1° Contenuto Riservato: Conto Termico 3.0: novità sulla responsabilità nel mandato all’incasso

CIRCOLARE MONOGRAFICA – AGEVOLAZIONI

Novità previste dallo Schema di D.M. MASE di modifica e integrazione del Decreto 7 agosto 2025 dopo l’Intesa raggiunta in Conferenza Unificata Stato-Regioni

DI ANDREA AMANTEA | 2 NOVEMBRE 2026

Lo Schema di D.M. MASE di modifica della disciplina degli incentivi del Conto termico 3.0, D.M. MASE 7 agosto 2025, sul quale è stata sancita l’Intesa in Conferenza Unificata il 22 ottobre 2026 (Rep. atti n. 144/CU), interviene in diversi ambiti della misura agevolativa. Tra le novità di maggiore rilievo la rivisitazione delle regole sulla responsabilità in presenza di mandato all’incasso. Al mandatario viene ora assegnata una responsabilità solidale con il c.d. soggetto responsabile (tipicamente il committente dei lavori). La nuova previsione non subordina espressamente l’obbligazione solidale ad eventuali comportamenti fraudolenti, collegandola semplicemente alla riscossione delle somme da parte del mandatario e oggetto di recupero da parte del GSE.

Il Conto Termico 3.0

Il Conto Termico 3.0 incentiva gli interventi per l’incremento dell’efficienza energetica:

  • con il D.M. MASE 7 agosto 2025 sono stati individuati gli “Incentivi per interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili – Conto Termico 3.0”;
  • successivamente il GSE ne ha fissato le Regole applicative.

La nuova disciplina, ex art. 31 del D.M. 7 agosto 2025, è entrata in vigore il 25 dicembre 2025, corrispondente con il novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale avvenuta il 26 settembre 2025 e sostituisce il Conto Termico 2.0 regolato dal D.M. 16 febbraio 2016.

Il D.M. 16 febbraio 2016 continua ad applicarsi tuttavia:

  1. per le istanze di prenotazione dell’amministrazione pubblica accolte dal GSE e con lavori di realizzazione non conclusi, alla data di entrata in vigore del D.M. 7 agosto 2025;
  2. per gli interventi delle amministrazioni pubbliche inerenti alla sostituzione dell’impianto esistente e all’installazione di impianti di climatizzazione invernale utilizzanti generatori di calore a condensazione, in presenza di contratto di prestazione energetica stipulato in data antecedente al 1° gennaio 2025 ovvero di contratto per l’approvvigionamento dei medesimi generatori di calore stipulato in data antecedente al 1° gennaio 2025, a seguito di procedure di gara ad evidenza pubblica o mediante altri strumenti di acquisto gestiti da centrali di committenza, e per i quali l’istanza di accesso agli incentivi sia presentata entro un anno dall’entrata in vigore del D.M. 7 agosto 2025;
  3. per le domande per la richiesta degli incentivi trasmesse prima dell’entrata in vigore del D.M. 7 agosto 2025.
Conto Termico 3.0 – Peculiarità
BeneficiariLe Amministrazioni pubbliche (PA), comprese le scuole e le strutture sanitarie;
i soggetti privati, intesi come soggetti diversi dalla PA. 
La platea:le imprese per interventi di efficientamento energetico nei propri edifici;
i contribuenti privati, persone fisiche, non titolari di partita IVA;
i condomini, per miglioramenti energetici delle parti comuni.
Sono assimilati alle Amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’art. 4, comma 2, D.M. 7 agosto 2025, gli enti del Terzo settore individuati dall’art. 2, comma 1, lett. n), del medesimo Decreto che non svolgono attività economica. Si tratta degli enti di cui all’art. 4, D.Lgs. n. 117/2017, iscritti al RUNTS.
Vale a dire tutti gli enti di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 117/2017 che risultano anche iscritti al RUNTS, ad esempio:
ODV;
APS;
Enti filantropici;
Reti associative;
ecc.
Individuazione Soggetto Responsabile (SR)Soggetto che:
ha sostenuto le spese per l’esecuzione degli interventi;
ha diritto all’incentivo e presenta al GSE istanza per l’accesso;
stipula il contratto con il GSE e riceve il pagamento degli incentivi;
è tenuto a conservare, per tutta la durata dell’incentivo e per i 5 anni successivi all’erogazione dell’ultimo importo, gli originali dei documenti previsti.
Il Soggetto Responsabile può delegare altro soggetto (c.d. Soggetto Delegato) per la compilazione della scheda-domanda e per la gestione dei rapporti contrattuali con il GSE. I soggetti ammessi accedono ai benefici anche tramite le ESCO (enti specializzati in opere di efficientamento e reperimento di incentivi).
Le Pubbliche amministrazioni possono accedere agli incentivi anche per il tramite di altri soggetti pubblici deputati alla gestione degli immobili oggetto degli interventi o di quelli preposti, ai sensi della normativa vigente, all’attuazione dei medesimi interventi, quali, ad esempio, l’Agenzia del Demanio, i Provveditorati alle Opere pubbliche o gli Uffici speciali per la ricostruzione post-sisma 2016, e tali soggetti agiscono in qualità di soggetto responsabile.
Interventi agevolatiGli ETS che sono assimilati alle Pubbliche amministrazioni ai fini dell’accesso agli incentivi del Conto Termico per gli interventi previsti al Titolo II o Titolo III a seconda del carattere commerciale o meno dell’attività da loro svolta. In particolare:
se non svolgono attività economica, possono richiedere incentivi per la realizzazione di uno o più degli interventi previsti sia dal Titolo II sia dal Titolo III (vedi paragrafo dedicato);
se svolgono attività economica, possono richiedere incentivi per la realizzazione di uno o più degli interventi previsti dal Titolo III e, limitatamente agli edifici ricadenti nell’ambito terziario, dal Titolo II, nel rispetto delle disposizioni del Titolo V.
I soggetti privati, ivi inclusi gli enti del Terzo settore non assimilati alle P.A., possono realizzare:
in ambito civile residenziale, solo interventi di piccole dimensioni di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza (immobili cat. catast. Gruppo A ad esclusione di A/8, A/9 e A/10);
in ambito civile non residenziale, interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e interventi di efficienza energetica negli edifici per il settore terziario, cioè tutti gli interventi ammessi al beneficio dal Conto Termico 3.0 (A/10; Gruppo B; Gruppo C ad esclusione di C/6 e C/7; Gruppo D a esclusione di D/9; Gruppo E a esclusione di E/2, E/4, E/6).
Soggetti ammessi agli incentivi per tipologia di interventoCategoriaSigla intervento (vedi D.M. e Regole applicative)P.A.Soggetti privatiCategoriaSigla intervento (vedi D.M. e Regole applicative)
Titolo II
interventi di incremento dell’efficienza energetica
II.A
II.B
II.C
II.D
II.E
II.F
II.G
II.H
AmmesseNon ammessiAmmessi (*)Ammessi / Ammessi (solo edifici cat. terziario)
Titolo III
interventi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili
III.A
III.B
III.C
III.D
III.E
III.F
III.G
AmmesseAmmessi (*)Ammessi (*)Ammessi / Ammessi (*)
Contributo anticipato per la redazione della Diagnosi energeticaDEAmmesseNon ammessiNon ammessiAmmessi / Non ammessi
*Per le imprese e gli ETS economici si attuano le disposizioni del Titolo V e non sono ammessi gli interventi che prevedono l’installazione di apparecchiature energetiche alimentate a combustibili fossili, compreso il gas naturale.
% incentivi Nella generalità dei casi non può superare il 65% delle spese sostenute;
in deroga, può giungere fino al 100%.
ErogazioneL’incentivo è erogato in rate annuali costanti, per la durata prevista per ciascun intervento.
Per i soggetti privati, anche tramite ESCO, è prevista un’unica rata se l’incentivo complessivo non supera 15.000 euro.
Per le P.A. che accedono direttamente, anche tramite ESCO o altri soggetti abilitati, il D.M. vigente prevede l’erogazione in un’unica rata.
Per l’accesso tramite prenotazione si applicano le specifiche modalità di erogazione previste dall’art. 11, comma 5, del D.M. 7 agosto 2025.

