CIRCOLARE MONOGRAFICA
DI GIANLUCA DAN, CARLA DE LUCA | 30 OTTOBRE 2026
Le risposte alle domande dei professionisti
Si presentano le risposte ai quesiti pervenuti durante la diretta del primo Approfondimento specialistico del Master MySolution Fisco 2026/2027 dal titolo “Dichiarazione dei redditi 2026: documentazione, controlli e compilazione dei quadri per professionisti e imprese”.
Il corso offre un approfondimento operativo per individuare, organizzare e verificare la documentazione necessaria alla corretta compilazione della dichiarazione dei redditi di professionisti e imprenditori. L’attenzione è concentrata sui quadri RE, LM, RG, RF e RS, analizzando i dati da acquisire, i controlli da effettuare e i principali raccordi tra contabilità, documentazione fiscale e dichiarazione. L’obiettivo è fornire un metodo di lavoro concreto per ridurre errori e omissioni, intercettare le principali criticità e gestire con maggiore sicurezza le diverse casistiche dichiarative, attraverso esempi e indicazioni immediatamente applicabili nella pratica professionale.
Quesito n. 1 – Detrazione spese mediche pagate da un familiare: il dichiarante deve dimostrare che l’onere è rimasto effettivamente a suo carico
Domanda
Se la spesa medica è intestata al dichiarante ma pagata da un familiare (marito o figlio) il dichiarante deve dimostrare di avergli restituito i soldi?
Risposta
Sì, se la spesa è stata pagata dal marito o dal figlio, il dichiarante deve poter dimostrare che l’onere è rimasto effettivamente a suo carico. Il fatto che la fattura o il documento sanitario sia intestato al dichiarante, da solo, non prova necessariamente questo requisito.
L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta a interpello n. 484/2020, ha ammesso l’uso della carta intestata al figlio per pagare una spesa medica intestata al genitore, purché quest’ultimo abbia effettivamente sostenuto la spesa. Nel caso esaminato, il genitore dichiarava di aver rimborsato il figlio in contanti. Il rimborso è quindi un modo per dimostrare che il costo è rimasto a carico del dichiarante, ma non risulta che sia richiesta una specifica formalità di rimborso: ciò che conta è poter documentare l’effettivo sostenimento.
Quesito n. 2 – Lavori edili superiori a 70.000 euro: mancata indicazione del CCNL nell’atto di affidamento dei lavori
Domanda
Se il riferimento al CCNL applicato non è indicato nell’atto di affidamento dei lavori e nemmeno in fattura, è sufficiente richiedere alla ditta esecutrice dei lavori il rilascio di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale l’impresa stessa attesta il CCNL applicato?
Risposta
La mancata indicazione dei CCNL del settore edile, nazionali e territoriali, nell’atto di affidamento dei lavori, in riferimento ai lavori edili, determina il mancato riconoscimento dei benefici fiscali. È onere del committente dei lavori richiederne l’indicazione nel contratto e nelle fatture ed obbligo di chi appone il visto di conformità di verificarlo.
La mancata indicazione nelle fatture emesse non comporta il mancato riconoscimento dei benefici fiscali, purché il beneficiario si faccia rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti l’applicazione del contratto collettivo applicato nell’esecuzione dei lavori edili (si veda quanto indicato dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 19/E/2022).
Quesito n. 3 – Documentazione spese sanitarie da conservare a seguito di integrazioni in dichiarazione
Domanda
Per quanto riguarda le spese sanitarie, spesso non ci si trova allineati con il STS. In caso di integrazione, solo quest’ultima deve essere conservata o tutta la documentazione, ovvero devo conservare anche quella documentata dal prospetto scaricato dal STS?
Risposta
In caso di integrazione delle spese sanitarie, non occorre conservare nuovamente tutti i singoli scontrini e le fatture già documentati dal prospetto STS. Occorre però conservare anche il prospetto, non soltanto i documenti relativi all’integrazione.
La regola deriva dai chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulla conservazione della documentazione delle spese sanitarie, in particolare dalla circolare n. 14/E del 19 giugno 2023 e dalla FAQ del 17 luglio 2025.
