2° Contenuto: Dichiarazione dei redditi 2026 e familiari a carico: nuove istruzioni di compilazione

COMMENTO

DI ANDREA AMANTEA | 25 GIUGNO 2026

L’Agenzia delle Entrate ha provveduto ad aggiornare le istruzioni di compilazione dei dichiarativi 2026, modello Redditi e 730 sulla base della normativa introdotta dalla Legge n. 207/2024 in materia di familiari a carico che inizialmente non era stata correttamente recepita nelle istruzioni ministeriali nella parte in cui al di là della spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia, non faceva riferimento agli ascendenti non conviventi rispetto ai quali il contribuente può fruire delle detrazioni e delle deduzioni spettanti per gli oneri e per le spese sostenuti per gli “altri familiari”, pur non spettando la detrazione per carichi di famiglia ex art. 12 del TUIR.

Familiari a carico. Le novità nel dichiarativo 2026

Le istruzioni di compilazione dei dichiarativi 2026, 730 e modello Redditi, da quest’anno recepiscono le novità di cui alla Legge n. 207/2024, in materia di familiari a carico.

A mente, nelle istruzioni di compilazione tra le novità citate, con effetti dal periodo d’imposta 2025:

  • sono abolite le detrazioni IRPEF per i figli a carico con più di 30 anni, non disabili. La detrazione per i figli a carico è ora riconosciuta ai contribuenti che abbiano figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, e i figli conviventi del coniuge deceduto, di età pari o superiore a 21 anni, ma inferiore a 30 anni, nonché figli di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata ai sensi dell’art. 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104;
  • le detrazioni IRPEF per altri familiari fiscalmente a carico, diversi dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato e dai figli, spettano ora in relazione ai soli ascendenti che convivano con il contribuente;
  • le detrazioni per familiari a carico non spettano ai contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione Europea o di uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo, in relazione ai loro familiari residenti all’estero.

Le detrazioni per carichi di famiglia sono regolate dall’art. 12 del D.P.R. n. 917/1986, TUIR.

Il comma 11 della Legge n. 207/2024 ha modificato in diversi punti l’art. 12 del D.P.R. n. 917/1986, TUIR (“Detrazioni per carichi di famiglia”).

Tuttavia le novità si applicano con effetti dal periodo d’imposta 2025.

Familiari a carico e detrazioni per carichi di famiglia, 
ex art. 12, D.P.R. n. 917/1986
CosaDetrazioni per familiari a carico/carichi di famiglia.
Requisiti Reddito complessivo del familiare:
non superiore a 2.840,51 euro oppure a
4.000 euro per i figli di età non superiore a 24 anni.
Individuazione familiari a carico periodo d’imposta 2024 e detrazioni per carichi di famigliaIl coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
i figli (compresi i figli adottivi, affidati o affiliati) di età pari o superiore a 21 anni indipendentemente dal fatto che siano o meno dediti agli studi o al tirocinio gratuito; gli stessi, pertanto, ai fini dell’attribuzione della detrazione non rientrano mai nella categoria “altri familiari”.
Dal periodo d’imposta 2025 la detrazione di 950 euro per figli a carico si applica esclusivamente con riferimento ai figli di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni, salvo che nel caso di figli con disabilità accertata (comma 11, lettera a), n. 1, Legge di Bilancio 2025) per i quali non c’è limite di età.
Sempre con effetti dal 1° gennaio 2025, la detrazione per carichi di famiglia è riconosciuta oltreché per ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, di età pari o superiore a 21 anni e fino a 30 anni anche: per i figli del coniuge deceduto conviventi con il coniuge superstite, sempre nel rispetto dei nuovi limiti anagrafici.
Ulteriori familiari a carico 2024 e 2025 a confronto – “Altri familiari” A condizione che convivano con il contribuente o che ricevano dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria:
il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
i discendenti dei figli;
i genitori (compresi quelli adottivi);
i generi e le nuore;
il suocero e la suocera;
i fratelli e le sorelle (anche unilaterali);
i nonni e le nonne.
Dal periodo d’imposta 2025, il citato comma 11, lettera a), numero 2, della Manovra 2025, modifica, altresì, la lettera d) del comma 1 dell’art. 12 del TUIR, limitando ai soli ascendenti (genitori, nonni e bisnonni) conviventi con il contribuente la detrazione ivi prevista per gli altri familiari a carico.