Conto Termico 3.0: le novità dello Schema di D.M. con intesa in Conferenza Unificata

Lo Schema di D.M. MASE di modifica e integrazione del D.M. 7 agosto 2025 interviene sulla gestione delle risorse del Conto Termico 3.0, sulle condizioni di accesso e sull’erogazione degli incentivi, nonché sui requisiti tecnici degli interventi.

Il 22 ottobre 2026 la Conferenza Unificata ha sancito l’Intesa sul Provvedimento (Rep. atti n. 144/CU).

La tabella successiva riepiloga le modifiche previste dallo Schema pubblicamente disponibile, che potrebbero subire integrazioni o variazioni nel testo definitivo, anche alla luce dell’Intesa raggiunta in Conferenza Unificata.

Ambito e riferimentiDisciplina vigenteModifiche previste dallo Schema
Impegno di spesa
Schema art. 2
D.M. art. 2
Criterio di cassa riferito agli importi erogati e da erogare nell’anno di riferimento, sulla base dei contratti attivati e delle richieste ammesse.Criterio di cassa confermato, con valutazione media triennale: l’anno in corso è quello centrale.La stima considera gli importi erogati nell’anno precedente e in quello in corso e quelli da erogare nell’anno in corso e in quello successivo.
Ripartizione delle risorse
Schema art. 3
D.M. art. 3
Tetto complessivo di 900 milioni annui.Ripartizione originaria: 400 milioni per le PA e 500 milioni per i privati.Per il 2026, il Decreto direttoriale MASE n. 72 del 10 aprile 2026 ha rimodulato le quote in 450 milioni per ciascuna categoria.Tetto complessivo invariato a 900 milioni.Riserva minima di 300 milioni annui per ciascuna categoria, anche in caso di ricorso a ESCO o altri soggetti abilitati.Le riserve sono rimodulabili sulla base del monitoraggio GSE.
Raggiungimento dei limiti
Schema art. 3
D.M. art. 3
Dopo 60 giorni dal raggiungimento dei limiti per ciascuna categoria non sono accettate ulteriori richieste.L’art. 3 non limita tale periodo al solo accesso diretto.Al raggiungimento dei 900 milioni complessivi o dei 600 milioni per una categoria, sono consentite esclusivamente richieste di accesso diretto per i successivi 60 giorni, rispettivamente per la generalità dei soggetti o per la categoria interessata.
Prenotazione
Schema artt. 3 e 6
D.M. artt. 3  e 14
Contingente non superiore al 50% delle risorse delle P.A., disciplinato dall’art. 14.Le domande sono accettate fino al sessantesimo giorno successivo al raggiungimento del contingente.La quota, sempre non superiore al 50% delle risorse delle P.A., è collocata nel nuovo art. 3.Viene soppressa nell’art. 14 anche la specifica previsione dei 60 giorni successivi al raggiungimento del contingente per le prenotazioni.
Procedure d’asta
Schema art. 3
D.M. art. 3
L’art. 3 non prevede la destinazione di una quota del limite complessivo alle procedure d’asta per gli impianti di grandi dimensioni.Un successivo D.M. destinerà una quota del limite complessivo alle aste di cui all’art. 10, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 199/2021.La quota assegnata graverà proporzionalmente sulle risorse delle categorie di beneficiari.
Piccoli Comuni
Schema artt. 4 e 15
D.M. art. 11
Per gli interventi sugli edifici dei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti e da essi utilizzati è previsto il 100% delle spese ammissibili, nei massimali.Non è stabilita la distinzione tra primo intervento e interventi successivi.Su edifici di proprietà comunale e utilizzati dagli stessi enti: 100% per un unico intervento e 80% per quelli successivi, nei massimali.Salvaguardia del 100% per le richieste già presentate prima dell’entrata in vigore del correttivo, anche tramite prenotazione.Non è previsto un rinnovo annuale del primo intervento.
Rata unica per le P.A.
Schema art. 4
D.M. art. 11, comma 6
Nell’accesso diretto delle P.A., anche tramite ESCO o altri soggetti, l’incentivo è erogato in un’unica rata senza un limite di importo previsto dal comma 6.La rata unica viene subordinata a un incentivo totale non superiore a 50.000 euro.Si introduce quindi un limite rispetto alla disciplina vigente.Resta distinta la soglia di 15.000 euro già prevista per i soggetti privati.
Edifici D/7
Schema artt. 2 e 13
D.M. art. 2  e All. I
