CIRCOLARE MONOGRAFICA
Controlli sugli intermediari abilitati al canale Entratel: sulla correttezza degli invii telematici, sull’attività di conservazione delle dichiarazioni, sul rispetto della privacy e sulla corretta apposizione del visto di conformità
DI FABRIZIO G. POGGIANI | 25 GIUGNO 2026
Dopo il recente controllo posto a carico di un professionista da parte dell’Ufficio Audit della Direzione Regionale delle Entrate della Toscana (si veda l’opinione del 18 giugno 2026, “Audit Entratel: il caso toscano che fa discutere i professionisti”), sulle modalità di svolgimento delle attività, quale intermediario Entratel, molti abilitati si sono posti il problema di come affrontare l’attività di controllo, soprattutto in merito alla documentazione e alle informazioni da fornire all’Ufficio preposto. Senza evidenziare che siamo attualmente in un mondo digitale e che molte informazioni sono già in possesso della stessa Amministrazione, in questa fase è anche necessario ricordare che il principio cardine, posto a tutela dei contribuenti è sancito, tra le altre disposizioni, anche dal comma 4 dell’art. 6 dello Statuto del Contribuente (Legge n. 212/2000) il quale dispone, “in modo perentorio”, che l’Amministrazione finanziaria non può “mai” richiedere documenti ed informazioni già in possesso della stessa Amministrazione o di altre Pubbliche amministrazioni, di fatto contenendo sempre la propria richiesta e la messa a disposizione dei documenti necessari all’esecuzione del legittimo controllo.
La modalità di esecuzione dei controlli
Le verifiche ispettive e i controlli sui professionisti riguardano, essenzialmente, tre aree principali di cui ogni intermediario deve tenere necessariamente conto:
- obblighi di conservazione: L’Agenzia delle Entrate può procedere con la verifica dell’integrità e del corretto salvataggio delle dichiarazioni trasmesse e della relativa documentazione contabile, che l’intermediario ha l’obbligo di custodire per conto dei propri clienti, secondo i termini di legge;
- rispetto della “privacy”: sono oggetto di ispezione (generalmente proprio tramite le strutture di Audit regionali) le misure di sicurezza adottate per proteggere i dati personali e sensibili con cui l’intermediario viene a contatto durante lo svolgimento del suo mandato;
- visto di conformità e credenziali: viene monitorato l’utilizzo corretto delle credenziali Entratel e dei PIN ottenuti, oltre al rispetto delle regole per l’apposizione del visto di conformità.
I controlli dell’Agenzia delle Entrate sugli intermediari abilitati si svolgono attraverso ispezioni mirate, gestite dalle strutture di audit regionali, nell’ambito dei normali interventi di vigilanza ma l’attività non è mai casuale, basandosi su analisi di rischio, segnalazioni interne e incroci di dati.
L’azione di controllo prende il via dalle direzioni regionali (D.R.E.), responsabili delle funzioni di audit interno con la conseguenza che i funzionari dell’Agenzia delle Entrate si presentano presso lo studio del professionista o la sede del CAF (oppure inviano una richiesta formale di documentazione con una comunicazione a mezzo di posta elettronica certificata – PEC), procedendo con l’esame della corrispondenza tra i clienti per cui è stato effettuato l’invio telematico e i mandati o le lettere di impegno alla trasmissione effettivamente sottoscritte.
I funzionari incaricati, quindi, si concentrano su un controllo fisico e/o digitale dei documenti fiscali, secondo quanto previsto dal citato comma 9-bis dell’art. 3 del D.P.R. n. 322/1998 potendo verificare che l’intermediario conservi l’originale della dichiarazione dei redditi (firmata dal contribuente), insieme ai documenti che certificano l’impegno alla trasmissione telematica e la presenza e l’integrità dei file contenenti le ricevute fornite dal sistema Entratel, associati a ciascun invio.
L’Agenzia delle Entrate, inoltre, agisce anche per accertare che i dati sensibili dei contribuenti siano protetti secondo i criteri del GDPR e delle linee guida del Garante della Privacy, verificando la presenza di credenziali d’accesso individuali e adeguate policy di gestione delle password per i dipendenti dello studio che utilizzano il Desktop telematico e l’attuazione di procedure di salvataggio periodico dei dati, necessarie a garantire che le dichiarazioni degli ultimi cinque o sette anni siano sempre recuperabili e non soggette a distruzione accidentale.
