4° Contenuto Riservato: Bonus ristrutturazione: verifica documentazione per la dichiarazione dei redditi 2026

SCHEDA PRATICA

DI ANDREA AMANTEA | 29 GIUGNO 2026

Anche rispetto alla stagione dichiarativa 2026, periodo d’imposta 2025, assume particolare rilievo la verifica della documentazione che legittima l’inserimento delle spese di ristrutturazione in dichiarazione dei redditi, 730 e modello Redditi, anche nell’ambito della dichiarazione precompilata. Gli uffici possono chiedere al contribuente una serie di documenti i quali sono ben individuati nel dettaglio dal D.M. MEF n. 41/1998 e dal provvedimento Agenzia delle entrate n. 149646 del 2 novembre 2011. La verifica dei requisiti documentali richiesti dal legislatore in alcuni casi potrebbe portare alla decadenza dell’agevolazione.

Fonti ufficiali

Art. 16-bis TUIR; D.M. MEF n. 41/1998; Provv. Agenzia delle entrate n. 149646 del 2 novembre 2011

Il bonus ristrutturazione. La verifica sulla documentazione

Partiamo dal presupposto che il controllo da parte del CAF o del professionista abilitato, in relazione a spese suddivise in più anni quali sono le spese di ristrutturazione, ex art. 16-bis TUIR, deve essere effettuato ad ogni utilizzo della rata dell’onere ai fini del riconoscimento della spesa.

Al riguardo, con la circolare 31 maggio 2005, n. 26/E, è stato chiarito che il soggetto che presta l’assistenza fiscale può, qualora abbia già verificato la documentazione in relazione ad una precedente rata e ne abbia eventualmente conservato copia, non richiederne di nuovo al contribuente l’esibizione. 

Ciò anche in considerazione del fatto che il potere di accertamento sul fatto generatore e sul presupposto costitutivo del componente di reddito può essere attivato rispetto alla dichiarazione in cui è indicata una delle singole rate di deduzione/detrazione. Dunque la decadenza non deve essere rapportata alla dichiarazione relativa al periodo di imposta nel quale quel componente sia maturato o iscritto per la prima volta in bilancio (Cass., SS.UU., sent. 25 marzo 2021, n. 8500). 

Sulla base di tali indicazioni deve essere conteggiato il termine di decadenza per l’accertamento ex art. 43 del D.P.R. n. 600/1973. 

Detto ciò, laddove il contribuente ricorra alla dichiarazione dei redditi precompilata, modello Redditi o 730, deve tenere conto di specifiche regole sui controlli esperibili dall’Ufficio sugli oneri inseriti nel dichiarativo. 

Controlli dichiarazione precompilata (Mod. Redditi e 730)
Dichiarazione inviata dal contribuenteDichiarazione inviata dall’intermediario
Senza modificheNo controlli su oneri agevolati comunicati da soggetti terzi. Resta fermo il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni.Senza modificheNo controlli formali su oneri agevolati comunicati da soggetti terzi. Resta fermo il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni.
Con modificheControlli su oneri modificati relativamente ai documenti che giustificano la modifica.Con modificheControlli documentali nei confronti degli intermediari abilitati, anche sugli oneri detraibili e deducibili che sono stati comunicati all’Agenzia delle entrate, ad eccezione dei dati delle spese sanitarie, per le quali il controllo formale è effettuato relativamente ai soli documenti di spesa che non risultano indicati/modificati rispetto alla dichiarazione precompilata.

Sempre rispetto alla dichiarazione precompilata, quadro E del 730 o del quadro RP del modello Redditi, è necessario fare delle precisazioni in merito all’inserimento della 1° rata di detrazione del bonus ristrutturazione: 

  • nella dichiarazione è inserita la prima rata delle spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di riqualificazione energetica, per l’installazione di colonnine di ricarica e per l’arredo degli immobili ristrutturati effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, per i quali è stata verificata la congruenza tra gli importi comunicati dagli amministratori di condominio e i bonifici pagati dai condomìni e comunicati all’Agenzia delle entrate da Banche e Poste;
  • per gli interventi effettuati sulle singole abitazioni sono riportati solo nel foglio riepilogativo i dati dei bonifici relativi alle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per l’installazione di colonnine di ricarica, per l’arredo degli immobili ristrutturati, e per interventi di riqualificazione energetica.

Dunque, rispetto a tale ultimo punto, nel momento in cui i dati di cui al foglio informativo sono travasati in dichiarazione dei redditi dal contribuente o dal professionista che presta assistenza fiscale, la dichiarazione sarà considerata modificata, in quanto cambierà il risultato della dichiarazione, IRPEF a debito ovvero a credito.

Di conseguenza scatteranno le regole sui controlli come sopra individuate. 

Vengono invece riportate direttamente nella dichiarazione precompilata le rate successive alla prima, ricavate dalla dichiarazione dell’anno precedente. 

Bonus ristrutturazione. La documentazione da conservare

Per individuare la documentazione di cui il contribuente deve necessariamente essere in possesso per legittimare l’inserimento della dichiarazione dei redditi delle singole rate di detrazione afferenti il bonus ristrutturazione, si deve fare riferimento: 

  • al D.M. MEF n. 41/1998 e
  • al provvedimento Agenzia delle entrate n. 149646 del 2 novembre 2011.

La documentazione indicata nei suddetti “provvedimenti” può essere richiesta dagli Uffici ai contribuenti che si avvalgono delle detrazioni per lavori di ristrutturazione edilizia attualmente disciplinati dal combinato disposto art. 16-bis TUIR e art. 16 del D.L. n. 63/2013.

