CIRCOLARE MONOGRAFICA
Analisi della riforma del 2024 e nuovo Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e degli altri tributi indiretti
DI STEFANO SETTI | 21 SETTEMBRE 2026
Si ricorda che dal 1° gennaio 2025 la disciplina dell’imposta sulle donazioni è stata profondamente razionalizzata dal D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139, che ha ricondotto nel D.Lgs. n. 346/1990 le disposizioni precedentemente contenute nell’art. 2 del D.L. n. 262/2006. La riforma non si limita a un riordino formale: viene ridefinito il perimetro dei trasferimenti gratuiti, sono espressamente ricompresi trust e altri vincoli di destinazione, viene sistematizzato il trattamento delle liberalità indirette e resta centrale la distinzione tra residenza del donante e localizzazione dei beni nelle operazioni internazionali. Rimangono sostanzialmente invariate aliquote e franchigie, mentre particolare attenzione deve essere posta alle donazioni di aziende e partecipazioni e agli atti formati all’estero. Dal 1° gennaio 2027 la materia confluirà nel nuovo Testo unico dei tributi indiretti di cui al D.Lgs. n. 123/2025.
La riforma riporta al centro il Testo unico del 1990
L’imposta sulle successioni e donazioni è stata interessata, nell’arco di pochi decenni, da interventi legislativi di segno molto diverso.
La disciplina originaria era contenuta nel D.Lgs. 31 ottobre 1990 n. 346. L’imposta venne poi soppressa dall’art. 13 della Legge n. 383/2001 e successivamente reintrodotta, a decorrere dal 2006, dall’art. 2, comma 47, del D.L. n. 262/2006, che rinviava in larga parte alle disposizioni del precedente Testo unico.
Con il D.Lgs. 18 settembre 2024 n. 139, applicabile alle donazioni effettuate dal 1° gennaio 2025, il legislatore ha scelto una diversa tecnica normativa: i commi 47–52 dell’art. 2 del D.L. n. 262/2006 sono stati abrogati e la disciplina del tributo è stata nuovamente concentrata nel D.Lgs. n. 346/1990.
Si tratta di un passaggio importante soprattutto sul piano sistematico. Il Testo unico torna a essere la fonte principale non soltanto delle successioni e delle donazioni propriamente dette, ma anche dei trasferimenti derivanti da trust e altri vincoli di destinazione.
Il riordino è destinato a compiere un ulteriore passo dal 1° gennaio 2027, quando la disciplina confluirà nel D.Lgs. n. 123/2025, contenente il nuovo Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e degli altri tributi indiretti.
Il tributo non riguarda soltanto la donazione civilistica
La prima questione da affrontare riguarda il presupposto impositivo.
L’art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 346/1990 prevede l’applicazione dell’imposta ai trasferimenti di beni e diritti realizzati mediante donazione oppure, più in generale, a titolo gratuito, includendo oggi espressamente anche i trasferimenti derivanti da trust e altri vincoli di destinazione.
Il dato è rilevante perché la categoria fiscale è più ampia della donazione disciplinata dagli artt. 769 c.c.
La circolare A.d.E. 22 gennaio 2008, n. 3/E ha ricondotto il presupposto del tributo all’esistenza di un trasferimento patrimoniale idoneo a determinare un arricchimento del beneficiario.
L’art. 1, comma 2, considera, inoltre, trasferimenti, ai fini dell’imposta:
- la costituzione di diritti reali di godimento;
- la rinuncia a diritti reali o di credito;
- la costituzione di rendite o pensioni.
Di conseguenza, il tributo può risultare applicabile anche quando l’operazione non assume la forma della donazione tipica.
La distinzione è stata efficacemente sottolineata dalla Cass. 7 marzo 2016, n. 4482, secondo la quale, ai fini fiscali, non è sempre indispensabile riscontrare un vero e proprio animus donandi: può assumere rilievo anche un trasferimento patrimoniale gratuito privo degli elementi tipici della liberalità civilistica. Ne deriva che la qualificazione tributaria deve essere effettuata guardando agli effetti economici dell’operazione, e non soltanto alla veste giuridica utilizzata dalle parti.