Per le spese già presenti nel prospetto STS e non modificate si può conservare il prospetto dettagliato STS accompagnato dalla dichiarazione sostitutiva che ne attesta la corrispondenza al documento scaricato dal sistema. Per le spese aggiunte, assenti dal prospetto: occorre conservare le relative fatture, ricevute o scontrini, oltre alla documentazione eventualmente necessaria per dimostrare il pagamento. Infine, per le spese presenti nel prospetto ma con importo modificato: occorre conservare il documento giustificativo che dimostri l’importo corretto, oltre al prospetto STS e alla dichiarazione sostitutiva.
Quesito n. 4 – Spese anticipate dal professionista riaddebitate: profili fiscali e IVA
Domanda
Le spese anticipate dal professionista (diritti camerali, marche da bollo) per conto del cliente che vengono poi riaddebitate in fattura, sono imponibili ai fini dei redditi? E hai fini IVA?
Risposta
No, non sono imponibili, purché si tratti di vere anticipazioni effettuate dal professionista in nome e per conto del cliente, come previsto dall’art. 54 del TUIR.
È il caso, ad esempio, dei diritti camerali e delle marche da bollo pagati per una pratica intestata al cliente e successivamente riaddebitati per lo stesso importo.
Le somme, se correttamente documentate, non costituiscono compensi professionali e non concorrono alla formazione del reddito del professionista.
Anche ai fini IVA, le somme sono escluse dalla base imponibile, ai sensi dell’art. 15, comma 1, n. 3, del D.P.R. n. 633/1972.
Affinché si applichi questa esclusione, è necessario che:
- la spesa sia sostenuta effettivamente in nome e per conto del cliente;
- sia regolarmente documentata, preferibilmente con documentazione intestata al cliente;
- venga riaddebitata per l’importo effettivamente anticipato, senza maggiorazioni;
- il professionista non tratti la spesa come un proprio costo detraendo un’eventuale IVA.
Quesito n. 5 – Quadro LM contribuente sportivo con franchigia
Domanda
Ho trasmesso la dichiarazione dei redditi di uno sportivo dilettantistico senza indicare il codice 2 nella colonna 7 dedicata ai casi particolari è opportuno presentare la dichiarazione correttiva?
Risposta
La risposta è affermativa.
Se il contribuente in regime forfetario ha percepito compensi da lavoro sportivo dilettantistico, è opportuno presentare una dichiarazione correttiva nei termini (ossia entro il 2 novembre 2026) oppure una dichiarazione integrativa (dopo il termine del 2 novembre 2026).
Si ricorda che il codice 2 nella colonna 7 dei righi da LM22 a LM27 del modello Redditi Persone Fisiche 2026 serve a identificare i compensi di lavoro sportivo dilettantistico che beneficiano della franchigia fiscale di 15.000 euro, prevista dall’art. 36, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2021.
Questi compensi rilevano comunque per la verifica della soglia di permanenza nel regime forfetario.
Quesito n. 6 – Cessione immobile professionista forfetario
Domanda
Un professionista in regime forfetario ha acquistato un immobile per svolgere l’attività di nutrizionista. Dal momento che è forfetario non ha detratto alcun costo di ammortamento. Ha deciso di vendere l’immobile, come deve comportarsi ai fini della fatturazione e della plusvalenza che scaturirà dalla vendita?
Risposta
Nel regime forfetario le plusvalenze relative ai beni strumentali, compreso gli immobili, non concorrono alla determinazione del reddito forfetario.
La Legge n. 190/2014, che disciplina il regime forfetario, determina infatti il reddito professionale applicando ai compensi il coefficiente di redditività previsto, senza assoggettare autonomamente a tassazione le plusvalenze realizzate durante il regime.
Pertanto, il professionista che ha acquistato l’immobile durante il regime forfetario e lo vende mentre continua ad applicare tale regime non deve assoggettare a tassazione la differenza positiva tra prezzo di vendita e prezzo di acquisto.
