2° Contenuto: Tutto Quesiti: La Rottamazione Quinquies: quadro normativo, adempimenti pratici e gestione delle criticità

CIRCOLARE TUTTOQUESITI

Le risposte alle domande dei professionisti

DI GIUSEPPE AVANZATO | 24 APRILE 2026

Si presentano le risposte ai quesiti pervenuti in occasione della diretta streaming del nuovo Corso specialistico “La Rottamazione Quinquies: quadro normativo, adempimenti pratici e gestione delle criticità”.
Il Corso si propone di fornire un’analisi approfondita e operativa della nuova definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione, nota come Rottamazione-Quinquies. Attraverso un esame dettagliato della normativa di riferimento, sono illustrati i requisiti di accesso, i debiti inclusi ed esclusi e i vantaggi in termini di abbattimento di sanzioni e interessi. Una sezione specifica è dedicata alla procedura telematica di adesione e alla gestione dei piani di rateazione e all’esame di casi pratici e alla risoluzione dei dubbi interpretativi più frequenti.

Quesito n. 1 – Rottamazione-quinquies: perimetro applicativo

Domanda

Ho richiesto per un cliente prospetto informativo per capire se fattibile la rottamazione. Dallo stesso risulta che non ci sono carichi rottamabili però dalla situazione debitoria cartelle da pagare risultano parecchie cartelle della Camera di Commercio, tasse automobilistiche, ATS, sanzioni Camera di Commercio anche importanti tutte notificate prima del 2023. Com’è possibile?

Risposta

Il caso descritto è del tutto coerente con la disciplina normativa.

L’art. 1commi da 82 a 101, della Legge n. 199/2025, disegna un perimetro applicativo selettivo, che non coincide affatto con l’intero universo dei debiti iscritti a ruolo.

Sono ammessi alla rottamazione-quinquies esclusivamente i carichi affidati all’Agente della Riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023, purché derivino:

  1. dall’omesso versamento di imposte accertate in via automatica o formale dall’Agenzia delle Entrate, ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600/1973 e degli artt. 54-bis e 54-ter del D.P.R. n. 633/1972;
  2. da contributi previdenziali dovuti all’INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento;
  3. da sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada irrogate dalle competenti amministrazioni dello Stato, vale a dire le sole Prefetture.

Orbene, tutte le tipologie indicate nella domanda risultano escluse ab origine.

Le cartelle affidate da enti locali e da enti diversi da quelli statali (Camere di Commercio, ATS, ASL, Comuni, Regioni, Province) non rientrano nella misura.

Il bollo automobilistico, in quanto tributo regionale, è parimenti escluso.

Ne consegue che il prospetto informativo, il quale riporta solo i carichi rottamabili, può ben risultare vuoto anche in presenza di una situazione debitoria complessivamente rilevante. I carichi non rottamabili rimangono esigibili secondo le regole ordinarie e non beneficiano di alcuna sospensione per effetto della domanda di adesione.

Quesito n. 2 – Rottamazione-quinquies: prospetto informativo differente dal prospetto della situazione debitoria

Domanda

Quanto risulta nel prospetto informativo per la rottamazione-quinquies e quanto risulta dal prospetto della situazione debitoria rappresenta l’intero debito di un contribuente rottamabile o rateizzabile, ad eccezione chiaramente di quanto non ancora controllato per un contribuente?

Risposta

No, le due sezioni rispondono a funzioni distinte.

Il prospetto informativo contiene esclusivamente i carichi rottamabili, ossia quelli che rientrano nell’ambito applicativo della Legge n. 199/2025.

La situazione debitoria complessiva rispecchia invece tutti i debiti affidati all’Agente della Riscossione, rottamabili e no.

La differenza tra i due prospetti può essere anche molto marcata.

Quesito n. 3 – Decaduti dopo il 30 settembre 2025 esclusi dalla rottamazione-quinquies

Domanda

Un contribuente è decaduto dalla rottamazione-quater dopo il 30 settembre 2025 può aderire alla rottamazione-quinquies?

Risposta

La risposta richiede attenzione perché la norma introduce una distinzione temporale puntuale.

L’art. 1, comma 82, della Legge n. 199/2025, letto congiuntamente alla disciplina delle esclusioni, stabilisce che possono accedere alla rottamazione-quinquies i contribuenti per i quali, alla data del 30 settembre 2025, i benefici della rottamazione-quater o della relativa riammissione siano già venuti meno per mancato o insufficiente versamento delle rate scadute.

