3° Contenuto Riservato: Avvisi bonari: gestione rateazione e ravvedimento operoso

SCHEDA PRATICA – ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

DI ANDREA AMANTEA | 22 OTTOBRE 2026

La ricezione di una comunicazione di irregolarità, detta anche avviso bonario, richiede una puntuale gestione dei termini riconosciuti al contribuente per interloquire con gli Uffici ed eventualmente procedere al pagamento prima dell’iscrizione a ruolo. Il D.Lgs. n. 462/1997 ammette la chance di rateazione del quantum dovuto fino ad un massimo di 20 rate trimestrali. Riconoscendo anche un limite di tolleranza negli inadempimenti sia rispetto all’importo dovuto sia rispetto alla tempistica dei pagamenti. Ciò in linea con le regole del c.d. lieve inadempimento. In alcuni casi è possibile ricorrere anche al ravvedimento operoso.

Fonti ufficiali

Artt. 36-bis e 36-ter D.P.R. n. 600/1973; art. 54-bis D.P.R. n. 633/1972; artt. 2, 3 e 3-bis D.Lgs. n. 462/1997; art. 15-ter D.P.R. n. 602/1973; D.M. 21 maggio 2009

Le comunicazioni di irregolarità

Le comunicazioni di irregolarità, meglio conosciute come avvisi bonari, sono emesse dall’Agenzia delle entrate per rettificare i dati riferiti a redditi, oneri, agevolazioni, indicati dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi.

Questo tipo di comunicazione è principalmente legato:

  • ai controlli automatici delle dichiarazioni, ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973;
  • ai controlli formali, ex art. 36-ter. 

Si distinguono da questo tipo di comunicazioni quelle relative alla liquidazione delle imposte sui redditi soggetti a tassazione separata, (si pensi, ad esempio, al TFR, arretrati di lavoro dipendente, ecc.) per i quali sono state già versate delle somme a titolo d’acconto.

Sulla base dei redditi dichiarati dal contribuente nel quadro RM del modello Redditi o nel quadro M del modello 730, o di quelli riportati dal sostituto d’imposta nel modello 770, gli Uffici calcolano definitivamente la somma dovuta senza applicare sanzioni alcune o il rimborso spettante. 

I contribuenti che ricevono una comunicazione o gli intermediari cui è stato inviato un avviso telematico a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, possono utilizzare Civis per fornire chiarimenti sulle irregolarità comunicate o segnalare le ragioni, elementi in base ai quali ritengono non dovuto il pagamento di quanto contestato.

Si veda la scheda pratica  Civis: implementazione funzionalità per il riesame della pratica.

A ogni modo, il contribuente che riconosce la correttezza degli esiti del controllo può regolarizzare la propria posizione versando, nei termini previsti, l’imposta dovuta, gli interessi e le sanzioni ridotte. Per la liquidazione dei redditi soggetti a tassazione separata, il pagamento tempestivo esclude invece sanzioni e interessi. 

AmbitoIndicazioni
Controllo automaticoPagamento entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. Se il contribuente presenta tempestivamente una richiesta di riesame e questa viene accolta parzialmente, i 60 giorni decorrono nuovamente dal ricevimento della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione delle somme dovute. La semplice presentazione della richiesta, se poi respinta, non fa ripartire il termine. Sono dovuti imposta, interessi e sanzione ridotta a 1/3 di quella ordinaria (8,33%).
Avviso telematico all’intermediarioPer il controllo automatico, se l’avviso è trasmesso telematicamente all’intermediario che ha inviato la dichiarazione (se è stata selezionata la relativa casella del dichiarativo), il termine è di 90 giorni dalla trasmissione telematica dell’avviso. Restano dovuti imposta, interessi e sanzione ridotta a 1/3.
Controllo formalePagamento entro 60 giorni dal ricevimento della prima comunicazione. Sono dovuti imposta, interessi e sanzione ridotta a 2/3 di quella ordinaria (16,67%).
Rettifica del controllo formaleLa riduzione a 2/3 spetta anche dopo la rideterminazione della pretesa, se il contribuente segnala tempestivamente dati o elementi non considerati o valutati erroneamente. Le somme residue devono comunque essere versate entro 60 giorni dal ricevimento della prima comunicazione: la rettifica non fa decorrere un nuovo termine.
Redditi a tassazione separataPagamento entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione o dalla data della sua rettifica da parte dell’ufficio, senza sanzioni né interessi. In caso di tardivo o mancato pagamento si procede all’iscrizione a ruolo, con applicazione delle sanzioni e degli interessi dovuti.
Decorrenza dei 60 giorniIl termine di 60 giorni per i controlli automatici e formali si applica alle comunicazioni elaborate dal 1° gennaio 2025. Per quelle elaborate prima di tale data resta il termine di 30 giorni dal ricevimento. Il termine dell’avviso telematico all’intermediario resta complessivamente di 90 giorni; quello per la tassazione separata resta di 30 giorni.
Sospensione estivaI termini di pagamento relativi ai controlli automatici e formali e alla liquidazione delle imposte sui redditi a tassazione separata sono sospesi dal 1° agosto al 4 settembre di ogni anno.

