COMMENTO
DI MARCO BALDIN | 25 GIUGNO 2026
Con il D.M. n. 2/2026 l’obbligo di comunicare base associativa, lavoratori e volontari si estende a tutti gli ETS costituiti in forma associativa, non più solo a ODV e APS. La prima scadenza utile è il 30 giugno 2026, accompagnata da rilevanti semplificazioni operative come la delega telematica.
Il D.M. n. 2/2026
Il D.M. del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 13 gennaio 2026, n. 2 (pubblicato in G.U. 20 marzo 2026, n. 66 ed efficace dal 4 aprile 2026) interviene in modo ampio sul D.M. 15 settembre 2020, n. 106, il regolamento che disciplina iscrizione, deposito atti e tenuta del RUNTS.
Il Decreto recepisce le modifiche al Codice del Terzo settore introdotte dalla Legge 4 luglio 2024, n. 104 e dal D.L. 17 giugno 2025, n. 84, convertito con Legge 30 luglio 2025, n. 108.
Sul piano operativo, va ricordato che le nuove funzionalità telematiche sono attive, per l’adeguamento del sistema informatico, dal 9 aprile 2026 (Comunicato Min. Lavoro 23 marzo 2026).
La ratio dell’intervento è duplice: da un lato recepire le sopravvenute modifiche legislative, dall’altro porre rimedio alle criticità emerse nei primi cinque anni di applicazione del Registro, in particolare quelle legate alle procedure informatiche e all’eccessiva concentrazione di adempimenti in capo al solo rappresentante legale.
La scadenza del 30 giugno: chi comunica cosa
Il fulcro pratico della riforma è la riscrittura dell’art. 8, comma 6, lett. r) e dell’art. 20, comma 5, del D.M. n. 106/2020.
In passato i dati sulla composizione della base associativa e sul numero di lavoratori e volontari erano richiesti, in sede di iscrizione, alle sole ODV e APS, in ragione dei vincoli dimensionali e del rapporto volontari/associati previsti dagli artt. 32, 33, 35 e 36 CTS. Ora l’obbligo si estende a tutti gli enti costituiti in forma associativa.
Occorre distinguere due posizioni:
- ODV e APS: avendo già fornito i dati, aggiornano entro il 30 giugno 2026 solo se, rispetto alla situazione al 31 dicembre 2025, si sono verificate variazioni rispetto a quanto già presente nel Registro;
- Altri ETS associativi (associazioni riconosciute e non, diverse da ODV e APS): poiché il RUNTS non dispone ancora di tali informazioni, sono tenuti alla comunicazione, di fatto, per la prima volta.
La logica della modifica è diversa per le due categorie:
- per ODV e APS i dati comprovano il possesso dei requisiti di legge: si pensi al numero minimo di 7 soci persone fisiche o 3 associazioni per le ODV, ovvero ai vincoli sul rapporto tra volontari e dipendenti;
- per gli altri enti rispondono a un’esigenza generale di trasparenza e conoscibilità degli assetti associativi, che il legislatore ha inteso valorizzare come principio cardine della riforma del Terzo settore.
I dati da trasmettere (art. 8, comma 6, lett. r)
Entro il 30 giugno, in caso di iscrizione o di variazioni rispetto al 31 dicembre 2025, vanno comunicati:
- soci o associati con diritto di voto, distinti tra persone fisiche e identificativi di enti non persone fisiche;
- lavoratori dipendenti e/o parasubordinati con apertura di posizione assicurativa;
- volontari iscritti nel registro dei volontari dell’ente;
- volontari degli enti aderenti di cui l’ente si avvale.
Va inoltre segnalato che, per le reti associative (oltre che per ODV e APS), la riduzione del numero o della tipologia degli associati al di sotto dei limiti necessari al mantenimento della qualifica va aggiornata entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento, e non nella finestra annuale del 30 giugno.
Per le reti, in particolare, l’art. 41 CTS richiede un numero minimo di 100 ETS o 20 fondazioni ETS dislocate in almeno 5 Regioni.
Si consideri l’associazione culturale “Alfa” ETS, iscritta nella sezione “Altri enti del Terzo settore”, con 80 associati persone fisiche, due enti associati (una fondazione e una cooperativa), 3 dipendenti e 12 volontari iscritti nell’apposito registro. Fino ad oggi Alfa non aveva mai trasmesso questi dati, non essendo né ODV né APS. Entro il 30 giugno 2026 dovrà quindi comunicare al RUNTS, in via telematica, la composizione completa: 80 persone fisiche con diritto di voto, 2 enti non persone fisiche, 3 lavoratori con posizione assicurativa e 12 volontari iscritti. Negli anni successivi, l’aggiornamento sarà dovuto solo se i dati cambieranno.
