4° Contenuto Riservato: Tassazione compensi attività sportive dilettantistiche

SCHEDA PRATICA

DI DEVIS NUCIBELLA | 10 GIUGNO 2026

La corretta qualificazione dei compensi sportivi rappresenta oggi un passaggio essenziale per evitare errori fiscali e contributivi. Alla luce delle modifiche introdotte dalla riforma del lavoro sportivo, è necessario distinguere tra attività abituale e occasionale, verificare l’applicabilità delle franchigie previste per il dilettantismo e individuare il corretto trattamento dichiarativo dei compensi, dei premi e dei rimborsi spese.

Fonti ufficiali

Art. 36, comma 6, D.Lgs. n. 36/2021; art. 3, D.L. n. 71/2024 

In breve

Il D.Lgs. n. 36/2021, nel riformare la disciplina del lavoro sportivo:

  • ha soppresso, dal 1° luglio 2023, la possibilità di applicare il particolare regime previsto dalla lett. m) del comma 1 dell’art. 67 TUIR (detassazione fino a euro 10.000; se compenso eccedente opera una ritenuta a titolo di imposta fino a ulteriori euro 20.658,28; sul compenso eccedente operano le ordinarie aliquote d’imposta);
  • attualmente applicabile alle sole fattispecie diverse, di cui alla Sez. II-B) (direttori artistici e collaboratori tecnici da parte di cori e bande musicali/filodrammatiche).

Il successivo decreto “Correttivo” (D.L. n. 71/2024), nell’abrogare la lett. a) del comma 2 dell’art. 53 TUIR, ha disposto che:

  • compensi sportivi diversi da quelli di lavoro dipendente/co.co.co. (si ricorda che opera una presunzione di inquadramento tra le co.co.co. l’attività svolta nell’ambito del dilettantismo che possiede determinate caratteristiche di durata)
  • siano inquadrati:
  1. se svolti in via “abituale”: tra i redditi di lavoro autonomo professionale (art. 53, comma 1, TUIR)
  2. se svolti in via “occasionale”: tra i “redditi diversi” di cui all’art. 67, comma 1, lett. l), TUIR.

L’abrogazione ha consentito, dal 31 luglio 2024:

  • di includere nel “lavoro sportivo” unicamente il lavoro subordinato, le co.co.co. ed il lavoro autonomo abituale,
  • non anche l’attività sportiva occasionale (alla quale non si applica, pertanto, la franchigia di euro 15.000).

I compensi nello sport dilettantistico

Le particolari norme di cui all’art. 36, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2021 prevedono la seguente distinzione:

ai fini redditualinon costituiscono base imponibile ai fini fiscali (“franchigia fiscale”)
i compensi “di lavoro sportivo” nell’area del “dilettantismo” fino all’importo complessivo annuo di euro 15.000
ai fini previdenzialila franchigia di non imponibilità è ridotta a euro 5.000; inoltre, fino all’anno 2027 tutte le tipologie di lavoro sportivo fruiscono dell’abbattimento al 50% dell’aliquota
FRANCHIGIE DI NON IMPONIBILITÀ
FiscalePrevidenziale
15.0005.000
Fascia di redditoImposizione contributiva previdenziale
da 0 a € 5.000non saranno dovute imposte dirette e contributi previdenziali
da € 5.001 a € 15.000non vi sarà imposizione ai fini delle imposte dirette; sulle somme percepite eccedenti il limite di euro 5.000 saranno dovuti contributi previdenziali alla gestione separata (aliquota ridotta del 50% fino al 2027)
oltre € 15.000dovranno essere calcolate e versate sia le imposte sul reddito che i contributi previdenziali (aliquota ridotta del 50% fino al 2017)
Nota: i limiti sono complessivi e quindi dovranno essere calcolati cumulativamente per le diverse forme di reddito prodotto. All’atto del pagamento il lavoratore sportivo rilascia autocertificazione attestante l’ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell’anno solare.

Leggi anche la Guida Irpef

Ambito soggettivo

Secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 1, lettera dd) e dall’art. 25, comma 1, D.Lgs. n. 36/2021, come da ultimo modificato dal D.Lgs. n. 120/2023, nonché dal D.P.C.M. 27 ottobre 2023, il “lavoratore sportivo” si qualifica come:

  • atleta;
  • allenatore;
  • istruttore;
  • direttore tecnico;
  • direttore sportivo;
  • preparatore atletico;
  • direttore di gara;

ed è definito tale indipendentemente dal settore di appartenenza, ossia dilettantistico o professionistico. La prestazione deve essere svolta verso un corrispettivo.