Per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, la sanzione ordinaria per omesso o tardivo versamento è pari al 25%. Se, però, l’imposta è stata versata con un ritardo non superiore a 90 giorni, la sanzione è ridotta alla metà (12,50%); per ritardi non superiori a 15 giorni, è ulteriormente ridotta a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo (art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997).

Se il controllo automatico rileva un versamento tardivo non regolarizzato, il pagamento della comunicazione nei termini previsti consente di ridurre a 1/3 la sanzione così determinata ex art. 2, comma 2, D.Lgs. n. 462/1997. 

La riduzione si applica quindi alla sanzione già proporzionata al ritardo. I giorni indicati nella tabella decorrono dalla scadenza originaria dell’imposta, non dal ricevimento della comunicazione.

L’IRPEF risultante dal 730-2025 senza sostituto pari a 1.000 euro è stata versata con 10 giorni di ritardo, senza regolarizzare sanzione e interessi. La sanzione ordinaria è di 83,33 euro (1.000 × 12,50% × 10/15). Se il contribuente paga tempestivamente le somme richieste con la successiva comunicazione da controllo automatico, la sanzione scende a 27,78 euro (83,33 ÷ 3), pari a circa il 2,78% dell’imposta. Restano dovuti gli interessi previsti. 

Sanzione ridotta per i versamenti tardivi-violazioni a partire dal 1° settembre 2024
Giorni di ritardoSanzione ordinariaSanzione ridotta a 1/3
(comunicazione di irregolarità)
10,83%0,28%
21,67%0,56%
32,50%0,83%
43,33%1,11%
54,17%1,39%
65%1,67%
75,83%1,94%
86,67%2,22%
97,50%2,50%
108,33%2,78%
119,17%3,06%
1210%3,33%
1310,83%3,61%
1411,67%3,89%
da 15 a 9012,50%4,17%
oltre 9025%8,33%

Il pagamento del quantum dovuto

Come riportato nella precedente tabella, le somme contestate devono essere versate entro termini precisi, potendo però sfruttare le tolleranze previste dall’art.15-ter del D.P.R. n. 602/1973 che disciplina il c.d. lieve inadempimento. 

In particolare:

  • se si effettua il pagamento con un ritardo non superiore a 7 giorni, sono iscritti a ruolo le sanzioni e gli interessi commisurati all’importo pagato in ritardo;
  • se si effettua un insufficiente pagamento delle somme richieste con la comunicazione (non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10.000 euro) sono iscritti a ruolo la frazione non pagata, le sanzioni e gli interessi calcolati su tale frazione.

L’iscrizione a ruolo non viene eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento operoso, provvedendo a versare l’eventuale frazione non pagata, le sanzioni ridotte e gli interessi legali entro 90 giorni dalla scadenza.

Per le somme dovute a titolo di tassazione separata è possibile ravvedere il tardivo versamento dell’imposta richiesta con la comunicazione, provvedendo a versare l’imposta, le sanzioni ridotte e gli interessi legali entro 90 giorni dalla scadenza (vedi artt. 15-ter, comma 6, D.P.R. n. 602/1973).

Per il versamento delle sanzioni e degli interessi dovuti per il ravvedimento devono essere utilizzati i codici tributo istituiti dall’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 132/2011.

Codici tributo per il pagamento della sanzione e degli interessi dovuti a titolo di ravvedimento
TIPOLOGIA DI ATTOCODICE TRIBUTO SANZIONECODICE TRIBUTO INTERESSI
Art. 36-bis8929 1980 
Art. 54-bis
Art. 36-ter89331983
Art. 36-bis – TFR89311981
Art. 36-bis – Arretrati89321982

Per i versamenti parziali delle somme richieste con le comunicazioni da controllo automatico ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, la risoluzione AdE n. 35/E del 1° ottobre 2026 ha istituito ulteriori codici tributo, distinti per imposta, interessi e sanzioni.

Tali codici si utilizzano per le specifiche fattispecie indicate nella risoluzione, quando il contribuente intende versare soltanto una quota dell’importo riportato nell’F24 precompilato allegato alla comunicazione.

