RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA – CORTE DI CASSAZIONE
A CURA DI FABIO PACE | 23 OTTOBRE 2026
ACCERTAMENTO
Analitico-induttivo
Ricavi da cessioni immobiliari e quotazioni OMI – Cass., Sez. trib., Ord. 19 ottobre 2026, n. 27174
Un contribuente lamenta la mancata analisi delle proprie motivazioni, opposte alla ricostruzione operata dall’Ufficio e fondata solo sulle risultanze dei parametri OMI, che sarebbero mere presunzioni semplici.
In tema di accertamento analitico-induttivo dei ricavi da cessioni immobiliari, dopo il venire meno della presunzione legale fondata sul valore normale del bene, le quotazioni OMI non costituiscono più prova legale del maggior corrispettivo, ma hanno valore meramente indiziario e possono concorrere alla rettifica dei corrispettivi dichiarati solo se inserite in un quadro di presunzioni semplici gravi, precise e concordanti, da valutarsi complessivamente ai sensi degli artt. 39, primo comma, lett. d), del D.P.R. n. 600/1973, 54 del D.P.R. n. 633/1972 e 2729 cc (Cass. 24 maggio 2019, n 2155; Cass. 16 giugno 2021, n. 16957). Pertanto, lo scostamento dai valori OMI, di per sé solo, non è sufficiente a fondare la rettifica.
E’ legittima, nel settore immobiliare, la rideterminazione dei ricavi dichiarati quando i valori OMI si combinino con ulteriori elementi indiziari, quali, ad esempio, bassa redditività, antieconomicità dell’operazione, incongruenza tra corrispettivi e mutui erogati, oscillazione dei prezzi di vendita di immobili omogenei, nonché altri dati fattuali specificamente riferibili al caso concreto.
Avviso
Atto intestato a società estinta notificato agli ex soci – Cass., Sez. trib., Ord. 11 ottobre 2026, n. 26634
Secondo l’Agenzia non è nullo l’avviso di accertamento emesso nei confronti della società già cancellata dal Registro imprese e, comunque, l’eventuale nullità non travolgerebbe gli avvisi emessi nei confronti dei soci.
In tema di accertamento tributario nei confronti di una s.a.s. cancellata dal Registro imprese, l’atto impositivo intestato alla società estinta è valido ed efficace, quando notificato agli ex soci in qualità di successori, nella specie desumibile dall’espresso richiamo, contenuto nell’atto, all’avvenuta estinzione dell’ente e dall’indicazione degli ex soci quali destinatari, senza necessità di emissione di distinti atti a questi ultimi intestati, poiché la cancellazione determina un fenomeno successorio, in forza del quale le obbligazioni sociali si trasferiscono ai soci, che ne rispondono secondo il regime di responsabilità loro proprio durante la vita della società (Cass., Sez. 5, 9 gennaio 2024, n. 753; Cass., Sez. 5, 7 aprile 2025, n. 9085).
La cancellazione della società dal registro imprese e la sua estinzione prima della notifica dell’avviso di accertamento e dell’instaurazione del giudizio di primo grado determinano i difetti della sua capacità processuale e di legittimazione a rappresentarla dei soci, sicché l’accertamento di tale difetto di legitimatio ad causam esclude la prosecuzione dell’azione limitatamente alla società; ciò non risolve la questione della validità della notifica dell’atto impositivo agli ex soci quali successori della società estinta (Cass. ord. 24 agosto 2018, n. 21125; Cass. ord. 21 dicembre 2018, n. 33278; Cass. ord. 27 agosto 2025, n. 23939).
Se all’estinzione della società conseguente alla cancellazione dal registro imprese non corrisponde il venire meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale l’obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, “pendente societate”, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali (Cass., Sez. U, 12 marzo 2013, n. 6070).