Per gli intermediari che rilasciano visti di conformità, inoltre, le verifiche possono essere eseguite con i funzionari che scelgono alcune pratiche e richiedono tutta la documentazione che ha giustificato il rilascio del visto (per esempio, fatture, bonifici parlanti, registri IVA, naturalmente non in loro possesso, come sarà indicato in seguito) e la validità della polizza sulla responsabilità civile, con relativo massimale, obbligatoria per legge al fine di poter apporre il visto.
Al termine dell’attività ispettiva, i funzionari redigono un processo verbale di constatazione (P.V.C.) nel quale gli stessi verificatori devono descrivere le operazioni compiute e le eventuali violazioni rilevate.
L’intermediario ha, comunque, tempo per presentare memorie difensive prima che l’Agenzia delle Entrate proceda con l’eventuale irrogazione delle sanzioni o, nei casi peggiori, con la sospensione o revoca definitiva dell’abilitazione Entratel.
Documentazione già in possesso della P.A.
Fatta questa ampia premessa, al fine di indicare gli obiettivi e le modalità di esecuzione della verifica posta a carico degli intermediari, è opportuno enunciare alcuni principi fondamentali a tutela dei contribuenti e degli stessi intermediari che operano per loro conto.
Si evidenzia, infatti, che il principio cardine, che tutela i contribuenti, innanzitutto, è sancito dal comma 4 dell’art. 6 della Legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente) con il quale si stabilisce “in modo perentorio” che dall’Amministrazione finanziaria non possono essere “mai” richiesti documenti e informazioni già in possesso dell’Amministrazione stessa o di altre Pubbliche amministrazioni; testualmente, il comma 4, così dispone:
“al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell’Amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi dell’articolo 18, commi 2 e 3, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, relativi ai casi di accertamento d’ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dalla azione amministrativa.”.
L’obiettivo prioritario, quindi, è quello di ridurre al minimo gli adempimenti a carico del cittadino (e, di conseguenza, degli intermediari), imponendo allo Stato di recuperare d’ufficio i dati di cui già dispone.
Nella pratica operativa, se l’Agenzia delle Entrate, l’INPS o un altro ente pubblico necessitano di informazioni o atti (per esempio, certificati anagrafici, redditi già dichiarati, visure, fatture elettroniche o quant’altro), devono provvedere internamente senza gravare sul contribuente visto tutto ciò, peraltro, lo si deve alla modernizzazione dell’apparato pubblico, che ha introdotto un uso massiccio di banche dati interconnesse e di strumenti come la fatturazione elettronica; tale divieto è diventato ancora più stringente, poiché il Fisco dispone “in tempo reale” di quasi tutte le informazioni economico-finanziarie.
Quanto appena indicato, come già anticipato, è sancito perentoriamente dal citato comma 4 dell’art. 6 della Legge n. 212/2000 che ha introdotto ildivieto assoluto per il Fisco di chiedere dati e documenti già in suo possesso nonché dal comma 2 dell’art. 18 della Legge n. 241/1990, il quale stabilisce che i documenti già in possesso dell’Amministrazione pubblica o di altre Amministrazioni non possono essere richiesti al cittadino e, infine, dall’art. 10, sempre della Legge n. 212/2000, che impone un rapporto di trasparenza e correttezza, vietando aggravi burocratici ingiustificati.
Il divieto riguarda tutti i documenti e tutte le informazioni che l’Amministrazione detiene già necessariamente (convenzioni stipulate con la stessa agenzia, dichiarazioni degli anni precedenti, le certificazioni uniche inviate dai sostituti d’imposta, fatture elettroniche o deleghe per i versamenti F24 effettuati dai contribuenti e quant’altro).
Il divieto, come sopra indicato, invece, non si rende applicabile alla documentazione specifica come, per esempio, per i contratti privati, le fatture estere o le pezze d’appoggio di detrazioni e/o deduzioni che solo il contribuente possiede e che è tenuto a conservare e ad esibire in sede di controllo.
Documenti da esibire a cura dell’intermediario
Nel corso dell’audit, i funzionari verificano a campione la corrispondenza tra i flussi inviati a Entratel e la documentazione cartacea o digitale conservata in studio.
In linea generale, quindi, l’intermediario (posta l’esclusione di documenti già in possesso dell’Agenzia delle Entrate, per quanto sopra già indicato), deve esibire:
- Lettera di impegno alla trasmissione telematica: documento datato e firmato dal cliente prima dell’invio della dichiarazione.
