COMMENTO
DI DANIELE BONADDIO | 29 OTTOBRE 2026
Con una comunicazione pubblicata il 15 ottobre 2026, l’INPS interviene sul Bonus giovani under 36, previsto dalla Legge n. 197/2022 per le assunzioni effettuate nel 2023, chiarendo il significato delle informative recentemente trasmesse alle imprese beneficiarie. La precisazione si è resa necessaria a seguito dell’inserimento dell’agevolazione tra le operazioni finanziabili attraverso i Programmi del Fondo sociale europeo Plus (FSE+) 2021-2027.
L’Istituto chiarisce un aspetto fondamentale: il cambiamento riguarda esclusivamente la fonte di finanziamento del beneficio e non modifica la posizione delle aziende che hanno già usufruito dell’esonero contributivo. Non vengono introdotti nuovi requisiti, obblighi dichiarativi o adempimenti a carico dei datori di lavoro.
Premessa
Il Bonus giovani under 36, per le assunzioni effettuate nel 2023, previsto dalla Legge 29 dicembre 2022, n. 197, è stato inserito tra le operazioni che possono essere finanziate con le risorse dei Programmi del Fondo sociale europeo Plus (FSE+) 2021-2027. La scelta è stata fatta nell’ambito delle attività di coordinamento che mirano ad accelerare la spesa dei Programmi.
La normativa europea prevede obblighi di informazione e pubblicità verso i beneficiari.
Per rispettarli, nei giorni scorsi l’Istituto, su indicazione della Direzione Generale Politiche Attive del Lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha inviato alle imprese interessate una comunicazione dedicata all’operazione. Con questo invio gli obblighi di informazionenei confronti dei beneficiari sono assolti.
Il Bonus under 36: quadro normativo
L’incentivo trova fondamento nell’art. 1, comma 297, della Legge n. 197/2022, che ha esteso alle assunzioni e trasformazioni effettuate nel 2023l’esonero contributivo per l’occupazione giovanile.
La misura era finalizzata a favorire l’ingresso stabile nel mercato del lavoro di giovani che non avessero ancora compiuto 36 anni e che non fossero stati precedentemente occupati con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, salve le eccezioni previste dalla disciplina.
| Caratteristica | Bonus giovani under 36 – 2023 |
| Età del lavoratore | Inferiore a 36 anni alla data dell’assunzione |
| Rapporti incentivati | Assunzioni a tempo indeterminato e trasformazioni ammesse |
| Esonero | 100% dei contributi previdenziali datoriali agevolabili |
| Limite annuo | 8.000 euro |
| Durata ordinaria | 36 mesi |
| Durata maggiorata | 48 mesi nelle Regioni previste dalla legge |
| Premio INAIL | Escluso dall’esonero |
La misura era subordinata:
- alle condizioni generali di accesso agli incentivi;
- alla disciplina europea sugli aiuti di Stato, secondo le istruzioni operative dell’INPS.
È importante distinguere questa agevolazione, riferita alle assunzioni del 2023, dalle successive misure per l’occupazione giovanile introdotte dal Decreto Coesione.
Perché le imprese hanno ricevuto una comunicazione
L’INPS spiega che il Bonus giovani under 36 è stato inserito tra le operazioni finanziabili dai Programmi FSE+ 2021-2027, nell’ambito delle attività di coordinamento finalizzate ad accelerare l’utilizzo delle risorse europee.
La normativa dell’Unione europea prevede specifici obblighi di informazione e pubblicità nei confronti dei beneficiari delle operazioni sostenute dai fondi.
Per questa ragione, su indicazione della Direzione Generale Politiche Attive del Lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l’INPS ha inviato alle imprese interessate una comunicazione dedicata.
La finalità dell’invio è dunque informativa: rendere nota alle aziende la provenienza delle risorse utilizzate per finanziare l’agevolazione.