L’ambito terziario comprende il gruppo catastale D con esclusione della sola categoria D/9.La medesima indicazione compare nella Tabella 1 dell’Allegato I.Viene aggiunta l’esclusione della categoria D/7 sia nella definizione di ambito terziario sia nella Tabella 1 dell’Allegato I, dedicata alle categorie catastali ammissibili per i soggetti privati.
ESCO e partenariato
Schema art. 5
D.M. art. 13
Per l’accesso delle P.A. è previsto il ricorso a un soggetto privato nell’ambito di forme di partenariato pubblico privato, senza richiamare espressamente le ESCO nella lett. c).Viene precisato che tra i soggetti privati operanti nell’ambito del partenariato pubblico privato sono comprese anche le ESCO. Si tratta di un’esplicitazione della previsione.
Documentazione per la prenotazione
Schema art. 6
D.M. art. 14
Nella prenotazione fondata sulla Diagnosi energetica e sull’atto di impegno alla realizzazione degli interventi, se è dichiarato il ricorso a un contratto di prestazione energetica, il relativo schema tipo deve essere allegato all’atto amministrativo.È eliminata la specifica previsione che richiede di allegare lo schema tipo del contratto di prestazione energetica all’atto amministrativo.La modifica riguarda tale fattispecie di prenotazione.
Diagnosi e APE
Schema art. 7
D.M. art. 15
Per infissi, schermature e filtrazione solare, diagnosi antecedente e APE successivo sono richiesti quando l’intervento interessa interi edifici con impianti di riscaldamento di potenza nominale totale pari o superiore a 200 kW.Per questi interventi l’obbligo viene inserito nel primo periodo dell’art. 15, comma 1, eliminando il collegamento all’intero edificio e alla soglia dei 200 kW.Resta distinta la disciplina degli altri interventi richiamati dall’articolo.
Biomasse e rendimento 
Schema art. 13
D.M. All. I, par. 3.2
Per stufe e termocamini a pellet, termocamini a legna e stufe a legna è richiesto, tra gli altri requisiti, un rendimento termico utile maggiore dell’85%.Per le tipologie indicate viene soppressa la specifica condizione del rendimento termico utile maggiore dell’85%.Restano da rispettare gli altri requisiti tecnici ed emissivi applicabili.
Filtrazione solare
Schema artt. 13 e 14
D.M. All. I  e II
L’Allegato I ammette sistemi con installazione esterna o all’interno di un componente del vetrocamera e richiama il fattore solare gtot delle classi 3 o 4 della UNI 14501.Sono previsti sistemi installati esternamente; per gtot si rinvia alla UNI/TR 12003, ammettendo anche valori inferiori al minimo dell’intervallo.Il calcolo del fattore solare g considera congiuntamente vetro e filtro secondo UNI EN 410:2011.
Isolamento abbinato al solare termico
Schema art. 14
D.M. All. II, tab. 7
La maggiorazione al 55% per l’isolamento abbinato ad altro intervento richiama l’art. 8, comma 1 , lett. a), b), c) o e).Il solare termico della lett. d) non è compreso in tale elenco.L’elenco viene integrato con la lett. d): anche l’abbinamento con il solare termico rientra nella previsione del 55% per ciascuno degli interventi, alle condizioni e nei limiti della disposizione.
Illuminazione efficiente
Schema art. 13
D.M. All. I, par. 2
Requisiti formulati prevalentemente con riferimento alle lampade, comprese certificazione, efficienza luminosa minima e potenza sostituita.Sono già previsti requisiti europei e conformità alle norme tecniche.I requisiti vengono precisati con riferimento ad apparecchi e sorgenti, inclusi i moduli LED.Sono aggiornati verifiche fotometriche, efficacia luminosa, progettazione ecocompatibile, etichettatura e coordinamento con i sistemi di automazione e regolazione.
P.A. con attività economica
Schema art. 15
D.M. art. 2 e Titolo V
La definizione di impresa comprende qualsiasi entità che esercita attività economica, indipendentemente dalla forma giuridica.Non è previsto il termine transitorio di 45 giorni introdotto dallo Schema.Decorsi 45 giorni dall’entrata in vigore del correttivo, non sono ammissibili le richieste delle P.A. che svolgono attività economica se non rispettano il Titolo V.È prevista anche la presentazione della richiesta preliminare per i lavori già avviati, nel termine transitorio.
Imprese e lavori già avviati
Schema art. 15
D.M. art. 25 e Regole GSE
 