- Modello dichiarativo (Redditi, 730, IVA e quant’altro) originale: copia cartacea o digitale (PDF) firmata dal contribuente per approvazione.
- Ricevuta di avvenuta trasmissione di Entratel: file di ricevuta (formato .rcc o .dcm) che certificano la regolare ricezione da parte del sistema dell’Agenzia.
- Registro cronologico dei mandati: elenco aggiornato di tutti gli impegni di trasmissione assunti dallo studio; via via che acquisisce le deleghe dai propri clienti, l’intermediario ha l’obbligo di numerarle progressivamente e annotarle in un apposito registro cronologico (sul tema, si veda Guida dell’Agenzia delle Entrate – novembre 2025 dal titolo “La delega unica per l’utilizzo dei servizi on line”- p. 8), predisposto su carta o con modalità elettronica, in cui devono essere indicati i seguenti dati:
- numero progressivo e data della delega o della revoca;
- codice fiscale e dati anagrafici / denominazione del delegante;
- estremi del documento di identità del sottoscrittore della delega o della revoca.
Le deleghe acquisite devono essere conservate fino al decimo anno successivo alla data di revoca o di scadenza e, insieme alle deleghe, occorre conservare anche la documentazione usata per l’identificazione del delegante e per l’eventuale attestazione della condizione di rappresentante o erede; i documenti informatici acquisiti e/o trasmessi in formato elettronico devono essere conservati nel rispetto delle norme del CaD.
- Polizza assicurativa professionale per la responsabilità civile (RC): con massimale adeguato e quietanza di pagamento in corso di validità (obbligatoria in caso di rilascio dei visti di conformità).
- Documentazione a supporto del visto di conformità rilasciato (se applicabile): fatture, bonifici, certificazioni e check-list firmata che provano il controllo dei dati indicati in dichiarazione.
- Documento programmatico sulla sicurezza e/o registro dei trattamenti (GDPR): la documentazione che attesta come lo studio protegge i dati dei clienti.
Il monitoraggio delle credenziali e dei certificati avviene interamente all’interno dell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate e tramite il Desktop telematico:
- si accede al portale “Servizi Telematici / Area Riservata” dell’Agenzia delle Entrate usando lo SPID, la CIE o la CNS del titolare o del rappresentante legale;
- si entra nella sezione “Profilo Utente” e seleziona “Stato dell’abilitazione”: qui si può vedere se l’utenza Entratel è attiva, sospesa o revocata;
- per la sicurezza degli invii, si deve controllare la scadenza dei certificati di firma e crittografia aprendo l’applicazione “Desktop Telematico”, accedendo all’applicazione “Entratel”, selezionando la voce di menu Sicurezza > Visualizza Certificati e verificando la data di scadenza, ricordando che i certificati Entratel hanno validità di 3 anni dal momento della generazione e vanno rinnovati prima della scadenza).
Gli obblighi nei confronti dei contribuenti
Sulla base delle disposizioni contenute nel D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, gli intermediari abilitati, devono, innanzitutto, rilasciare al dichiarante, contestualmente alla ricezione della dichiarazione o all’assunzione dell’incarico per la sua predisposizione, l’impegno a trasmettere per via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati in essa contenuti, precisando se la dichiarazione è stata consegnata già compilata o verrà da esso predisposta; detto impegno dovrà essere datato e sottoscritto, seppure rilasciato in forma libera.
Se il contribuente ha conferito l’incarico per la predisposizione di più dichiarazioni o comunicazioni, l’incaricato deve rilasciare al dichiarante, anche se non richiesto, l’impegno cumulativo a trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati contenuti nelle dichiarazioni o comunicazioni.
L’impegno cumulativo può essere contenuto nell’incarico professionale sottoscritto dal contribuente se sono ivi indicate le dichiarazioni e le comunicazioni per le quali il soggetto incaricato si impegna a trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati in esse contenuti.
L’impegno si intende conferito per la durata indicata nell’impegno stesso o nel mandato professionale e, comunque, fino al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stato rilasciato, salva revoca espressa da parte del contribuente.
La data di detto impegno, unitamente alla personale sottoscrizione e all’indicazione del proprio codice fiscale, dovrà essere successivamente riportata nello specifico riquadro “Impegno alla presentazione telematica” posto nel frontespizio della dichiarazione per essere acquisita per via telematica dal sistema informativo centrale.