Quesito n. 7 – S.r.l.: errore rilevante emerso dopo l’approvazione del bilancio da non riportare con variazione in diminuzione nel modello Redditi 2026
Domanda
Per una s.r.l. senza revisore (lo dovrà nominare dal 2027), post deposito del bilancio è emerso un costo consistente non rilevato nel bilancio 2025. Si chiede se è opportuno recepirlo nel modello SC 2026 con una variazione in diminuzione e le relative imposte anticipate con una variazione in aumento. Oppure se per la correzione devo prima approvare il bilancio 2026 che evidenzia la correzione?
Risposta
Per il principio di previa imputazione a conto economico stabilito dall’art. 109, comma 4, del TUIR non è possibile imputare nel modello Redditi SC 2026 tramite variazione in diminuzione un costo non indicato in bilancio.
È pertanto necessario rilevare il costo nel bilancio 2026 distinguendo la modalità di rilevazione ai sensi dell’OIC 29 tra errore rilevante o meno e procedere poi alla correzione dei modelli dichiarativi mediante apposita dichiarazione integrativa.
Quesito n. 8 – I contributi presenti nel Registro RNA non vanno replicati nel prospetto Aiuti di Stato
Domanda
Contributi fondo perduto (de minimis) deliberati dalla Regione e dalla CCIAA nel 2025 a fronte di presentazione di domanda, ma erogati nel 2026 si indicano nel modello SP 2027 relativo al 2026 (anno di incasso)? Se i contributi sono già presenti nel Registro RNA posso omettere l’indicazione nella dichiarazione dei redditi?
Risposta
Se l’aiuto de minimis è concesso da Regione/CCIAA ed è già registrato nel RNA dall’ente concedente, non va replicato nel prospetto Aiuti di Stato solo perché incassato nel 2026.
Il prospetto riguarda gli aiuti fiscali che devono essere registrati nel RNA tramite la dichiarazione.
Resta separato il trattamento reddituale: va verificata natura del contributo e corretta imputazione fiscale.
Per SP 2027, salvo diverse istruzioni definitive, l’incasso 2026 non determina da solo l’esposizione nel prospetto.
Quesito n. 9 – Professionista forfetario: spese ad uso promiscuo al 50% nel rigo RS381
Domanda
In caso di professionista che ha la sede presso la propria abitazione, quindi le utenze sono private e non con partita IVA, l’autovettura utilizzata è sempre privata, i costi relativi alle spese delle utenze ed il carburante devono essere sempre indicati nella misura del 50%?
Risposta
Il rigo RS381 riguarda i consumi del lavoratore autonomo forfetario riferibili all’attività: telefono, energia e carburanti.
Per beni/utenze a uso promiscuo si assume, in via operativa, il 50% della spesa documentata; per uso esclusivamente privato non si indica nulla.
L’intestazione “privata” o l’assenza della P.IVA in bolletta non è decisiva: conta l’effettivo impiego nell’attività e la documentazione della spesa.
Quesito n. 10 – Emissione fatture cartacee da professionista sanitario: no alla riduzione dei termini di accertamento anche con incassi tacciati
Domanda
Per i professionisti del settore sanitario, che emettono fatture nei confronti di privati in formato non elettronico, possono usufruire della riduzione degli anni di accertamento se effettuano pagamenti e/o ricevono incassi in modo tracciabile per importi superiori a 499,99 euro?
Risposta
No. La riduzione biennale dei termini ex art. 3, D.Lgs. n. 127/2015 richiede sia la tracciabilità dei pagamenti/incassi oltre 500 euro, sia la documentazione elettronica delle operazioni attive tramite SdI e/o corrispettivi telematici.
La sola tracciabilità non basta. Se il sanitario emette fatture cartacee ai privati per effetto del divieto di e-fattura via SdI, il requisito non è soddisfatto e non applicherei la riduzione.
