4° Contenuto Riservato: Credito d’imposta ZES Unica 2026-2028: principio di incentivazione

COMMENTO

DI ANDREA AMANTEA | 16 SETTEMBRE 2026

L’Agenzia delle Entrate con la Risposta n. 169/2026 si è finalmente espressa in merito al rispetto del principio di incentivazione per gli investimenti ZES effettuati prima della presentazione della comunicazione preventiva. Trattandosi di un’agevolazione fiscale riconosciuta sulla base di criteri oggettivi, trova applicazione la deroga prevista dall’art. 6, paragrafo 4, del Regolamento UE n. 651/2014. È pertanto necessario che il progetto di investimento sia stato avviato dopo l’entrata in vigore della disciplina agevolativa, mentre non è richiesto che l’avvio sia successivo alla comunicazione preventiva.

Il credito d’imposta per la ZES unica

L’art. 1, commi 438443 della Legge n. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026) ha prorogato per gli anni dal 2026 al 2028, il credito d’imposta per investimenti nella ZES unica ex art. 16 del D.L. n. 124/2023.

Il credito d’imposta per la ZES unica
CosaCredito d’imposta per investimenti nella ZES unica.
BeneficiariImprese che effettuano l’acquisizione dei beni strumentali, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle Regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, paragrafo 3, lett. a), del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, e nelle zone assistite della Regione Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, paragrafo 3, lett. c), del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea.
Disposizioni attuativeDecreto 17 maggio 2024  – Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il PNRR
UtilizzoSolo in compensazione, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento definitivo dell’Agenzia delle Entrate che fissa la percentuale di spettanza del credito d’imposta e, comunque, non prima del rilascio di una seconda ricevuta, successiva a quella di presa in carico della comunicazione integrativa, con la quale viene comunicato ai richiedenti il riconoscimento all’utilizzo dell’agevolazione.
Periodo durata 
agevolazione
Investimenti 1° gennaio 2024 – 15 novembre 2024.
Investimenti 1° gennaio – 15 novembre 2025.
Investimenti 1° gennaio 2026 – 31 dicembre 2028.
Investimenti 
agevolati
Acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, nonché acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti.
Limite agevolazione terreni e fabbricati in coesistenza con altri investimenti agevolatiIl valore della componente immobiliare agevolata non può essere superiore alla metà (ossia, al 50%) del valore complessivo dell’investimento agevolato (vedi Risposta Agenzia delle Entrate n. 183/2025).
Investimento minimoNon sono agevolabili i progetti di investimento (vedi art. 2, punti 49, 50 e 51, del Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014) di importo inferiore a 200.000 euro.
Limite max investimentoPer ciascun progetto di investimento, 100 milioni di euro.
LeasingSi assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni; tale costo non comprende le spese di manutenzione.
Percentuali / Limiti intensità 
di aiuto normativa UE (%)
Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.
Per il settore agricolo (settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell’acquacoltura) il credito d’imposta è regolato dall’art. 16-bis del D.L. n. 124/2023.
RegioniPiccole imprese –  progetti di investimento fino a 50 mlnPiccole imprese – progetti di investimento oltre 50 mlnMedie imprese – progetti di investimento fino a 50 mlnMedie imprese -progetti di investimento oltre 50 mlnGrandi imprese
Campania60%40%50%40%40%
Puglia60%40%50%40%40%
Basilicata50%30%40%30%30%
Calabria60%40%50%40%40%
Sicilia60%40%50%40%40%
Sardegna50%30%40%30%30%
Molise50%30%40%30%30%
Abruzzo35%15%25%15%15%
Puglia (territori ammessi al “fondo per una transizione giusta”)70%50%60%50%50%
Sardegna (territori ammessi al “fondo per una transizione giusta)60%40%50%40%40%
L’agevolazione, secondo le intensità di aiuto previste per le aree ammissibili alla deroga di cui all’art. 107, paragrafo 3, lette. c), del TFUE, già applicabili alle zone assistite dell’Abruzzo, può essere richiesta anche dalle imprese con strutture produttive ubicate nelle Regioni Marche e Umbria:
limitatamente, tuttavia, alle zone del territorio regionale ammesse agli aiuti a finalità regionale,
restando ferma la distinzione tra le zone ammissibili alla deroga di cui alla lett. a) dell’art. 107, paragrafo 3, del TFUE e quelle ammissibili alla deroga di cui alla successiva lett. c).