Inoltre, l’intermediario deve rilasciare al dichiarante, entro trenta giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione per via telematica, l’originale della dichiarazione i cui dati sono stati trasmessi per via telematica, redatta su modello conforme a quello approvato dall’Agenzia delle Entrate, debitamente sottoscritta dal contribuente, unitamente a copia della comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento.
La citata comunicazione di ricezione telematica costituisce per il dichiarante prova di presentazione della dichiarazione e dovrà essere conservata dal medesimo, unitamente all’originale della dichiarazione e alla restante documentazione per il periodo previsto dall’art. 43 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in cui possono essere effettuati gli eventuali controlli.
L’Agenzia delle Entrate (Risposta 6 dicembre 2018, n. 97) ha precisato che l’intermediario abilitato che ha trasmesso in via telematica le dichiarazioni fiscali dei propri clienti può utilizzare modalità telematiche anche per rilasciare al contribuente la dichiarazione trasmessa e la relativa comunicazione di ricezione, in luogo della consegna fisica e/o manuale, nel rispetto di apposite procedure.
È, quindi, ammissibile un sistema di rilascio ai contribuenti dei documenti trasmessi all’Agenzia delle Entrate che preveda l’invio di una comunicazione tramite posta elettronica certificata (PEC) con cui avvisare il contribuente che i documenti saranno messi a disposizione in un’apposita area riservata della piattaforma web dello studio, alla quale si accede tramite credenziali fornite al momento della registrazione, entro trenta giorni dal termine di presentazione all’Agenzia delle Entrate, ai sensi del comma 6 dell’art. 3 del D.P.R. n. 322/1998, la pubblicazione nell’area riservata al contribuente del documento telematico trasmesso, con la relativa ricevuta di presentazione, affinché il contribuente possa assolvere, tramite la sottoscrizione e la conservazione, gli obblighi previsti dal comma 9 dell’art. 3 del D.P.R. n. 322/1998.
L’Agenzia delle Entrate con altra Risposta (n. 518 del 12 dicembre 2019) ha chiarito che, in alternativa alla messa a disposizione su una piattaforma internet, la dichiarazione può essere inviata al contribuente al suo indirizzo di posta elettronica, ordinaria o certificata, previa “specifica richiesta” sottoscritta dal contribuente stesso; la scelta fra l’invio per posta elettronica ordinaria o certificata è lasciata alla libera determinazione delle parti.
Registro cronologico dei mandati (deleghe)
L’Agenzia delle Entrate sfrutta questi provvedimenti amministrativi per delegare la vigilanza e la responsabilità della firma al professionista introducendo un obbligo generale e recente per la gestione unificata delle deleghe.
Tale modalità è regolata dal Provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle Entrate del 2 ottobre 2024, successivamente modificato e attuato con il Provvedimento del 7 agosto 2025, n. 321918.
Il Provvedimento disciplina l’introduzione della “Delega unica”, avviata operativamente l’8 dicembre 2025, e stabilisce tassativamente che l’intermediario ha l’obbligo di numerare e annotare giornalmente in un apposito registro cronologico tutte le deleghe acquisite.
Per quanto riguarda, invece, la consultazione delle fatture e dei corrispettivi, la fonte storica è il Provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle Entrate del 5 novembre 2018, n. 291241 (e successivi aggiornamenti) nel quale, al punto 7.2) viene esplicitata la necessità di istituire il registro cronologico per tracciare le deleghe e le revoche legate ai servizi del portale “Fatture e Corrispettivi”, definendo i dati minimi da raccogliere (numerazione progressiva, dati anagrafici, codice fiscale e documento di identità).
Sia ben chiaro che il registro cronologico dei mandati, qui indicato e richiamato dalla Guida dell’Agenzia delle Entrate del novembre 2025, deve essere aggiornato (o semplicemente instaurato e tenuto) “esclusivamente” in presenza di deleghe concesse all’intermediario anche al fine di attribuire la delega anche unica al professionista ma non anche quando il contribuente accede direttamente e in via autonoma sul sito dell’Agenzia delle Entrate tramite SPID, CIE e CNS attribuendo direttamente l’accesso ai servizi consultabili tramite delega unica, giacché l’identificazione non può avvenire come indicato dall’Agenzia delle Entrate.
