1° Documento Riservato: Spese sanitarie in dichiarazione precompilata: novità sui controlli formali

COMMENTO

DI ANDREA AMANTEA | 15 LUGLIO 2026

Sulla base delle previsioni introdotte dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 29 ottobre 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 10 novembre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha accesso diretto ai dati del Sistema tessera sanitaria per i controlli formali della dichiarazione dei redditi. Il Fisco verifica non solo gli importi di dettaglio delle spese sanitarie, ma anche i codici fiscali, la tipologia di prestazione, la data e il tipo di pagamento. Sono attenzionati i modelli 730 e Redditi precompilati che vengono modificati rispetto ai dati precaricati.

I controlli documentali sulla dichiarazione dei redditi precompilata

L’art. 5 del D.Lgs. n. 175/2014 prevede deroghe specifiche ai poteri di controllo dell’Agenzia delle Entrate sulla dichiarazione dei redditi precompilata.

In particolare, a seconda che il contribuente accetti o modifichi la dichiarazione proposta dall’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un soggetto delegato (sostituto d’imposta, CAF o professionista), è prevista una diversa autonomia d’intervento circa i controlli documentali sugli oneri inseriti nel dichiarativo sulla base delle comunicazioni specifiche effettuate da soggetti terzi.

Si veda la scheda pratica “Invio dei dati per Precompilata all’Agenzia delle Entrate”. 

Tali regole sui controlli riguardano altresì le spese sanitarie i cui dati sono messi a disposizione all’Agenzia delle Entrate tramite il Sistema T.S.

Vantaggi controlli dichiarazione precompilata (Redditi e 730)
Dichiarazione inviata dal contribuenteDichiarazione inviata dall’intermediario
Senza modificheNo controlli su oneri agevolati. Resta fermo il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni.Senza modificheNo controlli formali su oneri agevolati. Resta fermo il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni.
Con modificheControlli su oneri modificati relativamente ai documenti che giustificano la modifica.Con modificheControlli documentali nei confronti degli intermediari abilitati, anche sugli oneri detraibili e deducibili che sono stati comunicati all’Agenzia delle Entrate, ad eccezione dei dati delle spese sanitarie, per le quali il controllo formale è effettuato relativamente ai soli documenti di spesa che non risultano indicati / modificati rispetto alla dichiarazione precompilata.

Si tenga conto che tale sistema di controllo, ex art. 1, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 175/2014, inserito dall’art. 19 del D.Lgs n. 1/2024, trova applicazione non solo per i contribuenti che presentano il 730 tipicamente lavoratori dipendenti e pensionati ma anche per chi ricorre al modello Redditi precompilato.

Il primo riferimento è ai soggetti titolari di partita IVA in regime di vantaggio o forfetario, rispetto ai quali l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione la dichiarazione dei redditi precompilata utilizzando l’input dei dati comunicati dai soggetti terzi o già presenti in anagrafe tributaria (i dati delle Certificazioni Uniche di lavoro autonomo, le informazioni reddituali tratte dalle fatture elettroniche trasmesse tramite lo SDI e dai corrispettivi giornalieri inviati nell’anno, che si presumono incassati nell’anno, e i dati dei contributi previdenziali per l’impresa artigianale o commerciale, comunicati da INPS).

Si ricorda che nel sistema della precompilata, i titolari di partita IVA in regime forfetario e di “vantaggio” possono utilizzare Redditi PF Web ossia l’applicazione che consente di completare i principali quadri del modello Redditi PF precompilato; al contrario chi applica gli ISA deve scaricare invece il software Redditi PF Online, è consentito però visualizzare e salvare il modello Redditi con i dati precompilati.

L’utilizzo del prospetto di sintesi presente sul sistema T.S.

Dall’altro lato vanno poi considerati gli obblighi documentali e di conservazione sia legati agli adempimenti del contribuente che a quelli dell’intermedio che si occupa dell’invio della dichiarazione.

Nella circolare n. 14/E/2023 (si veda anche la guida Agenzia delle Entrate “Tutte le agevolazioni nella dichiarazione 2026”) in materia di documentazione a supporto dei dati delle spese sanitarie riportati nella dichiarazione precompilata, oltre a fornire precisazioni sugli altri oneri, l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto al contribuente che ricorre al 730 precompilato la possibilità di conservare/esibire a supporto dell’effettivo sostenimento delle spese sanitarie, il prospetto di sintesi scaricabile accedendo al sistema T.S.