AGEVOLAZIONI
Calamità naturali
Perentorietà del termine per presentare le domande – Cass., Sez. trib., Ord. 17 ottobre 2026, n. 27082
Un Comune sostiene che il termine fissato dalla normativa speciale per gli alluvionati del Piemonte abbia natura decadenziale e che la domanda proposta dalla società sia tardiva, con perdita del diritto al rimborso. Inoltre, contesta il riconoscimento dell’agevolazione, perché il beneficio non era stato introdotto.
In tema di agevolazioni tributarie in favore dei soggetti colpiti dagli eventi alluvionali del Piemonte del novembre 1994, la disciplina speciale di cui all’art. 4, comma 90, della legge n. 350/2003, come prorogata dall’art. 3-quater del D.L. n. 300/2006, configura il termine del 31 luglio 2007 per la presentazione delle domande quale termine decadenziale, perentorio e di ordine pubblico, applicabile tanto alle istanze di regolarizzazione mediante pagamento del 10% del dovuto, quanto alle domande di rimborso del 90% delle somme già versate, sicché la pretesa restitutoria proposta oltre tale termine è definitivamente preclusa, trovando applicazione la disciplina speciale di decadenza, ed essendo escluso il ricorso al regime dell’indebito oggettivo di cui all’art. 2033 c.c.
In tema di agevolazioni contributive di cui all’art. 4 della legge n. 350/2003, di estensione a favore dei soggetti colpiti dagli eventi alluvionali del Piemonte del novembre 1994 dei benefici di cui all’art. 9, comma 17, della legge n. 289/2002, il termine del 31 luglio 2007 per presentare le domande costituisce un termine decadenziale di ordine pubblico, come tale perentorio e rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello di legittimità (Cass. 14 agosto 2018, n. 20740; Cass. ord. 27 novembre 2024, n. 30565).
Il termine decadenziale in esame si applica anche alle imprese abbiano già versato i contributi previdenziali, essendo irragionevole una distinzione tra chi non abbia corrisposto i contributi e chi, invece, abbia già pagato, in quanto la locuzione “regolarizzare la posizione” include tanto l’ipotesi dell’esborso non ancora effettuato che quella in cui questo sia avvenuto (Cass. 17 giugno 2016, n. 12603).
IMPOSTE DIRETTE
Redditi diversi
Plusvalenze da cessione di terreno in zona vincolata a uso pubblicistico – Cass., Sez. trib., Ord. 11 ottobre 2026, n. 26613
L’Agenzia contesta l’esclusione dalla nozione di terreno suscettibile di utilizzazione edificatoria di quelli utilizzabili come parcheggio a raso. Ai fini fiscali, infatti, si deve intendere suscettibile di utilizzazione edificatoria qualsiasi terreno i cui utilizzi siano idonei a incidere sul suo valore.
Non può escludersi l’imponibilità delle plusvalenze da redditi diversi, prevista dall’art. 67, comma 1, lett. b), del D.P.R. n. 917/1986, per la sola circostanza che il terreno ceduto si trovi in zona vincolata a un utilizzo meramente pubblicistico, in quanto la potenzialità edificatoria, da un lato, non va intesa necessariamente (e solo) come destinazione a edilizia residenziale, dall’altro, costituisce elemento oggettivo idoneo a influenzare il valore dei terreni e rappresenta, pertanto, un indice di capacità contributiva ai sensi dell’art. 53 Cost. Va, quindi, riconosciuta la potenzialità edificatoria, rilevante ai fini fiscali, al terreno incluso in zona destinata dal PRG a servizi pubblici o di interesse pubblico, quali i parcheggi a raso.
La potenzialità edificatoria – desumibile oltre che da strumenti urbanistici adottati o da adottare, anche da altri elementi, certi e obiettivi, che attestino una concreta attitudine dell’area all’edificazione – è un elemento oggettivo idoneo a influenzare il valore dei terreni e rappresenta un indice di capacità contributiva (Cass. 28 novembre 2014, n. 25273; 16 ottobre 2015, n. 20950; 15 luglio 2016, n. 14503; 30 ottobre 2018, n. 27604).
