COMMENTO
A CURA DI STUDIO TRIBUTARIO GAVIOLI & ASSOCIATI | 29 OTTOBRE 2026
I voucher erogati ai lavoratori addetti ordinariamente al servizio domenicale, quali buoni carburante e buoni spesa, costituiscono fringe benefit ai sensi dell’art. 51, comma 3, del D.P.R. n. 917/1986 e possono beneficiare del relativo regime di esenzione, anche se riconosciuti solo a una specifica categoria di dipendenti, purché nel rispetto dei limiti annuali previsti dalla normativa vigente, così l’Agenzia delle Entrate con la Risposta n. 189 del 23 ottobre 2026 .
Premessa
La Risposta n. 189 del 23 ottobre 2026, dell’Agenzia delle Entrate affronta un tema di particolare interesse operativo: la possibilità di riconoscere fringe benefit esenti a una categoria ristretta di dipendenti, nello specifico i lavoratori che prestano servizio ordinariamente la domenica.
La questione non è di poco conto, poiché tocca il nodo, spesso incerto, della selettività dei benefici e della compatibilità di tali scelte aziendali con il principio di non discriminazione e con la ratio dell’esenzione fiscale.
Vediamo, pertanto, con il presente commento di analizzare la tesi molto interessante fornita dai tecnici delle Entrate.
Il dubbio posto all’Agenzia delle Entrate
Una società rappresenta di essere affidataria di servizi pubblici essenziali non interrompibili, organizzati “sette giorni su sette, senza distinzione tra giorni feriali e festivi” e che, al fine di promuovere il benessere, la fidelizzazione e la motivazione del personale coinvolto in modalità operative che richiedono strutturalmente il lavoro domenicale, con possibili impatti sulla vita personale e familiare, intende istituire un sistema di “welfare aziendale”, per il biennio 2026/2027, per i lavoratori che svolgono attività lavorativa domenicale in regime ordinario attraverso il riconoscimento di buoni benzina o buoni spesa multi uso/voucher, in conformità alla normativa vigente in tema di fringe benefit.
La società precisa che i fringe benefit sono erogati mensilmente sulla base del valore annuo previsto per la fascia di appartenenza del lavoratore.
La società istante chiarisce che l’istituzione di un piano di “welfare aziendale” è finalizzato a sostenere quei lavoratori che svolgono la prestazione in modalità ordinaria anche nella giornata domenicale, essendo la stessa considerata categoria ontologica chiamata ad assicurare una prestazione lavorativa particolarmente disagiata all’interno del sistema di conciliazione vita-lavoro. Tale sistema di welfare aziendale sostanziandosi, pertanto, nella corresponsione di specifici fringe benefit, riconosciuti nei limiti di legge vigenti, non è finalizzato ad incentivare la performance del singolo lavoratore, né, tantomeno, costituisce corrispettivo di prestazioni lavorative, premio di produttività o risultato, non concorrendo, quindi, a formare reddito da lavoro dipendente ai sensi dell’art. 51, comma 3, del D.P.R. n. 917/1986.
La finalità del quesito all’Agenzia delle Entrate da parte della società istante è quella di sapere se i benefit in questione, erogati nell’ambito del sistema di welfare aziendale rappresentato, possano essere qualificati come fringe benefit ai sensi dell’art. 51, comma 3, del D.P.R. n. 917/1986 e, conseguentemente, non concorrano alla formazione del reddito di lavoro dipendente nei limiti previsti dalla normativa vigente.
I fringe benefit: cenni in relazione al 2026
I fringe benefit costituiscono dei benefici accessori e complementari rispetto alla remunerazione principale, concessi dal datore di lavoro a determinati soggetti (dipendenti o collaboratori). A differenza dell’emolumento principale, costituiscono dei benefici corrisposti in natura e sonotassabili ai sensi degli articoli 51 e 52, del D.P.R. n. 917/1986.
