3° Contenuto: Rassegna di Giurisprudenza 23 ottobre 2026, n. 668

RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA – CORTE DI CASSAZIONE

A CURA DI BENEDETTA CARGNEL | 23 OTTOBRE 2026

INPS

Lavoro subordinato

L’irrilevanza della precisa identificazione anagrafica del lavoratore irregolare – Cass., Sez. Lav., ord. 2 ottobre 2026, n. 26101

Il Fatto

Un datore di lavoro si opponeva all’ordinanza ingiunzione emessa dall’Ispettorato del Lavoro per l’impiego di manodopera irregolare, contestando la sanzione relativa ad un addetto identificato unicamente con un soprannome.

Il Tribunale accoglieva parzialmente l’opposizione annullando le sanzioni per tale posizione, mentre la Corte d’Appello riformava la pronuncia ritenendo provata la subordinazione e irrilevante l’esatta identificazione anagrafica del prestatore.

Il datore di lavoro ricorreva per cassazione.

Il Diritto 

La corte osserva che ai fini dell’accertamento dell’illecito relativo all’impiego di lavoro irregolare rileva l’effettiva sussistenza di una prestazione di lavoro subordinato, risultando invece priva di valore decisivo l’esatta individuazione anagrafica delle generalità del lavoratore. La valutazione del vincolo di subordinazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, il quale può desumere la soggezione alle Direttive datoriali e l’inserimento nell’organizzazione aziendale anche attraverso elementi indiziari convergenti, quali le dichiarazioni testimoniali rese da terzi e la richiesta aziendale di reperire un sostituto alla cessazione dell’attività. Inoltre, la mancata registrazione formale delle giornate lavorative su registri o agende aziendali non esclude lo svolgimento delle prestazioni, rispondendo all’evidente finalità datoriale di occultare il rapporto irregolare.

 La corte pertanto rigetta il ricorso.

Pensione

L’immodificabilità dei requisiti pensionistici e il calcolo del coefficiente di trasformazione – Cass., Sez. Lav., ord. 5 ottobre 2026, n. 26226

Il Fatto

Un pensionato adiva l’autorità giudiziaria per ottenere il ricalcolo del trattamento di vecchiaia mediante l’applicazione del più favorevole coefficiente di trasformazione vigente al 31 dicembre 2007 sulla quota di montante contributivo maturata sino a tale data, con conseguente rideterminazione dei ratei e condanna dell’INPS al pagamento delle differenze.

Il Tribunale accoglieva la domanda, mentre la Corte d’Appello riformava integralmente la decisione rigettando la pretesa del ricorrente.

Il pensionato ricorreva per cassazione.

Il Diritto

La corte osserva che la salvaguardia introdotta dalla Legge n. 243 del 2004, volta a garantire l’immodificabilità delle condizioni di accesso al trattamento pensionistico per chi abbia maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2007, è circoscritta ai soli elementi costitutivi del diritto, ossia l’età anagrafica e l’anzianità contributiva, e non si estende al coefficiente di trasformazione. La corte precisa che tale coefficiente costituisce una mera modalità di calcolo della prestazione su base annua, la quale resta disciplinata dalla Legge n. 335 del 1995 e deve essere individuata in modo unitario secondo la disciplina vigente, ratione temporis, al momento del definitivo accesso alla quiescenza, in relazione all’età effettiva dell’assicurato.

La corte pertanto rigetta il ricorso.

Previdenza

L’irretrattabilità del credito contributivo in caso di mancata opposizione all’avviso di addebito -Cass., Sez. Lav., ord. 22 settembre 2026, n. 25694

Il Fatto

Un contribuente proponeva opposizione avverso un provvedimento di fermo amministrativo emesso dall’agente della riscossione, fondato su un avviso di addebito notificato dall’INPS per contributi previdenziali e non opposto tempestivamente.