Con il Provvedimento prot. n. 3882/2026, l’Agenzia delle Entrate ha approvato i nuovi modelli di comunicazione ordinaria e comunicazione integrativa, con le relative istruzioni di compilazione, da presentare per la fruizione del credito d’imposta ZES unica rispetto agli investimenti effettuati dal 2026 al 2028

Si veda il nostro approfondimento “Credito d’imposta ZES Unica 2026-2028. Approvati i modelli per comunicare gli investimenti”. 

Applicazione del principio di incentivazione al credito d’imposta ZES. La Risposta n. 169/2026

In base al Provvedimento da ultimo citato, ai fini dell’agevolazione in esame, sono agevolabili esclusivamente gli investimenti che rispettano il principio di incentivazione di cui all’art. 6 del Regolamento UE n. 651/2014.

Si parte dunque dall’assunto in base al quale il credito d’imposta è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 (c.d. “GBER”), che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 del TFUE, e in particolare, dall’art. 14 del medesimo regolamento, che disciplina gli aiuti a finalità regionale agli investimenti (cfr. art. 16, comma 5, primo periodo, del D.L. n. 124/2023 e art. 4, comma 5, del D.M. 17 maggio 2024).

Il citato art. 6 del GBER stabilisce le condizioni in presenza delle quali si considera rispettato il “principio di incentivazione”.

In particolare, il § 2 prevede che gli aiuti abbiano un effetto d’incentivazione se:

  • prima dell’avvio dei lavori relativi al progetto o all’attività,
  • il beneficiario ha presentato domanda scritta di aiuto allo Stato membro interessato.

“L’avvio dei lavori” è definito come la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all’investimento, oppure:
• la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o
• di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento,
• a seconda di quale condizione si verifichi prima (ai sensi dell’art. 2, paragrafo 1, punto 23, del Regolamento UE n. 651/2014).

Inoltre in base al § 3 gli aiuti ad hoc concessi alle grandi imprese hanno un effetto di incentivazione se, oltre a garantire che sia soddisfatta la condizione di cui al paragrafo 2, lo Stato membro ha verificato, prima di concedere l’aiuto in questione, che la documentazione preparata dal beneficiario attesta che l’aiuto consentirà di raggiungere uno o più dei seguenti risultati:

  1. nel caso degli aiuti a finalità regionale agli investimenti: in mancanza dell’aiuto, la realizzazione del progetto non sarebbe avvenuta nella zona interessata o non sarebbe stata sufficientemente redditizia per il beneficiario nella stessa zona;
  2. in tutti gli altri casi: un aumento significativo, per effetto dell’aiuto, della portata del progetto/dell’attività, un aumento significativo, per effetto dell’aiuto, dell’importo totale speso dal beneficiario per il progetto/l’attività, una riduzione significativa dei tempi per il completamento del progetto/dell’attività interessati.

Il richiamo all’art. 6 aveva messo in allarme i diversi operatori economici che intendevano richiedere l’agevolazione in esame posto che in alcuni casi gli investimenti sono stati avviati/effettuati prima dell’invio della comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate.

Ciò non consentirebbe di rispettare le previsioni di cui al § 2 che, come visto, richiede che il beneficiario presenti istanza di incentivi prima dell’avvio dei lavori nei termini sopra individuati.

Infatti gli operatori economici interessati all’agevolazione sono tenuti a comunicare all’Agenzia delle Entrate:

  • dal 31 marzo 2026 al 30 maggio 2026 l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2026 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2026,
  • dal 31 marzo 2027 al 30 maggio 2027 l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2027 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2027 e
  • dal 31 marzo 2028 al 30 maggio 2028 l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2028 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2028.

A pena di decadenza dall’agevolazione, le imprese che hanno presentato la comunicazione “preventiva” entro le scadenze appena elencate, inviano poi la consueta comunicazione integrativa all’Agenzia delle Entrate, attestante l’avvenuta realizzazione degli investimenti indicati nella prima comunicazione.

Comunicazione integrativa bonus ZES unica
Anno investimentiScadenza comunicazione integrativa
NDal 3 gennaio al 17 gennaio dell’anno successivo n+1

A dirimere ogni dubbio è intervenuta l’Agenzia delle Entrate con la Risposta n. 169/2026.

In tale sede l’Agenzia delle Entrate ha dato piena applicazione alla deroga di cui al § 4 dello stesso art. 6 senza che rilevino le previsioni di cui al § 2.

In base a tale deroga si considera che le misure sotto forma di agevolazioni fiscali abbiano un effetto di incentivazione se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

  1. la misura introduce un diritto di beneficiare di aiuti in base a criteri oggettivi e senza ulteriore esercizio di poteri discrezionali da parte dello Stato membro;
  2. la misura è stata adottata ed è entrata in vigore prima dell’avvio dei lavori relativi al progetto o all’attività sovvenzionati, tranne nel caso dei regimi fiscali subentrati a regimi precedenti se l’attività era già coperta dai regimi precedenti sotto forma di agevolazioni fiscali.