In base al c.d. principio di onnicomprensività, sia gli emolumenti in denaro sia i valori corrispondenti ai beni, ai servizi e alle opere forniti dal datore di lavoro ai propri dipendenti costituiscono redditi imponibili e, in quanto tali, concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente.
Per il periodo d’imposta 2026 (nell’ambito del triennio 2025-2027), in deroga all’ordinario limite di € 258,23 previsto dall’art. 51, comma 3, del D.P.R. n. 917/1986, le soglie di non imponibilità dei fringe benefit sono le seguenti:
- 1.000 euro per tutti i lavoratori dipendenti;
- 2.000 euro per i soli lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico.
Rientrano nel suddetto limite, per tutti i dipendenti (con o senza figli), anche le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento:
- delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale;
- delle spese per l’affitto della prima casa ovvero degli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.
Il superamento dei limiti comporta la concorrenza dell’intero ammontare alla determinazione del reddito tassabile secondo le modalità ordinarie, e non soltanto della quota parte eccedente detti limiti. Il calcolo del limite va effettuato sugli importi al netto di quanto eventualmente pagato dal dipendente per usufruire dei beni o servizi.
→ Per beneficiare della soglia di 2.000 euro, il lavoratore dipendente deve dichiarare preventivamente al datore di lavoro di averne diritto e indicare il codice fiscale dell’unico figlio o dei figli fiscalmente a carico.
→ I lavoratori per i quali vengono meno i presupposti per il riconoscimento del beneficio sono tenuti a darne pronta comunicazione al sostituto d’imposta, il quale procede al recupero del beneficio non spettante.
Per quanto riguarda gli autoveicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti, la disciplina applicabile nel 2026 dipende dalla data di immatricolazione del veicolo e dalla data di stipula del contratto di concessione.
Per i veicoli di nuova immatricolazione (dal 1° gennaio 2025) con contratti stipulati dal 1° gennaio 2025: il fringe benefit è pari al 50%dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 km, calcolato sulla base del costo chilometrico desumibile dalle Tabelle ACI, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente.
La percentuale è ridotta al:
- 10% per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica.
- 20% per i veicoli elettrici ibridi plug-in.
Per i veicoli con contratti stipulati dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024: si applica la disciplina previgente basata sui valori di emissione di CO2 del veicolo (25%, 30%, 50% o 60% a seconda delle emissioni).
Per i veicoli con contratti stipulati fino al 30 giugno 2020, il reddito in natura resta fissato al 30% in tutti i casi.
Anche ai fini contributivi (INPS), è confermata per il 2026 la disciplina in deroga relativa ai fringe benefit:
- limite di 1.000 euro per tutti i lavoratori dipendenti;
- limite elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico.
I valori dei beni e servizi che non superano tali soglie non concorrono alla determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi.
I voucher assegnati ai dipendenti nell’ambito del piano di welfare aziendale non scontano l’IRPEF
L’Agenzia delle Entrate ricorda che, con la Circolare 15 giugno 2016, n. 28/E, è stato chiarito, che le erogazioni in natura sotto forma di beni o servizi e i buoni rappresentativi degli stessi (quali, ad esempio, i buoni carburante), di importo non superiore al limite previsto dall’articolo 51, comma 3, del D.P.R. n. 917/1986, rientrano nell’ambito applicativo di tale disposizione, come già evidenziato con la precedente Circolare 22 ottobre 2008, n. 59/E.
Con la citata Circolare n. 28/E del 2016 è stato chiarito che “la specifica disciplina delle caratteristiche e delle modalità di fruizione dei titoli di legittimazione è dettata dall’articolo 6 del decreto [del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, emanato il 25 marzo 2016], il quale al comma 1 stabilisce che tali documenti non possono essere utilizzati da persona diversa dal titolare, non possono essere monetizzati o ceduti a terzi e devono dare diritto ad un solo bene, prestazione, opera o servizio per l’intero valore nominale senza integrazioni a carico del titolare“.
