COMMENTO – INPS, PRESTAZIONI
DI DANIELE BONADDIO | 23 OTTOBRE 2026
Con la Circolare n. 106 del 16 ottobre 2026 e il successivo Messaggio n. 3343 del 20 ottobre 2026, l’INPS definisce la disciplina e avvia la procedura per richiedere il Nuovo Bonus Mamme 2026, previsto dall’art. 1, comma 207, della Legge n. 199/2025.
La misura riconosce alle lavoratrici madri con almeno 2 figli un’integrazione economica di 60 euro mensili, fino a un massimo di 720 euro annui, subordinata a specifici requisiti familiari, lavorativi e reddituali. Il beneficio prosegue la misura introdotta nel 2025 dal D.L. n. 95/2025, ma con un importo maggiorato. L’esonero contributivo parziale previsto dalla Legge n. 207/2024 è stato invece differito al 2027.
Premessa
L’articolo 1, comma 207, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026), riconosce, per l’anno 2026, un’integrazione al reddito in favore delle lavoratrici madri con 2 o più figli.
La misura si colloca in continuità con il beneficio previsto per l’anno 2025 dall’articolo 6 del D.L. 30 giugno 2025, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 agosto 2025, n. 118, la cui disciplina è stata illustrata con la Circolare n. 139 del 28 ottobre 2025.
La disposizione opera in attesa dell’attuazione dell’esonero contributivo parziale di cui all’articolo 1, comma 219, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207, la cui decorrenza è stata differita all’anno 2027 dall’articolo 1, comma 206 , della Legge di Bilancio 2026.
Per l’anno 2026, il beneficio è riconosciuto dall’INPS, a domanda, nella misura di 60 euro mensili per ciascun mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell’attività di lavoro autonomo, nel rispetto dei requisiti illustrati nella presente circolare, fino a un massimo di 12 mensilità e a un importo complessivo di 720 euro.
Le novità per il 2026
Il nuovo quadro normativo prevede, in particolare:
- l’incremento dell’importo mensile da 40 euro a 60 euro, fino a un massimo annuo di 720 euro;
- il differimento all’anno 2027 dell’esonero contributivo parziale di cui all’articolo 1, comma 219, della Legge n. 207/2024;
- il coordinamento, per l’anno 2026, con l’esonero contributivo previsto dall’articolo 1, comma 180, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213, in favore delle lavoratrici madri con almeno 3 figli titolari di un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.
| Elemento | Disciplina 2026 |
| Importo mensile | 60 euro, anziché 40 |
| Importo massimo annuo | 720 euro, anziché 480 |
| Limite reddituale | 40.000 euro annui |
| Erogazione | Direttamente dall’INPS |
| Presentazione domanda | Servizio telematico attivo |
| Scadenza ordinaria | 31 dicembre 2026 |
| Pagamento | Dicembre 2026 o, se l’istruttoria non è conclusa, dal gennaio 2027 |
Il Messaggio n. 3343 del 20 ottobre 2026 rende operativo il servizio di presentazione delle istanze, completando le istruzioni della Circolare n. 106/2026 . Non si tratta quindi di una misura ancora in attesa di attivazione.
Requisiti familiari: 2 o almeno 3 figli
Il Bonus è riconosciuto alle lavoratrici che si trovano in una delle seguenti condizioni:
| Numero di figli | Età del figlio più piccolo |
| 2 figli | Inferiore a 10 anni |
| 3 o più figli | Inferiore a 18 anni |
Rilevano anche i figli adottati o in affidamento preadottivo.
Il requisito deve sussistere al 1° gennaio 2026 oppure maturare entro il 31 dicembre 2026. Se il secondo o successivo figlio nasce durante l’anno, il beneficio decorre dal mese della nascita.
Quando il figlio più piccolo raggiunge il limite di età previsto, il Bonus spetta fino al mese del relativo compleanno, purché siano soddisfatte anche le altre condizioni.
La nascita del secondo figlio nel corso del 2026 non consente di recuperare le mensilità precedenti: il diritto decorre dal mese in cui viene raggiunto il requisito familiare.
Quali lavoratrici possono richiederlo
La platea comprende lavoratrici dipendenti, pubbliche e private, e autonome iscritte alle gestioni previdenziali obbligatorie.
Sono comprese le professioniste iscritte alle Casse professionali, le lavoratrici della Gestione Separata e quelle con rapporti intermittenti o in somministrazione.
Sono invece esclusi i rapporti di lavoro domestico, così come le titolari di cariche sociali e le imprenditrici prive dell’iscrizione previdenziale richiesta.
Il Bonus spetta per ogni mese o frazione di mese di effettiva vigenza del rapporto o dell’attività autonoma, con esclusione dei periodi di sospensione.
Per le madri con 3 o più figli, il Bonus non spetta nei mesi in cui risulta vigente, anche solo parzialmente, un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.