Il Tribunale dichiarava inammissibile l’opposizione per tardività, mentre la Corte d’Appello riteneva non dovute le somme, considerando prevalente il giudicato esterno formatosi con una precedente sentenza che aveva accertato l’illegittimità dell’iscrizione del lavoratore alla gestione previdenziale. INPS ricorreva per cassazione.

Il Diritto 

La corte ribadisce che il termine di quaranta giorni per proporre opposizione all’avviso di addebito, ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 46 del 1999, ha natura perentoria e la sua decorrenza determina la decadenza dall’impugnazione con la conseguente irretrattabilità e incontrovertibilità della pretesa contributiva. Tale effetto sostanziale preclude qualsiasi successiva contestazione nel merito del credito, sicché l’eventuale formazione di un giudicato esterno che accerti l’insussistenza dell’obbligo contributivo non può spiegare efficacia rispetto a un titolo ormai divenuto definitivo e inopponibile.

La corte pertanto accoglie il ricorso.

LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA

Dirigente

La lesione del vincolo fiduciario per ingiurie al datore di lavoro da parte di dipendente con ruolo apicale – Cass., Sez. Lav., ord. 6 ottobre 2026, n. 26349

Il Fatto

Un lavoratore con funzioni apicali impugnava il licenziamento per giusta causa intimatogli a seguito di contestazioni disciplinari riguardanti condotte inadempienti e l’invio di un messaggio contenente gravi insulti rivolti al vertice societario.

Il Tribunale accoglieva la domanda del dipendente, mentre la Corte d’Appello, all’esito del giudizio di rinvio disposto a seguito di una prima pronuncia di legittimità, confermava la legittimità del recesso datoriale.

Il lavoratore ricorreva nuovamente  per cassazione.

Il Diritto

La corte ricorda che, ai fini della valutazione della giusta causa di licenziamento e dell’idoneità della condotta a ledere irreparabilmente il vincolo fiduciario, occorre considerare la natura e la qualità del rapporto lavorativo, la posizione rivestita dal dipendente nell’organizzazione aziendale e il grado di affidamento richiesto dalle mansioni attribuite. Nel caso di specie, l’elevato livello di responsabilità e il ruolo di particolare rilievo affidato al lavoratore imponevano una rigorosa valutazione dei doveri di collaborazione e correttezza, lesi in modo irrimediabile dalle espressioni gravemente offensive e denigratorie indirizzate al datore di lavoro.

La corte pertanto rigetta il ricorso.

MANSIONI

Inquadramento

La prova dei requisiti per il riconoscimento della qualifica superiore – Cass., Sez. Lav., ord. 6 ottobre 2026, n. 26350

Un lavoratore adiva l’autorità giudiziaria per ottenere l’inquadramento superiore, con condanna del datore di lavoro al pagamento delle relative differenze retributive.

A seguito di rinvio da parte della Corte di cassazione, la Corte d’Appello accoglieva solo parzialmente la domanda, riconoscendo unicamente l’indennità per il periodo non prescritto e rigettando la pretesa al superiore inquadramento per mancata prova dello svolgimento di funzioni di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell’attuazione degli obiettivi aziendali.

Il lavoratore ricorreva per cassazione.

Il Diritto

La corte rileva che, ai fini del riconoscimento della qualifica di quadro ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 190/1985 prima dell’intervento della contrattazione collettiva, è onere del lavoratore provare l’esercizio continuativo di funzioni di rilevante importanza per l’impresa, non potendosi tale requisito presumere automaticamente dalle mansioni previste senza la dimostrazione dell’apporto individuale e specialistico del singolo dipendente.

La corte osserva inoltre che, con il sopravvenire delle fonti collettive, il diritto alla superiore qualifica resta subordinato ai requisiti previsti dalle specifiche declaratorie contrattuali, la cui mancata integrazione preclude l’inquadramento invocato.

La corte pertanto rigetta il ricorso.

