3° Contenuto Riservato: Pensioni estere: tassazione nello Stato di residenza o nello Stato della fonte

COMMENTO

DI ENNIO VIAL, ADRIANA BAREA | 29 GIUGNO 2026

Lo scorso 29 maggio l’Agenzia ha diramato un trittico di Risposte ad interpello aventi ad oggetto la tassazione delle pensioni in ambito internazionale. Gli interventi dell’Ufficio appaiono coerenti con precedenti prese di posizione. L’occasione è utile per distinguere ancora una volta le pensioni percepite in relazione ad una cessata attività di lavoro dipendente che si distinguono tra private (art. 18 Convenzione) e pubbliche (art. 19 Convenzione) e quelle connesse ad una cessata attività di lavoro autonomo che vengono invece annoverate tra i redditi diversi.

Ritorna il caso della pensione ad un ex medico trasferito all’estero

L’Interpello 29 maggio 2026, n. 112 affronta il caso di una signora in possesso della doppia cittadinanza italiana e lussemburghese che ha trasferito la propria residenza fiscale in Lussemburgo dall’anno Y.

L’istante riferisce che, quando era fiscalmente residente in Italia, lavorava come medico specialista ambulatoriale a tempo pieno presso una Aslma, nel contempo, esercitava la professione anche come lavoratore autonomo. In ragione di questa duplice attività l’istante beneficia, ora, di una pensione erogata dall’INPS sia in ragione dell’attività svolta come dipendente dell’Asl sia in ragione dell’attività svolta come lavoratore autonomo.

Pur non essendo espressamente evidenziato nell’istanza, l’istante potrebbe aver scelto di sommare i contributi versati tra i due enti attraverso il cumulo contributivo gratuito; ciò giustificherebbe l’erogazione da parte dell’INPS anche della pensione connessa alla precedente attività di lavoro autonomo, tradizionalmente di competenza dell’ENPAM.

L’istante, in quanto soggetto fiscalmente residente in Lussemburgo, chiede quale sia il corretto trattamento impositivo delle pensioni percepite, posto che l’INPS le assoggetta a ritenuta ma anche le Autorità fiscali lussemburghesi richiedono di assoggettare ad imposizione le suddette pensioni.

L’Agenzia, in relazione alla pensione ENPAM connessa ad una precedente attività di lavoro autonomo, coerentemente con quanto già affermato in relazione alla pensione ENASARCO corrisposta ad un agente, nella Risposta ad Interpello 12 febbraio 2019, n. 35 ed in relazione sempre ad una pensione ENPAM oggetto della Risposta ad Interpello 20 gennaio 2023, n. 125, afferma che la pensione in oggetto non rientra nell’art. 18 o 19della Convenzione, bensì nell’art. 21 che disciplina i redditi diversi con tassazione esclusiva nel Paese del percettore.

Pertanto, a fronte della tassazione esclusiva nel Paese di residenza, in caso di mancato esercizio da parte dell’INPS della facoltà di dare applicazione diretta all’esenzione convenzionale, per la Signora sussiste il diritto a richiedere il rimborso le ritenute alla fonte operate dal citato Istituto previdenziale, presentando la relativa istanza, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 602/1973 al Centro Operativo di Pescara.

In relazione alla pensione connessa all’attività di medico dipendente, invece, la stessa viene disciplinata dall’art. 19paragrafo 2, lett. a) della Convenzione in quanto trattasi di “pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica od amministrativa o da un suo Ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, a una persona fisica a titolo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione o Ente locale”. Conseguentemente, la pensione è soggetta a tassazione esclusiva in Italia.

Non trova applicazione la successiva lett. b) del citato articolo, con conseguente tassazione esclusiva nel Paese di residenza, in quanto la lett. b) richiede, nel caso di specie, la sussistenza della sola cittadinanza lussemburghese, mentre la Signora ha la cittadinanza di entrambi i Paesi.

