CIRCOLARE MONOGRAFICA
IAASB introduce ISA for LCE e avvia una consultazione su alcune modifiche – CNDCEC pubblica il nuovo approccio metodologico per le aziende di minori dimensioni
DI ROBERTA PROVASI | 30 SETTEMBRE 2026
La revisione legale dei conti rappresenta un aspetto critico sia per il contesto italiano che internazionale per cui da tempo le organizzazione e istituzioni stanno definendo delle linee guida semplificate condivise. In ambito europeo lo IAASB a dicembre 2023 ha approvato lo specifico standard dedicato alle revisioni delle aziende minori noto come ISA for LCE, entrato in vigore per i periodi amministrativi che iniziano dal 15 dicembre 2025 o successivamente. Per lo stesso è stata avviata lo scorso 22 luglio 2026 una consultazione pubblica relativa alla proposta di alcune modifiche da apportare. Nel contesto nazionale viceversa, il CNDCEC ha pubblicato il nuovo approccio metodologico per le aziende di minori dimensioni.
Il Less Complex Entity (LCE) a che punto siamo?
Come ormai noto l’International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) ha emanato nel 2023 il Principio ISA for LCE entrato in vigore per le revisione a decorrere dal 15 dicembre 2025 a seguire.
Il Principio finalizzato a disciplinare l’attività di audit per le entità di minore complessità, riproporzionando la revisione per le imprese che rientrino nei parametri stabiliti dall’IAASB.
A tal fine sono individuati tre criteri per individuare le LCE:
| 3 criteri per individuare le LCE |
| 1. Specific prohibitions: rappresentano delle caratteristiche specifiche secondo cui è proibito l’utilizzo della normativa, e precisamente per: le società quotate; le società che svolgono attività di assicurazione, deposito pubblico o specifici settori identificati dalle autorità legislative, regolamentari o organismi locali; le società che redigono il bilancio consolidato e qualsiasi società del gruppo che non rispetta i criteri dell’entità di minore complessità; altre casistiche previste da leggi e regolamenti. Le classi indicate al punto b del precedente elenco possono essere liberamente modificate dalle autorità legislative, regolamentari e organismi locali. Invece, tutte le altre categorie non possono essere rettificate, essendo dei parametri considerati fondamentali nella definizione di Less Complex Entities. |
| 2. Caratteristiche qualitative, di tali caratteristiche qualitative lo IAASB ha predisposto la seguente lista indicativa: Business activities, business model & industry: modelli di business semplici, le transazioni derivano da poche linee di business; Organizational structure and size: struttura organizzativa semplice, con pochi livelli per il reporting, si caratterizzano per la presenza di piccoli team di gestione; Ownership structure: assetto proprietario di dimensioni minori, che si caratterizza per la trasparenza e conoscenza delle operazioni da parte di tutti i singoli soci e collaboratori; Nature of finance function: la rendicontazione finanziaria è centralizzata e coinvolge un numero limitato di dipendenti, che non possono essere superiori a 5; Information technology (IT): l’ambiente IT è semplice, in cui il software commerciale è utilizzato da uno o due addetti e non permette di apportare delle modifiche alle configurazioni già impostate in precedenza (ad esempio per i parametri di reporting); Application of the financial reporting framework and accounting estimates: il financial reporting si caratterizza per la presenza di poche stime contabili e per l’utilizzo di modelli, metodi e dati generalmente non complessi. Per i gruppi di imprese sono presenti delle caratteristiche in aggiunta a quelle sopra elencate: Group structure and activities: il gruppo è formato da poche entità (5 o meno) che operano sotto una giurisdizione con caratteristiche simili, per quanto riguarda a pratiche commerciali, leggi e regolamenti. Access to information or people: il management del gruppo deve fornire a determinati soggetti un accesso illimitato alle informazioni, in base a ciò che il revisore del gruppo considera come necessario. Consolidation process: il processo per la redazione del bilancio consolidato del gruppo deve essere semplice. Ad esempio: le operazioni infragruppo non devono essere complesse, i Principi contabili utilizzati sono conformi a tutte le entità e il periodo d’esercizio contabile coincide in tutte le imprese. |
| 3. Caratteristiche quantitative: le misure quantitative, che delimitano l’area di utilizzo del Principio di revisione ISA for LCE, non sono state ancora definite direttamente dalla normativa. Al momento del recepimento ai singoli Stati membri spetterà determinare le soglie quantitative che possono essere determinate in generale, per specifici settori o per specifiche entità. |
Da quanto statuito dal Principio ISA for LCE, si percepisce che il solo criterio dimensionale per definire le piccole-medie imprese che siamo abituati a considerare è da integrare con altri parametri.