Unico limite alla sottoposizione della cessione al regime delle plusvalenze può riconoscersi ove sia stato apposto un vincolo assoluto di inedificabilità. Anche in tale caso, però, è necessario accertare se il limite assoluto operi con compensazioni, ossia con lo scambio e maggiorazione degli indici di fabbricabilità riconosciuti a terreni limitrofi, utili anche al cedente. Una spia dell’utilizzabilità edificatoria del terreno è data dal corrispettivo della cessione, quando esso, nonostante l’apparente assoluta inedificabilità, sia ceduto a un prezzo ben più elevato del normale valore agricolo corrente nella zona (Cass. 10 febbraio 2021, n. 3243).
Redditi soggetti a tassazione separata
Tassazione separata inapplicabile d’ufficio senza richiesta del contribuente – Cass., Sez. trib., Ord. 11 ottobre 2026, n. 26609
L’Agenzia contesta l’applicazione d’ufficio della tassazione separata in assenza di domanda della parte.
Il giudice tributario deve limitarsi a verificare la legittimità dell’operato dell’Ufficio tributario, senza effettuare una diversa qualificazione della fattispecie sottoposta al suo esame, pena il vizio di ultrapetizione; in particolare, è precluso al giudicante il potere di applicare d’ufficio la tassazione separata, prevista dall’art. 17, comma 1, lett. g), del TUIR, in assenza di richiesta da parte del contribuente (da effettuare nelle forme previste dal comma successivo del citato art. 17).
Al giudicante è precluso il potere amministrativo tributario sostanziale spettante all’Amministrazione, mediante l’accoglimento della domanda basato su ragioni diverse da quelle addotte dal contribuente sulla scorta della pretesa azionata dall’A.F. (Cass. 11 marzo 2010, n. 5929; Cass. 22 febbraio 2002, n. 2531).
Il giudice tributario non può applicare il regime, previsto dall’art. 17, comma 1, lett. g), di tassazione separata della plusvalenza derivante da cessione d’azienda, che la legge subordina a una precisa scelta del contribuente (nella specie non operata); il comma 2 espressamente indica, come condizione della detta tassazione, che sia fatta dal contribuente richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta al quale sarebbero imputabili come componenti del reddito di impresa.
IVA
Rimborsi
Frode mediante false dichiarazioni d’intento – Cass., Sez. trib., Ord. 12 ottobre 2026, n. 26724
Si eccepisce che la neutralità dell’IVA andava garantita anche nel caso di pagamento avvenuto a seguito dell’accertamento e che il contribuente aveva diritto alla restituzione o alla detrazione dell’imposta a seguito dell’esito infruttuoso della rivalsa per incapienza del patrimonio delle società debitrici.
La procedura di variazione in diminuzione prevista dall’art. 26 del D.P.R. n. 633/1972 non è applicabile nell’ipotesi in cui il cedente, dopo avere percepito il corrispettivo dell’operazione, non riesca a recuperare dal cessionario la sola imposta successivamente addebitata in rivalsa ex art. 60 dello stesso decreto, in quanto la riduzione della base imponibile prevista dalla disciplina unionale è correlata al mancato pagamento del corrispettivo e non al mancato recupero dell’IVA.
L’obbligo di pagamento dell’IVA posto dall’art. 7, comma 3, del D.Lgs. n. 471/1997, a carico del cessionario che abbia rilasciato una dichiarazione d’intento priva dei presupposti non comporta il trasferimento della soggettività passiva dell’operazione dal cedente al cessionario, permanendo in capo al primo la qualità di soggetto passivo IVA, sicché il cedente che sia rimasto estraneo alla frode, ma risulti gravato in via definitiva dell’imposta, pur avendo adottato tutte le ragionevoli misure in proprio potere per recuperarne l’importo dal cessionario, si può avvalere del diritto al rimborso, purché sia scongiurato il rischio di perdita di gettito.