La regola ordinaria richiede la domanda preliminare prima dell’avvio dei lavori.Le Regole applicative prevedono già una disciplina transitoria per lavori avviati dal 7 agosto 2025 e non conclusi al 25 dicembre 2025.Per le imprese con lavori avviati prima della pubblicazione del D.M., ossia prima del 26 settembre 2025, e non conclusi al 25 dicembre 2025, la richiesta preliminare potrà seguire l’avvio dei lavori, nei termini e con le modalità del successivo aggiornamento delle Regole GSE.

Responsabilità e sanzioni in ipotesi di mandato all’incasso

Nel Conto Termico 3.0, il conferimento del mandato irrevocabile all’incasso non determina, di per sé, il trasferimento al mandatario della qualifica di Soggetto Responsabile.

Quest’ultimo, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. tt), D.M. 7 agosto 2025, è il soggetto che sostiene le spese, ha diritto all’incentivo e stipula il contratto con il GSE (vedi tabella 1° paragrafo).

Il mandato disciplinato dal par. 12.3 delle Regole applicative riguarda la riscossione degli incentivi; nella procedura semplificata, il mandatario è l’installatore o fornitore, che incassa le somme a saldo delle fatture dell’intervento.

Detto ciò, il pagamento dell’incentivo al mandatario non libera il Soggetto Responsabile dagli obblighi connessi al beneficio.

L’art. 10, comma 5, del Decreto 7 agosto 2025 richiede il mantenimento dei requisiti durante il periodo di incentivazione e nei cinque anni successivi all’erogazione dell’ultima rata, prevedendo, in caso contrario, la decadenza e il recupero delle somme già erogate.

Sul piano dei controlli, l’art. 21, comma 2, stabilisce che il procedimento si svolge in contraddittorio con il Soggetto Responsabile e che, in presenza di mandato irrevocabile all’incasso, anche il mandatario è informato delle attività di verifica.

Il successivo comma 8 distingue due ipotesi:

  • se le violazioni sono rilevanti ai fini dell’erogazione, il GSE dispone il rigetto dell’istanza oppure la decadenza e il recupero delle somme già erogate;
  • se incidono sull’esatta quantificazione del beneficio, il GSE ridetermina l’incentivo e recupera gli importi indebitamente erogati.

Le violazioni, elusioni, inadempimenti e incongruenze da cui consegua in modo diretto l’indebito accesso agli incentivi costituiscono violazioni rilevanti di cui all’art. 4, del D.Lgs. 28/2011.