Il Principio si compone di ben 10 sezioni, di cui l’ultima specificatamente dedicata alla review dei gruppi di imprese minori e 7 appendici.
Struttura nuovo LCE (in vigore dal 15 dicembre 2025)
| Struttura |
| Fundamental Concepts, General Principles and Overarching Requirements Audit Evidence and Documentation Engagement Quality Management Acceptance or Continuance of an Audit Engagement and Initial Audit Engagements Planning Risk Identification and Assessment Responding to Assessed Risks of Material Misstatement Concluding Forming an Opinion and Reporting Audits of Group Financial Statements |
Le appendici del nuovo LCE
| Appendici |
| Glossary of Terms Illustrative Engagement Letter Identifying and Assessing the Risks of Material Misstatement (Part 6) Fraud Risk Factors Assertions Examples of Factors Influencing Sample Size for Tests of Controls and Test of Details Illustrative Representation Letter |
Nelle 10 sezioni vengono illustrate le regole per implementare la revisione legale per le imprese minori, ripercorrendo le stesse fasi del processo di auditing (valutazioni preliminari all’accettazione dell’incarico, pianificazione delle attività, esecuzione delle procedure, emissione del giudizio).
Vengono indicati i concetti fondamentali della normativa, tra cui sono richiamati gli obiettivi del revisore, i requisiti etici e ulteriori requisiti obbligatori, il rispetto della deontologia professionale e soprattutto dell’indipendenza dello scetticismo professionale.
Con un Comunicato stampa del 22 luglio 2026, l’International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) ha pubblicato, per la consultazione pubblica, le proposte di revisione dello standard internazionale di revisione contabile per le revisioni dei bilanci di entità meno complesse (ISA per LCE). La consultazione pubblica rimarrà aperta fino al 17 novembre 2026.
Le proposte modifiche riguardano in diverse aree, e precisamente:
| Proposte di modifica |
| Frodi L’esigenza di aggiornare lo standard per le entità meno complesse si è originato a seguito delle recenti e profonde revisioni apportate al Principio generale ISA 240 (Revised) relativo alle responsabilità del revisore in caso di frode. Lo IAASB mira a garantire che l’audit delle PMI mantenga lo stesso livello di affidabilità (reasonable assurance) di un audit completo, pur salvaguardando il principio di proporzionalità per le strutture aziendali più piccole. Al riguardo le novità più significative riguardano: Lente antifrode (Fraud Lens): Viene introdotto l’obbligo di applicare un approccio mirato alla frode già in fase di identificazione e valutazione dei rischi di errore significativo nel bilancio, focalizzandosi maggiormente sui fattori di rischio tipici delle realtà minori. Scetticismo professionale rafforzato: Viene formalizzato l’obbligo di mantenere un atteggiamento di scetticismo rigoroso per tutta la durata dell’incarico, a prescindere dall’assenza storica di frodi nell’entità o dal rapporto di fiducia con il management. Canali di segnalazione (Whistleblowing): Il revisore dovrà verificare e comprendere se l’entità (anche se di dimensioni ridotte) dispone di canali interni o procedure formali per la segnalazione di irregolarità e come la governance gestisca tali accuse. Dialogo continuo con la governance: Viene strutturata in modo più robusto e bidirezionale la comunicazione inerente i rischi di frode con la direzione e i responsabili delle attività di governance aziendale. Nuovi standard di documentazione: Vengono potenziati i requisiti minimi di archiviazione delle carte di lavoro. Sarà obbligatorio documentare chiaramente le discussioni interne al team di revisione sulla vulnerabilità dell’azienda alle frodi e le procedure svolte per mitigarne il rischio. |
