1° Contenuto riservato: La nuova disciplina per la rateazione dei debiti contributivi

CIRCOLARE MONOGRAFICA

Rafforzati gli obblighi di regolarità contributiva corrente e previsto un articolato sistema di controlli, revoche e decadenze

A CURA DI STUDIO TRIBUTARIO GAVIOLI & ASSOCIATI | 27 MAGGIO 2026

L’INPS fornisce le istruzioni operative sul nuovo regolamento che disciplina la dilazione dei debiti contributivi e degli accessori di legge; la nuova disciplina, è introdotta in attuazione della Legge n. 203/2024.

L’INPS con un corposo documento, Circolare 21 maggio 2026, n. 60, fornisce le istruzioni operative per la rateazione dei debiti contributivi, che ora può arrivare fino a un massimo di 60 rate mensili. Le nuove regole prevedono una gestione più elastica delle situazioni di temporanea difficoltà economico-finanziaria, riconoscendo anche la possibilità di una seconda dilazione.

Sono rafforzati gli obblighi di regolarità contributiva corrente e previsto un articolato sistema di controlli, revoche e decadenze che impone a imprese e intermediari una pianificazione estremamente rigorosa degli adempimenti. Con successivo messaggio del 22 maggio 2026, n. 1699l’INPS fornisce le istruzioni operative per la presentazione della domanda di dilazione e dell’atto di impegno per il pagamento dilazionato dei contributi in fase amministrativa tramite il servizio disponibile sul sito istituzionale www.inps.it

Premessa

L’Istituto, con la Circolare INPS 21 maggio 2026, n. 60, comunica l’entrata in vigore, a seguito di parere favorevole del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, del nuovo Regolamento di disciplina della dilazione del pagamento dei debiti per contributi e accessori di legge, adottato dal Consiglio di Amministrazione dell’Istituto, con deliberazione 25 febbraio 2026 n. 20.

Normativa di riferimento

La Legge 13 dicembre 2024, n. 203, recante “Disposizioni in materia di lavoro”, entrata in vigore dal 12 gennaio 2025, è intervenuta sulla disciplina della dilazione dei debiti contributivi nei confronti degli Enti previdenziali attraverso la semplificazione del procedimento di concessione previsto in caso di richiesta di pagamento da parte del debitore in un numero di rate maggiore di 24 e fino al numero massimo di 60, con la finalità di “favorire il buon esito dei processi di regolarizzazione assicurando la contestualità della riscossione dei relativi importi“.

L’articolo 23, della Legge n. 203/2024, rubricato “Dilazione del pagamento dei debiti contributivi”, ha integrato l’articolo 2, del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 dicembre 1989, n. 389, inserendo il comma 11-bis , il quale dispone che: “A decorrere dal 1° gennaio 2025, l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) possono consentire il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi e accessori di legge a essi dovuti, non affidati per il recupero agli agenti della riscossione, fino al numero massimo di sessanta rate mensili, nei casi definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare, sentiti l’INPS e l’INAIL, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e secondo i requisiti, i criteri e le modalità, anche di pagamento, disciplinati, con proprio atto, dal consiglio di amministrazione di ciascuno dei predetti enti, al fine di favorire il buon esito dei processi di regolarizzazione assicurando la contestualità della riscossione dei relativi importi“.

Il comma 2 , del medesimo articolo 23, prevede altresì che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, non trova più applicazione nei confronti dell’INPS e dell’INAIL, il comma 17, dell’articolo 116, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, che consentiva, previa autorizzazione ministeriale, di estendere la durata della rateazione fino a 60 mesi.

In attuazione delle disposizioni di cui al citato articolo 23, comma 1, della Legge n. 203/2024, è stato emanato il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, 24 ottobre 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale – n. 278, del 29 novembre 2025.

Con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’INPS n. 20, del 25 febbraio 2026, è stato adottato il “Regolamento di disciplina della dilazione del pagamento dei debiti per contributi e accessori di legge” (c.d. Regolamento), al fine di definire i requisiti, i criteri e le modalità, anche di accesso e di pagamento della dilazione.

Debiti contributivi: pagamento dilazionato

L’articolo 1 del Regolamento, stabilisce che la dilazione può essere concessa per regolarizzare i debiti per contributi dovuti a titolo di omissione o evasione, e accessori di legge, per i quali alla data di presentazione della domanda di dilazione non è stato ancora formato l’avviso di addebito nonché quelli in gestione presso gli uffici legali.

Con riferimento ai debiti per contributi e accessori di legge in gestione presso gli uffici legali dell’Istituto, restano salve le attivitàeventualmente realizzate dai medesimi uffici per il rientro in bonis del debitore.