Il cedente ha diritto di ottenere il rimborso dell’IVA dall’A.F., purché sia scongiurato il rischio di perdita di gettito, quando, senza essere coinvolto nella frode derivante dall’utilizzo di false dichiarazioni d’intento, abbia versato definitivamente l’imposta accertata e non sia riuscito a recuperarla dal cessionario mediante l’esercizio della rivalsa e delle conseguenti azioni giudiziali, non potendo l’imposta gravare in via definitiva sull’operatore economico che ha effettuato l’operazione imponibile, il quale agisce quale collettore d’imposta per conto dello Stato, in forza dei principi unionali di neutralità dell’IVA e di effettività della tutela.
PROCESSO TRIBUTARIO
Contributo unificato
Giudizio di rinvio – Cass., Sez. trib., Ord. 11 ottobre 2026, n. 26626
Un contribuente contesta il criterio di determinazione del contributo unificato nel giudizio di rinvio, sostenendo che, avendo rivestito la posizione di appellato e non avendo nulla da chiedere oltre quanto ottenuto in primo grado, il valore della lite avrebbe dovuto essere considerato pari a zero.
Nel giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della sentenza, l’obbligo di pagamento del contributo unificato grava sulla parte che per prima introduce la fase processuale mediante riassunzione e il relativo importo è determinato in relazione al valore economico della controversia, individuato in base all’oggetto della domanda e alla consistenza della pretesa dedotta in giudizio, indipendentemente dalla posizione processuale rivestita dalla parte nelle precedenti fasi e dal suo interesse a conseguire un’utilità ulteriore rispetto a quella già riconosciutale. Nelle controversie aventi a oggetto il rimborso di tributi, il valore della lite coincide con l’importo del tributo richiesto in restituzione, non rilevando, ai fini della determinazione del contributo, la qualità di appellato precedentemente rivestita dalla parte che procede alla riassunzione.
Ex art. 63 del D.Lgs. n. 546/1992, l’introduzione del giudizio di rinvio mediante riassunzione comporta una nuova iscrizione della causa nel ruolo dell’ufficio giudiziario competente e determina l’insorgenza degli adempimenti tributari connessi all’instaurazione della relativa fase processuale, tra i quali l’obbligo di rendere la dichiarazione di valore e di corrispondere il contributo unificato.
Il contributo unificato è dovuto anche in caso di riassunzione della causa dinanzi al giudice competente, che postula, ex art. 9, comma 1, del D.P.R. n. 115/2002, l’iscrizione a ruolo del procedimento, in quanto il riferimento a ciascun grado di giudizio, comprende l’iscrizione a ruolo della causa dinanzi a un giudice diverso da quello inizialmente adito, assumendo rilevanza l’unicità del procedimento riassunto rispetto a quello originariamente incardinato ai soli fini della conservazione degli effetti, sostanziali e processuali, correlati alla proposizione della domanda giudiziale (Cass. 11 aprile 2018, n. 8912).
Soggetta a contributo l’impugnazione di cartella o avviso di pagamento – Cass., Sez. trib., Ord. 11 ottobre 2026, n. 26627
Si sostiene che, costituendo la cartella di pagamento, al tempo stesso, titolo esecutivo e precetto la sua impugnazione, ove limitata a vizi formali, vada assimilata all’opposizione agli atti esecutivi, con conseguente applicazione del contributo unificato in misura fissa.
L’impugnazione della cartella o dell’avviso di pagamento costituisce un’autonoma iniziativa processuale, distinta dall’eventuale giudizio circa l’accertamento della pretesa tributaria, ed è soggetta alla disciplina del contributo unificato nel processo tributario. Pertanto, per determinare il contributo, non è consentito scindere i dedotti vizi formali dell’atto dagli effetti sostanziali derivanti dal suo eventuale annullamento, poiché l’accoglimento del ricorso è comunque idoneo a incidere sull’esercizio della pretesa tributaria e sul correlato interesse economico della lite; resta, quindi, esclusa l’assimilazione dell’impugnazione dell’atto della riscossione all’opposizione agli atti esecutivi ai fini dell’applicazione del contributo unificato in misura fissa.