Documentazione spese sanitarie (dichiarazione tramite CAF o professionisti abilitati)
IpotesiAdempimenti contribuenteObblighi CAF/professionista
Presentazione dichiarazione precompilata senza modifichePresenta al CAF o professionista solo dichiarazione con cui attesta scelta precompilata senza modifiche (art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 175/2014) e documenti su rispetto requisiti soggettivi per usufruire delle agevolazioni inserite in dichiarazione.Esonerato dalla conservazione della documentazione relativa agli oneri comunicati all’Agenzia delle Entrate da soggetti terzi (spese universitarie, funebri, ristrutturazione, ecc.). Conserva solo documentazione su condizioni soggettive.
Presentazione dichiarazione precompilata senza modifiche con esibizione volontaria della documentazione relativa agli oneri comunicati da terziPuò esibire documentazione relativa agli oneri comunicati da terzi per conferma volontaria della corrispondenza.Esonerato dalla conservazione se documentazione corrisponde ai dati della precompilata.
Presentazione dichiarazione precompilata senza modifiche – documenti diversi dagli oneri comunicati dai soggetti terziDeve obbligatoriamente esibire documentazione diversa da quella comunicata dai soggetti terzi (ad es.: ritenute CU, spese detraibili e deducibili comunicate dai sostituti d’imposta tramite la medesima certificazione). Conserva obbligatoriamente la documentazione attestante tali oneri e spese.

Le suddette indicazioni cambiano in ipotesi di dichiarazione presentata con modifiche rispetto ai dati precaricati.

Ipotesi Adempimenti contribuenteObblighi CAF/professionista
Presentazione dichiarazione precompilata con modifiche (tutte le tipologie di oneri comunicati da terzi, inclusi quelli non modificati, escluso caso specifico spese sanitarie)Deve obbligatoriamente esibire tutta la documentazione prevista per il visto di conformità, inclusi documenti degli oneri comunicati da terzi, anche se non modificati.Conserva obbligatoriamente tutta la documentazione, inclusa quella relativa agli oneri comunicati dai terzi anche se non modificati.
Presentazione dichiarazione precompilata con modifiche (spese sanitarie corrispondenti ai dati precompilati)Può esibire il prospetto dettagliato delle spese sanitarie scaricato dal sistema TS unitamente a dichiarazione sostitutiva attestante la corrispondenza del prospetto con quello TS.Se vi è corrispondenza tra la documentazione (o il prospetto di dettaglio) esibita dal contribuente e le spese sanitarie riportate nella dichiarazione precompilata, l’importo delle spese sanitarie non viene modificato il CAF o il professionista è esonerato dalla conservazione della documentazione relativa alle spese sanitarie.
Presentazione dichiarazione precompilata con modifiche (spese sanitarie non corrispondenti ai dati precompilati)Deve esibire il prospetto dettagliato delle spese sanitarie TS, la dichiarazione sostitutiva e tutti i documenti di spesa (fatture e “scontrini”) che non risultano indicati nella dichiarazione precompilata o il cui importo risulta modificato.Conserva obbligatoriamente prospetto dettagliato, dichiarazione sostitutiva e documenti di spesa che non risultano indicati nella dichiarazione precompilata o il cui importo risulta modificato.
Presentazione dichiarazione precompilata con modifiche (contribuente impossibilitato ad ottenere prospetto TS – difficoltà nell’utilizzo dei sistemi informatici e/o scarse competenze in materia – ecc.)Deve esibire tutti i documenti originali di spesa (scontrini, fatture, ecc.) in sostituzione del prospetto TS.Conserva obbligatoriamente tutti i documenti originali di spesa del contribuente.

Spese sanitarie e prospetto di sintesi sistema T.S. Regole per le partite IVA

In risposta all’Interrogazione parlamentare n. 5-04219 del 9 luglio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il contribuente, in luogo della documentazione (scontrini, ricevute, fatture, ecc.), può conservare/esibire:

  • il prospetto dettagliato delle spese sanitarie disponibili nel Sistema tessera sanitaria,
  • unitamente a una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui attesta che tale prospetto corrisponde a quello scaricato dal Sistema tessera sanitaria.

L’Agenzia delle Entrate ha ribadito che tale semplificazione trova applicazione a prescindere dal modello di dichiarazione utilizzato e, dunque sia se il contribuente utilizza il modello 730 che nel caso in cui venga utilizzato il modello Redditi precompilato il cui utilizzo è stato esteso ai titolari di partita IVA ex art. 1, comma 1-bis D.Lgs. n. 175/2014.

Allo stesso modo, il citato prospetto può essere conservato/esibito, in luogo della documentazione attestante le singole spese, anche dai contribuenti che non intendono avvalersi del “servizio” web della dichiarazione dei redditi precompilata disponibile nell’area riservata presente sul sito dell’Agenzia delle Entrate e che, quindi, compilano e presentano la dichiarazione dei redditi (modello 730 o Redditi persone fisiche) in via autonoma (dichiarazione non precompilata).

In quest’ultimo caso, precisa l’Agenzia delle Entrate, non trovano applicazione i vantaggi ossia limiti ai poteri di controllo di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 175/2014 (vedi 1° paragrafo).

Nei fatti, il suddetto prospetto delle spese sanitarie scaricabile dal S.T.S. può essere utilizzato sia da chi presenta il 730 sia da chi ricorre al modello Redditi: ordinario o precompilato.

