CIRCOLARE MONOGRAFICA
Il ruolo delle attività complementari nel rispetto della prevalenza agricola e della disciplina di settore
DI FABRIZIO G. POGGIANI | 24 APRILE 2026
Le attività esterne, nell’ambito dell’agriturismo, disciplinate principalmente dalla Legge n. 96/2006 (Legge quadro), comprendono un’ampia gamma di iniziative ricreative, culturali, didattiche e sportive finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale. Tali attività devono essere connesse e complementari all’attività agricola principale. È fondamentale, quindi, che l’imprenditore agricolo mantenga la responsabilità principale e la gestione complessiva dell’agriturismo, mentre i soggetti esterni possono intervenire ma esclusivamente al fine di integrare (e non sostituire integralmente) l’offerta con servizi specifici.
Nozione di attività agrituristica e principio di connessione
Preliminarmente, si devono considerare attività agrituristiche, ai sensi dell’art. 2 della Legge 20 febbraio 2006, n. 96 (disciplina dell’agriturismo):
“le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l’utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali”.
Di conseguenza, rientrano, fra le attività agrituristiche, quelle di:
- fornire l’ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori,
- somministrare pasti e bevande con prodotti prevalentemente propri e di aziende agricole della zona, ivi compresi i prodotti a carattere alcoolico e superalcoolico, con preferenza per i prodotti tipici e caratterizzati dai marchi DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG o compresi nell’elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali, secondo le modalità indicate nel comma 4 dell’art. 4 della Legge n. 96/2006,
- organizzare degustazioni di prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita di vini, alla quale si applica la Legge 27 luglio 1999, n. 268 e
- organizzare, anche all’esterno della struttura aziendale nella disponibilità dell’impresa, attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva, nonché escursionistiche e di ippoturismo, anche mediante la sottoscrizione di convenzioni con gli enti locali, finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale.
Somministrazione di alimenti e bevande: requisiti soggettivi e oggettivi
Si deve ulteriormente tenere conto che la somministrazione di alimenti e bevande è da intendersi come attività agrituristica soltanto nel caso in cui sia l’imprenditore agricolo ad effettuare il servizio, necessariamente con l’utilizzo prevalente dei prodotti aziendali nel rispetto delle percentuali previste dalla normativa regionale e all’interno dei propri locali.
Non esiste quindi l’attività se, per esempio, la somministrazione dei pasti è effettuata interamente da soggetto esterno o l’evento è totalmente organizzato e gestito da un soggetto terzo all’imprenditore agricolo titolare dell’agriturismo.
Come si evince dalla lettura dei numerosi regolamenti regionali, con particolare riferimento alle attività di somministrazione di alimenti e bevande, infatti, si devono rispettare alcune condizioni organizzative e, in particolare, nell’ambito di questa attività:
- i prodotti devono essere forniti dall’azienda agricola,
- il menu deve essere deciso dall’imprenditore agricolo,
- l’incasso e la fatturazione ai clienti devono essere eseguiti a cura dell’agriturismo e
- le responsabilità HACCP restano in capo al titolare dell’agriturismo.
Molte aziende, per scelta o per limiti organizzativi, manifestano spesso l’intenzione di utilizzare servizi esterni, non per la totale sostituzione, ma come mero completamento della propria attività (servizi di catering), come l’utilizzo di personale di cucina, lo svolgimento di un’attività materiale di preparazione e la fornitura di servizi di natura organizzativa.
Catering e banqueting: esclusione dall’attività agrituristica e orientamenti giurisprudenziali
Si evidenzia, ulteriormente, che tra i servizi offerti dagli agriturismi, come disposto dalla normativa vigente, non è compresa l’attività di “catering” (contratto tramite il quale una parte si obbliga, verso il corrispettivo di un prezzo, a eseguire a favore dell’altra parte la somministrazione periodica di alimenti e bevande presso il domicilio del consumatore; attività che in genere, consiste nel fornire pasti preparati nelle mense aziendali, scolastiche, negli enti pubblici e quant’altro) e l’attività di “banqueting” (servizio che prevede la fornitura di pasti a domicilio per banchetti, matrimoni, fiere ed è comprensiva anche della preparazione dei tavoli/buffet, del servizio al tavolo, dei tavoli, delle sedie, dei tovagliati, delle posaterie e delle stoviglie necessari all’erogazione del servizio e del riordino degli stessi; in questo caso la somministrazione può avvenire in una casa privata, una residenza storica, un’azienda, una sede congressuale, o altro e può essere svolta da un ristorante, un laboratorio gastronomico, o un’agenzia d’affari) intese quale offerta di ristorazione basata su prodotti non propri dell’azienda agrituristica e, soprattutto, non svolta direttamente dal titolare dell’attività agricola.