Il fatto che il credito tributario sia definitivamente accertato non muta la natura del successivo giudizio instaurato con l’impugnazione dell’atto di riscossione né a escluderne l’autonoma rilevanza ai fini della determinazione del contributo unificato, che resta correlato al contenuto economico della controversia.
L’eventuale accoglimento del ricorso avverso l’avviso di pagamento incide direttamente sull’efficacia dell’atto con il quale l’A.F. esercita la pretesa di riscossione del credito tributario, con conseguenze immediatamente riflessive sulla realizzazione della pretesa patrimoniale dell’ente impositore. Sotto il profilo del valore economico della controversia, pertanto, non è possibile isolare i soli vizi formali dell’atto, prescindendo dagli effetti che l’annullamento dell’avviso produce sull’esercizio della pretesa tributaria. Pertanto l’impugnazione della cartella esattoriale non può essere assimilata a un’opposizione agli atti esecutivi ai fini dell’applicazione del contributo unificato in misura fissa.
Incidenti
Se la sospensione è anomala il processo non si estingue per inattività delle parti – Cass., Sez. trib., Ord. 11 ottobre 2026, n. 26611
Un contribuente censura la dichiarazione di estinzione del processo in difetto di un legittimo provvedimento di sospensione e di una specifica causa di sospensione. In particolare, nelle ordinanze di sospensione non si indicava il contenzioso pendente in Cassazione, né le ragioni a sostegno della sospensione.
In caso di sospensione anomala del processo tributario, disposta al di fuori delle ipotesi previste dai commi 1-bis (che ricalca l’art. 295 c.p.c.) e 1-ter dell’art. 39 del D.Lgs. n. 546/1992, senza l’indicazione della causa di sospensione, né del termine di scadenza della sospensione, non può trovare applicazione la disciplina dettata dall’art. 45del decreto cit. in tema di estinzione del processo per inattività delle parti.
In generale, per la riassunzione del processo sospeso, la parte che ne ha interesse deve presentare istanza di trattazione entro il termine perentorio di 6 mesi, decorrente dal momento in cui acquisisce conoscenza legale della cessazione della causa che ha determinato la sospensione. Però, in tanto può parlarsi di inerzia della parte in quanto sia individuabile il dies a quo del termine semestrale per la riassunzione del giudizio sospeso.
Quando, come nella specie, nell’ordinanza di sospensione non solo non si fissa il termine di scadenza della sospensione ma si fa generico riferimento a una sentenza della Cassazione, senza alcun altro elemento atto a identificare il giudizio, il cui esito si ritiene di attendere per ragioni di opportunità, non è possibile individuare un dies a quo del termine semestrale. Di qui, l’impossibilità di configurare inerzie delle parti.
Non può farsi applicazione nella specie dei diversi principi sanciti nella diversa ipotesi di sospensione disposta in attesa della decisione della Corte Costituzionale, in cui il dies a quo viene individuato nella pubblicazione della sentenza del giudice delle leggi nella Gazzetta Ufficiale (Cass. 3 ottobre 2024, n. 26008), proprio perché in quel caso è congruamente individuato il giudizio ritenuto pregiudiziale.
Notifiche
Rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione – Cass., Sez. trib., Sent. 14 ottobre 2026, n. 26872
La questione è se l’ultrattività dell’elezione di domicilio prevalga rispetto alla disposizione codicistica di chiusura, per la quale, in ogni caso, decorso un anno dalla pubblicazione della sentenza, il ricorso va notificato alla parte personalmente.
In tema di notifica del ricorso per cassazione avverso sentenze del giudice tributario, la rinnovazione che non avvenga nei confronti della parte personalmente, ma nel domicilio eletto presso il difensore costituito nel precedente grado di giudizio, nonostante sia già decorso l’anno (cui va aggiunto il periodo di sospensione feriale – Cass. ord. 5 aprile 2022, n. 11069) dalla pubblicazione della sentenza impugnata, è nulla per violazione dell’art. 330, ultimo comma, c.p.c., , ultimo comma, c.p.c., con inammissibilità dell’impugnazione, data la perentorietà del termine fissato ex art. 291 c.p.c. (Cass. sent. 18 marzo 2022, n. 8818; Cass. ord. 31 luglio 2018, n. 20255).