Quesito n. 11 – Contributi in conto capitale: gestione per semplificati e forfetari
Domanda
Credito d’imposta regionale concesso nel 2025, non qualificato nel bando, le FAQ indicano di classificarlo come contributo in conto capitale e abbiamo due casistiche. La prima, contabilità semplificata: è stato indicato in RG 7, sopravvenienza attiva art. 88 TUIR, inoltre, se il contribuente aveva aderito al CPB 2024-2025, questo credito d’imposta è stato sommato al reddito concordato. La seconda, per un contribuente in regime forfetario il credito d’imposta non è stato indicato né per lavoratori autonomi né per imprese. È corretto?
Risposta
Se il credito regionale è qualificato come contributo in conto capitale e non è prevista detassazione, per l’impresa costituisce in linea generale sopravvenienza attiva ex art. 88 TUIR; in semplificata va esposto in RG secondo le regole di imputazione applicabili.
Nel CPB le sopravvenienze attive, escluse dalla proposta, si sommano al reddito concordato nella determinazione dell’imponibile effettivo.
Nel forfetario un contributo non qualificabile come ricavo/compenso non entra nel reddito LM, salvo diversa disciplina specifica del credito.
Quesito n. 12 – Forfetari e compilazione del rigo RS375
Domanda
Per il contribuente forfetario (commerciante o professionista) al rigo RS375 il numero autovettura deve essere indicato anche se l’auto è privata o solamente se è stata acquistata con partita IVA?
Risposta
Il rigo RS375 riguarda soltanto gli esercenti attività d’impresa, non i professionisti.
Per il commerciante va indicato il veicolo posseduto o detenuto a qualsiasi titolo e utilizzato nell’attività, anche se acquistato come privato e impiegato promiscuamente.
Non si indica se è esclusivamente personale.
Per il professionista l’auto non va in RS375; rilevano eventualmente i carburanti in RS381.
Quesito n. 13 – Compilazione dei righi RS371 e RS373
Domanda
Nella compilazione dei righi RS371-RS373 occorre indicare le somme pagate a soggetti, i quali sarebbero stati obbligati alla ritenuta d’acconto se il pagatore non fosse stato forfetario, ovvero anche le somme pagate ad altri forfetari?
Risposta
Sì. RS371-RS373 riportano i redditi/compensi pagati per i quali non è stata operata ritenuta, indipendentemente dal motivo.
La circolare n. 10/E/2016 chiarisce espressamente che vanno indicati anche i compensi corrisposti a un percettore che è a sua volta forfetario.
Per ciascun percettore vanno indicati codice fiscale e ammontare del reddito/compenso erogato.
Quesito n. 14 – Rinnovo al CPB 2026-2027 e interessi passivi ROL
Domanda
S.r.l. ha aderito al CPB 2024-2025. Il redito del 2025 è inferiore al reddito concordato e scende al di sotto del 30% perché la società riassorbe interessi passivi da ROL. La società vuole rinnovare il CPB per il 2026-2027, il reddito sul quale calcolare la proposta di concordato è quello precedente o quello successivo al riassorbimento degli interessi passivi ROL?
Risposta
Per il rinnovo CPB 2026-2027, in P04 va indicato il reddito effettivo 2025 determinato con le regole ordinarie e poi rettificato solo per i componenti esclusi dall’art. 16.
Gli interessi passivi pregressi divenuti deducibili per capienza ROL incidono quindi sul reddito 2025 prima di P04: la base è il reddito dopo tale deduzione.
Lo scostamento superiore al 30% rispetto al concordato 2025, da solo, non impedisce il rinnovo.
Quesito n. 15 – Chiusura partita IVA e incassi ancora da effettuare
Domanda
Si vuole chiudere partita IVA il 31 dicembre con incassi ancora da effettuare: si fatturano tutte entro tale data e poi si dichiarano nell’anno successivo nel quadro RL?
Risposta
Se si tratta di un contribuente per cassa, in particolare forfetario, non è corretto chiudere la P.IVA al 31 dicembre e tassare ordinariamente gli incassi successivi in LM/RL.
Regola ordinaria: la P.IVA resta aperta fino all’incasso degli ultimi crediti e alla chiusura dei rapporti pendenti.
Per il forfetario la circolare n. 10/E/2016 consente, in alternativa, di imputare all’ultimo anno anche i ricavi/compensi ancora non incassati.