Inoltre, per l’applicazione della nuova disciplina, la prestazione deve essere svolta a favore:

  • di un soggetto dell’ordinamento sportivo, iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche;
  • delle Federazioni sportive nazionali;
  • delle Discipline sportive associate;
  • degli Enti di promozione sportiva;
  • delle associazioni benemerite del CONI, del CIP e di Sport e salute Spa;
  • di altro soggetto tesserato;

compresi gli enti sportivi paralimpici.

È considerato lavoratore sportivo anche ogni altro tesserato che, sempre verso un corrispettivo, svolge la propria attività a favore dei soggetti sopra individuati.

Leggi L’Opinione Compensi per sport dilettantistico: ribadito l’onere della prova in capo all’ente sportivo

Le mansioni svolte da tali soggetti devono rientrare, sulla base dei vari regolamenti tecnici relativi alla singola disciplina sportiva, tra quelle necessarie per lo svolgimento delle attività sportive, con esclusione di quelle amministrativo-gestionale.

Si possono instaurare anche delle collaborazioni di carattere amministrativo gestionale che sono disciplinate dall’art. 37, D.Lgs. n. 36/2021. In base a quanto previsto dal comma 4, l’attività di tali soggetti è regolata, sia ai fini previdenziali, che ai fini tributari, alla medesime condizioni, di cui agli artt. 35 (commi 2, 6, 7, 8-bis e 8-ter) e 36 (comma 6), D.Lgs. n. 36/2021. 

AtletiLa qualifica di atleta si acquisisce a seguito di tesseramento. Infatti, come esplicitato all’art. 15, D.Lgs. n. 36/2021, il tesseramento è l’atto formale con il quale la persona fisica diviene soggetto dell’ordinamento sportivo ed è autorizzato a svolgere attività sportiva.
TecniciL’art. 17, D.Lgs. n. 36/2021, annovera tra i tecnici:
gli istruttori;
gli allenatori;
i maestri;
i selezionatori.
Similmente agli atleti, anche i tecnici devono essere tesserati.
Direttori di garaI direttori di gara partecipano allo svolgimento delle manifestazioni sportive per assicurare la regolarità tecnica. Provvedono, inoltre, alla direzione delle gare, all’accertamento e valutazione dell’attività, nonché alla registrazione dei relativi risultati (art. 18, D.Lgs. n. 36/2021).
Anche i direttori di gara devono essere tesserati.
Elenco mansioni qualificabili come sportiveIn attuazione di quanto previsto dal comma 1-ter, art. 25, D.Lgs. n. 36/2021 sono stati pubblicati sul portale Ministero per lo Sport i D.P.C.M. pubblicati, rispettivamente, il 26 gennaio 2024 , il 25 giugno 2024 , il 4 marzo 2025 e il 6 maggio 2026 , in cui sono state individuate le mansioni necessarie, oltre a quelle sopra individuate, per lo svolgimento dell’attività sportiva.
L’elenco è tenuto dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri e include le mansioni svolte dalle figure che, in base ai regolamenti tecnici delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, anche paralimpiche, sono necessarie per lo svolgimento delle singole discipline sportive e sono comunicate al Dipartimento per lo sport, attraverso il CONI e il CIP per gli ambiti di rispettiva competenza, entro il 31 dicembre di ciascun anno.

Indicazione in dichiarazione dei redditi  

Con la riforma portata dal D.Lgs. n. 36/2021 e dal successivo D.L. n. 71/2024 dal 1° luglio 2024 i redditi derivanti da attività sportiva dilettantistica possono essere così indicati in dichiarazione dei redditi. 

Redditi lavoro dipendente o assimilatiI redditi di lavoro dipendente o assimilati percepiti dai lavoratori sportivi operanti nel settore del dilettantismo vanno indicati:
al Quadro C (campi da C1 a C3) del Modello 730 indicando il codice 8;
al Quadro RC (campi da RC1 a RC3) del Modello REDDITI PF indicando il codice 8.
I redditi sono tassati per la parte eccedente i 15.000 euro.
Redditi lavoro autonomo professionaleIn caso di redditi da lavoro autonomo professionale si compila il quadro RE dove indicare:
il totale dei compensi percepiti dall’esercizio dell’attività di lavoro autonomo sportivo sarà indicato al rigo RE2,
i costi sostenuti, va indicato nei righi dal RE7 al RE19.
La particolarità del quadro è costituita dal rigo RE21 che, alla colonna 4, prevede l’indicazione del reddito prodotto da prestazioni di cui al D.Lgs. n. 36/2021 che potrà essere decurtato della franchigia massima di euro 15.000.
Reddito lavoro autonomo forfetario legge n. 190/2014In caso di redditi da lavoro autonomo professionale esercitati in regime forfetario ex legge n. 190/2014 i ricavi percepiti vanno indicati al rigo LM 22 con il relativo codice attività che determina il coefficiente di redditività.
Nella col. 7 “Casi particolari” dei righi LM22-LM27 va utilizzato il nuovo codice “2”: compensi percepiti nell’ambito del lavoro sportivo dilettantistico di cui all’art. 36, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2021 i quali non costituiscono reddito nei limiti dell’importo complessivo di 15.000 euro, mentre rilevano integralmente ai fini del calcolo del limite per la permanenza nel regime, previsto dai citati commi 54 e 71”.