| Continuità aziendale La modifica si è resa necessaria per coordinare il Principio specifico per le entità meno complesse con la revisione parallela dello standard generale ISA 570 (Revised), garantendo che i revisori delle realtà più piccole applichino criteri proporzionati ma rigorosi. Le novità principali si articolano su tre fronti: Rinvigorimento dei doveri di monitoraggio: Incremento delle procedure richieste al revisore per identificare tempestivamente eventi o condizioni che possano sollevare dubbi significativi sulla capacità dell’entità di continuare a operare nei successivi 12 mesi. Maggiore trasparenza nella relazione: Introduzione di requisiti di informativa più chiari all’interno del giudizio di revisione per dare evidenza del lavoro svolto in caso di incertezze significative. Valutazione degli assetti organizzativi: Più stretto legame con le normative locali sui sistemi di allerta precoci. Ad esempio, in Italia, questo si sposa con l’obbligo degli adeguati assetti previsti dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), recentemente aggiornato dal Correttivo-ter. |
| Entità quotate e di interesse pubblico Il testo in consultazione prevede la sostituzione del termine “entità quotata” con “entità negoziata in borsa”, (publicly traded simile definizione di negoziazione sui mercati), per la quale l’uso dello standard è vietato. |
| Competenze richieste Mantenimento dell’interoperabilità con il Codice etico internazionale per i commercialisti (inclusi gli standard internazionali di indipendenza), emanato dall’International Ethics Standards Board for Accountants. |
Dopo la chiusura della consultazione a novembre 2026, lo IAASB analizzerà i feedback per pubblicare il testo definitivo.
Lo IAASB ha pianificato un periodo di stabilizzazione di almeno tre anni, di conseguenza, eventuali modifiche o versioni ulteriormente riviste diventeranno effettive dopo il 15 dicembre 2028.
In Italia, l’applicazione concreta è inoltre subordinata alla traduzione ufficiale e alla successiva adozione formale da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF).
Il nuovo approccio metodologico per la revisione delle aziende di minori dimensioni
Lo scorso febbraio 2026 il CNDCEC ha pubblicato la seconda edizione del Manuale “Approccio metodologico alla revisione legale affidata al collegio sindacale nelle imprese di minori dimensioni” aggiornando il quadro procedurale e chiarendo come applicare i Principi ISA Italia in modo proporzionato al contesto operativo.
Come riportato nell’Informativa n. 26/2026, l’aggiornamento si inserisce in un percorso più ampio che comprende anche l’entrata in vigore delle versioni riviste dell’ISA Italia 220 e dei sistemi di gestione della qualità ISQM Italia 1 e 2. Il Manuale fornisce orientamenti, indicazioni metodologiche e procedure operative non vincolanti per favorire un’applicazione coerente dei Principi di revisione nel contesto di una revisione dei bilanci di un’impresa di minori dimensioni svolta dal collegio sindacale o dal sindaco unico.
Il nuovo Manuale rappresenta anche una componente del nuovo sistema integrato che prevede anche l’Audit Tool in Excel, un applicativo operativo con modelli e carte di lavoro collegati alla metodologia per gestire la pianificazione e lo svolgimento dell’incarico nonché l’integrazione con il Toolkit Qualità, ossia il set documentale per la gestione della qualità (Informativa n. 188/2025).
Fra le novità più significative specificatamente dedicate alla revisione delle aziende di minori attenzioni l’aggiornamento delle disposizioni contenute nei riquadri intitolati a “Cosa cambia per il collegio sindacale” e alle “Considerazioni per imprese di minori dimensioni” in cui vengono dettagliati gli aspetti rilevanti e le novità che impattano sulle attività del collegio sindacale che svolge anche il controllo contabile nonché i suggerimenti per superare le criticità anche operative tipiche delle aziende di minori dimensioni.