In tal caso (quindi, con espresso riferimento all’attività effettuata “esternamente” alla propria struttura dall’imprenditore agricolo nell’ambito dell’esercizio delle attività agrituristiche), la giurisprudenza ha sistematicamente affermato che il catering (o il banqueting) svolto “fuori dai locali aziendali” non rientra assolutamente nell’attività agrituristica e deve essere assoggettato a IVA e imposte come esercizio di un’attività commerciale (Suprema Corte di Cassazione, sentenza n. 24271/2019).
La Suprema Corte, infatti, ha chiarito che l’attività di catering effettuata da un’azienda agrituristica fuori dalla propria sede aziendale e diretta, non solo alla produzione ma anche alla somministrazione presso il consumatore di cibi e bevande, non costituisce, ai sensi del comma 3 dell’art. 2135 c.c., un’attività connessa alla coltivazione del fondo (ma si può affermare alle attività principali, di cui al comma 1 dell’art. 2135 c.c., quindi coltivazione del fondo, allevamento di animali e selvicoltura) bensì una prestazione di servizi ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.P.R. 633/1972 e dell’art. 6 del Regolamento CEE del Consiglio n. 282/2011: ne consegue che tale servizio, anche sotto il profilo fiscale, non è riconducibile all’esercizio di un’attività agricola in connessione.
La somministrazione di pasti e bevande, quindi, svolta al di fuori dei locali dell’azienda agricola, quando non rientri nelle attività di cui alla lett. d), comma 3 dell’art. 2 della Legge n. 96/2006, non costituisce attività agrituristica, per cui risulta anche inapplicabile il regime forfetario di determinazione del reddito d’impresa e dell’IVA, di cui al comma 2 dell’art. 5 della Legge n. 413/1991.
Per meglio chiarire in cosa consiste l’attività di banqueting, è opportuno specificare che tale attività può essere svolta nelle seguenti modalità:
- Banqueting “attivo”: l’organizzazione dell’evento inclusa la fornitura di pasti e bevande, forniti dall’azienda al di fuori degli spazi aziendali.
- Banqueting “passivo”: la fornitura di pasti e bevande resa da un fornitore esterno all’azienda agrituristica (società di catering) e della quale l’imprenditore si serve a completamento o a sostituzione di un servizio per il quale è stato autorizzato.
Un completamento si concretizza nel momento in cui l’imprenditore è autorizzato solo per attività ricreative e, appunto, a completamento del servizio, nello stesso momento fornisce, attraverso il banqueting, pasti agli utenti; questa tipologia di banqueting è possibile solo nel momento in cui la somministrazione di pasti e bevande è resa a titolo gratuito ed è funzionale al servizio principale (per esempio, un piccolo rinfresco durante un evento organizzato dall’imprenditore).
La sostituzione, invece, emerge nel momento in cui l’imprenditore è autorizzato a svolgere attività didattiche e negli stessi locali, ma in momenti diversi, ospita od organizza eventi (per esempio, cerimonie come comunioni o matrimoni) con fornitura completa di un pasto aziendale; tali servizi non si possono configurare come attività agrituristiche dal momento che la somministrazione di pasti e bevande viene svolta, anche se non prevista dal certificato di connessione (carenza dei requisiti oggettivi), da un soggetto diverso dall’imprenditore agrituristico (carenza di requisiti soggettivi), non essendo rispettato, talvolta, nemmeno il vincolo dell’apporto prevalente di prodotti propri come previsto dalla normativa.
Utilizzo degli spazi aziendali, limiti urbanistici e collaborazioni esterne
Per quanto riguarda, poi, la messa a disposizione degli spazi in cui svolgere l’attività di banqueting (locazione o concessione d’uso degli spazi aziendali), la stessa non può essere considerata un’attività agrituristica poiché tali spazi non possono essere utilizzati per scopi differenti da quelli previsti nel certificato di connessione; tale attività, peraltro, non è consentita nemmeno all’azienda agricola in quanto nelle aree considerate agricole è generalmente consentito il solo svolgimento dell’attività agricola (come da normativa urbanistica comunale e/o regionale).
