SCHEDA PRATICA
DI DEVIS NUCIBELLA | 25 GIUGNO 2026
L’art. 16-ter TUIR (così come modificato dalla Legge di bilancio 2025) dispone che, a decorrere dal 2025 per i contribuenti con un reddito complessivo superiore a € 75.000, gli oneri e le spese risultano detraibili entro un ammontare massimo, calcolato sulla base di un coefficiente familiare.
Per alcune spese, tra le quali:
– interessi passivi relativi a mutui per l’acquisto o costruzione o ristrutturazione dell’abitazione principale,
prestiti e mutui agrari,
l’inclusione ovvero l’esclusione dal computo degli oneri per i quali opera il “riordino” delle detrazioni dipende dalla data di stipula del mutuo o prestito, fino al 2024 ovvero dal 2025.
Questo comporta una particolare modalità di compilazione della dichiarazione dei redditi.
Fonti ufficiali
Artt. 15 e 16-ter TUIR; Istruzioni mod. REDDITI 2026 PF
Riordino detrazioni
Dal 2025 è introdotto il c.d. riordino delle detrazioni: per soggetti con reddito complessivo (RN1, col. 1 – RN2) superiore a € 75.000, gli oneri e le spese, complessivamente considerati, sono ammessi in detrazione fino ad un importo specifico, calcolato moltiplicando:
- l’importo base di € 14.000 (se il reddito è compreso tra € 75.000 ed € 100.000) oppure € 8.000 (se il reddito è superiore a € 100.000);
- per il coefficiente stabilito in relazione al numero di figli a carico (0,50 per nessun figlio, 0,70 per 1 figlio, 0,85 per 2 figli, 1 da 3 figli in poi o in presenza di almeno 1 figlio disabile).
Per effetto di tale operazione, l’ammontare massimo di spesa detraibile è così individuato:
| Numero figli a carico | Spesa massima detraibile | |
| Reddito superiore a € 75.000 ma non a € 100.000 | Reddito superiore a € 100.000 | |
| 0 | 7.000 | 4.000 |
| 1 | 9.800 | 5.600 |
| 2 | 11.900 | 6.800 |
| 3 o più figli o almeno un figlio disabile | 14.000 | 8.000 |
| Oneri esclusi dal riordino Il riordino delle detrazioni non si applica: alle spese sanitarie; alle somme investite nelle start up innovative e PMI innovative; agli interessi passivi in relazione a prestiti/mutui agrari, mutui per l’acquisto o costruzione dell’abitazione principale stipulati fino al 31 dicembre 2024; ai premi di assicurazione detraibili sostenuti in dipendenza di contratti stipulati fino al 31 dicembre 2024; alle rate relative a spese per recupero edilizio sostenute fino al 31 dicembre 2024. | |
| Interessi passivi | Gli interessi passivi per contratti stipulati dal 2025 sono soggetti al riordino in esame mentre quelli stipulati precedentemente sono esclusi. Questo porta ad una nuova modalità di compilazione della dichiarazione dei redditi. |
Interessi passivi su prestiti e mutui agrari
| Oneri ammessi | Tra gli oneri ammessi in detrazione rientrano: gli interessi passivi; gli oneri accessori; le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione; pagati nel periodo d’imposta di riferimento, indipendentemente dalla scadenza della rata, per prestiti o mutui agrari di ogni genere. Si tratta di finanziamenti sia di esercizio che di miglioramento a breve, medio e lungo termine previsti dalla legge per l’ordinamento del credito agrario; il prestito o mutuo agrario può riguardare, senza limitazioni, qualsiasi tipologia di terreno. |
| Limiti alla detrazione | L’importo ammesso in detrazione non può essere superiore alla somma del reddito dominicale e agrario dichiarati, tenendo conto delle rispettive rivalutazioni (80 e 70%) e, in aggiunta, dell’ulteriore rivalutazione pari, dal 2016, al 30%. Sono rilevanti solo i redditi imponibili: conseguentemente i coltivatori diretti e IAP per i quali i redditi dominicale e agrario non concorrono alla formazione del reddito imponibile, se inferiori a € 10.000, non possono fruire della detrazione in esame. |
| Compilazione della dichiarazione dei redditi |
