1° Contenuto riservato: Riscatto del congedo per malattie oncologiche e croniche: le istruzioni INPS

COMMENTO

DI FRANCESCA BICICCHI – STUDIO NEVIO BIANCHI & PARTNERS | 28 OTTOBRE 2026

Con la Circolare n. 108 del 22 ottobre 2026 l’INPS ha indicato le regole per il riscatto del congedo fino a 24 mesi dei lavoratori dipendenti con malattie oncologiche, invalidanti o croniche.

Il congedo previsto dalla Legge n. 106/2025

La Legge 18 luglio 2025, n. 106, in vigore dal 9 agosto 2025, ha introdotto, con l’articolo 1, comma 1 , uno specifico congedo per i lavoratori dipendenti di datori di lavoro pubblici e privati affetti da malattie oncologiche o da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%.

Il congedo può essere fruito in modo continuativo o frazionato, per un periodo non superiore a 24 mesi.
Durante l’assenza il dipendente conserva il posto di lavoro, ma non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa.
La fruizione decorre dall’esaurimento degli altri periodi di assenza giustificata, retribuiti o meno, spettanti a qualsiasi titolo, ed è compatibile con il concorrente godimento di eventuali altri benefici economici o giuridici.

Il periodo di congedo non è computato nell’anzianità di servizio né ai fini previdenziali. La stessa norma consente però al lavoratore di procedere al riscatto del periodo mediante il versamento dei relativi contributi, secondo quanto previsto per la prosecuzione volontaria, facendo salve le disposizioni più favorevoli della contrattazione collettiva o della disciplina applicabile al rapporto di lavoro.

Con la Circolare n. 108 del 22 ottobre 2026, adottata su parere conforme del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, l’INPS ha definito contenuto e portata applicativa di questa nuova tipologia di riscatto.

Riscatto o prosecuzione volontaria: la scelta all’assicurato

Il primo chiarimento riguarda la natura dello strumento. La norma parla di “riscatto”, termine che richiama l’istituto con cui si ottiene la copertura contributiva di periodi pregressi privi di contribuzione, ma rinvia poi alle regole della prosecuzione volontaria.

L’Istituto supera l’ambiguità con un’interpretazione estensiva.

Tenuto conto dell’intenzione del legislatore di garantire la più ampia tutela ai lavoratori colpiti da queste patologie e dell’affidamento che la parola “riscatto” ha ingenerato, all’assicurato è riconosciuta la facoltà di optare tra il riscatto e la prosecuzione volontaria per coprire il periodo di congedo.

Quali periodi di congedo si possono riscattare

Il presupposto del riscatto è la fruizione, anche non continuativa, del congedo previsto dall’articolo 1, comma 1, della Legge n. 106/2025.

Ne derivano tre limiti:

  • i periodi riscattabili non possono essere antecedenti al 9 agosto 2025, data di entrata in vigore della legge;
  • non possono superare complessivamente i 24 mesi, continuativi o frazionati, nell’arco della vita lavorativa;
  • il periodo non deve essere già coperto da contribuzione obbligatoria, figurativa, volontaria o da riscatto, non solo nella gestione in cui si presenta la domanda, ma in qualsiasi altra forma di previdenza obbligatoria, comprese le Casse dei liberi professionisti, il regime previdenziale dell’Unione europea e i regimi dei singoli Stati membri o dei Paesi convenzionati.

Trattandosi di una tutela specifica, i periodi ammessi a riscatto non vengono conteggiati entro altri limiti previsti dall’ordinamento. In particolare, non rientrano nel limite di 2 anni di congedo, continuativo o frazionato, per gravi e documentati motivi familiari (previsto dall’articolo 4, comma 2, della Legge n. 53/2000, richiamato anche dall’articolo 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001 e dall’articolo 1, comma 789, della Legge n. 296/2006) e nel limite massimo di 3 anni di riscatto dei periodi di interruzione o sospensione del rapporto di lavoro (previsto dall’articolo 5 del D.Lgs. n. 564/1996).

