4° Contenuto Riservato: Impresa minore: i bilanci non sono l’unica prova delle dimensioni aziendali

L’OPINIONE – PROCEDURE CONCORSUALI

DI RAFFAELE MARCELLO | 3 NOVEMBRE 2026

L’art. 121 del D.Lgs. n. 14/2019 (CCII) pone l’onere probatorio a carico del debitore, ma la mancanza di documenti contabili regolarmente approvati non giustifica, da sola, l’apertura della liquidazione giudiziale. Senza bilanci approvati e depositati, l’accesso alla liquidazione giudiziale non è automatico. La giurisprudenza si muove tra libertà dei mezzi di prova e attendibilità dei dati contabili.

Qualificazione di impresa minore e procedura concorsuale applicabile

La qualificazione di un’impresa come minore è determinante ai fini dell’individuazione della procedura concorsuale applicabile. L’art. 121 del D.Lgs. n. 14/2019 stabilisce, infatti, che la liquidazione giudiziale si applica agli imprenditori commerciali che si trovino in stato di insolvenza e non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti dimensionali previsti dall’art. 2, comma 1, lett. d), del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII).

L’onere della prova grava, dunque, sul debitore, ma la mancata approvazione o il mancato deposito dei bilanci complicano l’accertamento dei requisiti dimensionali, soprattutto quando l’imprenditore ricorre a documentazione contabile alternativa per dimostrare la propria condizione di impresa minore.

Su questo profilo è intervenuta la Cassazione con l’ordinanza n. 18407 dell’8 giugno 2026, affrontando il rapporto tra irregolarità negli adempimenti societari, mezzi di prova e accertamento giudiziale.

I requisiti dimensionali e l’onere della prova

L’art. 2, comma 1, lett. d), del CCII definisce impresa minore quella che presenta congiuntamente tre requisiti dimensionali: un attivo patrimoniale annuo non superiore a 300.000 euro e ricavi annui non superiori a 200.000 euro, entrambi riferiti a ciascuno dei tre esercizi antecedenti il deposito dell’istanza di apertura della liquidazione giudiziale, o al minor periodo di attività, nonché un ammontare complessivo di debiti, anche non scaduti, non superiore a 500.000 euro.

Il rispetto congiunto di tali limiti deve essere dimostrato dall’imprenditore che intenda escludere la propria assoggettabilità alla liquidazione giudiziale. La scelta legislativa riprende l’impostazione dell’art. 1 della previgente Legge fallimentare, rispetto alla quale la giurisprudenza aveva già chiarito che l’onere della prova grava sul debitore.

La mancata dimostrazione dei requisiti dimensionali deve tuttavia essere tenuta distinta dall’inosservanza degli obblighi di formazione, approvazione e deposito dei bilanci. La prima attiene alla prova della dimensione economica dell’impresa, mentre la seconda riguarda la regolarità degli adempimenti societari, senza che le relative conseguenze possano essere automaticamente sovrapposte.

La posizione della Cassazione sui bilanci non approvati

Con l’ordinanza n. 18407/2026, la Corte ha esaminato il reclamo di una società in liquidazione giudiziale che, per dimostrare le proprie dimensioni, aveva prodotto documenti contabili e fiscali relativi a una lunga fase di inattività.

La Corte d’appello aveva respinto il reclamo, richiamando la mancata approvazione dei bilanci dell’ultimo triennio, l’assenza della nota integrativa e i dubbi sulla loro attendibilità.

La Cassazione ha censurato tale impostazione, osservando che i bilanci costituiscono uno strumento probatorio privilegiato, ma non esclusivo. L’assenza delle formalità societarie non consente di escludere automaticamente la rilevanza dei documenti prodotti, senza una valutazione del loro contenuto e della loro attendibilità.

Il giudice deve quindi esaminare l’intero quadro documentale, considerando anche dichiarazioni fiscali, scritture contabili, documentazione bancaria e ulteriori elementi idonei a ricostruire la situazione economico-patrimoniale dell’impresa.