In tale ipotesi i crediti confluiscono nell’ultimo quadro LM, non nel quadro RL dell’anno successivo.
Quesito n. 16 – Contribuzione artigiani e commercianti di s.r.l. alla luce delle recenti sentenze
Domanda
Sulla base delle ultime sentenze della Cassazione, come vi atteggereste nei confronti di un cliente che richiede di non pagare i contributi artigiani e commercianti eccedenti il minimale del quadro RR? Il mio timore è che il rischio di contestazione è elevato, nonostante l’orientamento giurisprudenziale si stia consolidando in senso contrario. In futuro dovremmo tenere monitorate anche le riserve?
Risposta
Le sentenze Cass. nn. 25377–25383/2026 e successive escludono, per i soci lavoratori di s.r.l. non trasparenti, gli utili accantonati e non distribuiti dalla base contributiva Artigiani/Commercianti.
L’INPS, però, nelle istruzioni pubblicate continua ancora a sostenere la tesi opposta: il mancato versamento dell’eccedenza è quindi difendibile ma espone a possibili contestazione.
Documenterei la scelta e il profilo di rischio; sì, monitorerei riserve e future distribuzioni, punto non ancora chiarito dalla prassi INPS.
Quesito n. 17 – Modello ISA commercio al dettaglio: indicazioni delle percentuali delle merci vendute
Domanda
Nel commercio al dettaglio nel modello ISA va indicata in percentuale la tipologia della merce venduta. Nel caso di emporio che vende ogni genere di merce è corretto inserire il 100% con il codice 297?
Risposta
Non indicherei automaticamente il 100% con codice 297.
Le percentuali ISA devono rappresentare l’effettivo mix delle merci vendute e complessivamente sommare al 100%.
Il codice 297 è residuale (“altri prodotti non alimentari”): può essere usato al 100% solo se tutti i ricavi ricadono realmente in tale voce e non esistono codici più specifici.
Quesito n. 18 – Contribuente in ordinario e passaggio al forfetario con fatture a cavallo d’anno
Domanda
Contribuente in contabilità ordinaria nel 2026 con attività di prestazioni di servizi manutentivi. Nel 2026 fatturerà per servizi completati 82.000 euro. A cavallo d’anno (2026-2027) residuano delle prestazioni di servizi che si concluderanno nel 2027 per 20.000 euro e delle prestazioni di terzi (costi) di cui si riceveranno le fatture datate 2027. Può aderire al forfetario per il 2027? Come incidono per il 2026 le fatture a cavallo?
Risposta
Sì, se nel 2026 i ricavi di competenza restano entro 85.000 euro e non vi sono altre cause ostative.
In contabilità ordinaria il limite si verifica per competenza: servizi ultimati nel 2026 82.000 euro; i 20.000 euro ultimati nel 2027 non rilevano nel 2026, salvo SAL/partite già ultimate e accettate.
I servizi di terzi ultimati nel 2026 sono costi 2026 anche con fattura 2027; se ultimati nel 2027, nel forfetario non sono deducibili analiticamente.
Dal 2027 i 20.000 euro concorrono al reddito forfetario quando incassati.
Quesito n. 19 – Accettazione del CPB 2024-2025 e versamento dell’imposta sostitutiva
Domanda
È obbligatorio versare la flat tax evidenziata in CP1 colonna 5 e riportata nel quadro RX può (facoltà) o deve essere versata dal contribuente che ha aderito al CPB 2024-2025? Se deve essere versata posso ravvederla? Se è facoltà e decido di non versarla la lascio comunque in RX?
Risposta
L’imposta sostitutiva ex art. 20-bis è facoltativa: aderire al CPB non obbliga a sceglierla.
Se però la dichiarazione già trasmessa espone CP1 col. 5 e RX39, non lascerei il debito semplicemente insoluto: va versato (eventualmente con ravvedimento) oppure va corretta la dichiarazione, se consentito, rinunciando all’opzione e rideterminando l’imposta ordinaria.
Il codice 4071 riguarda l’imposta sostitutiva CPB; i codici del ravvedimento speciale sono una fattispecie diversa.
