3° Contenuto: Rassegna di Giurisprudenza 24 aprile 2026, n. 644

RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA

A CURA DI BENEDETTA CARGNEL | 24 APRILE 2026

INPS

Indennità di accompagnamento

I presupposti per il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento – Cass., Sez. Lav., ord. 17 marzo 2026, n. 6154

Il Fatto

Un signore promuoveva ricorso per accertamento tecnico preventivo (A.T.PP.) al fine di vedersi riconosciuto un grado di invalidità del 100%.

A seguito del dissenso rispetto alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio (C.T.U.), che aveva riconosciuto l’invalidità totale solo dalla data della visita, la ricorrente instaurava il giudizio di merito.

Il Tribunale, andando oltre la richiesta di mero accertamento sanitario, dichiarava il diritto all’indennità di accompagnamento sin dalla domanda amministrativa e condannava l’INPS al pagamento della prestazione.

INPS ricorreva per cassazione.

Il Diritto 

La corte osserva che nelle controversie  in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità ai sensi della Legge n. 222 del 1984, il giudice non può emettere una sentenza di condanna al pagamento della prestazione. Il legislatore ha infatti circoscritto l’oggetto del contendere all’accertamento del solo “requisito sanitario”, restando impregiudicata la successiva verifica dei requisiti extrasanitari (quali reddito o cittadinanza) in sede amministrativa.

La corte pertanto accoglie il ricorso.

LAVORO INTERMITTENTE

Forma scritta

La mancanza di prova scritta del contratto di lavoro intermittente e la sua conversione in rapporto a tempo indeterminato – Cass., Sez. Lav., ord. 31 marzo 2026, n. 7882

Il Fatto

Un lavoratore adiva il Tribunale per fare accertare la natura a tempo indeterminato del rapporto di lavoro svolto con una serie di contratti di lavoro intermittente a tempo determinato più volte prorogati,. Il Tribunale e la Corte d’Appello accertavano la natura subordinata a tempo indeterminato del rapporto, condannando il datore di lavoro al pagamento delle differenze retributive e al ripristino del rapporto, peraltro in assenza del contratto scritto.

Il datore di lavoro ricorreva per cassazione.

Il Diritto

La corte osserva che, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. n. 81/2015, il contratto di lavoro intermittente deve essere stipulato in forma scritta ai fini della prova. La mancanza del documento contrattuale, unita alla prova testimoniale che ha confermato un orario di lavoro stabile e pieno, determina la nullità della clausola di intermittenza e la conversione del rapporto in un ordinario contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Quanto all’integrità del contraddittorio, la corte chiarisce che l’INPS non è litisconsorte necessario quando la domanda riguarda solo il pagamento delle retribuzioni e non il versamento dei contributi, essendo i due rapporti distinti.

Infine, viene riconosciuta valenza probatoria alle riproduzioni informatiche di messaggi whatsapp, poiché il loro disconoscimento non preclude al giudice di accertarne la conformità all’originale tramite altri mezzi di prova, come le testimonianze.

La corte pertanto rigetta il ricorso.

LICENZIAMENTO

Rapporto tra procedimento penale e disciplinare

L’autonomia del giudizio disciplinare rispetto all’esito del processo penale in caso di insussistenza del reato – Cass., Sez. Lav., sent. 15 aprile 2026, n. 9684

Il Fatto

Un lavoratore del pubblico impiego  veniva licenziato per giusta causa a seguito di reiterate condotte aggressive e moleste verso colleghi e alunni.

Il provvedimento seguiva una precedente sospensione di sei mesi per fatti analoghi e la comunicazione del rinvio a giudizio per il reato di maltrattamenti.

Il Tribunale rigettava il ricorso della lavoratrice, mentre la Corte d’Appello lo accoglieva, ritenendo il licenziamento illegittimo in quanto il procedimento penale si era concluso con un non luogo a procedere perché il fatto non sussiste, esito che secondo i giudici di merito faceva venir meno l’antigiuridicità della condotta anche in sede disciplinare.

Il datore di lavoro ricorreva per cassazione.