PENSIONE

Convenzione internazionale

Il calcolo dell’integrazione al trattamento minimo sul pro-rata italiano in regime di convenzione internazionale – Cass., Sez. Lav., ord. 12 ottobre 2026, n. 26677

Un lavoratore titolare di pensione in regime di convenzione internazionale adiva il Tribunale per ottenere la riliquidazione del trattamento pensionistico sul pro-rata italiano ai sensi dell art. 3, comma 15, della Legge n. 335 del 1995.

Il Tribunale accoglieva la domanda ritenendo che l’importo minimo andasse calcolato su tanti quarantesimi per quanti erano gli anni di contribuzione maturati sia in Italia sia all’estero.

La Corte d’Appello, in accoglimento dell’appello proposto da INPS, riformava la decisione ritenendo che il quarantesimo del trattamento minimo dovesse essere moltiplicato solo per gli anni di contribuzione maturati in Italia.

Il lavoratore ricorreva per cassazione.

Il Diritto 

La corte ricorda che in tema di prestazioni di lavoro svolte da cittadino italiano in Italia e in altro Stato dell’Unione Europea, ai fini del calcolo dell’integrazione prevista dall’art. 3, comma 15, della Legge n. 335 del 1995, rilevano i soli anni di contribuzione maturati in Italia e non quelli riconosciuti all’estero. Il meccanismo del cumulo o totalizzazione previsto da accordi o convenzioni internazionali incide ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione, mentre la quantificazione della prestazione a carico di ciascun ente previdenziale e sottoposta al principio del c.d. pro-rata, in base al quale ciascun ente eroga il trattamento in misura corrispondente all’effettivo ammontare dei contributi ricevuti. Ne discende che, ai fini della determinazione dell’integrazione al minimo del pro-rata italiano, devono essere considerati esclusivamente i periodi contributivi maturati in Italia.

La corte pertanto rigetta il ricorso.

Indebito

L’obbligo di comunicazione dei redditi del coniuge ai fini dell’integrazione al minimo – Cass., Sez. Lav., ord. 5 ottobre 2026, n. 26233

Il Fatto

Un pensionato adiva l’autorità giudiziaria opponendosi alla richiesta di ripetizione di somme avanzata dall’INPS per indebita percezione dell’integrazione al minimo sulla pensione di vecchiaia, determinata dal superamento dei limiti reddituali a seguito dei redditi percepiti dal coniuge.

Il Tribunale rigettava la domanda, mentre la Corte d’Appello riformava la decisione dichiarando irripetibili le somme sul presupposto che l’obbligo di comunicazione a carico dell’assicurato fosse venuto meno a seguito della trasmissione telematica dei dati reddituali da parte dell’Amministrazione finanziaria all’ente previdenziale.

INPS ricorreva per cassazione.

Il Diritto

La corte osserva che il meccanismo generale di acquisizione delle situazioni reddituali tramite i flussi telematici dell’Amministrazione finanziaria non esonera il pensionato dai doveri di collaborazione attiva verso l’ente previdenziale. Pertanto, qualora la dichiarazione fiscale resa dal titolare della prestazione sia incompleta o priva di elementi rilevanti per l’accertamento del diritto o della misura del trattamento, come nell’ipotesi dei redditi del coniuge incidenti sull’integrazione al minimo, permane l’obbligo del beneficiario di comunicare tali dati all’INPS, integrando la relativa omissione una condotta idonea a giustificare la ripetibilità dell’indebito.

La corte pertanto accoglie il ricorso.

PENSIONE DI VECCHIAIA

Decorrenza

La cessazione del rapporto di lavoro come condizione per il conseguimento della pensione di vecchiaia – Cass., Sez. Lav., ord. 12 ottobre 2026, n. 26670

Il Fatto

Un lavoratore chiedeva la retrodatazione della decorrenza della pensione di vecchiaia precedentemente liquidata.

Il Tribunale e la Corte d’Appello rigettavano la domanda, rilevando che la cessazione del rapporto lavorativo rappresenta un requisito indefettibile per l’erogazione del trattamento e che, nella specie, il ricorrente aveva ripreso l’attività lavorativa prima di aver conseguito la prestazione.

