L’OPINIONE
DI GIUSEPPE BUSCEMA | 24 APRILE 2026
Dal 28 marzo 2026 si riduce al 4,15% il tasso di interesse sulle dilazioni dei debiti contributivi dovuti a INPS e INAIL, per effetto del D.L. n. 38/2026 . La maggiorazione sul tasso di rifinanziamento dell’Eurosistema scende da 6 a 2 punti, con applicazione alle nuove rateazioni. Restano invece in attesa di attuazione le norme che estendono fino a 60 rate le dilazioni amministrative. In attesa del via libera dell’INPS e dell’INAIL sul numero di rate per le dilazioni amministrative dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi assicurativi, dal 28 marzo scorso si è ridotta la misura dell’interesse dovuto dai contribuenti.
Premessa
L’articolo 14, comma 2, del D.L. 27 marzo 2026, n. 38, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 2026, ha previsto che “[a] decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è determinata in due punti la maggiorazione di cui all’articolo 13, comma 1, del D.L. 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella Legge 26 settembre 1981, n. 537”.
Taglio della maggiorazione: cosa cambia dal D.L. n. 38/2026
In buona sostanza, dal 28 marzo 2026, data di entrata in vigore del provvedimento, le domande di dilazione richieste dai datori di lavoro che intendono rateizzare i debiti a titolo di contributi ed accessori di legge dovuti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria, tra i quali INPS e INAIL, devono corrispondere un interesse pari al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema maggiorato di due punti. Va ricordato che dall’11 giugno 2025 tale tasso di rifinanziamento fissato dalla Banca Centrale Europea con la decisione di politica monetaria del 5 giugno 2025 è pari al 2,15%. Pertanto, in caso di dilazione, il tasso applicabile è del 4,15% annuo.
Si tratta di una modifica di estrema rilevanza atteso che l’interesse di dilazione e di differimento previsto dall’articolo 13 in parola fino al 27 marzo 2026 era sempre agganciato al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema ma la maggiorazione era di 6 punti.
Istruzioni operative di INPS e INAIL: nuovi tassi e decorrenze
L’INPS è intervenuta per fornire indicazioni alle sedi con la Circolare n. 39 del 2 aprile 2026.
L’Istituto, alla luce delle modifiche introdotte dal legislatore, ha pertanto comunicato che, in considerazione della maggiorazione di 2 puntifissata dall’articolo 14 del D.L. n. 38/2026, l’interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili ai sensi dell’articolo 2, commi 11 e 11-bis, del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 dicembre 1989, n. 389, è pari al tasso del 4,15% annuo. Tale tasso trova applicazione con riferimento alle rateazioni presentate a decorrere dal 28 marzo 2026. Non variano invece i piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso di interesse precedentemente in vigore, di cui alla Circolare n. 100 del 10 giugno 2025. Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, il nuovo tasso del 4,15% annuo si applica a partire dalla contribuzione relativa al mese di marzo 2026.
Anche l’INAIL è intervenuto con la Circolare n. 13 del 16 aprile 2026 per prendere atto del mutato quadro regolatorio della materia a far data dal 28 marzo 2026. Pertanto, per le istanze di rateazione presentate fino al 27 marzo 2026, l’interesse di dilazione è pari al tasso di rifinanziamento dell’Eurosistema (ORP), maggiorato di 6 punti, mentre per le istanze di rateazione presentate a partire dal 28 marzo 2026, l’interesse di dilazione è pari al tasso di rifinanziamento dell’Eurosistema (ORP), maggiorato di 2 punti.
Dilazioni fino a 60 rate ancora in stand-by: manca il via libera degli enti
Rimangono invece ancora in attesa di perfezionamento le nuove regole sulle dilazioni amministrative dei debiti dovuti all’INPS e all’INAILper contributi, premi e accessori di legge, in fase amministrativa fino a 60 rate, previste dall’articolo 23 della Legge 13 dicembre 2024, n. 203 (c.d. Collegato Lavoro). Tale norma, infatti, ha modificato l’articolo 2 del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 dicembre 1989, n. 389 che disciplina la fattispecie. Più precisamente, ha inserito il nuovo comma 11-bis , al fine di consentire ai contribuenti di richiedere la dilazione dei debiti dovuti all’INPS e all’INAIL per contributi, premi e accessori di legge in fase amministrativa fino a 60 rate rispetto alle 24 o, in alcuni casi, 36 previste dal comma 11 .
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche e sociali, ai sensi del citato articolo 23 della Legge n. 203/2024 ha proceduto all’attuazione con il D.M. 24 ottobre 2025, pubblicato nella GU n. 278 del 29 novembre 2025. Tuttavia, è previsto che i Consigli di amministrazione dei due Istituti interessati (INPS e INAIL) procedano anche loro all’attuazione con appositi atti.
Allo stato i due Istituti non hanno ufficializzato l’adozione degli atti di loro competenza e pertanto la disposizione in commento rimane ancora non applicabile.
Riferimenti normativi:
- D.L. 27 marzo 2026, n. 38, art. 14, comma 2
- INPS, Circolare 2 aprile 2026, n. 39
- INAIL, Circolare 16 aprile 2026, n. 13
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