SCHEDA PRATICA
DI ANDREA AMANTEA | 27 LUGLIO 2026
L’Assegno Unico Universale, D.Lgs. n. 230/2021, spetta per i figli minorenni senza particolari condizioni. Per i figli maggiorenni, invece il beneficio può continuare ad essere riconosciuto fino al compimento del 21° anno di età soltanto al ricorrere delle specifiche condizioni individuate dal legislatore. Tra queste, in ipotesi di svolgimento di un’attività lavorativa, dalla stessa può derivare un reddito complessivo nell’annuo di riferimento della domanda di AUU inferiore a 8.000 euro. Il reddito complessivo è dato dalla somma di tutti i redditi imponibili, al lordo degli oneri deducibili e di eventuali detrazioni spettanti (compresi quindi, ad esempio, i redditi da locazione). In alcuni casi entrano in gioco anche i limiti reddituali previsti dal TUIR per essere considerati figli a carico.
Fonti ufficiali
D.Lgs. n. 230/2021; D.P.C.M. n. 159/2013
Assegno Unico e Universale: peculiarità
Il D.Lgs. n. 230/2021 ha introdotto il c.d. Assegno Unico e Universale, c.d. AUU.
L’AUU è riconosciuto:
- per ogni figlio minorenne a carico, dal settimo mese di gravidanza;
- per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni, che in alternativa: frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, o un corso di laurea; svolga un tirocinio o un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8mila euro annui; sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego; svolga il servizio civile universale;
- per ogni figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.
L’assegno è erogato su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell’anno successivo e può essere richiesto anche in assenza di ISEE o con ISEE superiore alla soglia massima rivalutata annualmente (46.582,71 euro per l’anno 2026). In tal caso, saranno corrisposti gli importi minimi previsti dalla normativa.
Ai fini della spettanza dell’AUU sono considerati figli a carico quelli facenti parte del nucleo familiare individuato ai fini ISEE (combinato disposto art. 1 D.Lgs. n. 230/2021 e art. 3 D.P.C.M. n. 159/2013).
Come noto, l’Assegno Unico sostituisce le detrazioni per carichi di famiglia ex art. 12, comma 1, lette c), del TUIR le quali, in via residuale, spettano: per ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, e i figli conviventi del coniuge deceduto, di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni, nonché per ciascun figlio di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata.
Per i figli disabili di età pari o superiore a 21 anni le detrazioni per carichi di famiglia sono cumulabili con l’AUU eventualmente percepito (ai sensi del combinato disposto degli artt. 12 del TUIR e 2, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 230/2021).
Considerate le modifiche apportate dal comma 208 della legge n. 199/2025, per la determinazione degli importi spettanti a titolo di AUU: rileva il nuovo valore ISEE “per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione” che consente dei calcoli più favorevoli al contribuente.
Il nuovo valore ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione si applica esclusivamente alle seguenti prestazioni erogate dall’Istituto:
- Assegno di Inclusione (ADI);
- Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL);
- Assegno Unico e Universale per i figli a carico;
- Bonus asilo nido e forme di supporto domiciliare;
- Bonus nuovi nati.
L’INPS, con il mess. n. 102 del 12 gennaio 2026, si è soffermata sulle novità in esame “Introduzione ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione”; successivamente, con il mess. n. 799 del 6 marzo 2026, ha recepito il decreto dipartimentale del 2 marzo 2026 che ha approvato l’aggiornamento della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e dei modelli di attestazione per il calcolo dell’ISEE (si veda per le precedenti modifiche il D.P.C.M. n. 13/2025).
AUU – Verifica limiti reddituali figli maggiorenni fino a 21 anni
L’Assegno Unico Universale, D.Lgs. n. 230/2021, spetta per i figli minorenni senza particolari condizioni.
Per i figli maggiorenni, invece, il beneficio può continuare ad essere riconosciuto fino al compimento del 21° anno di età soltanto al ricorrere delle specifiche condizioni individuate dal legislatore.
