SCHEDA PRATICA
DI MARCO BOMBEN | 30 OTTOBRE 2026
Il rilascio della certificazione contabile rappresenta un’importante opportunità professionale per i dottori commercialisti abilitati alla revisione legale dei conti. Di seguito si approfondiscono gli obblighi documentali posti a carico dell’impresa ai fini della fruizione dell’iper-ammortamento, con particolare attenzione alla citata certificazione contabile rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione. A supporto operativo dei professionisti incaricati si propone la check-list dei controlli da effettuare ed un fac-simile di attestazione.
Fonti ufficiali
Art. 1, commi 427-436, della Legge di bilancio 2026 (legge 30 dicembre 2025, n. 199); artt 6 e 7 D.L. 27 marzo 2026, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 88/2026; art. 7, D.M. 7 maggio 2026; Risoluzione AdE 15 dicembre 2017, n. 152
Adempimenti documentali iper-ammortamento
L’accesso al beneficio poggia su due importanti adempimenti documentali disciplinati dagli artt. 6 e 7 del D.M. 7 maggio 2026.
| Documento necessario | Funzione | Rif.to normativo | Trasmissione al GSE |
| Perizia tecnica asseverata | Presidia il profilo tecnico dell’investimento, attestando che il bene possiede le caratteristiche degli Allegati IV e V e che è stato interconnesso | Art. 6 D.M. 7 maggio 2026 | No |
| Certificazione contabile | Presidia il profilo economico dell’investimento, attestando che le spese sono state effettivamente sostenute e trovano riscontro nella contabilità dell’impresa | Art. 7 D.M. 7 maggio 2026 | No |
La Legge di bilancio 2026 nonché il D.M. attuativo, non prevedono la necessità di una specifica dicitura normativa da indicare nelle fatture degli acquisti concernenti gli investimenti agevolabili, a differenza di quanto era stato invece disposto in passato per gli investimenti in beni strumentali, art. 1, commi 1051-1063, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di bilancio 2021).
Leggi la Guida Iper-ammortamento
Perizia tecnica asseverata
L’art. 6 del D.M. 7 maggio 2026 impone che:
- le caratteristiche tecniche dei beni, ovvero la loro riconducibilità negli elenchi di cui agli Allegati IV e V alla legge n. 199/2025;
- l’interconnessione degli stessi al sistema,
siano comprovate da apposite perizie asseverate, corredate da apposite analisi tecniche.
Per gli impianti fotovoltaici, la perizia deve inoltre attestare che i moduli rientrano tra quelli di cui all’art. 12, comma 1, lett. b) e c), del D.L. 9 dicembre 2023, n. 181. Si tratta:
- dei moduli con celle prodotti negli Stati membri dell’Unione europea, aventi efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5%;
- dei moduli prodotti negli Stati membri dell’Unione europea composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotti nell’Unione europea, aventi efficienza di cella almeno pari al 24%.
Per questi beni si ricorda che il vincolo di produzione nel territorio dell’Unione europea resta pienamente operante.
La norma si preoccupa di individuare i soggetti abilitati al rilascio della perizia tecnica affiancando ai professionisti tecnici gli enti di certificazione accreditati e ammettendo, per il solo settore agricolo, alcune figure ulteriori. Il rilascio è in ogni caso riservato a soggetti dotati di idonee coperture assicurative.
| Ambito | Soggetti abilitati |
| Settore agricolo | ingegnere o perito industriale iscritto al rispettivo alboente di certificazione accreditato, mediante attestazione corredata da analisi tecnicadottore agronomo/forestaleagrotecnico laureatoperito agrario laureato |
| Settori diversi | ingegnere o perito industriale iscritto al rispettivo alboente di certificazione accreditato, mediante attestazione corredata da analisi tecnica |
Diversamente dal passato non è prevista la chance di presentare un’autodichiarazione del legale rappresentante per i beni di costo inferiore a € 300.000 come nel precedente credito d’imposta 4.0. Pertanto, a prescindere dall’importo dell’investimento, il nuovo iper-ammortamento, richiede sempre la perizia tecnica asseverata.
Si noti che il costo sostenuto per la perizia:
- non concorre alla formazione del costo agevolabile,
- in quanto non funzionale all’utilizzo del bene.
Secondo quanto già affermato dall’Agenzia delle entrate con riguardo ai precedenti iper-ammortamenti e ritenuto applicabile per analogia anche alla nuova misura il costo della perizia “non assume rilevanza, comunque, ai fini della agevolazione in questione, a prescindere dalle modalità di contabilizzazione in bilancio, trattandosi semplicemente di un onere il cui sostenimento è richiesto esclusivamente ai fini dell’ottenimento del beneficio fiscale” (Risoluzione AdE n. 152/E/2017). Restano invece agevolabili, quali oneri accessori di diretta imputazione, i costi e gli onorari di perizie e collaudi tecnici connessi all’acquisizione del bene.
