SCHEDA PRATICA
DI DEVIS NUCIBELLA | 6 LUGLIO 2026
Con il provvedimento del 17 giugno scorso l’Agenzia delle entrate ha approvato i criteri per l’individuazione degli elementi di incoerenza ai fini dei controlli preventivi delle dichiarazioni dei redditi Mod. 730/2026 con esito a rimborso presentate dai contribuenti con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta, previsti dall’art. 5, comma 3-bis, D.Lgs. n. 175/2014.
Fonti ufficiali
Art. 5, comma 3-bis, D.Lgs. n. 175/2014; Ag. Entrate Provv. 17 giugno 2026
I controlli preventivi ex art. 5 D.Lgs. n. 175/2014
L’art. 5, D.Lgs. n. 175/2014, riconosce all’Agenzia delle entrate la facoltà di:
- svolgere determinati controlli sulle dichiarazioni dei redditi precompilate;
- presentate direttamente dai contribuenti o tramite intermediari abilitati (quali CAF/professionisti o sostituti d’imposta).
| I controlli | Qualora il contribuente presenti una dichiarazione precompilata con modifiche rispetto a quanto proposto dall’Agenzia delle entrate, la stessa può effettuare:entro quattro mesi dal termine previsto per l’invio della dichiarazione o dalla data di trasmissione, se successiva a detto termine,controlli preventivi in presenza di specifici elementi. |
| Modalità di presentazione del 730 | Detto controllo preventivo è ammesso indipendentemente dalle modalità di presentazione del mod. 730 e, pertanto, può scattare quando sia presentato nella forma:a) di Mod. 730 “precompilato”, inviato (con o senza “modifiche”):direttamente dal contribuentetramite un CAF/professionista abilitatob) sia nel caso di Mod. 730 “ordinario” (inviato tramite un CAF/professionista abilitato). |
Tra questi anche la presenza nella dichiarazione di determinati elementi di incoerenza stabiliti annualmente dalla stessa Agenzia con un Provvedimento dedicato.
Provvedimento 17 giugno 2026
Con Provv. 17 giugno 2026, sono stati stabiliti i criteri rilevanti ai fini del controllo del Mod. 730/2026, confermando in via sostanziale quelli individuati l’anno scorso con il Provv. 1° luglio 2025 riferito al modello dichiarativo relativo all’anno d’imposta 2024.
| Quali dichiarazioni | Il citato Provvedimento ha quindi stabilito gli elementi di incoerenza delle dichiarazioni dei redditi Mod. 730/2026:con esito a rimborso;presentate dai contribuenti (direttamente o per il tramite di soggetti intermediari quali CAF/professionisti abilitatio sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale) con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta. |
| Elementi di incoerenza | Scostamento per importi significativi dei dati risultanti nei modelli di versamento.È il caso, ad esempio, dell’indicazione nel quadro F di importi relativi ad acconti molto più elevati rispetto a quelli risultanti da Modelli F24. |
| Scostamento per importi significativi nelle certificazioni uniche e nelle dichiarazioni dell’anno precedente.Anche in questo caso potrebbero essere stati indicati nel quadro F, ad esempio, importi relativi ad acconti non coincidenti con quelli versati attraverso il sostituto d’imposta l’anno precedente (e quindi indicati nella CU). | |
| Presenza di altri elementi di significativa incoerenza rispetto ai dati inviati da enti esterni o a quelli esposti nelle certificazioni uniche.Ad esempio l’indicazione di una spesa sanitaria detraibile di importo elevato sostenuta all’estero che non è presente nella dichiarazione precompilata perché non comunicata dagli esercenti stranieri. | |
| Possono essere selezionate ai fini dei controlli preventivi le dichiarazioni dei redditi Mod. 730/2026, con esito a rimborso, qualora vi sia la presenza di situazioni di rischio dovute a irregolarità rilevate negli anni precedenti. |
Erogazione del rimborso
Nel caso in cui il Mod. 730 sia sottoposto ai controlli preventivi, l’Agenzia attiva il seguente procedimento.
| Sospensione il rimborso | Onde consentire l’ultimazione delle verifiche che hanno indotto il controllo; il rimborso sarà erogato (per la quota effettivamente spettante) direttamente dall’Agenzia anche nel caso ordinario di dichiarazione in cui è presente un sostituto d’imposta. |
| Non è disponibile il risultato contabile per l’effettuazione dei conguagli (Mod. 730-4) | Viene informato il soggetto che ha prestato assistenza fiscale (professionista/CAF o sostituto d’imposta), tramite la ricevuta di riepilogo mensile, contrassegnando i Mod. 730-4 delle dichiarazioni sottoposte ai controlli con il codice “CO” (in presenza di detto codice il CAF/professionista abilitato non deve inviare i risultati contabili al sostituto d’imposta). |
| Viene informato il contribuente, in caso di presentazione diretta (con avviso nell’area riservata del proprio sito Internet o con messaggio di posta elettronica all’indirizzo indicato in sede di presentazione della dichiarazione). | |
| Erogazione del rimborso | Entro il 6° mese successivo al termine previsto per la trasmissione del Mod. 730 (cioè entro il 31 marzo dell’anno successivo) o dalla data della effettiva trasmissione, se questa è successiva a detto termine. |
Il contribuente deve provvedere autonomamente al versamento del secondo o unico acconto relativo all’IRPEF e/o alla cedolare secca sulle locazioni, entro il 30 novembre 2026, mediante il modello F24.
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