Regime sanzionatorio
Nel caso specifico del controllo sull’attività dell’intermediario abilitato, in riferimento alla vigilanza della Direzione regionale competente per territorio sul corretto adempimento degli obblighi imposti, i termini legali sono i seguenti:
- Termine ordinario di risposta: trenta giorni dal ricevimento della richiesta di chiarimenti o del questionario inviato dalla D.R.E.;
- Termine di natura ordinatoria: la giurisprudenza e la prassi confermano che il termine dei trenta giorni ha natura ordinatoria, con la conseguenza che la documentazione o le memorie difensive prodotte dall’intermediario vengono prese in considerazione dall’Ufficio anche se trasmesse oltre la scadenza, purché prima dell’emissione dell’atto sanzionatorio definitivo.
L’Agenzia delle Entrate ha esplicitamente ammesso (anche in relazione alle comunicazioni art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973) nelle sue istruzioni operative che “il termine di 30 giorni indicato nelle comunicazioni non ha natura perentoria, ma è meramente ordinatorio”.
Sul medesimo tema del regime sanzionatorio, però, si evidenzia che se il controllo della Direzione regionale rileva irregolarità (per esempio, tardività o omissione nella trasmissione delle dichiarazioni), si rendono applicabili le disposizioni di cui all’art. 7-bis del D.Lgs. n. 241/1997, con l’applicazione di una sanzione ordinaria da 516 euro a 5.164 euro per ogni dichiarazione omessa o tardiva.
L’intermediario può regolarizzare la propria posizione riducendo la sanzione, purché la violazione non sia già stata formalmente contestata, attraverso l’istituto del ravvedimento operoso, di cui all’art. 13, D.Lgs. n. 472/1997.
Se l’Agenzia delle Entrate rileva gravi omissioni o violazioni in merito alla conservazione dei documenti e alla protezione dei dati, le sanzioni possono essere molto pesanti.
Il rischio maggiore è, di fatto, la revoca dell’abilitazione al servizio Entratel, oltre all’applicazione di sanzioni amministrative e penali, in relazione alla gravità della violazione.
Se l’omissione riguarda la mancata o tardiva annotazione sul registro cronologico, oppure la mancata conservazione dei moduli di delega e dei documenti di identità, non è possibile applicare il ravvedimento operoso per sanare la violazione formale, trattandosi di adempimenti di vigilanza e controllo interno (regolati dai Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate) poiché non esiste un codice tributo specifico per effettuare il ravvedimento spontaneo tramite modello F24.
Di conseguenza, è fondamentale regolarizzare il prima possibile la propria posizione, stampando o aggiornando digitalmente il registro con i dati mancanti e fascicolando le deleghe cartacee/digitali.
In caso di controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate, l’aver sanato la documentazione prima dell’accesso dei verificatori riduce fortemente il rischio di contestazioni o l’applicazione di sanzioni per mancata collaborazione.
Termini di prescrizione e decadenza dei controlli
I poteri di controllo dell’Agenzia delle Entrate variano in relazione all’oggetto della verifica, come segue:
- Documenti fiscali e dichiarazioni: l’intermediario ha l’obbligo di conservare la documentazione fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione; l’Agenzia può effettuare controlli entro lo stesso termine;
- Sanzioni per omesso e/o tardivo invio della dichiarazione: se l’intermediario dimentica di inviare una dichiarazione per cui aveva assunto l’impegno, la sanzione amministrativa si prescrive in cinque anni dalla data della violazione;
- Documentazione per il rilascio del visto di conformità (per esempio, superbonus o crediti d’imposta): in presenza di detrazioni pluriennali o crediti da compensare, il termine si allunga e i documenti devono essere conservati per tutto il periodo di fruizione della detrazione e i controlli possono avvenire fino al quinto anno successivo all’utilizzo dell’ultima quota.
Conclusioni
Si parla spesso di semplificazione ma, alla prova dei fatti e a livello operativo, la situazione è, purtroppo, in costante peggioramento con i professionisti sono sempre più spesso chiamati a sostituire la macchina pubblica nello sviluppo di tanti processi e di tantissimi, troppi, adempimenti, molto spesso duplicati o, addirittura, superflui e spesso che non trovano nemmeno posto in norme specifiche ma in provvedimenti di secondo livello, se non addirittura in documenti prassi.