Certificazione contabile
Ai sensi dell’art. 7 del D.M. 7 maggio 2026:
- l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili
- e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa
devono risultare da apposita certificazione contabile. Ciò a prescindere dall’importo dell’investimento.
Con riferimento all’individuazione dei soggetti incaricati la norma prevede che:
- “sono abilitati al rilascio della certificazione contabile i soggetti incaricati della revisione legale dei conti ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, dotati di idonee coperture assicurative.
- Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39”.
Il tenore letterale utilizzato dal Legislatore porta a ritenere che l’impresa già dotata di un proprio organo di controllo contabile (comunque strutturato: sindaci con incarico di revisione, revisore unico ovvero società di revisione esterna già nominata) non possa affidare la certificazione a un professionista terzo scelto ad hoc, dovendo rivolgersi al soggetto già incaricato della revisione legale.
Diversamente, le imprese non obbligate alla revisione legale potranno rivolgersi ad un professionista di fiducia in possesso dei requisiti previsti:
| Requisiti professionista terzo incaricato | |
| 1 | Iscritto nella sezione A del Registro ex art. 8 D.Lgs. n. 39/2010 |
| 2 | Dotato di idonee coperture assicurative |
| 3 | Rispetti principi di indipendenza previsti dalla normativa e dal codice etico internazionale |
| DIVIETO PER IL COMMERCIALISTA CHE GIÀ SEGUE LA CONTABILITÀ |
| Si ritiene che la certificazione contabile:- non può essere rilasciata dal commercialista che già segue come proprio cliente l’impresa beneficiaria,- in quanto risulterebbe violato il requisito dell’indipendenza.In consulente, infatti, gestendo già la contabilità, gli adempimenti fiscali o la consulenza societaria non può essere considerato indipendente. |
Per il credito Transizione 5.0 l’art. 38 del D.L. 2 marzo 2024, n. 19 riconosceva le spese sostenute per l’obbligo di certificazione contabile in aumento del credito d’imposta, entro il limite di 5.000 euro, a favore delle imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti. Per il nuovo iper-ammortamento non è invece riconosciuta alcuna agevolazione specifica. Il relativo costo resta interamente a carico del cliente beneficiario, e non concorre neppure alla base di calcolo dell’iper-ammortamento (cfr. Risoluzione AdE n. 152/E/2017).
Leggi il Commento Iperammortamento: test di convenienza per i “piccoli” investimenti e le News Iperammortamento: certificazione contabile con regole precise; Iperammortamento: perizia tecnica senza soglia di investimento
Controlli del professionista
Nell’ambito dell’incarico il professionista dovrà provvedere ad accertare che le spese ammissibili:
- siano effettivamente sostenute;
- trovino riscontro nella documentazione contabile dell’impresa.
In pratica, occorre verificare che le spese risultino:
- certificate da fattura (senza dover verificare una specifica dicitura nel documento),
- coerenti con la documentazione giustificativa: contratti, ordini di acquisto, bolle di consegna, DDT, collaudo ove previsto,
- non rimborsate: non vi siano note di credito o rimborsi degli importi oggetto dell’agevolazione.
La norma non codifica puntualmente i controlli da effettuare che sono lasciati alla diligenza professionale del revisore (art. 1176, comma 2, c.c.). Secondo quanto già affermato dall’Agenzia delle entrate con riguardo ai precedenti iper-ammortamenti e ritenuto applicabile per analogia anche alla nuova misura i controlli devono necessariamente essere analitici. Infatti, “quanto alla procedura con cui deve essere svolta l’attività di certificazione, si ritiene, stante la natura e le finalità della stessa, che tale attività non possa essere svolta, in analogia con le attività di revisione del bilancio, con criteri di selezione a campione dei documenti o dei contratti da verificare” (circolare n. 8/E/2019).