Di conseguenza sono da ritenersi esclusi dall’ambito di applicazione del credito d’imposta ZES unica i progetti di investimento che hanno avuto avvio in data anteriore rispetto a quella di entrata in vigore della misura agevolativa.

A tal proposito, l’Amministrazione finanziaria ritiene che “sotto il profilo temporale, che il credito d’imposta ZES unica, istituito dall’art. 16 del D.L. n. 124/2023, è stato reiterato senza soluzione di continuità, da ultimo, dal richiamato art. 1, comma 438, lett. b), della Legge di Bilancio 2026, a favore delle imprese che realizzano gli investimenti ammissibili, nel senso sopra chiarito, dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028.

In considerazione di ciò, il principio di incentivazione deve ritenersi rispettato anche laddove l’investimento sia stato effettuato tramite leasing, se in pendenza di norma agevolativa.

Operazione, il leasing, rispetto al quale, ai fini del credito d’imposta:

  • rileva il costo sostenuto dal locatore,
  • l’investimento è individuato sulla base del principio di competenza dunque con rilievo del momento della consegna del bene al locatario.

Diversamente, ai fini del principio di incentivazione, l’avvio del progetto deve essere individuato nel primo impegno giuridicamente vincolante e, nel caso esaminato dall’Agenzia delle Entrate, nella stipula del contratto di leasing avvenuto in data successiva rispetto a quella di entrata in vigore della misura agevolativa.

Non risulta ostativa la presentazione della comunicazione preventiva dopo l’effettuazione degli investimenti comunque avvenuti nel periodo agevolato.

Nel caso specifico della Risposta in esame, la società istante aveva acquisito in leasing, a febbraio 2026, un bene strumentale nuovo destinato alla propria struttura produttiva e idoneo a beneficiare dell’agevolazione.

La richiesta di chiarimenti nasceva dal fatto che sia la stipula del contratto sia la consegna del bene sono avvenute prima della presentazione della comunicazione preventiva richiesta per accedere al credito d’imposta.

Nei fatti, in base a quanto detto fin qui, tale circostanza permette comunque di ritenere rispettato il principio di incentivazione previsto dal Regolamento UE n. 651/2014, in applicazione della suddetta deroga e considerando che l’investimento è stato avviato con la norma di incentivazione che era già in vigore.

Acconti 2025 per gli investimenti 2026

Un’ulteriore analisi può essere effettuata rispetto al pagamento di acconti 2025 per investimenti effettuati nel 2026 anche se l’Agenzia delle Entrate non si è espressa nello specifico.

Nelle Istruzioni di compilazione della comunicazione integrativa viene riportato che la casella 6 del quadro E,

deve essere barrata:

  • nel caso di fattura relativa a somme versate in acconto,
  • emessa in data anteriore al 31 dicembre dell’anno antecedente a quello in cui è stato realizzato l’investimento,
  • purché l’impegno giuridicamente vincolante rispetti quanto previsto dall’art. 6 del Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 ossia l’effetto di incentivazione.

A tal proposito, nella nostra Guida “Il credito d’imposta ZES Unica. Le novità nella Legge di Bilancio 2026”,  al cap. 9, par. 9.3. avevamo ritenuto che “la necessaria presentazione della domanda di incentivo prima della firma dei contratti o di un ordine già accettato, però stride fortemente con la chance di inserimento degli acconti pagati prima del periodo per il quale si richiede l’agevolazione. Ad esempio si pensi agli acconti 2025 per investimenti effettuati dal 1°gennaio 2026 al 31 dicembre 2026”.

Già in quella sede avevamo ritenuto applicabile la deroga prevista dall’art. 6, paragrafo 4, del Regolamento UE n. 651/2014, valorizzando la presunzione di incentivazione prevista per le agevolazioni fiscali.

In tale prospettiva avevamo osservato che “sulla base di tali previsioni sembrerebbe possibile superare l’impasse procedurale rispetto agli acconti in esame, dando piena applicazione al principio di competenza”.

La Risposta n. 169/2026 si pone ora in linea con tale ricostruzione, confermando in termini generali l’operatività della deroga di cui al citato paragrafo 4 e valorizzando la continuità temporale della misura agevolativa.

Tale principio rappresenta quindi un ulteriore elemento a sostegno della soluzione da noi prospettata con riferimento agli acconti versati nel 2025, fermo restando che l’Agenzia delle Entrate non si è pronunciata specificamente su tale fattispecie.

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