Il contribuente che era in regola con i pagamenti al 30 settembre 2025 e sia successivamente decaduto (per esempio per il mancato versamento delle rate scadute il 30 novembre 2025 o il 28 febbraio 2026) è attualmente escluso dalla quinquies, almeno secondo il testo normativo vigente.

Va peraltro segnalato che, alla data odierna, sono in discussione in sede parlamentare alcuni emendamenti al Decreto Fiscale che potrebbero riammettere anche questa categoria di contribuenti, con l’eventuale introduzione della tolleranza di cinque giorni per i pagamenti.

Trattandosi tuttavia di ipotesi ancora al vaglio, il professionista deve allo stato attuale riferirsi alla norma vigente, che esclude chi era in regola al 30 settembre 2025.

Quesito n. 4 – Rottamazione parziale di rateizzazioni in corso

Domanda

Se un contribuente, con una rateazione in corso, può aderire solo per alcuni ruoli alla rottamazione-quinquies, e deve proseguire con il pagamento dei ruoli non rottamabili, come è possibile  definire l’importo da continuare a pagare?

Risposta

È possibile aderire alla rottamazione-quinquies in modo selettivo, indicando nella domanda solo i carichi che si intende definire. Per i carichi non inclusi nella domanda di adesione, il piano di rateazione ordinaria eventualmente in corso resta pienamente efficace e le rate continuano a scadere alle date previste.

Sotto il profilo operativo, la presentazione della domanda di adesione determina la sospensione degli obblighi di pagamento, fino al 31 luglio 2026, solo per i carichi “definibili” inseriti nella domanda stessa.

Per i debiti non rottamabili le rate proseguono regolarmente.

La FAQ n. 19 dell’AdER chiarisce che il contribuente, per effettuare i versamenti relativi ai carichi esclusi dalla rottamazione, può utilizzare il servizio “Paga online” disponibile sul sito e sull’applicazione Equiclick, oppure rivolgersi agli sportelli fisici dell’Agente della Riscossione.

Quesito n. 5 – Rottamazione-quinquies anche per le società in liquidazione e cessate

Domanda

Rientrano nella rottamazione anche società in liquidazione o che hanno già cessato l’attività?

Risposta

Sì.

La Legge n. 199/2025 non introduce alcuna esclusione soggettiva fondata sullo stato della società.

Il requisito rilevante è esclusivamente di natura oggettiva: i carichi devono rientrare nelle fattispecie indicate dalla norma e devono essere stati affidati all’Agente della Riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023.

Società in liquidazione, società già cancellate dal Registro delle imprese (ove ancora titolari di rapporti debitori), ditte individuali cessate e persone fisiche non esercenti attività economica sono tutte ugualmente legittimate ad aderire, nel rispetto delle condizioni oggettive previste dalla legge.

Va precisato che per le società cancellate dal Registro delle imprese il soggetto legittimato a presentare la domanda sarà il liquidatore o, in mancanza, i soci nei limiti della loro responsabilità, in coerenza con i principi generali in materia.

Quesito n. 6 – Rottamazione-quinquies: è possibile inviare più istanze e integrarle entro la scadenza

Domanda

Si chiede conferma che sia possibile presentare per lo stesso contribuente più domande di rottamazione, suddividendo in più piani di rottamazione il debito complessivo dei carichi rottamabili e se in caso di errore di presentazione di una domanda di rottamazione sia possibile correggerla o revocarla e ripresentarla entro il 30 aprile.

Risposta

Sul primo punto la risposta è affermativa. La Legge n. 199/2025 consente al contribuente di presentare più domande di adesione, inserendo in ciascuna i carichi che si intende definire. Non vi è alcun obbligo di concentrare in un’unica istanza l’intero debito rottamabile: il contribuente può dunque pianificare più piani di pagamento distinti, ciascuno con il numero di rate prescelto.

Sul secondo punto, è necessaria una precisazione. La norma non prevede una procedura formale di revoca o annullamento di una domanda già presentata. Tuttavia, entro il 30 aprile 2026 è possibile integrare l’istanza già trasmessa ovvero presentarne una ulteriore.

A parere di chi scrive, la soluzione più prudente è quella di presentare una nuova domanda corretta prima della scadenza del 30 aprile 2026, segnalando la duplicazione agli uffici dell’AdER affinché venga conservata la versione più recente.

Quesito n. 7 – Ricalcolo delle rate in corso dopo la presentazione della rottamazione

Domanda

La procedura di pagoPA per il ricalcolo della rata delle rateizzazioni in corso bisogna farla solo dopo aver presentato la domanda di rottamazione?