L’elemento nuovo non è l’introduzione di un ulteriore incentivo, ma la diversa imputazione delle risorse che sostengono un beneficio già riconosciuto.
Si tratta di una modifica della copertura finanziaria, non della disciplina sostanziale dell’esonero.
Cosa cambia concretamente per le imprese
La comunicazione ufficiale INPS precisa che restano invariati tutti gli elementi essenziali del beneficio.
| Profilo | Effetti del nuovo finanziamento |
| Requisiti di accesso | Nessuna modifica |
| Importi riconosciuti | Invariati |
| Modalità di fruizione | Invariate |
| Diritti già acquisiti | Confermati |
| Obblighi già assolti | Restano validi |
| Nuova domanda di esonero | Non richiesta |
| Restituzione dell’incentivo legittimamente fruito | Non richiesta |
| Nuovi adempimenti aziendali | Nessuno |
L’INPS precisa espressamente che, con l’invio della comunicazione, risultano assolti gli obblighi informativi nei confronti dei beneficiari.
La ricezione della comunicazione non costituisce una contestazione della spettanza dell’agevolazione e non comporta alcun obbligo di restituire gli importi legittimamente fruiti.
Non è necessario presentare una nuova domanda, rettificare le precedenti richieste o modificare le modalità di utilizzo dell’esonero per il solo cambiamento della fonte finanziaria.
Rimangono naturalmente ferme le ordinarie verifiche sulla legittima spettanza dell’incentivo, indipendenti dalla comunicazione in esame.
Il ruolo del Fondo sociale europeo Plus
Il FSE+ costituisce uno dei principali strumenti finanziari dell’Unione europea a sostegno dell’occupazione, dell’inclusione sociale, delle competenze e dell’accesso al mercato del lavoro.
La programmazione 2021-2027 consente di finanziare interventi coerenti con tali obiettivi, compresi strumenti di politica attiva e incentivi destinati a favorire l’occupazione.
L’inserimento del Bonus under 36 tra le operazioni finanziabili permette di utilizzare le risorse europee a sostegno di una misura già attuata.
Il Regolamento UE 2021/1060 disciplina, tra l’altro, la visibilità del sostegno dell’Unione europea e gli obblighi informativi connessi all’utilizzo dei fondi.Nel caso specifico, l’INPS ha chiarito che la comunicazione inviata alle aziende assolve gli obblighi informativi verso i beneficiari.
Non devono quindi essere desunti nuovi obblighi aziendali di pubblicazione, rendicontazione o comunicazione dalla sola ricezione dell’informativa.
La distinzione è rilevante perché gli obblighi previsti per altre tipologie di operazioni finanziate dai fondi europei non possono essere automaticamente trasferiti alle imprese destinatarie di questa specifica comunicazione.
Nessun effetto sui rapporti di lavoro incentivati
Il passaggio al finanziamento FSE+ non modifica le condizioni che avevano consentito l’accesso all’esonero nel 2023.
Restano pertanto ferme le regole applicabili al momento dell’assunzione o trasformazione, comprese quelle relative all’età del lavoratore, all’assenza di precedenti rapporti a tempo indeterminato, alla tipologia contrattuale e alle condizioni generali di spettanza degli incentivi.
Non viene introdotta una nuova decorrenza del beneficio, né si determina un prolungamento della durata originariamente riconosciuta.
Occorre distinguere tra:
- spettanza dell’incentivo, determinata dalla normativa applicabile all’assunzione;
- fruizione dell’esonero, effettuata secondo le istruzioni contributive INPS;
- fonte di finanziamento, che individua le risorse utilizzate per sostenere la misura.
La novità dell’ottobre 2026 riguarda soltanto il terzo profilo.
Riferimenti normativi:
- Legge 30 dicembre 2020 n. 178, art. 1, commi 10–15
- Legge 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, comma 297
- INPS, Circolare 22 giugno 2023, n. 57
- INPS, Comunicazione 15 ottobre 2026
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