Pianificazione e identificazione dei rischi significativi più strutturata
Il Manuale richiama la necessità di definire un’impostazione chiara dell’incarico: valutazione dei rischi, criteri di significatività e procedure selezionate devono essere documentati in modo coerente con gli standard ISA Italia.
Al riguardo viene sottolineato che le procedure di revisione (in termini di risposte generali al rischio di revisione e di procedure conseguenti) devono essere opportunamente documentate nelle carte di lavoro.
Dopo aver ricordato le disposizioni di cui il Principio di revisione ISA Italia 315 che disciplina “la responsabilità del revisore nell’identificare e nel valutare i rischi di errori significativi presenti in bilancio, mediante la comprensione dell’impresa e del contesto in cui opera, incluso il suo controllo interno”, riporta la seguente considerazione per le aziende di minori dimensioni:
“La distinzione tra la fase di identificazione e quella di valutazione dei rischi deve essere rispettata anche per le revisioni effettuate su imprese di minori dimensioni per le quali non è possibile, a priori, escludere la presenza di rischi significativi. L’identificazione dei rischi è un’attività che deve essere ripetuta anche nel corso degli incarichi successivi al primo, poiché potrebbero presentarsi dei cambiamenti e quindi nuovi fattori di rischio da considerare: l’unica semplificazione possibile può consistere nel considerare tutti i rischi già identificati negli esercizi precedenti ed esaminare i cambiamenti per poter individuare gli eventuali nuovi rischi.”
Punto di partenza è la comprensione dell’impresa che deve secondo il nuovo approccio configurarsi come un processo svolto in modo continuativo nel corso dell’intera revisione legale: in questo modo, il revisore ha la possibilità di aggiornare costantemente le informazioni raccolte migliorando la qualità delle attività svolte.
A seguire tutta una serie di suggerimenti operativi fra cui:
Le fonti
Le fonti da cui il revisore deriva le informazioni utili per la comprensione dell’impresa sono le seguenti.
In particolare nel primo incarico presso un cliente, è buona norma chiedere di effettuare una visita agli stabilimenti e agli impianti di produzione così da poter comprendere meglio le operazioni aziendali del cliente, osservare l’operatività aziendale e incontrare le figure chiave interne. Con l’osservazione dal vivo delle strutture produttive, i dati contabili cessano di essere impersonali e nella mente del revisore si trasformano in flussi logici tra uffici, sedi e stabilimenti che aiutano a mettere nella giusta angolazione alcuni dubbi attuali del revisore, e saranno preziosi nello svolgimento del processo di revisione.
A supporto il Manuale fornisce una tabella di sintesi delle fonti informative da conservare e a cui fare riferimento per l’individuazione di rischi significativi.
| Fonti interne | Fonti esterne | |
| Informazioni economiche finanziarie | Bilancio Principi contabili adottati Budget e forecast Relazioni Dichiarazioni dei redditi Analisi di bilancio Giudizi e stime | Organismi pubblici Creditori Agenzie di rating Informazione strategica Informazioni di settore Informazioni da internet Mezzi di comunicazione e altre parti esterne |
| Informazioni di altra natura | Indagini presso la direzione Osservazioni e ispezioni Manuali delle direttive e procedure Struttura organizzativa Balanced Scorecard Vision, valori, obiettivi e strategie Descrizione delle mansioni Caratteristiche del personale | Accettazione dell’incarico Organismi pubblici Dati dell’associazione di categoria Articoli di stampa Informazioni da internet |
In particolare con riferimento alle altri fonti informative sul rischio per il revisore delle aziende di minori dimensioni possono fornire validi spunti al revisore per identificare rischi intrinseci a livello di bilancio e/o di asserzioni:
- Colloqui col precedente revisore: l’interazione con il precedente revisore consente di carpire informazioni utili al fine di ottenere una maggiore conoscenza dell’impresa, individuare fattori che potrebbero segnalare errori significativi e determinare quali possano essere le aree che presentano maggiori rischi. Il precedente revisore è obbligato a collaborare con il nuovo revisore e a fornire tutte le informazioni necessarie, nonché a consentire l’accesso alle sue carte di lavoro.