L’articolo 2 del Regolamento prevede la ripartizione delle competenze decisionali su due livelli di responsabilità e in particolare:

→ i Direttori provinciali, di Filiale metropolitana e di Filiale provinciale hanno il potere di:

  1. accogliere e respingere le domande di dilazione fino a 36 rate mensili dei debiti contributivi in fase amministrativa, fino all’importo di 500.000 euro;
  2. disporre con provvedimento l’annullamento o la revoca delle dilazioni;

→ i Direttori regionali e di Coordinamento metropolitano hanno il potere di:

  1.  accogliere e respingere le domande di dilazione fino a 60 rate mensili dei debiti contributivi in fase amministrativa di importo superiore a 500.000 euro.

Nel caso in cui ricorra l’ipotesi di pluralità di Strutture territoriali, anche se ubicate in regioni diverse, creditrici verso il medesimo debitore, il potere decisionale della concessione della dilazione è attribuito:

  • al Direttore provinciale di Filiale metropolitana o di Filiale provinciale che ha in gestione il credito di importo maggiore, per partite debitorie fino a 500.000 euro;
  • al Direttore regionale o di Coordinamento metropolitano della Struttura territoriale che ha in gestione il credito di importo maggiore, per partite debitorie superiori a 500.000 euro.

Quali sono i debiti che si possono dilazionare

L’articolo 3 del Regolamento chiarisce la natura dei crediti oggetto di dilazione e le cause alle quali deve essere ricondotta la dichiarata temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria da parte del debitore.

In particolare, tale situazione deve essere comprovata dal mancato o ritardato pagamento dei contributi, dovuti mensilmente o periodicamente, anche qualora le esposizioni debitorie derivino da situazioni contingenti ed eccezionali, che incidono sulla determinazione degli obblighi contributivi correnti, o sono state rilevate dall’INPS a seguito di verifiche d’ufficio o ispettive.

La dilazione può essere concessa al contribuente, identificato dal codice fiscale, per regolarizzare l’intera esposizione debitoria, per contributi e sanzioni civili, nei confronti di tutte le Gestioni amministrate dall’INPS, accertata alla data di presentazione della relativa domanda e derivante da:
mancato o ritardato pagamento di contributi, dovuti mensilmente o periodicamente, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie presentate entro la scadenza di legge (art. 116, comma 8, lett. a), della Legge n. 388/2000);
mancato pagamento dei contributi connesso a registrazioni, denunce o dichiarazioni obbligatorie non presentate o non conformi al vero o rilevati con atti notificati d’ufficio o a seguito di verifiche ispettive (art. 116, comma 8 , lett. b) e b-bis), della Legge n. 388/2000);
comunicazioni di compliance notificate al contribuente;
comunicazioni di addebito dei contributi previdenziali notificate al contribuente a seguito di attività di controllo eseguite d’ufficio dall’INPS.

La seconda rateazione

L’articolo 4 del Regolamento disciplina l’istituto della c.d. seconda dilazione.

La ratio della norma è di supportare il contribuente nel processo di regolarizzazione, introducendo espressamente la possibilità che lo stesso acceda a un nuovo piano di dilazione nel corso di un piano già accordato, qualora la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria perduri o si ripresentino ulteriori situazioni contingenti ed eccezionali.

Possibilità di dilazione e procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza

Il Regolamento, all’articolo 5, introduce una specifica disposizione per disciplinare l’utilizzo dell’istituto della dilazione nel caso in cui il contribuente abbia fatto ricorso a uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza.

In particolare, per consentire l’accesso delle imprese in difficoltà a un quadro di risanamento e permettere di individuare il percorso maggiormente satisfattivo per i creditori, nel Regolamento è stato espressamente previsto che l’accesso a una procedura di regolazione della crisi e dell’insolvenza determina la decadenza dalle dilazioni accordate e ancora in corso.

In tale caso, i crediti residui restano compresi nella regolazione della singola procedura.

Presentazione della domanda di dilazione

La domanda di dilazione, come previsto all’articolo 6 del Regolamento, deve essere presentata dal contribuente, anche per il tramite di un intermediario abilitato, esclusivamente in via telematica, accedendo al servizio disponibile sul portale dell’Istituto. In particolare, devono essere utilizzati i servizi presenti nel “Cassetto previdenziale del contribuente”.

La domanda deve essere inoltrata alla Struttura territorialmente competente dell’INPS alla gestione del credito, qualora sia l’unica Struttura interessata o, in caso di pluralità di Strutture territoriali coinvolte, a quella competente a gestire l’importo maggiore.

Tale Struttura territoriale deve coinvolgere tutte le Strutture territoriali interessate ai fini della puntuale definizione dell’istruttoria.

Il contribuente, identificato dal codice fiscale, per ottenere il pagamento in forma dilazionata della propria esposizione debitoria per contributi e sanzioni civili deve presentare un’unica domanda, che comprende tutti i debiti contributivi in fase amministrativa, maturati nei confronti di tutte le Gestioni amministrate dall’INPS e riportando in dettaglio i relativi importi.