Costituiscono violazioni rilevanti anche:

  1. la presentazione al GSE di dati non veritieri o documenti falsi, mendaci o contraffatti, al fine di avere indebito accesso agli incentivi;
  2. l’indisponibilità della documentazione da conservare a supporto dei requisiti e delle dichiarazioni rese in fase di richiesta di accesso agli incentivi;
  3. il comportamento ostativo od omissivo tenuto nei confronti del gruppo di verifica, consistente anche nel diniego di accesso all’edificio presso cui è realizzato l’intervento o alla documentazione richiesta, purché strettamente connessa all’attività di controllo;
  4. l’utilizzo di componenti contraffatti o rubati;
  5. l’insussistenza dei requisiti per il riconoscimento e il mantenimento degli incentivi.

Per le violazioni rilevanti ai fini dell’erogazione degli incentivi, il GSE provvede inoltre a segnalare le istruttorie all’ARERA, ai sensi dell’art. 42, D.Lgs. n. 28/2011, ai fini dell’irrogazione delle eventuali sanzioni.

Nei fatti, recupero dell’incentivo e sanzioni costituiscono, dunque, conseguenze distinte.

Mandato all’incasso e responsabilità del mandatario. Novità dello schema di D.M.

Sulla responsabilità del mandatario interviene l’art. 10 dello Schema di D.M. di modifica del D.M. 7 agosto 2025.

Nella versione a oggi disponibile, la disposizione integra l’art. 21, comma 8, prevedendo che il GSE possa recuperare le somme anche nei confronti del mandatario, quale obbligato in solido nei limiti degli importi riscossi in esecuzione del mandato.

Nuovo comma 8, art. 21
“Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell’ambito dei controlli di cui al comma 1 del presente articolo siano rilevanti ai fini dell’erogazione degli incentivi, il GSE dispone il rigetto dell’istanza (…). Qualora il GSE accerti violazioni o inadempimenti che rilevano ai fini dell’esatta quantificazione degli incentivi ridetermina l’incentivo in base alle caratteristiche rilevate nell’ambito del procedimento di verifica, recuperando le somme indebitamente erogate. Nei casi in cui il soggetto responsabile abbia conferito mandato all’incasso, il GSE potrà procedere alla ripetizione delle somme indebitamente percepite e riscosse dal mandatario, o comunque oggetto di recupero ai sensi del presente articolo, anche nei confronti di quest’ultimo, quale obbligato in solido nei limiti degli importi riscossi in esecuzione del mandato.”.

Il Soggetto Responsabile resterebbe quindi esposto al recupero, ma il GSE potrebbe rivolgersi anche al mandatario, entro il limite indicato.

La solidarietà proposta riguarda la restituzione degli incentivi: il testo non contiene un’espressa estensione al mandatario della responsabilità solidale per le eventuali sanzioni. Per queste ultime resta il richiamo alla segnalazione delle istruttorie all’ARERA, già previsto dall’art. 21, comma 8, del Decreto vigente.

Detto ciò, la modifica assume rilievo rispetto al par. 11.2 delle Regole applicative, che già contempla la possibilità di valutare il recupero nei confronti dei mandatari in presenza di azioni fraudolente denunciate alle Autorità giudiziarie competenti.

La nuova previsione non subordina espressamente l’obbligazione solidale a tale circostanza, collegandola semplicemente alla riscossione delle somme da parte del mandatario e oggetto di recupero ai sensi dell’art. 21.

Riferimenti normativi:

  • Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, D.M. 7 agosto 2025; 
  • Schema di Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica di modifica e integrazione del Decreto 7 agosto 2025;
  • Conferenza Unificata Stato-Regioni, Intesa 22 ottobre 2026; 
  • GSE, Documento 5 dicembre 2025, Regole applicative del D.M. 7 agosto 2025;
  • GSE, FAQ. 

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