Il Diritto

La corte rileva che, nel pubblico impiego contrattualizzato, l’accertamento contenuto in una sentenza penale di assoluzione non preclude una autonoma valutazione dei fatti in sede disciplinare, data la diversità dei presupposti delle rispettive responsabilità. In particolare, la corte osserva che il proscioglimento in sede penale può derivare dalla mancanza del requisito dell’abitualità, necessario per configurare il reato di maltrattamenti, ma ciò non esclude che le singole condotte accertate possano costituire un grave inadempimento degli obblighi contrattuali. Il giudice del lavoro deve quindi valutare se i fatti, pur non costituendo reato, siano idonei a rompere il vincolo fiduciario, specialmente quando inseriti in un contesto di reiterazione di comportamenti incompatibili con la funzione docente.

La corte pertanto accoglie il ricorso.

Giusta causa

La valutazione di proporzionalità della sanzione espulsiva e i limiti del sindacato di legittimità – Cass., Sez. Lav., ord. 11 marzo 2026 n. 5442

Il Fatto

Un lavoratore impugnava il licenziamento per giusta causa intimatogli per gravi violazioni dei doveri contrattuali e degli obblighi di fedeltà e diligenza.

Il Tribunale e la corte d appello rigettavano la domanda, ritenendo i fatti accertati di gravità tale da giustificare la massima sanzione.

Il lavoratore ricorreva per cassazione.

Il Diritto

La corte ricorda che la valutazione sulla gravità della condotta e sulla proporzionalità della sanzione costituisce un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, che deve riempire di contenuto la clausola generale dell’art. 2119 c.c. analizzando gli elementi oggettivi e soggettivi del caso concreto. Il sindacato di legittimità su tali concetti giuridici indeterminati è limitato alla verifica della ragionevolezza del giudizio di sussunzione del fatto nella norma, senza che la cassazione possa sovrapporre la propria valutazione a quella dei giudici di merito, specialmente in presenza di una doppia conforme.

La corte pertanto dichiara inammissibile il ricorso.

Inidoneità mansioni

L’onere probatorio del datore di lavoro in caso di inidoneità fisica sopravvenuta – Cass., Sez. Lav., sent. 3 marzo 2026, n. 4722

Il Fatto

Un lavoratore impugnava il licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimatogli a causa di una sopravvenuta inidoneità fisica alle mansioni, derivante da gravi patologie allergiche contratte in ambiente di lavoro.

ll Tribunale e la Corte d’Appello rigettavano la domanda, ritenendo tardiva la contestazione dell’inidoneità poiché il dipendente non aveva impugnato i giudizi del medico competente.

Il lavoratore ricorreva per cassazione lamentando l’erronea distribuzione dell’onere della prova.

Il Diritto

La corte osserva che il giudizio del medico competente non ha carattere definitivo e non vincola il giudice, il quale ha il potere-dovere di controllarne l’attendibilità anche tramite consulenza tecnica d’ufficio; pertanto, la mancata impugnazione amministrativa di tale giudizio non preclude al lavoratore la possibilità di contestare in sede giudiziale l’effettiva inidoneità.

In ordine al giustificato motivo oggettivo, la corte ribadisce che spetta esclusivamente al datore di lavoro l’onere di allegare e provare l’impossibilità di ricollocare il dipendente in altre mansioni, anche inferiori, compatibili con il suo stato di salute. Tale verifica deve estendersi all’intera organizzazione aziendale e non può essere limitata solo ad alcuni stabilimenti, né può essere addossato al lavoratore l’onere di indicare i posti disponibili. La corte precisa inoltre che la mera assunzione di personale a tempo determinato dopo il recesso non è sufficiente a dimostrare l’assolvimento dell’obbligo di repêchage.

La corte pertanto accoglie il ricorso sul punto.

MANSIONI

Inquadramento superiore

ll rigetto della domanda di inquadramento superiore in presenza di mansioni meramente esecutive e prive di autonomia – Cass., Sez. Lav., ord. 10 aprile 2026, n. 9012

Il Fatto

Un lavoratore adiva il Tribunale contestando il proprio inquadramento professionale e richiedendo l’attribuzione di mansioni superiori.