- Procedure di analisi comparativa: mediante l’analisi di indicatori, valori, variazioni negli andamenti aziendali, l’utilizzo di informazioni finanziarie e non finanziare è possibile identificare eventuali anomalie che possano segnalare la presenza di specifici fattori di rischio.
Altre criticità significative
Altre criticità significative che deve attenzionare il revisore delle aziende di minori dimensioni sono:
- Le stime. Conti che derivano da stime contabili sono soggetti a rischi significativi maggiori rispetto a conti che derivano dalla conversione in cifre di operazioni di routine. Infatti, questi conti potrebbero presentare un rischio intrinseco di livello “Alto”, un’incertezza significativa nella quantificazione laddove i Principi contabili coinvolti sono suscettibili di interpretazioni differenti. In questo caso, il giudizio richiesto dalla direzione può essere soggettivo, complesso o richiedere assunzioni significative su eventi futuri.
- Operazioni con parti correlate. Le operazioni significative con parti correlate possono indicare maggiori rischi di anomalie significative.
L’ISA Italia 550.18 dispone che:
“Nel rispettare le regole del principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 315 per l’identificazione e la valutazione dei rischi di errori significativi, il revisore deve identificare e valutare i rischi di errori significativi associati ai rapporti e alle operazioni con parti correlate e stabilire se tra questi vi siano rischi significativi”.
Nelle imprese di minori dimensioni, le operazioni con parti correlate sono molto frequenti, soprattutto se si tratta di società unipersonali o familiari. Allo stesso tempo, queste imprese non presentano solitamente codici di comportamento formalizzati per disciplinare queste operazioni né è presente una conoscenza approfondita circa i rischi derivanti da questa tipologia di rapporti, ragion per cui è importante che il revisore richieda spiegazioni al proprietario-amministratore su come è gestita tale fattispecie. - La comprensione del sistema di controllo interno.
L’attività di comprensione del sistema di controllo interno deve essere sempre effettuata dal revisore; secondo quanto prescritto dall’ISA Italia 700 per cui il revisore deve “acquisire una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno dell’impresa”.
La comprensione del controllo interno è, di conseguenza, un’attività che deve essere sempre posta in essere dal revisore qualunque sia la dimensione dell’azienda o le caratteristiche dell’incarico.
La comprensione del sistema di controllo interno è pertanto obbligatoria anche nelle imprese di minori dimensioni in quanto non è pensabile supporre che un sistema aziendale sia del tutto privo di forme di controllo, seppur non strutturate e informali.
Nelle imprese di minori dimensioni, potrebbe esserci un numero inferiore di dipendenti inoltre potrebbe essere meno frequente un’adeguata separazione delle mansioni così come la documentazione dei processi e delle funzioni. In tali contesti la valutazione dell’ambiente di controllo deve essere effettuata tenendo conto delle azioni, dei comportamenti, degli atteggiamenti e delle competenze della direzione. - Frode. In base all’ISA Italia 240 la frode può essere definita come un atto intenzionalmente perpetrato con inganno da parte dei componenti dell’organo aziendale, dai dipendenti o da terzi allo scopo di conseguire vantaggi ingiusti o illeciti, e che possono produrre scostamenti significativi di informativa di bilancio, agendo direttamente o indirettamente sui saldi di conto.
La frode può derivare da politiche di falsificazione dei bilanci finalizzate a determinare l’espansione o la compressione del reddito di esercizio e del collegato capitale di funzionamento o da appropriazione indebita di beni aziendali.
Nell’ambito dello svolgimento delle procedure di valutazione, il revisore deve effettuare indagini specifiche presso la direzione al fine di poter comprendere quale analisi è stata effettuata sul rischio che il bilancio possa contenere errori significativi dovuti a frodi, quale processo ha predisposto la direzione per poter identificare e fronteggiare i rischi di frode, quali comunicazioni sono intercorse tra direzione, responsabili dell’attività di governance e dipendenti riguardo ai principi etici di riferimento e alle misure adottate per fronteggiare questa tipologia di rischio.