Ne deriva che la mancata approvazione del bilancio non equivale, di per sé, alla sua inattendibilità. Quest’ultima deve emergere da una valutazione sostanziale, adeguatamente motivata.

Gli orientamenti favorevoli alla libertà dei mezzi di prova

L’indirizzo era già emerso sotto la Legge fallimentare. La Cassazione con l’ordinanza n. 11218/2021 ha escluso che l’omessa produzione delle scritture contabili possa, da sola, determinare un giudizio di inattendibilità dei bilanci depositati. Il giudice, qualora dubiti della veridicità dei dati, può disporre ulteriori acquisizioni documentali, anziché desumere automaticamente dalla loro assenza il mancato assolvimento dell’onere probatorio.

Più recentemente, sempre la Cassazione con l’ordinanza n. 10701 del 22 aprile 2026 ha riconosciuto la possibilità di dimostrare i requisiti dimensionali anche attraverso documenti riferiti a periodi diversi dal triennio e mediante ulteriori mezzi istruttori, purché rilevanti per la ricostruzione della situazione dell’impresa.

Anche la Corte d’appello di Palermo con la sentenza n. 1787, il 22 giugno 2026, ha riconosciuto l’utilizzabilità di documenti contabili e fiscali alternativi ai bilanci approvati e depositati.

Il principio comune è che la verifica delle dimensioni dell’impresa deve riguardare la realtà economica effettiva e non può esaurirsi nel controllo della regolarità formale dei documenti societari.

L’indirizzo più rigoroso: attendibilità e coerenza dei dati

La libertà dei mezzi di prova non attenua, però, l’onere del debitore.

La Cassazione, con l’ordinanza n. 18402 dell’8 giugno 2026, ha infatti ribadito che, in assenza di bilanci attendibili, spetta comunque all’imprenditore fornire elementi sufficienti a dimostrare il mancato superamento delle soglie dimensionali.

Il controllo giudiziale non si esaurisce, pertanto, nella verifica formale della documentazione, ma investe la coerenza dei dati rappresentati con l’effettiva situazione patrimoniale ed economica dell’impresa. È quanto emerge dall’ordinanza n. 23880 del 22 luglio 2026, nella quale l’omessa rilevazione di debiti accertati e le mancate svalutazioni di attività hanno giustificato il giudizio di inattendibilità delle risultanze contabili. Nella stessa direzione si pone l’ordinanza n. 24832 del 28 agosto 2026, che, richiamando i precedenti di Cassazione nn. 11218/2021, 10253/2022 e 41101/2021, ribadisce come i bilanci costituiscano soltanto una presunzione semplice di veridicità, rimessa al prudente apprezzamento del giudice.

Queste decisioni non esprimono necessariamente un orientamento contrario a quello accolto nell’ordinanza n. 18407/2026. Piuttosto, evidenziano che la libertà dei mezzi di prova non esonera l’imprenditore dal dimostrare, attraverso elementi attendibili e tra loro coerenti, il mancato superamento delle soglie.

Il problema della ricostruzione contabile

Il problema non si esaurisce nella disponibilità dei documenti.

I bilanci non approvati possono contenere dati utili, ma occorre verificarne la corrispondenza con le scritture contabili, le dichiarazioni fiscali e le altre evidenze disponibili. Analogamente, un bilancio regolarmente depositato potrebbe non rappresentare correttamente la situazione patrimoniale qualora emergano errori significativi, attività sopravvalutate o passività omesse.

Ed è per questo che, particolare attenzione deve essere riservata alla quantificazione dei debiti, compresi quelli non ancora scaduti, nonché alla corretta determinazione dell’attivo patrimoniale e dei ricavi nei periodi rilevanti.

Per le società inattive o in liquidazione, la ricostruzione può richiedere l’esame delle operazioni di dismissione, dell’andamento delle posizioni debitorie e della documentazione fiscale e bancaria. La cessazione dell’attività, peraltro, non dimostra automaticamente la sussistenza dei requisiti dimensionali, dal momento che anche un’impresa priva di ricavi può conservare un attivo o un indebitamento superiore alle soglie previste.

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