Il Tribunale dichiarava cessata la materia del contendere sulla reintegrazione ma riconosceva il diritto all’inquadramento. La Corte d’Appello confermava tale inquadramento, rilevando che i compiti svolti dal lavoratore, seppur numerosi, consistevano in attività esecutive, ripetitive e standardizzate, prive di autonomia decisionale o discrezionalità nell’uso dei sistemi informatici.

Il lavoratore ricorreva per cassazione.

Il Diritto

La corte rileva che la distinzione tra le aree professionali e i relativi livelli retributivi si fonda sul grado di autonomia e sulla discrezionalità delle scelte operative. Nel caso di specie, le mansioni svolte sono state correttamente ricondotte alla 2^ area, livello 1°, in quanto prive di margini di scelta o di interazione complessa con il sistema informatico principale. La corte chiarisce inoltre che l’eventuale errore interpretativo sulla clausola della “continuità e prevalenza” risulta irrilevante se, a monte, la natura delle mansioni non corrisponde al profilo professionale rivendicato. L’assenza di autonomia decisionale preclude l’accesso ai livelli superiori, indipendentemente dal tempo dedicato alle singole attività.

La corte pertanto rigetta il ricorso.

MATERNITÀ

Dimissioni

Il presupposto della cessazione del rapporto di lavoro per l’accesso ai trattamenti di disoccupazione – Cass., Sez. Lav., ord. 24 marzo 2026, n. 6979

Il Fatto

Una lavoratrice adiva il Tribunale  per ottenere il riconoscimento del diritto ai trattamenti di astensione anticipata, maternità e NASpI.

La Corte d’Appello, in ridorma della sentenza di primo grado, accoglieva la domanda rilevando che le dimissioni rassegnate dalla donna non erano state validamente convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del Lavoro, come richiesto dall’art. 55 del D.Lgs. n. 151 del 2001 per i periodi protetti. Di conseguenza, i giudici di merito ritenevano che il rapporto di lavoro non si fosse mai interrotto e condannavano l’istituto al pagamento delle prestazioni richieste, inclusa l’indennità di disoccupazione.

INPS ricorreva per cassazione

Il Diritto 

La corte osserva che la NASpI ha la funzione di fornire sostegno al reddito esclusivamente in favore dei lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. Esiste quindi un contrasto logico e giuridico insanabile nella decisione di appello: se le dimissioni sono inefficaci per mancata convalida, il rapporto di lavoro deve considerarsi ancora in essere a tutti gli effetti. In assenza della cessazione del rapporto, manca quindi il presupposto costitutivo fondamentale per il diritto all’indennità di disoccupazione.

La corte ribadisce inoltre che l’inefficacia delle dimissioni non convalidate non è limitata al solo periodo protetto, ma è assoluta, poiché la norma mira a garantire la genuinità della volontà della lavoratrice nel momento in cui viene espressa, indipendentemente dal decorso del tempo.

La corte pertanto accoglie il ricorso.

NASPI

Decadenza

Il termine di decadenza per la domanda di Naspi in caso di contestazione sulla natura del datore di lavoro – Cass., Sez. Lav., ord. 31 marzo 2026, n. 7932

Il Fatto

Un lavoratore adiva il Tribunale per ottenere il pagamento dell’indennità Naspi, negatagli dall’INPS per tardività della domanda amministrativa.

Il Tribunale rigettava la domanda, mentre la Corte d’Appello la accoglieva, ritenendo che il termine di decadenza di sessantotto giorni dovesse decorrere non dal licenziamento, ma dalla sentenza che aveva accertato la natura di ente pubblico economico del datore di lavoro, rendendo così possibile la richiesta del beneficio.

L’INPS ricorreva per cassazione.

Il Diritto

La corte osserva che il termine di decadenza di sessantotto giorni per la presentazione della domanda di Naspi decorre sempre dalla cessazione del rapporto di lavoro, come stabilito dall’art. 6 del D.Lgs. n. 22/2015. La corte precisa che la sentenza che accerta la natura privatistica del datore di lavoro ha valore meramente dichiarativo e non costitutivo, rappresentando un ostacolo di mero fatto e non di diritto alla presentazione della domanda. La disciplina della decadenza in materia previdenziale è di ordine pubblico e non può essere derogata o spostata in base allo stato soggettivo del lavoratore o a causa di accertamenti giudiziali successivi, rispondendo all’esigenza di certezza finanziaria dell’ente e alla tempestività dei controlli.