La documentazione da allegare alla domanda di riscatto

Il periodo da riscattare deve collocarsi all’interno di un rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, nel quale la prestazione sia stata sospesa per la fruizione del congedo.

Il richiedente deve, quindi, produrre documentazione del rapporto di lavoro, risalente al periodo del congedo, idonea a dimostrare che quest’ultimo è stato concesso e fruito ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della Legge n. 106/2025: ad esempio, il provvedimento di concessione del congedo o altra documentazione equivalente.

In mancanza, può essere acquisita una dichiarazione rilasciata “ora per allora” dal datore di lavoro, purché supportata dalla documentazione sanitaria che ha dato luogo alla concessione del congedo e da elementi che consentano di verificare l’effettiva assenza dal servizio nel periodo interessato.

Chi può chiedere il riscatto del congedo

La domanda può essere presentata dal 9 agosto 2025 dal diretto interessato o dal suo superstite.

Il termine “dipendente” usato dalla norma va riferito, secondo l’INPS, a chi ha fruito del congedo in quanto titolare di un rapporto di lavoro dipendente, senza che quel rapporto debba essere ancora in essere al momento della richiesta.

Il riscatto è perciò esercitabile anche dagli assicurati cessati dal servizio e da chi è già titolare di trattamento pensionistico, fermi restando gli eventuali termini decadenziali previsti dalla normativa della gestione previdenziale interessata.

Dove e come presentare la domanda

La domanda va presentata alla gestione previdenziale in cui risulta accreditata la contribuzione del periodo di lavoro nel quale si inserisce il congedo. Se sono intervenute ricongiunzione o trasferimento di contribuzione, è competente la gestione in cui è confluita, a seguito di tali operazioni, la contribuzione obbligatoria di quel periodo.

Le domande dirette all’INPS si inoltrano esclusivamente in via telematica, attraverso i servizi online del sito, seguendo il percorso “Pensione e Previdenza” > “Ricongiunzioni e riscatti” > “Portale dei servizi per la gestione della posizione assicurativa”, o mediante il Contact Center Multicanale o l’intermediazione di istituti di patronato e intermediari dell’Istituto, tramite i rispettivi servizi telematici.

Come si calcola l’onere di riscatto

Poiché il congedo è stato introdotto dalla Legge n. 106/2025, i periodi riscattati sono valutati con le regole del sistema contributivo.

L’onere si determina con il calcolo a percentuale previsto dall’articolo 2, comma 5, del D.Lgs. n. 184/1997, con applicazione dell’aliquota contributiva di finanziamento in vigore alla data di presentazione della domanda nella gestione previdenziale in cui opera il riscatto, tenendo conto che la base di calcolo è la retribuzione assoggettata a contribuzione nei 12 mesi meno remoti rispetto alla data della domanda, rapportata al periodo oggetto di riscatto e attribuita temporalmente e proporzionalmente ai periodi riscattati e, con effetto dalla data della domanda, applicando la rivalutazione del montante individuale dei contributi.

Per quanto non espressamente specificato, la Circolare rinvia alle disposizioni generali sulla determinazione degli oneri di riscatto dei periodi valutati con il sistema contributivo ai sensi dello stesso articolo 2, comma 5, del D.Lgs. n. 184/1997.
Sul piano fiscale, l’onere versato è deducibile dal reddito complessivo del soggetto che lo ha sostenuto.

Versamento dell’onere ed effetti sulla pensione

La Legge n. 106/2025 non disciplina termini di versamento, modalità di accettazione né gestione dei ritardi nei pagamenti e, dunque, per questi aspetti valgono le regole di settore previste per la generalità dei riscatti in ciascuna gestione previdenziale.

Infine, si ricorda che l’anzianità contributiva acquisita con il riscatto è utile sia per il diritto a pensione sia per la determinazione della misura del trattamento.

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