Verifica documentazione sul bonus ristrutturazione
CosaControlli sul bonus ristrutturazione
Documentazione richiesta (da conservare ed esibire)Domanda di accatastamento, se l’immobile non è ancora censito;
ricevute di pagamento dell’IMU, se dovuta;
delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori e tabella millesimale di ripartizione delle spese, per gli interventi sulle parti condominiali;
dichiarazione di consenso all’esecuzione dei lavori del possessore dell’immobile, per gli interventi effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi;
abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessioni, autorizzazioni, eccetera) o, se la normativa non prevede alcun titolo abilitativo, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui indicare la data di inizio dei lavori e attestare che gli interventi realizzati rientrano tra quelli agevolabili;
comunicazione preventiva all’ASL competente qualora la stessa sia obbligatoria secondo le vigenti disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri.
Ipotesi di decadenzaOmessa comunicazione preventiva all’ASL competente, se obbligatoria;
pagamento lavori senza bonifico parlante ovvero con bonifico errato senza ritenuta (8% per i bonifici effettuati fino al 29 febbraio 2024 e dell’11% per quelli effettuati successivamente a tale data) salvo rilascio da parte dell’impresa di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui attesti di aver ricevuto le somme e di averle incluse nella propria contabilità d’impresa;
mancata esibizione fatture o ricevute che dimostrano le spese effettuate;
mancata esibizione ricevuta del bonifico o intestazione ricevuta a persona diversa da quella che richiede la detrazione;
ricevuta del bonifico effettuato dall’istituto di credito/finanziaria in ipotesi di lavori “finanziati”;
opere edilizie eseguite in difformità alle norme urbanistiche ed edilizie comunali;
violazione norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e quelle relative agli obblighi contributivi (art. 4, lett. d, D.M. MEF n. 41/1998). Per queste violazioni il contribuente non perde l’agevolazione se è in possesso di una dichiarazione della ditta esecutrice dei lavori (resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000) che attesta l’osservanza delle suddette norme (Fonte: Guida Agenzia delle entrate).

Tra la documentazione da conservare ed eventualmente esibire agli Uffici in sede di controllo, abbiamo richiamato la comunicazione preventiva all’ASL competente qualora la stessa sia obbligatoria secondo le vigenti disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri.

Infatti, tale obbligo è previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” (Testo Unico sulla sicurezza nei cantieri), il quale all’art. 99 individua i casi in cui è necessaria la notifica preliminare all’ASL competente per territorio prima dell’avvio dei lavori.

L’art. 99 citato dispone l’obbligo di preventiva comunicazione all’ASL nei seguenti casi:

  • cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporaneamente;
  • cantieri che, inizialmente non soggetti all’obbligo di notifica, ricadono nella categoria precedente per effetto di varianti in corso d’opera;
  • cantieri in cui opera un’unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno (U-G).

In riferimento alle varianti in corso d’opera: “in tema di appalto, le nuove opere richieste dal committente costituiscono varianti in corso d’opera ove, pur non comprese nel progetto originario, siano necessarie per l’esecuzione migliore ovvero a regola d’arte dell’appalto o, comunque, rientrino nel piano dell’opera stessa e, invece, sono lavori extracontrattuali se siano in possesso di una individualità distinta da quella dell’opera originaria, pur se ad essa connessi, ovvero ne integrino una variazione quantitativa o qualitativa oltre i limiti di legge, sicché, nel primo caso, l’appaltatore è, in linea di principio, obbligato ad eseguirle, mentre, nel secondo, le opere debbono costituire oggetto di un nuovo appalto” (Corte di Cassazione Sez. 2 Civile, 5 marzo 2024, n. 5898).

Presenza di più imprese
Ipotizziamo che un contribuente ha eseguito i seguenti lavori di ristrutturazione con l’intervento di due imprese anche in subappalto:
– rimozione eternit e rifacimento tetto;
– sostituzione infissi;
– sostituzione impianti di riscaldamento con sistemi ibridi. 
In tale caso, era necessaria effettuare la comunicazione preventiva all’ASL.

Ipotizziamo che inizialmente il committente intendeva effettuare i seguenti lavori come da titolo abilitativo rivolgendosi ad un’unica impresa:
– rifacimento manto copertura tetto;
– nuova recinzione con sostituzione del cancello.
In tale caso non è stata necessaria alcuna notifica preliminare all’ASL, a meno che non si è configurata una variante in corso d’opera quale ad esempio potrebbe essere una modifica della sagoma del tetto con l’intervento da parte di un’altra impresa.

L’obbligo di “notifica preliminare” scatta dunque: 

  • nei casi sopra elencati,
  • indipendentemente dal titolo abilitativo richiesto per l’esecuzione dei lavori (CILA, SCIA, Pdc, ecc.). 

Dunque, anche per i lavori rientranti nella c.d. edilizia libera, al ricorrere delle suddette condizioni potrebbe essere necessario essere in possesso della comunicazione preventiva. 

Tuttavia, laddove la comunicazione preliminare non sia necessaria e per i lavori da eseguire non sia richiesto titolo abilitativo, ai fini dei controlli sul bonus ristrutturazione, tale condizione (notifica preliminare non necessaria) può essere attestata dal contribuente mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Al contrario, laddove la comunicazione sia invece richiesta secondo le vigenti disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri, se non effettuata comporta la decadenza del bonus ristrutturazione posto che non è percorribile la via della c.d. “remissione in bonis” di cui all’art. 2, comma 1, del D.L. n. 16/2012. 

L’Agenzia delle entrate ha infatti specificato che la sanatoria tardiva riguarda solo le comunicazioni “da effettuarsi nei confronti dell’Amministrazione finanziaria” (circ. Agenzia delle entrate 20 dicembre 2012, n. 47). 

Leggi la Circolare monografica Bonus ristrutturazione. Verifica documentazione e ipotesi decadenza

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