Si ricorda che per i figli fino a 21 anni, è riconosciuto l’assegno unico e universale, AUU, così come previsto dal D.Lgs. n. 230/2021.

Dopo l’entrata in vigore dell’AUU hanno cessato di avere efficacia le detrazioni fiscali per figli a carico minori di 21 anni, ivi incluse le maggiorazioni delle detrazioni per figli minori di tre anni, per i figli con disabilità e quelle per ciascun figlio a partire dal primo, per i contribuenti con più di tre figli a carico.

È stata altresì abrogata la detrazione per famiglie numerose (in presenza di almeno quattro figli) di cui al comma 1-bis, art. 12 del TUIR (si veda la circolare Agenzia delle Entrate n. 4/2022).

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 12 del TUIR e 2, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 230/2021, per i figli disabili di età pari o superiore a 21 anni le detrazioni fiscali per carichi di famiglia di cui al più volte citato art. 12  sono cumulabili con l’AUU eventualmente percepito.

Dichiarazione dei redditi 2026. Nuove istruzioni per i familiari a carico

In virtù delle previsioni di cui al comma 4-ter del citato art. 12 come modificato da ultimo dall’art. 1 del D.Lgs. n. 192/2025, il contribuente che sostiene la spesa per un familiare con redditi non superiori a 2.840,51 euro, può comunque beneficiare delle detrazioni e delle deduzioni spettanti per gli oneri e per le spese sostenuti anche se riferite ai c.d. altri familiari di cui sopra per i quali non spettano più le detrazioni per carichi di famiglia:

  • sempreché conviventi, ovvero se
  • percepiscano assegni familiari non risultanti da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria.

La possibilità di scaricare comunque le spese sostenute dal contribuente per “gli altri familiari” riguarda anche gli ascendenti non conviventi.

In tale ambito si inserisce l’aggiornamento alle istruzioni di compilazione del modello Redditi PF e 730.

Infatti, nella versione iniziale, le istruzioni di compilazione prevedevano che:

  • con la nuova lettera G potevano essere indicati i “soli ascendenti conviventi” (cioè genitori, nonni o bisnonni), per i quali come detto è ancora ammessa la detrazione d’imposta ex art. 12 del TUIR per carichi di famiglia;
  • la nuova lettera P invece è utilizzata per i c.d. “altri familiari”, definiti come coloro “che convivono con il contribuente o percepiscono assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria, diversi dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato, dai figli (compresi quelli nati fuori dal matrimonio riconosciuti, quelli adottivi, affiliati o affidati, e quelli conviventi del coniuge deceduto) e dagli ascendenti” (dunque fratelli, sorelle, suoceri, generi e nuore), per i quali non spetta più la detrazione per carichi di famiglia ex art. 12 del TUIR.

Da qui si era venuto a creare un cortocircuito operativo posto che in base alle previgenti istruzioni: gli “ascendenti non conviventi” non sarebbero rientrati né nella lettera “G”, che fa riferimento ai soli ascendenti conviventi, né nella lettera “P”, che riguarda gli “altri familiari” diversi dagli ascendenti.

In considerazione di ciò, nelle istruzioni di compilazione aggiornate, rispetto alla casella “G” è stata eliminata la parola “conviventi”, con la conseguenza che tale casella va barrata in relazione a tutti gli ascendenti fiscalmente a carico per limiti reddituali, conviventi o non conviventi.

Ad esempio, si ipotizzi che Tizio abbia un padre privo di redditi e fiscalmente a carico, ma non convivente
Nel corso dell’anno Tizio sostiene in suo favore spese sanitarie per 1.000 euro. 
Sebbene per il genitore non spettino più le detrazioni per carichi di famiglia, alle condizioni di cui al comma 4-ter, Tizio può comunque portare in detrazione le spese sanitarie sostenute, indicandole nel quadro E del modello 730 o nel quadro RP del modello Redditi PF, in quanto il padre rientra tra gli ascendenti fiscalmente a carico ai sensi dell’art. 12, comma 4-ter, del TUIR. Purché rispetti i limiti redditualiprevisti dall’art. 12, comma 2, del TUIR.

Non sono invece cambiate le istruzioni relative alla casella “P”, che già escludevano dal relativo ambito gli ascendenti.