Tra queste in ipotesi di svolgimento di un’attività lavorativa, dalla stessa può derivare un reddito complessivo nell’annuo di riferimento della domanda di AUU che deve essere inferiore a 8.000 euro.
La circ. INPS n. 23/2022 ha chiarito che le condizioni elencate dalla norma devono sussistere al momento della domanda e per tutta la durata della prestazione.
Il limite di reddito complessivo lordo presunto, pari a euro 8.000 non si applica per i figli maggiorenni disabili.
Il reddito complessivo è dato dalla somma di tutti redditi imponibili, al lordo degli oneri deducibili e di eventuali detrazioni spettanti (compresi quindi, ad esempio, i redditi da locazione).
Si veda il mess. INPS n. 1714/2022.
Nello stesso messaggio è stato specificato che, in applicazione dell’art. 3 del D.P.C.M. n. 159/2013, in combinato disposto con le sopracitate regole dell’AUU:
- il figlio maggiorenne fino ai 21 anni, che convive con uno o entrambi i genitori, fa parte del nucleo familiare del genitore/dei genitori con il quale/con i quali convive,
- a prescindere dal carico fiscale e con l’ulteriore condizione che, nell’anno di riferimento della domanda di AUU, non deve possedere un reddito complessivo ai fini IRPEF superiore a euro 8.000,
- se non convivente, se il figlio è “attratto al nucleo familiare” dei genitori ex comma 5 del citato art. 3 (se non sia, a sua volta, coniugato e/o abbia figli propri), rileva altresì la condizione di figlio a carico individuata dal TUIR.
In tale ultimo caso, figli maggiorenni non conviventi, ai fini dell’AUU:
- nel secondo anno solare antecedente, il reddito complessivo lordo del figlio non deve superiore alla soglia di euro 4.000 prevista dal TUIR per i figli di età inferiore a 24 anni;
- nell’anno di riferimento dell’AUU, il reddito complessivo lordo presunto non deve superare l’importo pari a euro 8.000 (anche in questo caso si dovrebbe considerare l’anno solare e non il periodo compreso tra marzo dell’anno N e febbraio dell’anno N+1, periodo di riconoscimento della misura di sostegno al reddito).
A tal fine rilevano le seguenti fonti reddituali:
- il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca;
- le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, Rappresentanze diplomatiche e consolari, Missioni, Santa Sede, Enti gestiti direttamente da essa ed Enti Centrali della Chiesa Cattolica;
- la quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
- il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato in applicazione regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98);
- il reddito d’impresa o di lavoro autonomo conseguito in regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni (art. 1, commi da 54 a 89, legge 23 dicembre 2014, n. 190);
- le mance elargite dai clienti ai lavoratori del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, assoggettate a imposta sostitutiva.
Non rientrano invece nel conteggio del reddito complessivo:
- i redditi esenti;
- i redditi assoggettati a tassazione separata, anche per opzione (ad es. la plusvalenza derivante dalla cessione di un terreno edificabile);
- i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta (ad es. i redditi da capitale derivanti da partecipazioni in società di capitali).
Il figlio maggiorenne, per il quale sia stato disposto un provvedimento di affidamento temporaneo prorogato fino ai 21 anni, può scegliere di fare nucleo a sé stante o fare parte del nucleo familiare dell’affidatario (in analogia a quanto previsto per i minorenni dall’art. 3, comma 4, del D.P.C.M. n. 159/2013).
Nel caso di neomaggiorenni in uscita da convivenza anagrafica o affidamento temporaneo, infatti, il principio di attrazione “al nucleo familiare naturale” non si applica e il figlio fa parte di un nucleo diverso da quello dei genitori (cfr. il paragrafo 1.1.10 della Parte 2 delle Istruzioni per la compilazione della DSU), presentando direttamente o per il tramite dell’affidatario la domanda di AUU (mess. INPS n. 1714/2022).
Nei fatti, i c.d. care leavers possono fare nucleo singolo ai fini ISEE nel caso che ci siano entrambe le seguenti condizioni:
- siano stati allontanati dalla famiglia di origine con decreto dell’autorità giudiziaria che li ha collocati in comunità o in affidamento etero-familiare
- abbiano una residenza diversa dalla casa di residenza del nucleo d’origine o, quantomeno, abbiano fatto la richiesta di cambio di residenza (vedi anche nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 23 dicembre 2021).