La pensione di sicurezza sociale non cambia pelle

La Risposta ad interpello n. 113 affronta il caso di un soggetto fiscalmente residente in Francia che intende spostare la propria residenza fiscale in Italia a decorrere dal periodo d’imposta Y e che risulta percettore di una pensione derivante dal proprio cessato impiego presso la EDF(Electricité de France).

Si apprende dall’Istanza che la pensione è erogata al suddetto contribuente dalla Casse Nationale des Industries Electriques et Gassières (CNIEG) e che, con uno scambio di lettere intervenuto nel 2000, le Autorità competenti di Italia e Francia hanno convenuto di inquadrare le pensioni erogate dalla CNIEG nell’ambito dell’art. 18paragrafo 2 della Convenzione tra l’Italia e la Francia, concernente i trattamenti pensionistici corrisposti in applicazione della legislazione sulla sicurezza sociale, con conseguente assoggettamento ad imposizione concorrente di tali emolumenti.

Secondo l’istante, invece, essendo la EDF divenuta, dal 1° novembre 2023interamente controllata dallo Stato francese, qualificandosi come impresa pubblica di interesse nazionale, dovrebbe trovare applicazione l’art. 19 della Convenzione, con tassazione esclusiva in Francia (Paese della fonte).

L’Agenzia ritiene non accoglibile la richiesta dell’Istante affermando che le pensioni erogate dalla CNIEG alla categoria professionale del personale delle industrie elettriche e del gas sono ricomprese nell’elenco delle prestazioni pensionistiche da considerarsi incluse nel regime di sicurezza sociale francese (di cui nell’allegato all’Accordo del 20 dicembre 2000). Pertanto, la pensione è da assoggettare a tassazione concorrente, ai sensi dell’art. 18paragrafo 2 della Convenzione.

Inoltre, non potrebbe, in ogni caso, trovare applicazione l’art. 19 in quanto:

  • l’attività lavorativa, a fronte della quale l’Istante riceve il trattamento pensionistico, è stata svolta quasi per l’intero arco della vita lavorativa alle dipendenze di un datore di lavoro privato;
  • anche ove astrattamente fosse possibile considerare l’ultimo periodo di lavoro come svolto alle dipendenze dello Stato francese e, quindi, considerare la quota parte del trattamento pensionistico relativo a tale periodo come rientrante nell’ambito applicativo dell’art. 19 della Convenzione, alla suddetta quota dovrebbe essere applicato il paragrafo 3 della citata disposizione convenzionale (in quanto l’EDF svolge indubbiamente un’attività commerciale) che rimanda alle disposizioni contenute nell’art. 18 del citato Trattato internazionale.

L’assegno vitalizio dell’ex consigliere non è una pensione

Da ultimo, l’Interpello n. 114 del 29 maggio 2026 affronta il caso di un soggetto fiscalmente residente in Tunisia dall’anno X che percepisce un assegno vitalizio erogato da una Regione italiana, maturato a seguito della cessazione dalla carica di consigliere regionale.

L’Istante chiede se il suddetto trattamento ricada all’interno dell’art. 18 della Convenzione o all’interno dell’art. 19

L’Ufficio, al fine di rispondere al quesito posto, richiama la risoluzione n. 262/E del 26 ottobre 2009 ove è stato chiarito che il regime impositivoprevisto per gli assegni vitalizi collegati ad una carica elettiva fa sì che gli stessi non si configurino, ai fini fiscali, come trattamenti pensionistici, bensì come una vera e propria indennità correlata alla cessazione della carica.

Conseguentemente, gli assegni corrisposti a seguito della cessazione della carica di consigliere regionale, ricadono nell’ambito applicativo dell’art. 50, comma 1, lett. g), del TUIR e, se percepiti da soggetti non residenti, non si considerano prodotti in Italia in quanto non annoverati dall’art. 23del TUIR tra i redditi prodotti in Italia da non residenti.

In ragione di ciò, la suddetta indennità non è assoggettabile a tassazione in Italia a prescindere dal disposto convenzionale.

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