Quesito n. 20 – Adesione CPB 2026-2027 con invio separato in presenza di due intermediari
Domanda
Anno 2025 chiuso dall’intermediario X. Anno 2026 mandato all’intermediario Y. Il contribuente, sulla base delle informazioni fornite da Y intende aderire al CPB 2026-2027 ma Y non ha modo (se non caricare a parte il dichiarativo 2025 sul software) di verificare con certezza la pretesa erariale. Nel caso procedesse in tal modo, Y invia solo CPB e X invia Redditi?
Risposta
Sì. Per il CPB 2026-2027 l’adesione può essere inviata autonomamente con frontespizio Redditi 2026 (“Comunicazione CPB” codice 1) + modello CPB, senza trasmettere l’intera dichiarazione.
Quindi Y può inviare l’adesione e X presentare separatamente Redditi 2026.
Y deve però elaborare la proposta sui dati 2025/ISA definitivi e coerenti con quelli che X trasmetterà: acquisirei da X dichiarazione e ISA definitivi prima dell’invio.
Quesito n. 21 – Detrazione spese universitarie in Paesi extra-UE
Domanda
Figlio a carico di contribuente italiano frequenta università in Nuova Zelanda, quale documentazione deve produrre il contribuente per detrarre la spesa e, soprattutto, deve essere tradotta in italiano?
Risposta
Le spese per università estera sono detraibili al 19% se il figlio è fiscalmente a carico e il corso è universitario: servono attestazione/iscrizione, ricevuta delle tasse e prova del pagamento tracciabile.
Per l’università estera si applica il limite MUR della stessa area disciplinare riferito alla zona geografica del domicilio fiscale dello studente.
Per documenti in inglese, ai fini del controllo, allegherei una traduzione italiana semplice del contribuente; non risulta richiesta una traduzione giurata, salvo specifica richiesta dell’Ufficio.
Dal 2025 va inoltre verificato l’eventuale limite complessivo alle detrazioni per redditi oltre 75.000 euro.
Quesito n. 22 – No a correttiva con adesione CPB per acquisire un punteggio ISA di 10
Domanda
Professionista che ha già inviato la dichiarazione con adesione CPB 2026-2027, ha già aderito al 2024-2025, ha un punteggio ISA 9,99. Vorrebbe presentare una dichiarazione correttiva adeguandosi agli ISA per adeguarsi al punteggio 10 questo prevede un minimo adeguamento IVA. Può adeguarsi e pagare la differenza dovuta con ravvedimento?
Risposta
No, non è ammessa una correttiva finalizzata soltanto a dichiarare ulteriori componenti positivi per far salire ISA da 9,99 a 10 se il contribuente rinnova il CPB 2024-2025 nel 2026-2027.
L’Agenzia lo esclude espressamente per i rinnovi.
Diverso è un errore reale nei dati originari: per il CPB 2026-2027 l’integrativa può correggerlo e ridetermina la proposta; le sanzioni conseguenti possono essere ravvedute.
Quindi ravvedimento sì per una correzione effettiva, non per “acquistare” il voto 10.
Quesito n. 23 – Il contribuente in forfetario nel 2025 non può aderire al CPB anche se nel 2026 esce dal regime forfetario
Domanda
Un contribuente nel 2025 aveva la flat tax in forfetario. Nel 2026 ha superate il limite della flat tax prima dell’invio della dichiarazione anno 2025. L’Agenzia delle Entrate dice che il contribuente può aderire al CPB. Che dati inserisco per il calcolo degli importi, LM dell’anno 2025? Fatturato o imponibile 78%?
Risposta
Il contribuente che nel 2025 era forfetario non può aderire al CPB 2026-2027 solo perché nel 2026 esce dal regime.
Il CPB 2026-2027 richiede l’effettiva applicazione degli ISA nel 2025; il forfetario 2025 ne è escluso.
Quindi non va utilizzato né il fatturato LM né l’imponibile al 78% per costruire la proposta; se un canale A.d.E. segnala il contrario, va verificata la specifica posizione e la causa di esclusione ISA 2025.
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