Se il margine è positivo, l’IVA viene scorporata da tale differenza; se è negativo, non è dovuta IVA sulla vendita. La fattura riporta il corrispettivo senza separata esposizione dell’imposta, con l’annotazione “Regime del margine – beni usati” e codice natura N5.

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