Le liberalità indirette dopo il D.Lgs. n. 139/2024
Uno dei settori sui quali la riforma interviene con maggiore interesse pratico è quello delle liberalità indirette. Con questa espressione si individuano quelle operazioni nelle quali l’arricchimento gratuito del beneficiario viene realizzato senza utilizzare lo schema formale della donazione.
Un caso classico è quello del genitore che mette a disposizione del figlio le somme necessarie all’acquisto di un immobile, pagando direttamente il venditore oppure finanziando l’acquisto.
La disciplina è oggi contenuta nell’art. 56-bis del D.Lgs. n. 346/1990, modificato dal D.Lgs. n. 139/2024.
Il nuovo assetto normativo recepisce, in larga misura, orientamenti già elaborati dall’Agenzia delle Entrate e dalla giurisprudenza. In particolare, si vedano: la circolare Agenzia delle Entrate n. 30/E/2015, par. 1.2, nonché Cass. n. 7442/2024, Cass. n. 27665/2020 e Cass. n. 28047/2020.
Il principio da tenere presente è che una liberalità indiretta non viene automaticamente tassata per il solo fatto di esistere.
In particolare, la disciplina prende in considerazione due ipotesi principali:
- la prima è quella della registrazione volontaria della liberalità: in tal caso trovano applicazione le aliquote e le franchigie ordinarie previste per il rapporto esistente tra disponente e beneficiario;
- la seconda è quella dell’emersione della liberalità nell’ambito di un procedimento di accertamento di altri tributi, sulla base di dichiarazioni rese dall’interessato. In questo caso l’art. 56-bis prevede l’applicazione dell’aliquota dell’8%, fermo il riconoscimento dell’eventuale franchigia spettante.
Acquisto dell’immobile intestato al figlio: non sempre vi è doppia imposizione
La disciplina delle liberalità indirette deve essere coordinata con l’art. 1, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 346/1990. La disposizione assume particolare importanza nelle operazioni immobiliari.
Se, ad esempio, il padre fornisce al figlio il denaro utilizzato per acquistare un’abitazione e la liberalità risulta collegata all’atto di acquisto, non è corretto concludere automaticamente che debba essere applicata anche l’imposta di donazione in aggiunta all’imposta proporzionale già assolta sull’atto immobiliare.
Il sistema è infatti costruito anche per evitare una duplicazione dell’imposizione nei casi specificamente previsti.
Diventa pertanto essenziale ricostruire
- la provenienza delle somme,
- la causa del trasferimento,
- il collegamento con l’acquisto immobiliare e
- il trattamento tributario dell’atto principale.
La semplice movimentazione di denaro tra familiari non consente dunque, da sola, di individuare il corretto regime fiscale.
Le attribuzioni gratuite che restano fuori dall’imposta
Il carattere gratuito dell’operazione non determina necessariamente l’applicazione del tributo. L’art. 1, comma 4, del D.Lgs. n. 346/1990 individua infatti alcune ipotesi escluse.
Tra queste figurano le spese sostenute per:
- mantenimento,
- educazione e malattia,
- alcune spese ordinarie relative ad abbigliamento e nozze contemplate dall’art. 742 c.c.,
- le donazioni di modico valore dell’art. 783 c.c.
- e, dopo la riforma, le liberalità d’uso richiamate dall’art. 770, comma 2, c.c.
Particolarmente delicata è la nozione di donazione di “modico valore”. Non esiste una soglia monetaria valida in assoluto: la valutazione dipende dal rapporto tra valore dell’attribuzione e condizioni economico-patrimoniali del donante. Un trasferimento che può essere modico per un soggetto dotato di un patrimonio particolarmente elevato potrebbe quindi non esserlo per un soggetto con capacità economica assai più contenuta.