Il pagamento del quantum dovuto. La rateazione 

L’art.3-bis del D.Lgs. n. 462/1997 regola la possibile rateazione della maggiore imposta dovuta, della sanzione e degli interessi contestati con l’avviso bonario.

Grazie al servizio “determinazione versamenti rateali”:

  • è possibile definire il piano di dilazione fino ad un massimo di 20 rate;
  • scaricando altresì gli F24 già precompilati sulla base delle rate prescelte.

 

Le comunicazioni sono comunque disponibili, successivamente alla loro consegna al destinatario, nella sezione “L’Agenzia scrive” del “Cassetto fiscale”.

Per quanto riguarda gli interessi si tenga conto che:

  • l’art. 5, comma 2, del D.M. 21 maggio 2009, stabilisce il tasso di interesse del 3,5% annuo per i pagamenti rateali previsti dall’art. 3-bis del D.Lgs. n. 462/1997 (ad esempio codice tributo 9002 per i controlli 36-bis), gli interessi sono calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione fino al giorno di pagamento della rata;
  • l’art. 6, comma 1 richiama la stessa percentuale di interessi per ritardato pagamento dovuti fino all’ultimo giorno del mese antecedente a quello dell’elaborazione della comunicazione (si pagano insieme all’imposta e alla sanzione ridotta, ad esempio con codice tributo 9001 se 36-bis-9006 per i controlli 36-ter). 

Come accennato il contribuente può accedere ad un piano rateale massimo di 20 rate.

La prima rata deve essere versata:

  • entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione degli esiti del controllo automatico e formale della dichiarazione;
  • entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione degli esiti della liquidazione dell’imposta sui redditi soggetti a tassazione separata;
  • entro 90 giorni dalla data in cui l’avviso telematico è reso disponibile all’intermediario che ha predisposto la dichiarazione.

Ricordando sempre che grazie alla sospensione feriale il termine per il pagamento della prima rata è sospeso tra il 1° agosto e il 4 settembre di ogni anno (D.L. n. 193/2016, art. 7-quater).

Le rate successive alla prima devono essere versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre.

Lieve inadempimento e ravvedimento operoso. Come gestire il piano di rateazione

Anche in ipotesi di rateazione entra in gioco quanto detto per il pagamento della 1° rata nei termini del lieve inadempimento con alcune precisazioni. 

Se la singola rata viene versata in misura insufficiente, con una carenza non superiore al 3% dell’importo dovuto e, comunque, a 10.000 euro, non si perde il beneficio della rateazione.

Sulla tardività, nei versamenti invece, non si decade dalla rateazione laddove la rata viene versata con una “lieve tardività”:

  • non superiore a 7 giorni dalla scadenza, in caso di prima rata,
  • entro il termine di pagamento della rata successiva, in caso di una rata diversa dalla prima,
  • o entro 90 giorni dalla scadenza, in caso di ultima rata.

In tal caso, si procede all’iscrizione a ruolo degli interessi e della sanzione, commisurati all’importo versato in ritardo e ai giorni di ritardo. 

Nelle ipotesi di “lieve inadempimento” è possibile evitare l’iscrizione a ruolo versando, a titolo di ravvedimento, entro la scadenza della rata successiva, o entro 90 giorni in caso di ultima rata:

  • la frazione non pagata, gli interessi legali e la sanzione in misura ridotta, nei casi di insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10.000 euro,
  • gli interessi legali e la sanzione in misura ridotta, nei casi di tardivo versamento (circolare AE n. 17/E del 29 aprile 2016, parr. 3.1.1 e 3.1.2, pagg. 14-16).  

Le stesse disposizioni si applicano anche alle somme da versare a seguito del ricevimento delle comunicazioni riguardanti l’esito dell’attività di liquidazione effettuata sui redditi soggetti a tassazione separata, nonché delle comunicazioni relative alle liquidazioni periodiche IVA.

Per il tardivo versamento delle rate, la sanzione dovuta in sede di ravvedimento varia in funzione dei giorni di ritardo, secondo le misure riportate nella tabella seguente, riferite alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024.

Ritardo nel versamentoSanzione di baseRiduzione per ravvedimentoSanzione ridotta
Da 1 a 14 giorni12,50% × giorni di ritardo / 151/100,08333% per ogni giorno di ritardo
Da 15 a 30 giorni12,50%1/101,25%
Da 31 a 90 giorni12,50%1/91,3889%
Oltre 90 giorni, entro la scadenza della rata successiva25%1/83,125%

Si consideri una rata intermedia di una comunicazione da controllo automatico, composta da:
– 1.000 euro da versare con codice 9001 e
– 14,68 euro di interessi di rateazione con codice 9002.
L’anno di riferimento è il 2023 e il codice atto è 57859642415, come nell’F24 riprodotto.