Risposta

Sì, logicamente e operativamente la sequenza corretta prevede:

  1. presentazione della domanda di adesione alla rottamazione-quinquies per i carichi definibili;
  2. verifica, successivamente alla presentazione, di quali rate del piano ordinario continuano a scadere per i carichi non rottamabili;
  3. utilizzo del servizio o degli sportelli fisici per corrispondere tali rate.

Solo dopo aver individuato i carichi inseriti nella domanda di rottamazione è possibile determinare con certezza l’importo residuo da versare sul piano di rateazione ordinaria.

Fino al 31 luglio 2026, gli obblighi di pagamento relativi ai carichi rottamabili sono sospesi.

Per i carichi non rottamabili, nessuna sospensione opera e le rate continuano a scadere regolarmente alle date originariamente stabilite.

Quesito n. 8 – Istanze integrative/sostitutive entro il 30 aprile

Domanda

Domanda richiesta di 10 cartelle si può far revocare la domanda e ripresentare nuove richieste diversificate? Se sì quale è la procedura?

Risposta

Come già detto, la norma non prevede una procedura di revoca formale.

Il percorso praticabile è la presentazione di nuove domande integrative o alternative entro il termine del 30 aprile 2026.

Se si intende suddividere le 10 cartelle originariamente inserite in un’unica domanda tra più istanze distinte (per esempio per pianificare pagamenti con numeri di rate differenti su carichi diversi), è possibile procedere presentando le nuove domande, segnalando la duplicazione agli Uffici dell’AdER affinché venga conservata la versione più recente.

Quesito n. 9 – Rottamazione-quinquies: l’importo minimo della rata è 100 euro

Domanda

Se nella domanda indico che intendo pagare nel numero massimo di rate ma l’importo risulta inferiore a 100 euro, l’AdER rimodula sul numero massimo di rate considerando l’importo minimo?

Risposta

L’art. 1, comma 83, della Legge n. 199/2025 stabilisce espressamente che, in caso di pagamento rateale, l’importo di ciascuna rata non può essere inferiore a 100 euro.

Ne consegue che, se il debito complessivo rottamabile risulta di importo tale per cui, diviso per 54 rate, il singolo versamento risulterebbe inferiore a tale soglia minima, l’AdER procederà a rimodulare il numero di rate in modo che ciascuna rispetti il limite di 100 euro.

Per fare un esempio concreto: un debito rottamabile di 3.000 euro non potrà essere distribuito in 54 rate da circa 55 euro ciascuna, ma sarà rimodulato in 30 rate da 100 euro (al lordo degli interessi del 3% annuo che decorrono dal 1° agosto 2026 sulle rate successive alla prima).

La comunicazione delle somme dovute, che l’AdER trasmetterà al contribuente entro il 30 giugno 2026, conterrà il piano definitivo con l’indicazione del numero effettivo di rate e delle relative scadenze.

Quesito n. 10 – Effetti della domanda su fermi amministrativi, ipoteche e procedure esecutive in corso

Domanda

Ho un cliente con un fermo amministrativo sul veicolo e un pignoramento presso terzi in corso. Se aderisce alla rottamazione-quinquies, tali misure vengono automaticamente cancellate?

Risposta

La questione richiede una distinzione precisa, che la Legge n. 199/2025 tratta con chiarezza ma che genera in pratica frequenti equivoci.

La presentazione della domanda di adesione produce effetti protettivi immediati e automatici, senza necessità di alcun provvedimento giudiziale o amministrativo ulteriore, limitatamente però ai carichi definibili inseriti nell’istanza.

Per quel che concerne le procedure esecutive in corso (pignoramenti presso terzi, esecuzioni immobiliari), la norma stabilisce che l’AdER non avvierà nuove procedure e non proseguirà quelle già avviate, salvo che alla data di presentazione della domanda non abbia già avuto luogo il primo incanto con esito positivo.

Per quel che concerne fermi amministrativi e ipoteche già iscritti, la situazione è diversa e merita attenzione. La norma stabilisce espressamente che tali misure cautelari restano in essere pertanto non vengono cancellate per effetto della sola presentazione della domanda. L’AdER non potrà iscriverne di nuovi, ma quelli già iscritti prima della domanda rimangono operativi fino al perfezionamento della definizione. La cancellazione del fermo o dell’ipoteca avviene solo con il pagamento integrale delle somme dovute, ossia, in caso di piano rateale, con il versamento dell’ultima rata.

Quesito n. 11 – Rinuncia ai giudizi pendenti: obbligo o facoltà?

Domanda

Un mio cliente ha un ricorso pendente dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria avverso una cartella di pagamento che intende inserire nella domanda di rottamazione-quinquies. È obbligato a rinunciare al ricorso?