Il lavoratore ricorreva per cassazione.

Il Diritto 

La corte ricorda che il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia e subordinato alla cessazione del rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 1, comma 7, del D.Lgs. n. 503 del 1992, previsione che si pone quale vera e propria condizione legale alla quale il legislatore subordina la concreta fruizione del trattamento pur in presenza del perfezionamento dei requisiti anagrafici e contributivi. Pertanto, ai fini della decorrenza della prestazione, resta ferma la necessità di un’effettiva soluzione di continuità nell’attività lavorativa, la cui mancanza preclude il diritto alla retrodatazione richiesta.

La corte pertanto rigetta il ricorso.

PUBBLICO IMPIEGO

Trattamento economico

La ripetibilità dei compensi accessori erogati sulla base di norme regionali dichiarate incostituzionali – Cass., Sez. Lav., ord. 27 settembre 2026, n. 25864

Il Fatto

Un lavoratore adiva il giudice del lavoro per sentire dichiarare l’irripetibilità di somme corrisposte dall’amministrazione regionale a titolo di trattamento accessorio, delle quali l’ente aveva intimato la restituzione a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme regionali istitutive del fondo di finanziamento.

Il Tribunale rigettava la domanda ritenendo ripetibile l’indebito, mentre la Corte d’Appello la accoglieva parzialmente ritenendo legittima l’erogazione per le prestazioni non rientranti nei compiti ordinari svolte fuori orario.

L’amministrazione ricorreva per cassazione.

Il Diritto

La corte afferma che la declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme istitutive dei fondi per il trattamento accessorio comporta la nullità degli atti attributivi dei relativi compensi, non previsti dalla contrattazione collettiva nazionale, e la conseguente ripetibilità delle somme indebitamente erogate. A fronte della nullità dell’attribuzione patrimoniale per violazione dei limiti della contrattazione di comparto e della riserva di legge statale, non è applicabile l’art. 2126 c.c., poiché l’invalidità colpisce il beneficio economico e non il contratto di lavoro, restando irrilevante che l’attività sia stata resa come prestazione aggiuntiva o fuori dall’orario di lavoro.

La corte pertanto accoglie il ricorso.

TRASFERIMENTO D’AZIENDA

APPALTO

I requisiti del trasferimento d’azienda nella successione di appalto – Cass., Sez. Lav., ord. 2 ottobre 2026, n. 26103

Il Fatto

Un lavoratore, licenziato all’esito di una procedura di mobilità da una società concessionaria di un servizio pubblico, adiva il giudice del lavoro per ottenere l’accertamento della prosecuzione del rapporto di lavoro ex art. 2112 c.c. con la società a partecipazione pubblica subentrata nella gestione del servizio.

Il Tribunale e la Corte d’Appello accoglievano la domanda, ravvisando un trasferimento d’azienda sul presupposto del passaggio in blocco del personale specializzato e del subentro nei contratti di leasing dei mezzi operativi.

La società subentrante ricorreva per cassazione.

Il Diritto

La corte ribadisce che la disciplina dell’art. 2112 c.c. richiede il passaggio di un complesso organizzato di beni di non trascurabile entità, idoneo a consentire l’esercizio dell’attività d’impresa. Ne consegue che il mero passaggio di lavoratori, anche se numerosi e qualificati, non è di per sé sufficiente a integrare un trasferimento d’azienda se non è accompagnato dalla cessione di beni materiali o immateriali essenziali dotati di autonoma funzionalità. Ricorrono elementi di cesura della continuità aziendale ove l’impresa subentrante si sia dotata di un’organizzazione innovativa e autonoma, acquisendo autonomamente risorse strumentali e stipulando nuovi contratti, e l’assunzione del personale sia avvenuta per effetto di accordi sindacali con mera finalità di salvaguardia occupazionale tipici della successione nell’appalto.

La corte pertanto accoglie il ricorso.

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