3° Contenuto Riservato: Calcolo della prevalenza nelle attività agricole connesse

COMMENTO

DI MARCO BALDIN | 27 LUGLIO 2026

La qualificazione di un’attività come agricola connessa, con conseguente accesso al reddito agrario ex art. 32 del TUIR o ai regimi forfetari dell’art. 56-bis del TUIR, ruota attorno al requisito della prevalenza dei prodotti propri rispetto a quelli acquistati da terzi. Un requisito solo apparentemente semplice: i criteri di confronto variano con la natura dei beni, le conseguenze del mancato rispetto dipendono dall’inclusione del prodotto nel Decreto ministeriale e la verifica, secondo una lettura più recente, deve estendersi all’effettiva commercializzazione dei prodotti aziendali.

Premessa

L’art. 2135 c.c., nella formulazione introdotta dal D.Lgs. n. 228/2001, ha ampliato la nozione di imprenditore agricolo ben oltre la coltivazione del fondo, la silvicoltura e l’allevamento. Il comma 3 riconduce alla sfera agricola anche le attività, esercitate dal medesimo imprenditore, di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente dall’attività agricola principale, nonché la fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda.

È la cornice della multifunzionalità, fenomeno tutt’altro che marginale: secondo il Rapporto ISMEA di maggio 2026, le attività connesse incidono per il 18,8% sulla produzione agricola italiana, pari a 5,1 miliardi di euro. Sul piano fiscale, il raccordo è affidato all’art. 32, comma 2, lett. c), del TUIR, che assorbe nel reddito agrario le attività connesse aventi ad oggetto i prodotti del D.M. 13 febbraio 2015, e all’art. 56-bis del TUIR per le attività eccedenti tale perimetro.

I requisiti della connessione

La connessione poggia su due requisiti.

Quello soggettivo impone che l’attività connessa sia esercitata dal medesimo imprenditore agricolo che svolge l’attività principale, qualunque ne sia la forma giuridica.

Quello oggettivo richiede la prevalenza dei prodotti propri, ottenuti dal fondo, dal bosco o dall’allevamento, rispetto a quelli acquistati presso terzi.

La ratio è evidente: manipolazione, trasformazione e commercializzazione sono, isolatamente considerate, attività industriali o commerciali e diventano agricole ex lege solo in quanto naturale integrazione e valorizzazione della produzione aziendale. Venuto meno il rapporto di accessorietà, l’attività riacquista natura commerciale, con determinazione analitica del reddito.

Quando l’acquisto da terzi è ammesso

L’approvvigionamento presso terzi non è precluso. Le circolari dell’Agenzia delle Entrate n. 44/E/2002 e n. 44/E/2004 lo ammettono quando risponde a finalità di miglioramento qualitativo, incremento di quantità e redditività, più efficiente sfruttamento della capacità produttiva o ampliamento di gamma, purché limitato a prodotti del medesimo comparto produttivo in cui opera l’imprenditore (viticoltura, ortofrutta, allevamento, floricoltura).

È dunque agricola l’attività della cantina che acquista vino da taglio di terzi per migliorare la qualità del proprio, del caseificio che integra il latte aziendale con latte acquistato per aumentare la produzione di formaggio o dell’azienda ortofrutticola che affianca alla propria confettura di albicocche una confettura ottenuta da ciliegie acquistate.

Non lo è la mera rivendita di prodotti acquistati e non trasformati né manipolati: la vendita di 50 quintali di fragole comprate da terzi, senza alcun intervento, resta attività commerciale anche se affiancata a quella di fragole autoprodotte.

Il criterio di confronto: quantità o valore

Il giudizio di prevalenza segue criteri diversi a seconda dei beni posti a confronto.

Per i beni omogenei, appartenenti alla medesima specie merceologica, il confronto è quantitativo.

Un esempio: una cantina che vinifica 800 quintali di uva propria e 500 quintali di uva acquistata rispetta la prevalenza; se le proporzioni si invertono, il requisito viene meno.

Per i beni di specie diversa il confronto è invece di valore: si raffronta il valore normale dei prodotti ottenuti dall’attività agricola principale con il costo dei prodotti acquistati da terzi.

Si pensi a un’azienda che produce mele per un valore normale di 60.000 euro e acquista pere per un costo di 45.000 euro, trasformando entrambe in succhi: la prevalenza è rispettata. Se il costo delle pere salisse a 70.000 euro, la trasformazione perderebbe la connessione agricola.

Le conseguenze del mancato rispetto della prevalenza

Gli effetti del superamento della soglia variano a seconda che i beni ottenuti rientrino o meno nell’elenco del Decreto ministeriale.

Per i prodotti inclusi nel D.M. 13 febbraio 2015 opera una franchigia: il reddito agrario ex art. 32 del TUIR continua ad assorbire la trasformazione fino al doppio delle quantità prodotte in proprio, mentre l’eccedenza è tassata analiticamente.

Riprendendo l’esempio della cantina: con 500 quintali di uva propria e 800 acquistati, la vinificazione resta nel reddito agrario fino a 1.000 quintali complessivi (il doppio della produzione propria), mentre il reddito riferibile ai 300 quintali eccedenti va determinato analiticamente.

Per i prodotti non inclusi nel Decreto ministeriale, invece, il mancato rispetto della prevalenza travolge l’intero reddito, che si determina secondo le regole ordinarie dell’art. 56 del TUIR, senza alcun meccanismo di franchigia. Analogamente, la trasformazione che genera prodotti privi di connessione con l’attività agricola sconta la tassazione analitica: produrre yogurt dal latte aziendale è attività connessa, trasformare lo yogurt in gelato non lo è.

Per i prodotti non tabellati ma ottenuti prevalentemente dal fondo o dall’allevamento resta invece percorribile il forfait dell’art. 56-bis del TUIR, con coefficiente di redditività del 15% (25% per le prestazioni di servizi rese con attrezzature prevalentemente impiegate nell’attività agricola).

Il profilo temporale-commerciale della prevalenza

Un profilo meno esplorato, ma di crescente attualità interpretativa, riguarda la dimensione commerciale della verifica, tradizionalmente condotta sul piano degli approvvigionamenti. Le attività connesse trovano però la propria giustificazione economica e giuridica nella valorizzazione e nell’immissione sul mercato della produzione aziendale: il giudizio di prevalenza non può quindi prescindere dall’analisi dei prodotti che hanno effettivamente partecipato al ciclo economico attraverso la successiva commercializzazione.

Si consideri un imprenditore vitivinicolo che nel periodo d’imposta dispone di 700 quintali di uva propria e ne acquista 400 da terzi, ma che, per scelte commerciali, vende esclusivamente il vino ottenuto dall’uva acquistata, stoccando la produzione propria. 
Sul piano produttivo la prevalenza sarebbe formalmente rispettata; sul piano sostanziale, però, l’attività economicamente rilevante si esaurisce nella vendita di beni di terzi e il rapporto di accessorietà rischia di venire meno, perché l’attività connessa non assolve più alla funzione di valorizzazione della produzione aziendale.

Ne discende che la prevalenza va interpretata in modo unitario, avendo riguardo tanto alla provenienza delle materie prime quanto alla destinazione commerciale dei prodotti ottenuti. La commercializzazione dei prodotti propri, previamente manipolati o trasformati insieme a quelli di terzi nei limiti della prevalenza, non è un requisito formale, ma l’elemento sostanziale attraverso cui si manifesta all’esterno il collegamento funzionale con l’attività agricola principale: un aspetto che il professionista deve presidiare con attenzione, documentando non solo gli approvvigionamenti, ma anche la dinamica delle vendite nel periodo d’imposta.

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