Il comma 1, dell’articolo 6, del decreto connota il documento di legittimazione come un titolo rappresentativo di una specifica utilità la previsione secondo cui il documento deve dare diritto ad un solo bene, prestazione, opera o servizio per l’intero valore nominale prefigura una esatta corrispondenza tra il valore indicato nel documento di legittimazione ed il valore della prestazione offerta che, ai sensi della prima parte del comma 3, dell’articolo 51, del D.P.R. n. 917/1986, deve essere determinato in base al valore normale, come definito dall’articolo 9 del citato D.P.R.
Pertanto, nel citato documento di prassi, i voucher di cui al citato comma 1:
- non possono essere emessi a parziale copertura del costo della prestazione, opera o servizio e, quindi, non sono integrabili;
- non possono rappresentare più prestazioni opere o servizi di cui all’articolo 51, comma 2, del D.P.R. n. 917/1986.
I voucher hanno lo scopo di identificare il soggetto che ha diritto alla prestazione sottostante e richiedono, pertanto, la previa intestazione del titolo all’effettivo fruitore della prestazione, opera o servizio anche nei casi di utilizzo da parte dei familiari del dipendente.
L’oggetto della prestazione alla quale il titolo può dare diritto deve consistere in un bene o un servizio e, pertanto, il voucher non può essere rappresentativo di somme di denaro.
Osserva l’Agenzia delle Entrate che l’uso del voucher agevola l’utilizzo di strutture di soggetti terzi per erogare ai dipendenti le prestazioni e i servizi rappresentati, alle quali il datore di lavoro può fare ricorso a condizione che il dipendente non intervenga nel rapporto economico con la struttura che eroga la prestazione, potendo altrimenti configurarsi un aggiramento del divieto di erogare la prestazione in denaro ove non previsto.
Anche nel caso dei voucher il dipendente assume la veste di mero destinatario della prestazione, estraneo al contratto in virtù del quale acquista il relativo diritto.
In deroga al principio in base al quale i voucher “devono dare diritto ad un solo bene, prestazione, opera o servizio per l’intero valore nominale“, il comma 2, dell’articolo 6, del citato decreto prevede che “i beni e servizi di cui all’articolo 51, comma 3, ultimo periodo del TUIR possono essere cumulativamente indicati in un unico documento di legittimazione purché il valore complessivo degli stessi non ecceda il limite di importo di 258,23 euro“.
La deroga alle regole generali contenute nel comma 1 costituisce una eccezione al “divieto di cumulo”, potendo un unico voucher rappresentare più beni e servizi di importo complessivo non superiore a 258,23 euro (n.b. termine variato per il 2026).
La soglia deve essere verificata, anche per i voucher, con riferimento all’insieme dei beni e servizi di cui il dipendente ha fruito a titolo di fringe benefit nello stesso periodo di imposta. Qualora il valore dei fringe benefit, complessivamente erogati nel periodo d’imposta sia sotto forma di voucher che nelle modalità ordinarie superi il citato limite di 258,23 euro, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.
Nel caso di specie, secondo quanto rappresentato dalla società istante, i benefit saranno erogati “in conformità alla normativa vigente in tema di fringe benefit” e “tale sistema di welfare aziendale sostanziandosi, pertanto, nella corresponsione di specifici fringe benefit, riconosciuti nei limiti di legge vigenti, non è finalizzato ad incentivare la performance del singolo lavoratore, né, tantomeno, costituisce corrispettivo di prestazioni lavorative, premio di produttività o risultato“.
L’Agenzia delle Entrate con riferimento al caso in esame ritiene che i buoni carburante e i buoni spesa multiuso, assegnati ai dipendenti nell’ambito del piano di welfare aziendale prospettato, rientrino tra i fringe benefit disciplinati dall’articolo 51, commi 3 e 3-bis, del D.P.R. n. 917/1986 e che, conseguentemente, non concorrano alla formazione del reddito di lavoro dipendente ai fini fiscali e contributivi, entro il limite complessivo previsto dalla normativa vigente nel periodo d’imposta di riferimento.
Riferimenti normativi:
- Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di interpello 23 ottobre 2026, n. 189
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