Poiché la domanda di dilazione deve avere a oggetto l’intera esposizione debitoria rilevata dalle banche dati dell’Istituto e consolidata all’esito delle attività di normalizzazione effettuate dal contribuente congiuntamente alla Struttura territorialmente competente dell’INPS titolare del credito oggetto di dilazione, la stessa deve riferirsi alle evidenze proposte dalla procedura “Ve.R.A. – Verifica Regolarità Aziendale”, per pervenire alla definizione, nell’ambito delle medesime, di quelle partite per le quali il procedimento gestionale non risulta ancora completato (ad esempio, VIG, le note di rettifica, le diffide da vigilanza documentale, partite a credito azienda/eccedenze).

Dichiarazioni e impegni del debitore

All’atto della presentazione della domanda, il debitore deve rendere una serie di dichiarazioni e assumere alcuni impegni, come previsto all’articolo 7 del Regolamento.

L’INPS evidenzia, in via preliminare, che il Regolamento, riconoscendo valenza al diritto di difesa, consente di escludere dalla totalità delle esposizioni debitorie da regolarizzare i crediti oggetto di contestazione in fase amministrativa o giudiziaria, posto che la trattazione e la definizione dei contenziosi devono avvenire nei rispettivi ambiti del giudizio (amministrativo o giurisdizionale).

In relazione a ciò, tenuto conto che le partite oggetto di gravame possono restare escluse dalla dilazione, è necessario che le Strutture territoriali provvedano a definire con tempestività i ricorsi amministrativi.

Numero delle rate e modalità anche di pagamento

In ordine alla determinazione del numero delle rate accordabili, l’articolo 9 del Regolamento specifica che la Struttura territorialmente competente, deve tenere conto della tipologia di contribuente, del valore dell’esposizione debitoria e della situazione contributiva antecedente alla dichiarata temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria o al suo perdurare.

Pertanto, al fine di escludere comportamenti dilatori rispetto agli obblighi assunti all’atto della presentazione della domanda, è previsto che il pagamento delle rate successive alla prima, effettuato in ritardo rispetto al termine indicato nel piano, comporta l’applicazione delle ulteriori somme maturate a titolo di sanzioni civili.

Le condizioni per il permanere della modalità di pagamento dilazionato sono riportate nell’articolo 10 del Regolamento e si concretizzano nella regolarità, nel corso della dilazione, del versamento delle rate mensili complessivamente accordate e definite nel piano di ammortamento entro la data indicata nel medesimo piano, nonché della contribuzione corrente mensile o periodica dovuta per ciascuna Gestione previdenziale alle rispettive scadenze di legge.

L’inadempimento dell’obbligo di versamento dei contributi correnti, ove non regolarizzati attraverso l’accesso alla seconda dilazione, determina l’adozione del provvedimento di revoca della dilazione stessa, anche in presenza della regolarità nel pagamento delle rate accordate.

Tenuto conto che il Regolamento disciplina espressamente la possibilità di regolarizzare il versamento della contribuzione corrente anche attraverso l’accesso a una seconda dilazione, prima che intervenga la revoca, la Struttura territorialmente competente, nella logica di instaurazione di un rapporto consulenziale con il contribuente, deve avere cura di segnalare la circostanza al contribuente stesso per orientare le scelte funzionali al recupero della condizione di regolarità.

Pertanto, la contribuzione corrente omessa, maturata nel corso di una dilazione poi revocata, successivamente all’adozione del provvedimento di revoca, non può essere inserita in una nuova domanda di dilazione.

Possibilità di richiedere il numero di rideterminazione delle rate

Come specificato nel messaggio INPS 22 maggio 2026, n. 1699 , l’accesso avviene mediante l’area tematica “Accesso ai servizi per aziende e consulenti”.

Inoltre, durante la procedura è necessario allegare uno dei moduli in formato pdf editabile:

  • “SC106” per tutte le gestioni contributive, esclusi i lavoratori domestici;
  • “SC80” per il lavoro domestico.

Il messaggio dell’INPS in merito alla possibilità di richiedere la rideterminazione del numero di rate evidenzia che è possibile utilizzare il “Cassetto Previdenziale del Contribuente”, creando una nuova richiesta di “Com. Bidirezionale”, selezionando preventivamente la posizione contributiva interessata e compilando i campi richiesti, e in particolare:

  • nell’oggetto deve essere selezionata l’opzione “Recupero del Credito” > “Dilazione Amministrativa”;
  • nel testo, a contenuto libero, deve essere riportata la data della domanda di dilazione in corso, il nuovo numero di rate in cui si chiede di rideterminare il piano e le Gestioni coinvolte.

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