Ai soli fini dell’esempio, si ipotizza che la rata abbia scadenza nominale il 31 ottobre 2026 e che gli interessi di rateazione siano quelli dovuti secondo il piano per tale scadenza.
Il 31 ottobre cade di sabato: il termine slitta al 2 novembre 2026. Si assume inoltre che il piano preveda la rata successiva il 31 gennaio 2027, domenica, con slittamento al 1° febbraio 2027.
Il contribuente omette il pagamento e regolarizza integralmente il 30 novembre 2026: il ritardo è di 28 giorni, conteggiati dal 3 al 30 novembre. La regolarizzazione avviene quindi prima della scadenza della rata successiva. Quest’ultima resta autonomamente dovuta secondo il piano.
Calcolo sanzioni e interessi
Ai fini dell’esempio, si ipotizza che l’importo di € 1.000 esposto con codice 9001 comprenda € 910 d’imposta e complessivi € 90 di sanzioni e interessi della comunicazione.
Adottando il criterio dello scorporo, la sanzione e gli interessi da ravvedimento sono calcolati sulla sola quota d’imposta di € 910. Alcuni uffici territoriali hanno confermano tale criterio, in assenza di indicazioni ufficiali di prassi.
Sanzione ridotta: € 910 × 1,25% = € 11,375, arrotondati a € 11,38.
Interessi legali: € 910 × 1,60% × 28/365 = € 1,116932, arrotondati a € 1,12.
La violazione relativa alla rata è commessa nel 2026, anche se la comunicazione riguarda il periodo d’imposta 2023. Poiché il ritardo è compreso tra 15 e 30 giorni, la sanzione del 12,50% è ridotta a 1/10, ossia all’1,25% (art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997 e art. 13, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 472/1997).
Il tasso legale dell’1,60% per il 2026 è stabilito dal D.M. 10 dicembre 2025.
Compilazione del modello F24

Codice tributoAnnoImporto a debitoDescrizione
900120231.000,00 €Rata omessa
9002202314,68 €Interessi di rateazione previsti dal piano
8929202311,38 €Sanzione ridotta da ravvedimento
198020231,12 €Interessi legali per 28 giorni di ritardo
Totale 1.027,18 €Versamento del 30 novembre 2026
  • Sezione Erario; codice atto 57859642415;
  • anno di riferimento 2023 anche per i codici 8929 e 1980.
  • Il campo «rateazione/regione/provincia/mese di riferimento» e il codice ufficio non si compilano.

Gli interessi di rateazione restano distinti dagli interessi legali del ravvedimento. Secondo la risoluzione AdE n. 132/E del 29 dicembre 2011, i primi sono dovuti fino alla scadenza della rata oggetto di ravvedimento: non si prolunga il loro calcolo al 30 novembre. La sanzione aggiuntiva riguarda il ritardo della rata e non coincide con la riduzione a 1/3 prevista per la definizione della comunicazione. 

Tramite una lettura a specchio della normativa sopra richiamata, è corretto affermare che si decade dalla rateazione:

  • se la prima rata non viene pagata entro 67 giorni dal ricevimento della comunicazione degli esiti del controllo automatico e formale (60 giorni previsti per il pagamento + 7 di lieve ritardo) o entro 97 giorni per gli avvisi telematici all’intermediario (90 giorni previsti per il pagamento + 7 di lieve ritardo);
  • se la prima rata non viene pagata entro 37 giorni dal ricevimento della comunicazione degli esiti della liquidazione dell’imposta sui redditi soggetti a tassazione separata (30 giorni previsti per il pagamento + 7 di lieve ritardo);
  • per insufficiente versamento di una qualsiasi rata per una frazione superiore al 3% o, in ogni caso, a 10.000 euro;
  • se non si paga una rata diversa dalla prima entro la scadenza della rata successiva;
  • se non si paga l’ultima rata entro 90 giorni dalla scadenza.

Al verificarsi di uno di questi casi di decadenza, gli importi residui dovuti a titolo di imposta, sanzioni e interessi sono iscritti a ruolo.      

Tuttavia, come confermato sul portale dell’Agenzia delle entrate, le sanzioni se dovute e gli interessi vengono ricalcolati in misura piena solo sulla residua imposta dovuta (cioè al netto della quota d’imposta già pagata) e non sull’intero ammontare dell’imposta indicata comunicazione. 

In assenza di importi dovuti a titolo d’imposta, come nelle comunicazioni riguardanti esclusivamente tardività nei versamenti, sono ricalcolate in misura piena le sanzioni residue.

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