È il caso, qui evidenziato, della necessità di instaurare un registro cronologico delle deleghe ricevute dai propri clienti da annotare “progressivamente” e annotarle, addirittura, “quotidianamente” quando la delega è poi trasmessa dall’intermediario e posizionata all’interno della sezione specifica della piattaforma dell’Agenzia delle Entrate.
Un altro obbligo ormai superato dalla completa digitalizzazione è quello concernente il rilascio della firma “fisica” sui modelli dichiarativi giacché, nel caso di presentazione telematica della dichiarazione, per l’intera durata del termine per l’accertamento, deve essere conservata, ai sensi dei commi 9 e 9-bis dell’art. 3 del D.P.R. n. 322/1998, la dichiarazione “debitamente” sottoscritta da parte dei contribuenti e la copia delle dichiarazioni trasmesse, anche su supporti informatici, da parte dei soggetti incaricati della trasmissione delle dichiarazioni.
Peraltro, le disposizioni relative alla sottoscrizione della dichiarazione si applicano con riferimento alla dichiarazione che il contribuente è tenuto a conservare (Agenzia delle Entrate, Risoluzioni 8 agosto 2008, n. 354/E e 18 ottobre 2007, n. 298/E).
Si ricorda, infatti, che la dichiarazione deve essere sottoscritta, “a pena di nullità”, dal rappresentante legale della società o associazione dichiarante e, in mancanza, da chi ne ha l’amministrazione anche di fatto o da un rappresentante negoziale.
È pur vero che, ai sensi delle disposizioni contenute nel comma 4 dell’art. 1 del D.P.R. n. 322/1998, la nullità è sanata se il soggetto tenuto a sottoscrivere la dichiarazione vi provvede entro trenta giorni dal ricevimento dell’invito da parte del competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate; in caso di trasmissione telematica delle dichiarazioni, il comma 6 dell’art. 1 del D.P.R. n. 322/1998 stabilisce che le disposizioni relative alla sottoscrizione della dichiarazione si applicano con riferimento alla dichiarazione che il contribuente è tenuto a conservare.
Il documento di prassi specifico emesso dall’Agenzia delle Entrate per la sanatoria della dichiarazione non firmata è la Risoluzione 4 giugno 2002, n. 166/E ma, ad integrazione di questa fondamentale risoluzione, la prassi dell’ente e del Ministero si basa su due ulteriori e storici documenti chiarificatori ovvero la circolare del Ministero delle Finanze 13 agosto 1997, n. 215/E, che ha inizialmente dettagliato la procedura di regolarizzazione stabilendo che l’invito a firmare costituisce un atto dovuto da parte dell’Ufficio prima di poter considerare nulla a tutti gli effetti la dichiarazione e la circolare dell’Agenzia delle Entrate 25 gennaio 2002, n. 6/E che ha confermato le modalità e la gestione di questa specifica fattispecie di nullità sanabile.
Come indicato in precedenza, in alternativa alla messa a disposizione su una piattaforma internet, la dichiarazione può essere inviata al contribuente al suo indirizzo di posta elettronica, ordinaria o certificata, ma anche in questo caso con un ulteriore adempimento ovvero attraverso il rilascio di una “specifica richiesta” sottoscritta dal contribuente stesso.
Tutti questi atti stabiliscono che, se adempiuta la firma entro il termine di trenta giorni dall’invito dell’Ufficio, la dichiarazione mantiene piena validità fin dal momento della sua originaria presentazione.
Riferimenti normativi:
- Legge 27 luglio 2000, n. 212, artt. 6 e 10;
- Legge 7 agosto 1990 n. 241, art. 18;
- D.P.R. 22 luglio 1998 n. 322, art. 3;
- Agenzia delle Entrate, Provv. 7 agosto 2025, n. 321918;
- Agenzia delle Entrate, Provv. 2 ottobre 2024, n. 375356;
- Agenzia delle Entrate, Risp. a istanza di interpello 12 dicembre 2019, n. 518;
- Agenzia delle Entrate, Risp. a istanza di interpello 6 dicembre 2018, n. 97;
- Agenzia delle Entrate, Provv. 5 novembre 2018, n. 291241;
- Agenzia delle Entrate, Ris. 8 agosto 2008, n. 354/E;
- Agenzia delle Entrate, Ris. 18 ottobre 2007, n. 298/E;
- Agenzia delle Entrate, Ris. 4 giugno 2002, n. 166/E;
- Agenzia delle Entrate, circolare 25 gennaio 2002, n. 6/E.
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