N. 1
Marco, 20 anni, vive in un appartamento in locazione per motivi di studio. Non è coniugato, non ha figli e nel 2024 ha percepito un reddito complessivo ai fini Irpef di euro 3.650. Per il 2026 prevede di conseguire un reddito di euro 7.400.
Soluzione: il figlio continua ad essere attratto nel nucleo ISEE dei genitori. Essendo rispettato il limite di euro 4.000 nel secondo anno antecedente e quello presunto di euro 8.000 nell’anno di riferimento dell’AUU, la prestazione continua a spettare.
Osserva: per i figli non conviventi la verifica deve essere effettuata su entrambi i limiti reddituali.
N. 2
Giulia, 20 anni, è fiscalmente a carico dei genitori e possiede un reddito inferiore ai limiti previsti dalla normativa. Nel corso dell’anno contrae matrimonio.
Soluzione: dal momento del matrimonio il figlio costituisce un autonomo nucleo familiare con il coniuge e viene meno il presupposto dell’attrazione nel nucleo dei genitori. Per tale motivo non è più possibile riconoscere l’Assegno Unico in favore dei genitori.
Osserva: il rispetto dei limiti reddituali, da solo, non è sufficiente quando vengono meno gli ulteriori requisiti previsti dall’art. 3 del D.P.C.M. n. 159/2013.
N. 3
Luca, 19 anni, non è coniugato, è fiscalmente a carico dei genitori e possiede redditi inferiori alle soglie previste. Successivamente diventa padre di un bambino.
Soluzione: il figlio maggiorenne entra a far parte del nucleo familiare costituito con il proprio figlio e non può più essere considerato attratto nel nucleo dei genitori ai fini dell’Assegno Unico. Sarà invece legittimato a richiedere direttamente la prestazione in qualità di genitore.
Osserva: la nascita di un figlio modifica la composizione del nucleo familiare e incide direttamente sul diritto all’Assegno Unico.
Considerato che il reddito da prendere in considerazione per determinare se il figlio maggiorenne non convivente sia fiscalmente a carico o meno dei genitori è quello relativo all’anno di riferimento dei redditi riportati nella DSU (secondo anno solare precedente la presentazione della DSU), rispetto alle DSU presentate nel 2026 l’anno di riferimento è il 2024, dunque il limite per la verifica del “carico fiscale” pari a 4.000 euro può essere verificato per tale anno prima della presentazione della domanda di AUU, mentre quello di 8.000 può essere solo presunto visto il riferimento all’anno di percezione dell’AUU.
| Esempi – Verifica limiti reddituali | |||
| Ipotesi | Redditi 2° anno antecedente richiesta AUU- | Reddito annuo AUU | Indicazioni |
| Figlio convivente con i genitori | € 7.500 (non rilevante) | € 7.200 | AUU spettante: convivente e reddito inferiore a € 8.000. |
| Figlio non convivente, non coniugato e senza figli | € 3.700 | € 7.500 | AUU spettante: rispettate sia la soglia di € 4.000 sia quella di € 8.000. |
| Figlio non convivente, non coniugato e senza figli | € 3.400 | € 8.500 | AUU non spettante: superata la soglia di € 8.000 nell’anno AUU. |
| Figlio non convivente, non coniugato e senza figli | € 4.200 | € 7.500 | AUU non spettante: superata la soglia di € 4.000 per essere fiscalmente a carico nel 2° anno solare precedente la presentazione della DSU |
| Figlio coniugato | / | / | / |
Nei casi in cui il figlio maggiorenne inizi a lavorare o registri un incremento dei redditi percepiti, occorre verificare la permanenza delle condizioni richieste dalla normativa e l’eventuale necessità di aggiornare la domanda presentata all’INPS: occorre rinunciare alla domanda presentata in precedenza, restituendo gli importi eventualmente percepiti nell’anno solare di riferimento.
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