Leggi la Guida Redditi Persone fisiche 2026 e la Scheda pratica Lavoratori sportivi e quadro LM modello Redditi

Rimborsi spese ai volontari

Dal 1° giugno 2024 è stata introdotta la possibilità di erogare ai volontari sportivi:

  • rimborsi forfetari a fronte di spese (non più da documentare) sostenute:
    • per attività svolte anche nel Comune di residenza del volontario
    • nel limite complessivo mensile di euro 400
  • in occasione di manifestazioni/eventi sportivi riconosciuti:
    • dalle Federazioni sportive nazionali o dalle DSO (Discipline sportive associate)
    • dagli Enti di promozione sportiva (anche paralimpici)
    • dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e salute spa

a condizione che esista una regolamentazione che disciplini:

  • le diverse tipologie di spese e le diverse tipologie di attività di volontariato
  • per le quali è ammessa tale modalità di rimborso.

Detti rimborsi:

  • non concorrono a formare il reddito del percipiente (non vanno dichiarati nel Mod. REDDITI PF e non si applica alcuna ritenuta)
  • tuttavia concorrono ai fini del superamento:

Si ritengono ancora ammessi (anche se non più espressamente disciplinati dall’art. 29, comma 2, D.Lgs. n. 36/2021) anche i rimborsi di spese documentate per vitto, alloggio e viaggio/trasporto sostenute dallo sportivo per prestazioni effettuate al di fuori del Comune di residenza, che permangono escluse da imposizione. 

Rimborsi ai volontari
TipologiaOltre ai rimborsi spese a piè di lista, anche:
i rimborsi forfettari
qualsiasi tipo di spesa/attività svolta
come deliberate dall’ente sportivo
Occasionesolo per eventi sportivi riconosciuti
Trasferteanche infracomunali
Limite mensileeuro 400
Regime fiscaleesenti IRPEF
Reg. previdenz.soggetti per la quota eccedente euro 5.000

Premi erogati ad atleti e tecnici

Il comma 6-quater del citato art. 36, D.Lgs. n. 36/2021 prevede l’applicazione di una ritenuta d’imposta pari al 20% (ex art. 30, comma 2, D.P.R. n. 600/1973), sulle somme versate ai tesserati, in qualità di atleti e tecnici che operano nell’area del dilettantismo, a titolo di premi per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive (anche a titolo di partecipazione a raduni), quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali/internazionali, da parte di:

  • CONI;
  • CIP;
  • Federazioni Sportive Nazionali;
  • Discipline Sportive Associate;
  • Enti di Promozione Sportiva;
  • Associazioni e società sportive dilettantistiche. 

Tassazione compensi settore professionistico

Per quanto riguarda la tassazione dei compensi dei lavoratori sportivi professionisti non è prevista una soglia di esenzione. Tutto il reddito percepito sarà, pertanto, assoggettato a tassazione ordinaria IRPEF.

L’unica eccezione è prevista per gli atleti under 23.

In base a quanto previsto dal comma 6-ter, art. 36 del citato D.Lgs. n. 36/2021, le retribuzioni degli atleti di età inferiore ai 23 anni percepite nell’ambito del settore professionistico, non costituiscono reddito per il percipiente fino all’importo annuo massimo di euro 15.000.

Per gli atleti under 23, pertanto, le somme percepite fino a euro 15.000,00 non concorrono alla determinazione del reddito imponibile ai fini del calcolo dell’aliquota d’imposta applicabile e delle detrazioni per lavoro dipendente.

Per gli sport di squadra, l’agevolazione è applicabile alle società sportive professionistiche con un fatturato non superiore a euro 5 milioni nella stagione sportiva precedente. 

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