Da qui in linea con le novità in vigore in materia di detrazioni per carichi di famiglia le istruzioni di compilazione specificano che: «Per gli ascendenti non conviventi con il contribuente che percepiscono assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria, per cui non spettano le detrazioni per carichi di famiglia, non compilare la colonna 7 “Percentuale”».

Tale ultima colonna accoglie infatti la percentuale di carico spettante in relazione al familiare indicato nell’apposito prospetto dei familiari a carico (es. “100” se spetta per intero o “50” se spetta per la metà).

Dunque la compilazione di tale colonna sarà ammessa soltanto se trattasi di ascendenti conviventi, per i quali come detto il legislatore ammette le detrazioni per carichi di famiglia.

L’intervento del Decreto “Omnibus”

Per completezza di informazione, si segnala che l’art. 1 del c.d. Decreto correttivo “Omnibus” approvato in via preliminare, interviene ulteriormente sul citato comma 4-ter dell’art. 12 del TUIR.

Posto il riferimento contenuto nel comma in parola al requisito della convivenza o alla presenza di assegni alimentari nei confronti degli “altri familiari” di cui all’art. 433 c.c., sono emersi dubbi nell’applicazione degli incentivi fiscali previsti per il welfare aziendale dall’art. 51 del TUIR.

Come da Relazione illustrativa del Decreto “Omnibus”: in tale contesto, infatti, il requisito della convivenza introdotto dall’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 192/2025, con efficacia per l’intero anno 2025, per gli “altri familiari”, non era stato considerato ai fini della fruizione dei piani di welfare relativi all’anno 2025, con conseguente perdita a posteriori delle agevolazioni di cui all’art. 51 del TUIR da parte dei contribuenti che hanno fruito delle medesime in favore degli “altri familiari” non conviventi.

Alla luce di ciò, con l’art. 1 si intende eliminare il riferimento al requisito della convivenza o della percezione di assegni alimentari per quanto concerne l’applicazione di disposizioni che fanno riferimento ai familiari di cui all’art. 12 del TUIR senza richiedere la sussistenza delle condizioni ivi previste, vale a dire anche se non sono fiscalmente a carico.

Si pensi ad esempio, nell’ambito delle misure di welfare aziendale, alle somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti indicati nell’art. 12 del TUIR (vedi comma 2, lett f-ter), art. 51 del TUIR).

Al contempo, mediante la modifica del secondo periodo del medesimo comma 4-ter, si chiarisce che laddove le disposizioni fiscali richiedano la condizione di “familiare fiscalmente a carico”, con riguardo agli “altri familiari” di cui all’art. 433 c.c. si richiede l’ulteriore requisito della convivenza o della percezione di assegni alimentari, oltre, ovviamente, alla presenza dei requisiti reddituali di cui all’art. 12, comma 2, del TUIR.

Si pensi ad esempio alle somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro o le spese da quest’ultimo direttamente sostenute, per l’acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari indicati nell’art. 12 che si trovano nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo art. 12 (vedi comma 2, lett d-bis, art. 51 del TUIR).

In sostanza: viene confermata la non imponibilità dei benefit erogati anche a familiari non conviventi (se non è anche richiesto lo status di “familiare a carico” per limiti reddituali); si evita che i dipendenti perdano agevolazioni di welfare già fruite nel 2025 per familiari non conviventi.

Infine, una precisazione per chi presenterà la dichiarazione dei redditi precompilata 2026.

Il familiare viene inserito nel Prospetto dei familiari a carico della dichiarazione precompilata se ricorrono questi tre requisiti:

  • i dati del familiare sono stati comunicati al sostituto d’imposta e sono stati riportati nella Certificazione unica, trasmessa entro i termini all’Agenzia delle Entrate, oppure sono presenti nella sezione dedicata ai “Dati relativi all’Assegno Unico” della Certificazione unica rilasciata da INPS o risultano dalla dichiarazione presentata nell’anno precedente;
  • il reddito complessivo del familiare, risultante dalla Certificazione unica, non è superiore a 2.840,51 euro oppure a 4.000 euro per i figli di età non superiore a 24 anni;
  • i dati del familiare risultano completi e coerenti con quelli presenti in eventuali altre certificazioni o dichiarazioni dell’anno precedente.

Se i dati indicati sono incompleti o incoerenti, nella dichiarazione precompilata viene riportato il codice fiscale del familiare e il contribuente deve completare il prospetto.

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