La lettura proposta è l’unica compatibile con la ratio della disposizione di chiusura, da rinvenirsi nella ragionevole presunzione che oltre l’anno dalla pubblicazione della sentenza cessa verosimilmente il rapporto tra la parte ed il suo procuratore domiciliatario (Cass., S.U., sent. 1° febbraio 2006, n. 2197).
L’inammissibilità è da ricollegare al fatto che la rinnovazione è stata, sì, eseguita nel termine, ma in modo nullo. Una volta rilevata e dichiarata la nullità della notificazione con ordine di rinnovazione, la concessione di un ulteriore termine è esclusa a norma dell’art. 162, primo comma, c.p.c.c.p.c. Infatti, quando la nullità sia stata dichiarata una prima volta e il giudice abbia ordinato la rinnovazione, la natura perentoria del termine non consente che, per il compimento della stessa attività, cioè per il compimento di una notificazione valida, possa essere assegnato un nuovo termine. L’art. 153 c.p.c. vieta, difatti, la proroga dei termini perentori, non consentita nemmeno sull’accordo delle parti, salvi i presupposti per la rimessione in termini contemplati dal secondo comma (Cass. n. 8818 del 2022 cit.; Cass. n. 20255 del 2018 cit.).
RISCOSSIONE
Coattiva
Sospensione dei termini di prescrizione – Cass., Sez. III, Ord. 12 ottobre 2026, n. 26698
La questione verte su un’eccezione di interruzione della prescrizione, sotto il profilo della rilevabilità d’ufficio, dei riscontri probatori e degli elementi ritualmente assoggettati al contraddittorio.
In tema di riscossione coattiva e disciplina della prescrizione, l’invocazione della sospensione legale dei termini di prescrizione disposta ope legis da una norma primaria (nella specie, l’art. 1, commi 618, 623 e 624, della legge n. 147/2013) non costituisce un’eccezione in senso stretto soggetta alle preclusioni assertive o istruttorie di cui agli artt. 183, 345 e 190 c.p.c., ma una mera difesa ed eccezione in senso lato. Pertanto, essa è liberamente rilevabile d’ufficio ed eccepibile dalla parte anche in comparsa conclusionale in grado d’appello, e il giudice ha il potere-dovere di applicarla in forza del principio iura novit curia, qualora i relativi presupposti di fatto risultino già pacificamente e inconfutabilmente acquisiti agli atti del processo.
La sospensione della riscossione e dei relativi termini di prescrizione di cui all’art. 1, commi 618, 623 e 624, della legge n. 147/2013, opera ope legis e in via generalizzata per tutti i carichi inclusi nei ruoli e negli avvisi esecutivi affidati all’agente della riscossione fino al 31 ottobre 2013, a prescindere dalla circostanza che il debitore abbia o meno presentato istanza di adesione alla definizione agevolata delle pendenze.
Il regime ordinario nel nostro ordinamento processuale è costituito dalla rilevabilità d’ufficio delle eccezioni (in senso lato), con la sola esclusione delle ipotesi in cui la norma limiti espressamente la rilevazione alla sola eccezione di parte (Cass., Sez. U., n. 10955 del 2002; sent. 27 luglio 2005, n. 15661; ord. 7 maggio 2013, n. 10531; sent. 12 dicembre 2014, n. 26242sent. 12 dicembre 2014, n. 26242; n. 12729 del 2016; ord. 10 maggio 2022, n. 14755ord. 10 maggio 2022, n. 14755).La prospettazione in comparsa conclusionale dell’operatività di una norma di sospensione ex lege, fondata su dati cronologici certi già acquisiti agli atti, non espande il thema probandum né viola il divieto di nova (Cass. n. 4338 del 1993; Cass. n. 12729 del 2016 cit.).
