2° Contenuto Riservato: Contratti di solidarietà, sgravio 2026: domande dal 30 novembre

COMMENTO

DI FRANCESCA BICICCHI – STUDIO NEVIO BIANCHI & PARTNERS | 30 OTTOBRE 2026

Dal 30 novembre al 10 dicembre 2026 si possono inviare su “sgravicdsonline” le domande di riduzione contributiva per i contratti di solidarietà industriali, con precompilazione già dal 2 novembre.

Il comunicato del Ministero sullo sgravio 2026

Con il Comunicato 27 ottobre 2026, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha reso noto che dal 30 novembre al 10 dicembre 2026 decorre il termine per inviare le domande di riduzione contributiva per i contratti di solidarietà industriali relative al 2026, esclusivamente tramite l’applicativo web “sgravicdsonline”, operativo dal 2 novembre al 10 dicembre di ogni anno per la precompilazione delle istanze. Le imprese hanno, quindi, a disposizione alcune settimane per predisporre la domanda prima dell’apertura della finestra di invio.

L’accesso avviene dal sito istituzionale del Ministero, nella sezione dedicata “Decontribuzione contratti di solidarietà industriali”, dove è pubblicata anche la normativa di riferimento, o direttamente dalla pagina “Servizi lavoro”.

Decontribuzione per contratti di solidarietà: misura e durata

La decontribuzione è riconosciuta ai datori di lavoro che stipulano o hanno in corso contratti di solidarietà difensivi di tipo A, cioè quelli conclusi ai sensi degli articoli 1 e 2 del D.L. n. 726/1984, convertito dalla Legge n. 863/1984, e dell’articolo 21, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 148/2015.

La base normativa del beneficio è l’articolo 6, comma 4, del D.L. n. 510/1996, convertito dalla Legge n. 608/1996.

Il beneficio consiste in una riduzione del 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro dovuta per i lavoratori coinvolti nel contratto di solidarietà e interessati da una riduzione dell’orario di lavoro superiore al 20%. Una riduzione pari o inferiore a tale soglia non dà diritto allo sgravio.

Lo sgravio spetta per la durata dell’accordo e, comunque, per un massimo di 24 mesi nel quinquennio mobile, riferiti alla singola unità produttiva interessata dal contratto. L’agevolazione opera nei limiti delle risorse stanziate annualmente sul Fondo per l’occupazione; non si tratta, quindi, di un beneficio automatico, ma di una misura a domanda soggetta a limite di spesa.

Chi può presentare la domanda per il 2026

Secondo le istruzioni ministeriali (Circolare n. 18/2017 ), per ciascun anno di riferimento possono accedere alla riduzione le imprese che al 30 novembre abbiano stipulato un contratto di solidarietà ai sensi della Legge n. 863/1984 o del D.Lgs. n. 148/2015, nonché quelle che abbiano avuto un contratto di solidarietà in corso nel secondo semestre dell’anno precedente.

La domanda deve, inoltre, fare riferimento a una pratica di integrazione salariale per contratto di solidarietà già presente nel sistema “Cigs on-line”, il cui codice va indicato nell’istanza.

Come si compila l’istanza su sgravicdsonline

L’accesso all’applicativo avviene esclusivamente con SPID o Carta d’Identità Elettronica (CIE). Per ogni impresa la procedura rende disponibili i macro-dati delle pratiche presenti in “Cigs on-line” relative ai contratti di solidarietà, sulla base dei quali si compila la domanda. Al termine il sistema rilascia un modulo istanza con i dati aziendali e un codice comunicazione; non è ammessa altra modulistica, né l’invio tramite PEC.

L’istanza deve contenere, in particolare:

  • l’elenco nominativo dei lavoratori interessati, con l’indicazione per ciascuno della percentuale di riduzione oraria, che deve essere superiore al 20%;
  • la stima del quantum della riduzione contributiva richiesta, da indicare a pena di inammissibilità da tutte le imprese, anche da quelle che hanno già presentato domande negli anni precedenti;
  • il codice pratica della domanda di integrazione salariale per contratto di solidarietà presentata in “Cigs on-line”;
  • la firma digitale e l’assolvimento dell’imposta di bollo, che va pagata esclusivamente tramite PagoPA. Senza questo pagamento l’applicativo non consente l’invio.

Va presentata un’unica istanza per ciascun contratto di solidarietà, riferita all’intero periodo di riduzione dell’orario previsto dall’accordo.
Nel caso in cui siano stati sottoscritti accordi distinti, anche consecutivi, occorre una domanda separata per ciascun accordo.
Le modalità operative di dettaglio sono illustrate nel manuale utente pubblicato nella sezione ministeriale dedicata.

Cause di inammissibilità e regolarizzazione della domanda

Le istruzioni ministeriali distinguono tra vizi che rendono la domanda inammissibile e semplici irregolarità sanabili.

Sono considerate cause di inammissibilità, tra le altre:

  • una riduzione oraria inferiore o pari al 20%;
  • l’omessa indicazione della stima della riduzione contributiva;
  • la mancanza della firma digitale;
  • il mancato rispetto delle modalità di invio o del termine di presentazione;
  • l’aver già fruito, per la stessa unità produttiva, della riduzione per 24 mesi nel quinquennio mobile.

Quando invece la domanda è soltanto irregolare o incompleta, l’ufficio può chiederne la regolarizzazione ai sensi dell’articolo 6, lett. b), della Legge n. 241/1990, assegnando un termine perentorio.
Laddove l’impresa regolarizzi entro il termine, la domanda conserverà la data di presentazione originaria, mentre, in caso di regolarizzazione successiva, la posizione cronologica sarà quella della data di acquisizione della regolarizzazione. In assenza di riscontro, la domanda rimane improcedibile.

Ordine cronologico, decreto di ammissione e ruolo INPS

Le istanze sono istruite secondo l’ordine cronologico di presentazione. Considerato il limite di spesa annuo, la precompilazione anticipata consente di trasmettere la domanda fin dal primo giorno utile.

La riduzione è concessa con decreto del Ministero del Lavoro, adottato per le istanze collocate in posizione utile e inviato in copia all’impresa e all’Inps, che quantifica l’onere effettivo e lo comunica al Ministero entro il 31 dicembre, monitorando i flussi di spesa.

Al raggiungimento del limite annuo il Ministero pubblica un avviso e l’elenco delle imprese ammesse. Le domande non collocate in posizione utile non vengono istruite, salvo eventuali risorse residue, e perdono validità, con la possibilità di essere ripresentate l’anno successivo, con una nuova stima dell’onere e se ne ricorrono le condizioni.

Riferimenti normativi: 

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