Aliquote e franchigie non cambiano nella loro struttura fondamentale
Il D.Lgs. n. 139/2024 non ha modificato l’impostazione fondamentale del sistema delle aliquote. Il tributo resta differenziato in funzione del rapporto familiare intercorrente tra donante e beneficiario.
| Rapporto tra donante e beneficiario | Franchigia | Aliquota |
| Coniuge | 1.000.000 euro | 4% |
| Parenti in linea retta | 1.000.000 euro | 4% |
| Fratelli e sorelle | 100.000 euro | 6% |
| Altri parenti fino al quarto grado | Nessuna | 6% |
| Affini in linea retta | Nessuna | 6% |
| Affini in linea collaterale fino al terzo grado | Nessuna | 6% |
| Altri soggetti | Nessuna | 8% |
| Persona con disabilità grave ex Legge n. 104/1992 | 1.500.000 euro | Aliquota propria del rapporto |
La franchigia opera sulla parte di valore attribuita al singolo beneficiario. Pertanto, in una donazione di 1,5 milioni di euro da padre a figlio, il primo milione è assorbito dalla franchigia, mentre il 4% si applica sui restanti 500.000 euro, con un’imposta di 20.000 euro. Ben diversa sarebbe una donazione dello stesso importo tra soggetti estranei, sulla quale l’8% si applicherebbe in assenza di franchigia.
Donazioni precedenti e franchigia disponibile
Nella pianificazione patrimoniale non è sufficiente considerare isolatamente l’ultima donazione. Occorre verificare anche le precedenti attribuzioni effettuate tra i medesimi soggetti, poiché esse possono incidere sulla franchigia ancora disponibile.
Questo profilo deve essere tenuto distinto dalla questione del cosiddetto coacervo successorio, che la riforma ha espressamente eliminatonell’ambito dell’imposta di successione.
Per le donazioni, invece, la storia delle precedenti liberalità conserva rilievo ai fini della corretta determinazione della franchigia applicabile.
Registrazione degli atti e trasferimenti esenti
L’art. 55 del D.Lgs. n. 346/1990 disciplina la registrazione degli atti di donazione secondo le regole proprie dell’imposta di registro.
Quando il valore trasferito è integralmente assorbito dalla franchigia, non sorge un’autonoma imposta fissa sostitutiva dell’imposta di donazione: la registrazione avviene senza pagamento del tributo donativo.
La medesima conclusione riguarda gli atti che beneficiano delle specifiche esenzioni dell’art. 3 del Testo unico. Particolare importanza assume, in questo contesto, l’art. 3, comma 4-ter, relativo ai trasferimenti di aziende e partecipazioni.
La circolare AdE 7 ottobre 2011, n. 44/E, par. 2, costituisce uno dei principali documenti di prassi da considerare nella ricostruzione dell’agevolazione.
Aziende e partecipazioni: l’esenzione richiede condizioni specifiche
Il legislatore riconosce una disciplina di favore ai passaggi generazionali.
In presenza dei requisiti indicati dall’art. 3, comma 4-ter, del D.Lgs. n. 346/1990, il trasferimento di aziende o partecipazioni in favore del coniuge o dei discendenti può risultare esente dall’imposta sulle donazioni.
L’agevolazione non opera però automaticamente. È necessario verificare le condizioni poste dalla legge in relazione alla natura del bene trasferito, all’eventuale acquisizione o mantenimento del controllo societario e agli impegni richiesti ai beneficiari.
Non è, quindi, sufficiente che oggetto della donazione sia genericamente una quota societaria perché possa trovare applicazione l’esenzione.
Base imponibile: il valore cambia a seconda del bene trasferito
Gli artt. 14–19 del D.Lgs. n. 346/1990 individuano i criteri per la determinazione del valore dei diversi beni trasferiti.
| Bene | Criterio di determinazione |
| Immobili | Valore determinato secondo le regole del Testo unico, con applicazione dei criteri catastali ove previsti |
| Azienda | Valore dei beni e diritti che la compongono, escluso l’avviamento |
| Partecipazioni non quotate | Valori di bilancio/inventario ove disponibili; diversamente valori reali |
| Crediti fruttiferi | Capitale e interessi maturati |
| Crediti infruttiferi | Valore attuale determinato sulla base del saggio legale |
La corretta valorizzazione assume particolare importanza in relazione alle aziende e alle partecipazioni non quotate, per le quali il valore fiscalmente rilevante può risultare sensibilmente diverso dal valore economico attribuito al bene dalle parti.