Sul tema, infatti, con una recentissima affermazione (sentenza n. 902/2026), il Consiglio di Stato ha stabilito che in materia di agriturismo (nella fattispecie, si richiamava in particolare il comma 1 dell’art. 4 della Legge provinciale n. 7/2008, ma il principio è sicuramente estendibile a tutto il territorio nazionale) è consentito lo svolgimento di attività agrituristiche esclusivamente negli edifici o in talune parti di essi “non necessari alla conduzione dell’azienda agricola”, con ciò riferendosi a manufatti preesistenti e non più utilizzati per l’attività agricola primaria, e non a fabbricati rurali di nuova costruzione che siano stati dimensionati e autorizzati in funzione delle esigenze dell’attività agricola.
Il principio dettato, richiamando in tal caso la specifica normativa provinciale (comma 2 dell’art. 4 della Legge n. 7/2008), è che “i locali utilizzati ad uso agrituristico sono assimilabili ad ogni effetto alle abitazioni rurali” e ciò non autorizza l’esercizio dell’attività agrituristica nei fabbricati rurali trasformandoli ipso iure in residenziali, bensì ribadisce che l’agriturismo è ammesso soltanto nei locali già aventi destinazione abitativa, al fine di evitare l’elusione dei limiti di volumetria residenziale previsti per le aziende agricole; le attività agrituristiche e quelle agricole primarie (coltivazione del fondo, allevamento di animali e selvicoltura) non possono essere esercitate contemporaneamente nel medesimo luogo, essendo tra loro incompatibili sul piano funzionale.
Si evidenzia ulteriormente che la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), non costituendo una vera e propria istanza di parte per l’avvio di un procedimento amministrativo, ma una dichiarazione di volontà privata di intraprendere un’attività ammessa direttamente dalla legge, non richiede l’applicazione dell’art. 10-bis della Legge n. 241/1990, non essendovi spazio per la comunicazione di avvio del procedimento o per il preavviso di rigetto in assenza di un procedimento autorizzatorio.
Pertanto, l’utilizzo di spazi agricoli per usi non agricoli (per esempio, l’unità immobiliare rurale strumentale) potrà avvenire solo “saltuariamente” mentre il reddito derivante da tale utilizzo sarà fiscalmente assimilato ai “redditi diversi” (come attività meramente occasionale).
Sulla base della complessa regolamentazione e della giurisprudenza consolidata, quindi, i servizi esterni sono ritenuti possibili, ma soltanto se esclusivamente utilizzati “per integrare” l’offerta con la necessità che l’attività di agriturismo deve rimare necessariamente legata alla produzione agricola e, quindi, svolta direttamente dall’imprenditore agricolo.
Si raccomanda, peraltro, di consultare sempre l’ufficio del SUAP del comune di competenza per specifiche esigenze di collaborazione esterna.
Taluni regolamenti regionali ammettono la possibilità di utilizzare servizi esterni per determinate attività agrituristiche ponendo però alcuni vincoli, assai precisi e stringenti, finalizzati a garantire che l’attività agricola rimanga “prevalente” rispetto a quella turistica.
L’azienda agrituristica, infine, può avvalersi di collaborazioni esterne per l’esercizio di attività ricreative, culturali, didattiche, sportive o di benessere, a patto che queste siano connesse all’attività agricola e non la sostituiscano.
Il criterio fondamentale, infatti, è che le attività di ricezione e ospitalità devono essere svolte utilizzando in prevalenza i beni strumentalidell’azienda agricola (terreni, fabbricati e attrezzature) e le relative risorse (dipendenti) pur avvalendosi anche di servizi esterni (per esempio, con l’ingaggio di un istruttore di yoga, di una guida equestre, di un cuoco esterno per l’organizzazione di eventi speciali e quant’altro), restando, però, necessariamente in capo all’imprenditore agricolo la responsabilità dell’offerta agrituristica con l’ulteriore necessità che la stessa attività agrituristica debba svolgersi nel contesto rurale dell’imprenditore (struttura aziendale specificatamente destinata all’esercizio delle attività agrituristiche) e non in altra ubicazione.
L’utilizzo di servizi esterni, in conclusione, non può trasformare l’agriturismo in un’attività puramente alberghiera o commerciale in quanto l’attività deve rispettare il principio di “connessione” alle attività agricole principali, di cui al comma 3 dell’art. 2135 c.c. (imprenditore agricolo).
Riferimenti normativi:
- Codice civile, art. 2135;
- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 2 e 3;
- Legge 20 febbraio 2006, n. 96, artt. 2 e 4;
- Legge 30 dicembre 1991, n. 413, art. 5;
- Cassazione civile, sez. trib., sentenza 30 settembre 2019, n. 24271;
- Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 3 febbraio 2026, n. 902.
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