SANZIONI
Responsabilità solidale
Cessione d’azienda – Cass., Sez. trib., Ord. 2 ottobre 2026, n. 26076
Si discute se la richiesta del cessionario d’azienda del certificato dei carichi tributari pendenti, ante cessione, sortisca efficacia liberatoria solo se effettuata in vista o comunque in prossimità dell’acquisto dell’azienda.
La certificazione prevista dall’art. 14, comma 3, del D.Lgs. n. 472/1997, assolve alla funzione di cristallizzare, alla data del trasferimento, il debito di cui è chiamato a rispondere il cessionario nei limiti di quanto evidenziato in tale certificazione, con efficacia liberatoria del cessionario nell’ipotesi in cui quest’ultima sia negativa o non sia rilasciata entro il termine di 40 giorni dalla richiesta.
Per le violazioni commesse negli esercizi dell’ultimo triennio, la responsabilità sussiste per il solo fatto che il debito risulti all’ente creditore, anche se non vi è stata una specifica contestazione, che occorre per i debiti antecedenti al triennio (Cass. sent. 31 marzo 2023, n. 9085). L’art. 14, comma 3 art. 14, comma 3, cit., tipizza un onere di diligenza in capo al cessionario e rende edotta l’A.F. circa la possibile efficacia liberatoria della certificazione che va a rilasciare (Cass. 29 dicembre 2020, n. 29722; Cass. 7 giugno 2024, n. 15948).
Nel caso in esame, le parti avevano previsto nell’atto di cessione una fattispecie a formazione progressiva, in cui l’effetto liberatorio era collegato a un secondo certificato, emesso dall’A.F. dopo la cessione dell’azienda. La prima certificazione era stata chiesta e rilasciata diversi mesi prima della stipula del contratto di cessione e, quindi, non era in grado di indicare l’esatta entità dei debiti tributari in capo al cedente. L’effetto liberatorio del primo certificato è stato escluso dal contratto di cessione. Le parti avevano stabilito che il certificato doveva essere aggiornato alla data di cessione d’azienda o del ramo di essa. L’ulteriore certificato, rilasciato, su richiesta della cedente, dopo la cessione e d’accordo con la cessionaria, da cui risultava l’accertamento relativo al disconoscimento del credito IVA, escludeva, dunque, l’efficacia della precedente attestazione.
TRIBUTI LOCALI
IMU
Aree soggette a vincoli urbanistici di destinazione comunali – Cass., Sez. trib., Ord. 24 settembre 2026, n. 25755
Si discute se, per l’assoggettabilità a IMU, le aree rilevino complessivamente, senza considerare che la soggezione di un’area a determinanti in base al POC comporta la cessione a titolo gratuito del 40%, così che parte di essa non può considerarsi superficie edificabile.
Per le aree comprese nel PRG, l’edificabilità non è esclusa da vincoli specifici, che possono incidere solo sul loro valore venale in ragione delle concrete potenzialità edificatorie, ed è insussistente solo in presenza di vincoli assoluti, ancorché posti da strumenti regionali di pianificazione paesaggistica e ambientale, i quali prevalgono sulla pianificazione urbanistica comunale (Cass. 18 settembre 2019, n. 23206).
Le aree in questione devono essere considerate nel loro complesso (Cass. 23 luglio 2008, n. 20256), prescindendo dalla destinazione che ciascuna porzione di essa in concreto avrà dopo la realizzazione del processo edificatorio; solo dall’esito dello stesso si potranno distinguere le parti edificate, le parti infrastrutturali e di urbanizzazione primaria (viabilità e similari) e secondarie (aree a verde e similari), oltre alle infrastrutture territoriali previste (casse di laminazione) come contemplato dallo strumento urbanistico nello schema di assetto di ambito di POC, in quanto è vigente una solidale partecipazione di tutti i proprietari delle particelle comprese nel perimetro di assetto di ambito.
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