La corte pertanto accoglie il ricorso.

PENSIONE

Contribuzione

La legittimità dell’esclusione dell’integrazione al minimo per la pensione anticipata – Cass., Sez. Lav., sent. 17 marzo 2026, n. 6164

Il Fatto

La vedova di un professionista agiva in giudizio per ottenere l’integrazione al minimo della pensione di vecchiaia unificata spettante al coniuge deceduto, nonché la conseguente rideterminazione della propria pensione di reversibilità. Il professionista aveva optato per il pensionamento anticipato il quale prevedeva per tale ipotesi una decurtazione del trattamento e l’esclusione dell’integrazione al minimo. Il Tribunale e la Corte d’Appello accoglievano la domanda della donna, disapplicando la normativa regolamentare della Cassa per ritenuta violazione del principio del pro-rata e dell’art. 38 della Costituzione.

L’ente previdenziale ricorreva per cassazione difendendo la legittimità delle proprie scelte regolamentari volte all’equilibrio finanziario.

Il Diritto

La corte rileva che il principio del pro-rata, volto a salvaguardare le anzianità maturate rispetto a mutamenti dei sistemi di calcolo, non può essere invocato quando il diritto alla pensione sorge in forza di una nuova previsione agevolativa scelta volontariamente dall’iscritto. Nel caso di specie, il professionista ha esercitato un diritto potestativo optando per il pensionamento anticipato introdotto da un Regolamento; tale scelta comporta l’accettazione dell’intero regime giuridico collegato, inclusa l’esclusione dell’integrazione al minimo. Non sussiste quindi alcuna violazione dell’art. 38Cost., poiché il diritto a prestazioni adeguate deve essere bilanciato con la necessaria stabilità finanziaria di lungo termine delle Casse professionali e con il principio di equità intergenerazionale. L’esclusione dell’integrazione al minimo, per chi sceglie di anticipare l’uscita dal lavoro, è una misura ragionevole e proporzionata, controbilanciata dalla possibilità di continuare l’attività professionale e incrementare la pensione tramite supplementi. Infine, la corte chiarisce che il parametro del trattamento minimo dell’AGO non è applicabile, poiché la pensione di vecchiaia a 63 anni non ha un corrispettivo identico nel sistema pubblico che consenta una comparazione omogenea.

La corte pertanto accoglie il ricorso.

SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Risoluzione del contratto

L’illegittimità della sospensione del rapporto di lavoro con un ente pubblico in assenza di revoca formale dei finanziamenti – Cass., Sez. Lav., ord. 19 marzo 2026, n. 6571

Il Fatto

Un lavoratore con contratto a progetto con un ente pubblico adiva l’autorità giudiziaria per contestare l’illegittima sospensione del rapporto di lavoro operata dall’azienda e la successiva risoluzione.

La Corte d’Appello, in riforma della sentenza di primo grado, accertava che l’azienda aveva sospeso illegittimamente e anticipamene il rapporto.  Di conseguenza, condannava il datore di lavoro a pagare le retribuzioni maturate e il risarcimento del danno per il periodo di illegittima sospensione, ritenendo valida la risoluzione del contratto solo a far data dall’effettivo provvedimento regionale di revoca.

L’azienda ricorreva per cassazione lamentando, tra l’altro, un’errata interpretazione delle clausole contrattuali.

Il Diritto 

La corte osserva che la sospensione del rapporto di lavoro non era supportata da alcuna valida giustificazione contrattuale o normativa coeva, in quanto la revoca dei finanziamenti, prevista come condizione risolutiva, si era perfezionata solo con l’adozione della delibera della Giunta regionale successiva. Non può dunque attribuirsi efficacia retroattiva a un atto amministrativo per giustificare una sospensione del rapporto avvenuta un anno prima.

La corte pertanto rigetta il ricorso.

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