La semplificazione, dunque, opera anche per i titolari di partita IVA.

Spese sanitarie in dichiarazione precompilata. I controlli formali nel D.M. 29 ottobre 2025

Il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 29 ottobre 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 10 novembre 2025, ha modifica il Decreto MEF 19 ottobre 2020 e il relativo Disciplinare tecnico – Allegato B in materia di trasmissione delle spese sanitarie al Sistema tessera sanitaria.

Il D.M. in parola oltre a rendere annuale l’invio dei dati di spesa sanitaria per gli operatori sanitari tenuti all’adempimento, è altresì intervenuto in materia di controlli formali sulle dichiarazioni dei redditi, 730 e modello Redditi, con una novità di particolare rilievo.

“A partire dall’anno 2025, il Sistema TS, relativamente alle sole dichiarazioni dei redditi selezionate in via centralizzata dall’Agenzia delle Entrate per il controllo formale ai sensi dell’art. 36-ter del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, secondo quanto previsto dai punti 2.1.5 e 5.1.5 del Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 281068 del 3 luglio 2025, rende disponibili ai dipendenti della medesima Agenzia delle Entrate, incardinati nell’ufficio territorialmente competente all’attività di controllo, le funzionalità per la consultazione dei dati di dettaglio delle spese veterinarie e sanitarie relative al contribuente e ai familiari fiscalmente a carico individuati in base alla dichiarazione presentata. Sono esclusi dalla consultazione i dati per i quali è stata manifestata l’opposizione di cui all’art. 3 del presente decreto”.

Nei fatti, con il nuovo comma 4-bis inserito all’art. 4 del D.M. 19 ottobre 2020, viene meglio disciplinato e reso a regime l’accesso in sede di controllo formale, da parte del personale dell’Agenzia delle Entrate, ai dati di dettaglio delle spese sanitarie sostenute dai contribuenti nel corso del periodo d’imposta.

L’accesso è consentito ai dipendenti incardinati nell’Ufficio territorialmente competente all’attività di controllo e riguarda le spese sanitarie relative al contribuente e ai familiari fiscalmente a carico individuati in base alla dichiarazione presentata (vedi Provv. n. 281068 del 3 luglio 2025, punto 2.1.5 e 5.1.5).

Quando nella dichiarazione precompilata vengono modificate spese sanitarie o veterinarie, l’Agenzia delle Entrate può consultare i dati analitici trasmessi al Sistema TS, limitatamente al personale incaricato dei controlli ex art. 36-ter D.P.R. n. 600/1973.

Dati visionabili sul sistema T.S. in sede di accesso puntuale
Codice fiscale del contribuente;
codice fiscale dell’eventuale familiare a carico;
dati dell’erogatore;
dati e tipologia del documento di spesa;
importo pagamento;
importi eventuali rimborsi;
tracciabilità del pagamento (quando richiesto per la detrazione).

Si pensi ad esempio alla situazione in cui il contribuente inserisca una fattura non presente nella precompilata ovvero la modifica di un importo rispetto a quanto caricato sul sistema T.S. o ancora una diversa ripartizione di una spesa sostenuta per un familiare a carico.

A ogni modo, laddove il contribuente sia in possesso delle pezze giustificative nulla toglie che la spesa possa essere inserita in dichiarazione ordinaria o precompilata tenendo conto, con segno negativo, di eventuali rimborsi o quote a carico dell’assicurazione se presente.

Le conseguenze sui controlli saranno quelle analizzate nel 1° e 2° pr.

Ciò vale anche rispetto a coloro i quali ricorrono alla modalità di compilazione semplificata del 730.

Infatti, il comma 3-ter dell’art. 5 del D.Lgs. n. 175/2014, “Limiti ai poteri di controllo” prevede espressamente che

“le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche con riferimento alle dichiarazioni presentate con le modalità previste dall’art. 1, comma 3-bis, del presente Decreto”.

Restano esclusi dalle novità di cui al D.M. MEF 29 ottobre 2025 i dati di spesa per i quali il contribuente ha esercitato l’opposizione alla trasmissione in quanto non presenti sul portale T.S: occorre pertanto comunque conservare fatture e scontrini per i quali è stata fatta opposizione e quelli delle spese non trasmesse alla precompilata (es. cure all’estero, acquisti on-line o presso supermercati).

Il professionista incaricato a ogni modo dovrebbe agire:

  • verificando la corrispondenza dei dati presenti nella precompilata rispetto agli importi riportati sul prospetto di dettaglio (vedi 2° paragrafo)
  • che deve essere accompagnato da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui il contribuente attesta che il prospetto corrisponde a quello scaricato dal Sistema TS.

In ipotesi di presentazione dichiarazione precompilata con modifiche (spese sanitarie non corrispondenti ai dati precompilati), conserva obbligatoriamente il prospetto di dettaglio, la dichiarazione sostitutiva e documenti di spesa che non risultano indicati nella dichiarazione precompilata o il cui importo risulta modificato.

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