4° Contenuto riservato: Agenzia delle Entrate: rettifica in merito alla fiscalità del dipendente della Banca d’Italia residente in Francia

NEWS

24 AGOSTO 2026

L’Agenzia delle Entrate – con Risposta ad Interpello 6 agosto 2026, n. 154 – ha rettificato la precedente Risposta n. 132/2026 , fornendo ulteriori chiarimenti in merito all’assoggettamento ad imposizione di un reddito erogato dalla Banca d’Italia ad un lavoratore transfrontaliero residente in Francia.

Nel dettaglio, l’AE ha precisato che gli emolumenti erogati dalla Banca d’Italia non rientrano nell’ambito applicativo dell’art. 19 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Francia, relativo alle remunerazioni corrisposte da una suddivisione politica o amministrativa dello Stato italiano, o da un suo ente locale.

La Banca d’Italia, infatti, pur essendo un istituto di diritto pubblico che svolge le funzioni di Banca Centrale della Repubblica italiana, non è riconducibile al modello organizzativo tipico dell’amministrazione statale, in virtù dell’autonomia e dell’indipendenza che ne connotano lo statuto. Pertanto, agli stipendi erogati dalla Banca d’Italia si applicano le disposizioni previste dall’articolo 15 della Convenzione, relativo al regime previsto per i lavoratori transfrontalieri, con conseguente tassazione esclusiva nello Stato di residenza del contribuente.

Pertanto, l’AE ha chiarito che la disciplina dell’articolo 15 della Convenzione può trovare applicazione solo laddove il Contribuente, residente in Francia, si rechi quotidianamente in Italia per svolgere la propria attività lavorativa. Nel caso di specie, considerato che il dipendente si reca in Italia solo con cadenza settimanale e svolge parte dell’attività lavorativa da remoto dalla Francia, non viene riconosciuta la qualifica di lavoratore frontaliere.

Di conseguenza, la porzione di reddito di lavoro dipendente riferita all’attività lavorativa svolta in Italia è soggetta a tassazione concorrente in Francia (Stato di residenza del Contribuente) e in Italia (Stato della fonte del reddito), mentre la quota di reddito relativa all’attività svolta da remoto in Francia, è imponibile esclusivamente in tale Stato.

Riferimenti normativi:

Il contenuto di questa newsletter è strettamente riservato e destinato esclusivamente ai destinatari autorizzati.
È espressamente vietata la condivisione totale o parziale di questa comunicazione su qualsiasi piattaforma pubblica o privata, inclusi (ma non limitati a):
• Gruppi e canali Telegram
• Chat di gruppo o broadcast su WhatsApp
• Post o storie su Facebook, Instagram, X (Twitter), LinkedIn, o altri social network.

Ogni violazione di questa norma potrà comportare l’esclusione immediata dalla lista dei destinatari e, nei casi più gravi, azioni legali.

Grazie per il rispetto delle regole e per contribuire a mantenere la riservatezza delle informazioni condivise.