Queste lavoratrici possono invece beneficiare, ricorrendone le condizioni, dell’esonero del 100% della contribuzione IVS a proprio carico, previsto dall’art. 1, comma 180, della Legge n. 213/2023, fino al 31 dicembre 2026.
Anche l’apprendistato è considerato un rapporto a tempo indeterminato.
La trasformazione di un contratto da tempo determinato a indeterminato comporta quindi la cessazione del Bonus dal mese della trasformazione.
Il limite di reddito di 40.000 euro
L’accesso è subordinato al possesso di redditi da lavoro, dipendente o autonomo, complessivamente non superiori a 40.000 euro nel 2026. Per la verifica devono essere considerati tutti i redditi lavorativi della madre, anche se esenti da imposta o soggetti a regimi sostitutivi o agevolati.
Rilevano inoltre le indennità sostitutive della retribuzione percepite durante il rapporto, come maternità, malattia, congedo straordinario e integrazioni salariali.
| Redditi rilevanti | Redditi esclusi |
| Lavoro dipendente | NASpI |
| Lavoro autonomo | DIS-COLL |
| Redditi da lavoro con tassazione sostitutiva | Pensioni, comprese quelle ai superstiti |
| Indennità di maternità e malattia durante il rapporto | Prestazioni connesse alla cessazione del rapporto |
| Trattamenti di integrazione salariale | — |
Per le dipendenti, il reddito viene considerato al netto dei contributi previdenziali obbligatori trattenuti dal datore di lavoro.
Il limite di 40.000 euro riguarda i redditi da lavoro della madre, non l’ISEE familiare.
Non devono quindi essere confusi il requisito reddituale per accedere al Bonus e l’indicatore della situazione economica equivalente del nucleo.
Importo, fiscalità e modalità di pagamento
Il beneficio è pari a 60 euro per ogni mese o frazione di mese utile, fino a 12 mensilità.
Non è imponibile fiscalmente né contributivamente e non concorre alla determinazione dell’ISEE.
L’INPS provvede direttamente al pagamento in unica soluzione, senza necessità di anticipazione da parte del datore di lavoro.
L’erogazione delle mensilità spettanti è prevista per dicembre 2026, se l’istruttoria viene conclusa in tempo utile. Diversamente, il pagamento avverrà dopo la definizione della domanda, a decorrere da gennaio 2027.
Come presentare la domanda
Il Messaggio n. 3343/2026 ha aperto il servizio telematico, accessibile attraverso il percorso:
- INPS → Sostegni, Sussidi e Indennità → Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità → Per genitori → Vedi tutti i servizi → Nuovo Bonus mamme 2026.
L’accesso avviene con SPID di livello almeno 2, CIE di livello 3, CNS oppure eIDAS.
La domanda può essere inoltrata anche tramite patronato o Contact Center INPS, ai numeri 803 164 da rete fissa e 06 164 164 da rete mobile.
La domanda deve essere presentata entro il 31 dicembre 2026. Se il requisito di accesso si perfeziona nel mese di dicembre 2026, il termine è prorogato al 31 gennaio 2027.
Dati da indicare e controlli INPS
La richiedente deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti familiari, lavorativi e reddituali.
Per ciascun figlio devono essere forniti:
- i dati anagrafici;
- la data di nascita o di ingresso nel nucleo familiare;
- se attribuito, il codice fiscale.
In assenza del codice fiscale è richiesta la documentazione prevista dall’INPS.
Occorre inoltre indicare la modalità di pagamento, scegliendo tra accredito su conto dotato di IBAN e bonifico domiciliato.
Le dichiarazioni sono sottoposte a verifiche automatizzate e ai controlli previsti dal D.P.R. n. 445/2000. In caso di dichiarazioni non veritierepossono derivare decadenza, recupero delle somme e ulteriori conseguenze sanzionatorie.
Domanda respinta o accolta parzialmente
L’INPS può adottare un provvedimento di:
- accoglimento integrale;
- accoglimento parziale per alcune mensilità;
- rigetto.
L’esito è consultabile nel servizio utilizzato per presentare la domanda.
In caso di rigetto o riconoscimento parziale, la lavoratrice può presentare una richiesta di riesame esclusivamente online, allegando chiarimenti e documentazione utili a superare le motivazioni del provvedimento.
Il termine per il riesame è quello indicato nella comunicazione INPS.
Riferimenti normativi:
- Legge 30 dicembre 2023, n. 213, art. 1, comma 180
- D.L. 30 giugno 2025, n. 95, art. 6 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 agosto 2025, n. 118)
- Legge 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, commi 206 e 207
- INPS, Circolare 28 ottobre 2025, n. 139
- INPS, Circolare 16 ottobre 2026, n. 106
- INPS, Messaggio 20 ottobre 2026, n. 3343
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