| Quadro RP (righi RP8 – RP13 campo 2). Codice Tipo di contratto Detraibilità 11 stipulati fino al 31.12.2021 possono far maturare il trattamento integrativo 47 stipulati dall’1.1.2022 al 31.12.2024 non rilevano per la spettanza del trattamento integrativo non si applica il riordino della detrazione 56 stipulati dall’1.1.2025 non rilevano per la spettanza del trattamento integrativo si applica il riordino della detrazione |
Interessi passivi su mutui per acquisto abitazione principale
| Oneri ammessi | È possibile beneficiare della detrazione del 19% per: gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, corrisposti nel periodo di imposta di riferimento per mutui ipotecari per acquisto dell’abitazione principale, indipendentemente dalla scadenza della rata. |
| Limiti alla detrazione | L’importo massimo detraibile è pari a € 4.000. In particolare: mutui stipulati entro il 31 dicembre 1992: l’importo di € 4.000,00 costituisce il limite massimo detraibile riferibile ad ogni singolo intestatario; mutui stipulati dal 1° gennaio 1993: Il limite di € 4.000,00 deve essere inteso come valore complessivo, vale a dire limite massimo da dividere tra i cointestatari del contratto di mutuo. La detrazione spetta sulla quota di interessi passivi corrispondenti alla parte di mutuo effettivamente utilizzata a copertura dell’acquisto dell’immobile, espressa con un coefficiente di detraibilità “(D)” calcolato secondo il seguente rapporto: D = costo di acquisto dell’immobile + oneri accessori relativi all’acquisto e alla stipula del mutuo capitale preso a mutuo |
| Compilazione della dichiarazione dei redditi |
| Quadro RP (rigo RP7 campo 2). Codice Tipo di contratto Detraibilità 7 stipulati fino al 31.12.2021 possono far maturare il trattamento integrativo 48 stipulati dall’1.1.2022 al 31.12.2024 non rilevano per la spettanza del trattamento integrativo non si applica il riordino della detrazione 57 stipulati dall’1.1.2025 non rilevano per la spettanza del trattamento integrativo si applica il riordino della detrazione |
Interessi passivi su mutui per costruzione/ristrutturazione abitazione principale
| Oneri ammessi | In relazione ai mutui ipotecari contratti per la costruzione o ristrutturazione dell’abitazione principale, sono ammessi in detrazione: gli interessi passivi; gli oneri accessori; le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione; pagati nell’anno di riferimento ed indipendentemente dalla scadenza della rata. |
| Condizione detraibilità | Per fruire della detrazione in esame, il mutuo, necessariamente ipotecario, deve essere stato stipulato: per la costruzione (ex novo) o per la ristrutturazione – art. 3, lett. d), D.P.R. n. 380/2001 – dell’immobile da adibire ad abitazione principale, il tipo di intervento realizzato (costruzione o ristrutturazione) è indicato nella documentazione edilizia rilasciata dal Comune competente; dal 1° gennaio 1998 in poi, da parte del soggetto che ha (o avrà) il possesso dell’abitazione principale a titolo di proprietà o altro diritto reale: il contribuente deve risultare sia proprietario dell’immobile che intestatario del contratto di mutuo (in entrambi i casi, almeno per una quota), stipulato nei 6 mesi antecedenti ovvero nei 18 mesi successivi all’inizio dei lavori di costruzione o ristrutturazione. |
| Compilazione della dichiarazione dei redditi |
| Quadro RP (righi RP8 – RP13 campo 2). Codice Tipo di contratto Detraibilità 10 stipulati fino al 31.12.2021 possono far maturare il trattamento integrativo 46 stipulati dall’1.1.2022 al 31.12.2024 non rilevano per la spettanza del trattamento integrativo non si applica il riordino della detrazione 55 stipulati dall’1.1.2025 non rilevano per la spettanza del trattamento integrativo si applica il riordino della detrazione |
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