Diverso il caso dell’APS “Beta”, già iscritta e che aveva comunicato i propri dati in sede di iscrizione: se al 31 dicembre 2025 la base associativa e il numero di volontari sono rimasti invariati, nessun adempimento è dovuto entro il 30 giugno. Se invece, ad esempio, il numero di volontari iscritti è sceso da 25 a 18, l’aggiornamento va trasmesso.
Le semplificazione delle deleghe
Tra le novità di maggior impatto operativo vi è l’introduzione della delega. Il nuovo art. 8, comma 2-bis, consente ai legali rappresentanti di conferire a un soggetto da essi individuato – non necessariamente iscritto ad albi professionali – una delega alla compilazione, all’eventuale sottoscrizione e all’invio dell’istanza telematica. La facoltà è estesa, ai sensi dell’art. 20, comma 2, anche al deposito degli atti e all’aggiornamento delle informazioni, in passato riservati ai soli rappresentanti legali.
Si configurano due tipologie di delega:
- delega alla sola compilazione: la sottoscrizione resta in capo al legale rappresentante, che mantiene la responsabilità sui dati dichiarati;
- delega completa (compilazione, sottoscrizione e invio): il delegato assume la responsabilità sulla veridicità delle attestazioni e sulla conformità agli originali dei documenti depositati.
In entrambi i casi il modello di delega generato dal sistema è inserito automaticamente tra gli allegati dell’istanza. Resta fermo che la veridicità delle informazioni e la conformità dei documenti sono dichiarate ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, con le relative sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci.
Va segnalata una deroga: per i gruppi comunali di volontariato di protezione civile la delega per la domanda di iscrizione può essere esclusa da specifiche direttive dell’autorità politica competente (alcune Regioni, come Puglia e Lombardia, l’hanno già limitata).
La digitalizzazione delle comunicazioni e il domicilio digitale
Strettamente connessa agli adempimenti è la riscrittura dell’art. 6 del D.M. n. 106/2020. Le comunicazioni dagli Uffici del RUNTS verso gli ETS avvengono ora prioritariamente per mezzo del sistema informatico: la comunicazione si considera perfezionata nel momento in cui il documento è reso disponibile nell’area riservata dell’ente, a prescindere dall’effettiva lettura.
Ne deriva un onere di monitoraggio costante del portale, particolarmente delicato per gli enti di minori dimensioni.
La PEC, per gli enti attivi, perde il ruolo di canale ordinario, restando utilizzabile dagli Uffici solo verso gli enti già cancellati. Va inoltre ricordato che la PEC deve essere intestata all’ente, non più al legale rappresentante o a un professionista esterno, e costituisce dato pubblico consultabile.
Deposito bilanci e relazioni di controllo
Il D.M. n. 2/2026 incide anche sul deposito documentale, con riflessi diretti per chi ricopre incarichi di controllo.
Il nuovo art. 20 prevede espressamente che, oltre a bilancio e rendiconto della raccolta fondi, vadano depositate al RUNTS – entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio – anche le relazioni dell’organo di controllo e del revisore, ove istituiti.
Per le fondazioni va allegata copia della delibera di approvazione del bilancio, ad uso dell’Ufficio del RUNTS e quindi non destinata alla diffusione esterna.
Il deposito dei bilanci, inoltre, può ora essere curato non solo dai dottori commercialisti ma anche dagli esperti contabili iscritti alla sezione B dell’albo (art. 34, comma 5, D.Lgs. n. 139/2005), fermo restando che il professionista può occuparsi del solo deposito atti, con esclusione dell’aggiornamento delle informazioni.
Termini e sanzioni
- 30 giugno (rif. 31 dicembre precedente): aggiornamento annuale base associativa, lavoratori e volontari (art. 20, comma 5);
- 30 giorni dalla modifica: aggiornamento degli altri dati ex art. 8, comma 6 (denominazione, sede, cariche sociali, ecc.); per perdita/riacquisto della natura non commerciale, i 30 giorni decorrono dall’approvazione del bilancio;
- 180 giorni dalla chiusura esercizio: deposito bilancio e relazioni di controllo;
- Sanzioni: in caso di ritardo si applica l’art. 2630 c.c. (art. 48, comma 5, CTS; art. 20, comma 7, Decreto “RUNTS”), previa diffida ad adempiere con termine tra 30 e 180 giorni.
Riferimenti normativi:
- Legge 4 luglio 2024, n. 104;
- D.L. 17 giugno 2025, n. 84, conv., con mod., dalla Legge 30 luglio 2025, n. 108;
- Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, D.M. 13 gennaio 2026;
- Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, D.M. 15 settembre 2020.
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