2° Contenuto Riservato: Decreto Ristori per agricoli: esito dei controlli per esonero contributivo

DI GIULIO D’IMPERIO | 27 MAGGIO 2026

Sono terminati i controlli dell’INPS riferiti all’esonero contributivo previsto dal Decreto Ristori per le aziende agricole, per cui l’Istituto previdenziale provvederà a notificare i provvedimenti di annullamento ai contribuenti per i quali i controlli hanno dato esito negativo. Lo ha comunicato l’INPS con Messaggio n. 1618/2026 .

Premessa

L’INPS attraverso il Messaggio n. 1618 del 15 maggio 2026 ha reso noto di aver terminato i controlli effettuati per verificare la sussistenza dei requisiti, previsti per legge, utili a concedere l’esonero contributivo previsto dal Decreto Ristori.

Tale esonero contributivo fa riferimento alle seguenti norme:

Questo esonero contributivo era stato introdotto per provare a contenere gli effetti negativi causati dal Covid-19.

L’esonero contributivo era destinato ad imprese appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, comprese anche le aziende che producono birra e vino, oltre che per i lavoratori agricoli autonomi. L’agevolazione contributiva poteva essere applicata soltanto con riferimento alla contribuzione di tre mensilità: novembre 2020, dicembre 2020 e gennaio 2021.

Le istruzioni operative per l’applicazione dell’esonero contributivo erano state rese note dall’INPS con la Circolare n. 131 dell’8 settembre 2021.

Le caratteristiche dell’esonero contributivo

Questo esonero contributivo era riconosciuto al netto di quelle che sono le agevolazioni o le riduzioni delle aliquote di finanziamento riferite alla previdenza obbligatoria, spettanti nel periodo di riferimento dell’esonero contributivo, ovvero per la contribuzione previdenziale riferita ai mesi di novembre e dicembre 2020 e quella di gennaio 2021. 

Il riconoscimento dell’esonero doveva avvenire al netto della contribuzione dovuta all’INAIL.

Le condizioni previste per beneficiare dell’esonero contributivo sia per i datori di lavoro del comparto agricolo che per i lavoratori autonomi agricoli sono le seguenti:

  • essere in regola con il DURC;
  • non aver violato le norme fondamentali riguardanti le condizioni di lavoro;
  • rispettare i contratti collettivi siano essi nazionali, regionali, territoriali ed aziendali purché sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Per quanto attiene la contribuzione che i datori di lavoro hanno versato ai fini dell’esonero contributivo non dovranno essere considerate le seguenti contribuzioni:
– le ritenute previdenziali ed assistenziali che il datore effettua sulla retribuzione del lavoratore;
– il contributo, se spettante, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato del TFR;
– il contributo dovuto ai Fondi di cui agli articoli 262728 e 29 del D.Lgs. n. 148 del 14 settembre 2015;
– il contributo dovuto al Fondo di solidarietà intersettoriale della Provincia autonoma di Trento;
– il contributo dovuto al Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige;
– il contributo dovuto ai Fondi interprofessionali per la formazione continua, dovuti nella misura dello 0,30% della retribuzione imponibile;
– le contribuzioni non aventi natura previdenziale;
– le contribuzioni concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento.

Il caso dei datori di lavoro agricoli autonomi

I lavoratori agricoli autonomi si distinguono in coloro che pagano la contribuzione per intero e quelli che invece la pagano in maniera ridotta. L’unico aspetto comune ad entrambe le categorie di contribuenti è l’essere in possesso di un DURC regolare.

Per chi paga la contribuzione piena, l’esonero contributivo era previsto nella misura di un dodicesimo della contribuzione spettante con riferimento ad ognuno dei tre mesi in cui l’esonero contributivo era possibile applicarlo, così come precisato dall’INPS con la Circolare n. 131 dell’8 settembre 2021.

Considerando invece i lavoratori agricoli autonomi che pagano la loro contribuzione in maniera ridotta l’importo dell’esonero contributivo era previsto nei limiti della contribuzione dovuta. In pratica l’esonero contributivo spetta al netto di ogni altra agevolazione o riduzione delle aliquote ed è compatibile con altri esoneri nei limiti della contribuzione residua.

Modalità per verificare l’esito dei controlli effettuati

Sia i datori di lavoro agricolo che hanno dipendenti che i lavoratori agricoli autonomi hanno la possibilità di procedere alla consultazione dell’esito dei controlli effettuati dall’INPS, attraverso differenti procedure.

→ I datori di lavoro agricolo per verificare l’esito dei controlli effettuati devono accedere al “Portale delle Agevolazioni” (ex DiResCo) nella apposita sezione riguardante la domanda di esonero contributivo presentata, cliccando sull’icona “Dettaglio” con le relative “codeline”.

→ Invece i lavoratori agricoli autonomi possono verificare l’esito dei controlli effettuati dall’Inps accedendo al “Cassetto Previdenziale del Contribuente” cliccando sulla voce “Telematizzazione” > “Lista Richieste Aut. Agr.”.  Successivamente l’interessato dovrà cliccare su “Dettaglio” e nella sezione “Note di comunicazione” troverà le indicazioni utili per poter procedere alla compilazione dei modelli F24 oltre alle somme da pagare.

Se vi è un debito presente nell’estratto conto contributivo potrà essere regolarizzato presentando una “Richiesta calcolo somme aggiuntive” utilizzando la funzione “Comunicazione Bidirezionale”. In alternativa potrà essere presentata una domanda di rateizzazione del debito seguendo le modalità riportate nel “Cassetto Previdenziale del Contribuente”.

Nel caso in cui il pagamento dei contributi dovuti venga effettuato in una unica soluzione entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di annullamento oppure ratealmente, presentando l’apposita domanda entro 30 giorni dalla notifica, la sanzione civile verrà ridotta al 50%, così come stabilito dall’articolo 116 comma 8 lettera b-bis) della Legge n. 388 del 23 dicembre 2000.

La riduzione del 50% viene applicata soltanto alle sanzioni civili riguardanti il debito contributivo riferito all’annullamento dell’esonero.

L’INPS ha chiarito che chi riceve un provvedimento di annullamento può proporre domanda di riesame della pratica accedendo dal sito dell’Inps alla funzione “Comunicazione Bidirezionale” che si trova nel “Cassetto Previdenziale del Contribuente”, utilizzando l’oggetto “Esoneri e benefici contributivi”.

Cosa rischiano le aziende

I rischi in cui sarebbero potuti incorrere sia i datori di lavoro agricoli con dipendenti che i lavoratori agricoli autonomi che hanno presentato domanda per beneficiare dell’esonero contributivo erano stati resi noti dalla Circolare INPS n. 131 dell’8 settembre 2021.

Pertanto, era stato reso noto che se fosse emerso un esito negativo a seguito dei controlli, oppure una carenza di requisiti per aver diritto al beneficio, e ancora qualora si fosse beneficiato dell’esonero in maniera maggiore rispetto a quanto spettante, l’INPS avrebbe richiesto il pagamento della contribuzione omessa maggiorata delle sanzioni civili previste calcolate dalle rispettive date di scadenza originarie degli importi da pagare.  

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