Le imprese di minori dimensioni potrebbero essere caratterizzate da un’attività di monitoraggio delle frodi poco strutturata e frequente e incentrata sull’attività del personale dipendente.
Il rischio di frode può essere connesso alla capacità del management di aggirare il sistema dei controlli: in questo caso, l’indagine del revisore deve spostarsi su soggetti differenti quali lavoratori dipendenti, consulenti, eventuali soggetti incaricati di gestire e segnalare frodi ed essere integrata mediante ulteriori informazioni.
A completamento il Manuale riporta la seguente considerazione: “Nelle imprese di minori dimensioni è probabile che i rischi significativi derivino da operazioni non di routine che comportano un alto grado di rischio intrinseco, che sono inusuali nella dimensione e nella natura, che richiedono l’applicazione di calcoli o di Principi contabili complessi o controlli più difficili da implementare. Nelle imprese di minori dimensioni è opportuno considerare anche gli aspetti significativi che possono essere legati alla soggettività delle valutazioni, in termini di quantificazione o di interpretazione dei Principi contabili, ai rischi significativi legati allo svolgimento di specifiche operazioni o al rischio di frode”.
La conclusione del lavoro e la valutazione degli errori
La sezione 26 dell’approccio metodologico dedicata alla valutazione degli errori identificati nel corso della revisione contabile è stata rivista ed integrata dall’utilizzo delle seguenti Carte da lavoro presenti nell’Audit Tool Excel
E03 – Conferma risk assessment
E04 – Riepilogo errori
E06 – Checklist controllo nota integrativa
E07 – Checklist controllo relazione sulla gestione
E08 – Completamento audit
Durante tale fase il revisore deve effettuare una valutazione dei risultati ottenuti, prima a livello di errori identificati, poi a livello di riesame dell’intero lavoro; il tutto finalizzato ad assumere le corrette decisioni e, quindi, redigere, quale elemento conclusivo, la relazione di revisione.
Il percorso deve essere impostato dal revisore secondo il seguente processo logico per la valutazione degli errori:
| Processo logico per la valutazione degli errori |
| Identificazione, riepilogo e aggregazione degli errori, esclusi quelli chiaramente trascurabili. Riesame della strategia generale di revisione e del piano di revisione. Comunicazione degli errori ed eventuale loro correzione. Valutazione dell’effetto degli errori non corretti. Ottenimento di attestazioni scritte. Verifica della sufficienza e appropriatezza degli elementi probativi acquisiti. Svolgimento di procedure di analisi comparativa finale. |
Alla fine dell’iter, ancorché non vi sia uno specifico Principio di revisione che lo governa, ma rappresenti soltanto una forma di documentazione consigliabile citata dal par. A11 del Principio di revisione internazionale ISA Italia 230 (in relazione alla documentazione del lavoro di revisione), è abbastanza generalizzata nella pratica professionale la predisposizione di un documento riepilogativo, chiamato “memorandum conclusivo” o “memorandum di sintesi”, dove si sintetizzano quantomeno:
| Memorandum |
| Gli aspetti significativi identificati durante la revisione, inclusi gli errori non corretti. Il modo in cui sono stati affrontati, eventualmente rimandando alla specifica documentazione di revisione. Le conclusioni raggiunte in merito ai diversi aspetti salienti. Le decisioni rilevanti assunte. |
Questo documento, oltre a facilitare il riesame del lavoro ed eventuali ispezioni di controllo della qualità, consente al revisore di riconsiderare se tutti gli aspetti significativi sono stati correttamente identificati e trattati, se il riesame della strategia di revisione è stato portato a termine correttamente, se tutti gli obiettivi della revisione sono stati raggiunti ed infine di sintetizzare i risultati rilevanti che lo porteranno a poter esprimere appropriatamente il giudizio di revisione.
Rifacimenti normativi:
- International Federation of Accountants (IFAC), International Standard on Auditing for Audits of Financial Statements of Less Complex Entities (ISA for LCE), dicembre 2023;
- IAASB, Proposed International Standard on Auditing for Audits of Financial Statements of Less Complex Entities (Revised);
- CNDCEC, Informativa 3 febbraio 2026, n. 26.
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