Risposta

Sì, la rinuncia al contenzioso è un adempimento necessario, non meramente facoltativo, per i carichi oggetto di giudizio pendente che si intende inserire nella definizione agevolata.

L’art. 1, comma 84, della Legge n. 199/2025 dispone che il contribuente, nella domanda di adesione, dichiari la rinuncia agli eventuali giudizirelativi ai carichi che intende definire.

Ne consegue che l’adesione alla rottamazione-quinquies produce, sotto il profilo processuale, una sospensione automatica del procedimento. Il giudice, ricevuta notizia della presentazione della domanda, sospende il giudizio.

La definizione si perfeziona con il pagamento della prima o unica rata entro il 31 luglio 2026, momento al quale il giudice dichiara l’estinzione del processo.

Va infine precisato che la rinuncia riguarda i giudizi relativi ai soli carichi inseriti nella domanda, mentre, per i ricorsi pendenti su carichi non rottamabili o non inseriti nell’istanza proseguono senza alcuna interferenza.

Quesito n. 12 – Decadenza dalla rottamazione-quinquies: quando si verifica e quali conseguenze produce

Domanda

Quali sono le cause di decadenza dalla rottamazione-quinquies e cosa succede concretamente al contribuente che decade?

Risposta

La Legge n. 199/2025, al comma 93, individua due distinte cause di inefficacia della misura.

La prima è l’omesso o insufficiente versamento della prima e unica rata, per chi ha optato per il pagamento in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026.

La seconda riguarda il pagamento rateale: la decadenza si verifica in caso di mancato versamento di due rate, anche non consecutive, ovvero dell’ultima rata del piano.

Si noti che la rottamazione-quinquies non prevede attualmente alcun periodo di tolleranza di cinque giorni.

Le conseguenze della decadenza sono particolarmente gravi e vale la pena illustrarle con chiarezza.

In primo luogo, tutti i versamenti effettuati nell’ambito del piano di rottamazione vengono acquisiti dall’AdER a titolo di acconto sulle somme complessivamente dovute, senza che il contribuente abbia diritto ad alcun rimborso. Ciò significa che, decadendo, si perde il beneficio dello stralcio di sanzioni, interessi e aggio e si deve versare il residuo senza poter vantare riduzioni. In secondo luogo, i carichi per i quali si è verificata la decadenza, se inseriti in precedenti piani di rateazione, non sono più rateizzabili ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 602/1973. In terzo luogo, riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza e l’AdER può avviare o proseguire le procedure esecutive e cautelari.

Quesito n. 13 – Contributi INPS: quale tipologia rientra nella rottamazione-quinquies e quale ne è esclusa

Domanda

Ho diversi clienti artigiani e commercianti con cartelle INPS di varia natura. Come si distinguono i contributi rottamabili da quelli esclusi?

Risposta

La questione è tra le più frequenti nella pratica professionale e merita un’analisi precisa.

L’art. 1, comma 82, lett. b), della Legge n. 199/2025, include nell’ambito applicativo i contributi previdenziali dovuti all’INPS, con una esclusione esplicita: infatti, sono esclusi quelli richiesti a seguito di accertamento.

La distinzione operativa è quindi la seguente. Rientrano nella rottamazione-quinquies i contributi derivanti da omesso versamento, sono invece esclusi i contributi richiesti a seguito di ispezione o accertamento previdenziale (ad esempio, quelli derivanti da verbali ispettivi INPS per rapporti di lavoro non regolarizzati o da accertamenti di imponibile previdenziale).

Quesito n. 14 – DURC e regolarità contributiva: gli effetti della domanda di adesione

Domanda

Un mio cliente ha cartelle INPS e necessita del DURC per partecipare a una gara d’appalto. La presentazione della domanda di rottamazione-quinquies produce effetti sulla regolarità contributiva?

Risposta

Sì, e si tratta di uno degli effetti più rilevanti sul piano pratico.

La Legge n. 199/2025 stabilisce che, a seguito della presentazione della domanda di adesione, il contribuente non è considerato inadempiente ai sensi degli artt. 28-ter e 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e tale condizione vale anche ai fini del rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

Ne consegue che, dalla data di presentazione della domanda, il contribuente che abbia carichi INPS rottamabili inseriti nell’istanza potrà ottenere il DURC regolare, anche in presenza di debiti contributivi non ancora estinti. L’effetto protettivo opera per i soli carichi “definibili” inclusi nella domanda, pertanto i debiti contributivi non rottamabili, o non inseriti nell’istanza, continuano a incidere sulla regolarità contributiva secondo le regole ordinarie.

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