Di seguito una check-list dei controlli essenziali da effettuare ai fini del rilascio della certificazione ispirata alle metodologie predisposte dal CNDCEC in collaborazione con la Fondazione Nazionale dei Commercialisti per il credito d’imposta ZES.
| CONTROLLO Per tutti gli investimenti in Macchinari, Impianti, Attrezzature Varie e Software | ESITO |
| Verificare che le fatture relative agli investimenti siano state correttamente registrate nel registro IVA acquisti | ☐ Sì ☐ No ☐ N/A |
| Verificare che le fatture relative agli investimenti siano state correttamente registrate nel registro libro giornale | ☐ Sì ☐ No ☐ N/A |
| Verificare che le fatture relative agli investimenti siano state correttamente registrate nel libro cespiti | ☐ Sì ☐ No ☐ N/A |
| Verificare il numero identificativo del sistema d’interscambio attribuito alle fatture d’acquisto | ☐ Sì ☐ No ☐ N/A |
| Verificare che il processo di ammortamento sui beni agevolati sia stato avviato nel periodo d’imposta | ☐ Sì ☐ No ☐ N/A |
| Verificare che non vi siano note di credito emesse a storno delle fatture oggetto di certificazione | ☐ Sì ☐ No ☐ N/A |
| Verificare la presenza di documenti giustificativi degli acquisti dei cespiti indicati nel prospetto riepilogativo (es. offerte, ordini, conferme d’ordine, fatture di acquisto, contratti di acquisto, contratti di leasing, ecc.) | ☐ Sì ☐ No ☐ N/A |
| Verificare la presenza di contratti di acquisto o ordini di fornitura che specifichino i termini e le condizioni dell’acquisto | ☐ Sì ☐ No ☐ N/A |
| Controllare che i contratti siano firmati dalle parti e contengano una descrizione dettagliata dei beni, il prezzo concordato, le modalità e i termini di pagamento | ☐ Sì ☐ No ☐ N/A |
| Controllare i DDT che accompagnano la consegna dei beni, verificando che corrispondano alle fatture e ai contratti | ☐ Sì ☐ No ☐ N/A |
| Verificare le modalità di pagamento pattuite o l’effettivo pagamento dei beni agevolati. | ☐ Sì ☐ No ☐ N/A |
Rilascio della certificazione (fac-simile)
Se tutti i controlli espletati danno luogo ad esito positivo il professionista rilascia all’impresa la certificazione contabile delle spese previste i cui estremi devono essere indicati nella comunicazione di completamento da inviare al GSE.
In assenza di prescrizioni da parte del legislatore deve ritenersi che la forma per il rilascio sia libera.
Quanto al contenuto, il documento deve necessariamente certificare:
- l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili (puntualmente elencate) entro il periodo agevolato compreso tra l’1° gennaio 2026 ed il 30 settembre 2028;
- la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa.
A supporto dei professionisti incaricati di seguito un fac-simile della certificazione da rilasciare all’impresa.
| CERTIFICAZIONE CONTABILE PER IPER-AMMORTAMENTO(Art. 1, commi 427-436, Legge n. 199/2025 e D.M. 7 maggio 2026) Il sottoscritto ……………………………………………………………….., con studio in ……………………………………….., via ……………………………………………………… n. …………., Codice Fiscale …………………………………………………………., P.IVA …………………………………………….., iscritto al Registro dei Revisori legali al n. …….., PREMESSOdi aver ricevuto dalla società ………………………………….., C.F./P.IVA ………………………………………, con sede in ……………………………, via ………………………………………………….., l’incarico di attestare l’effettività delle spese sostenute ai fini del riconoscimento dell’agevolazione relativa all’iper-ammortamento di cui all’art. 1, commi 427-436, della Legge n. 199/2025;che la predetta società ha messo a disposizione la documentazione utile all’espletamento delle verifiche, come dettagliato nell’Allegato ….; CERTIFICAche la società ……………………………………………………, C.F./P.IVA ……………………………………………., con sede in ………………………….., via ………………………………………… n. ……, ha sostenuto nel periodo ……………. (che deve essere compreso nell’intervallo agevolato 1° gennaio 2026 – 30 settembre 2028), spese ammissibili di seguito specificate, per un importo complessivo pari a ……………….. euro (in lettere: …………………………….).Si evidenzia che in conformità alle disposizioni del D.M. 7 maggio 2026, le spese agevolabili risultano ripartite come di seguito: TIPOLOGIA DI SPESA SOSTENUTAIMPORTOInvestimenti in beni materiali 4.0 (Allegato IV alla L. 199/2025) Investimenti in beni immateriali 4.0 (Allegato V alla L. 199/2025) Investimenti in beni materiali destinati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo Totale spesa Le spese sopra indicate si considerano effettivamente sostenute entro il periodo agevolato compreso tra l’1 gennaio 2026 ed il 30 settembre 2028.Con la presente si attesta, altresì, la regolarità formale della documentazione contabile posta a supporto dei costi indicati. Luogo e data…………………………………………………… Timbro e firma del professionista…………………………………………………………….. |
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