Titoli di Stato: attenzione a non applicare automaticamente le regole successorie
La disciplina delle successioni e quella delle donazioni non sono perfettamente sovrapponibili. Le esenzioni previste dall’art. 3 del D.Lgs. 346/1990 possono trovare applicazione anche nell’ambito delle donazioni, mentre le esclusioni dall’attivo ereditario contenute nell’art. 12 sono specificamente riferite alla successione.
Un caso significativo è rappresentato dai titoli di Stato: la loro esclusione dall’imposta sulle successioni non comporta una corrispondente esclusione generalizzata nel caso in cui gli stessi titoli siano trasferiti mediante donazione.
Donazioni internazionali: conta innanzitutto la residenza del donante
La territorialità rappresenta uno dei profili più delicati della disciplina. Il riferimento è l’art. 2 del D.Lgs. n. 346/1990.
Se il donante è residente in Italia, l’imposta si applica in linea generale ai beni e diritti trasferiti indipendentemente dal luogo in cui essi si trovano.
Se, invece, il donante è non residente, il tributo italiano interessa soltanto i beni e i diritti considerati esistenti nel territorio dello Stato.
| Residenza del donante | Localizzazione del bene | Imposta italiana |
| Italia | Italia | Sì |
| Italia | Estero | Sì |
| Estero | Italia | Sì |
| Estero | Estero | In linea generale no |
È quindi la posizione del donante, e non semplicemente quella del donatario, a rappresentare il primo criterio da esaminare.
Bonifico da un conto estero
Il principio ha trovato applicazione concreta nella giurisprudenza e nella prassi. La Corte di Cassazione n. 8175/2021 ha affermato che, in presenza di un donante non residente, l’imposta italiana può applicarsi soltanto ai beni esistenti nel territorio dello Stato.
La Risposta a interpello Agenzia delle Entrate 12 gennaio 2024, n. 7 ha affrontato il caso della donazione di denaro effettuata mediante bonifico da un conto estero a favore di un beneficiario residente in Italia, escludendo nel caso esaminato il presupposto territoriale dell’imposta.
Ne emerge un principio operativo molto importante: la residenza italiana del beneficiario non è sufficiente, da sola, per rendere imponibile qualsiasi liberalità ricevuta dall’estero.
In sintesi…
| Fattispecie | Regola |
| Presupposto | Trasferimento gratuito di beni o diritti |
| Decorrenza della riforma | Donazioni effettuate dal 1° gennaio 2025 |
| Trasferimenti senza animus donandi | Possono essere fiscalmente rilevanti |
| Trust e vincoli | Espressamente ricompresi |
| Liberalità indirette | Regime specifico |
| Registrazione volontaria | Aliquote e franchigie ordinarie |
| Liberalità emersa in accertamento | 8%, salve franchigie |
| Donazioni modiche | Escluse |
| Liberalità d’uso | Escluse |
| Coniuge e linea retta | 4% oltre 1 milione |
| Fratelli e sorelle | 6% oltre 100.000 euro |
| Altri parenti qualificati | 6% |
| Estranei | 8% |
| Aziende e partecipazioni | Possibile esenzione |
| Territorialità – donante residente | Rilevano beni italiani ed esteri |
| Territorialità – donante non residente | Rilevano soltanto beni esistenti in Italia |
| Atti esteri | Verifica autonoma dell’obbligo di registrazione |
| Nuovo Testo unico | Dal 1° gennaio 2027 |
Riferimenti normativi:
- D.Lgs. 1 agosto 2025, n. 123;
- D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139
- D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, artt. 1, 2, 3, 12, 14–19, 55, 56-bis.
Il contenuto di questa newsletter è strettamente riservato e destinato esclusivamente ai destinatari autorizzati.
È espressamente vietata la condivisione totale o parziale di questa comunicazione su qualsiasi piattaforma pubblica o privata, inclusi (ma non limitati a):
• Gruppi e canali Telegram
• Chat di gruppo o broadcast su WhatsApp
• Post o storie su Facebook, Instagram, X (Twitter), LinkedIn, o altri social network.
Ogni violazione di questa norma potrà comportare l’esclusione immediata dalla lista dei destinatari e, nei casi più gravi, azioni legali.
Grazie per il rispetto delle regole e per contribuire a mantenere la riservatezza delle informazioni condivise.