3° Contenuto Riservato: Cartella di pagamento definitiva per la società di persone: il ruolo si estende anche ai soci

COMMENTO

DI STUDIO TRIBUTARIO GAVIOLI & ASSOCIATI | 14 APRILE 2026

Con l’ordinanza 8175, del 2 aprile 2026, la Corte di Cassazione nell’accogliere il ricorso dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la cartella di pagamento emessa a seguito di un accertamento fiscale divenuto definitivo nei confronti della sola società e notificata successivamente al socio è legittima, poiché il ruolo formato contro la società è riferibile anche a lui come coobbligato sussidiario. La Corte ha inoltre specificato che se una società di persone è stata colpita da avviso di accertamento che essa sola abbia impugnato, senza l’evocazione in giudizio altresì dei soci, e detto avviso si sia reso definitivo per il rigetto dell’impugnazione e la sentenza è passata in giudicato, il titolo, cioè il ruolo, formatosi nei confronti della società, debitrice d’imposta e come tale obbligata in via principale, è riferibile anche al socio, obbligato bensì in via sussidiaria, ma al pari della società.

L’avviso di accertamento emesso nei confronti della società

L’Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento con il quale contestava ad una società di persone (si trattava di una società in nome collettivo) l’omessa contabilizzazione e dichiarazione di ricavi e la deduzione di costi non inerenti per il periodo di imposta 2001.

La sola società impugnava l’avviso e la CTP lo accoglieva.

L’Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza dei giudici tributari di primo grado davanti alla CTR che lo accoglieva.

La sentenza si rendeva definitiva per mancata impugnazione.

L’Agenzia delle Entrate iscriveva a ruolo tributi e spese di lite e notificava la cartella di pagamento ad un socio che impugnava, a sua volta, l’atto davanti alla CTP che però lo rigettava.

Il contribuente proponeva appello e la CTR accoglieva le giustificazioni del ricorso motivando la sentenza sulla base del fatto che tanto nel primo che nel secondo grado di giudizio il contribuente stesso non ha avuto conoscenza del ricorso in appello, prodotto dall’Ufficio presso la CTR, per la riforma della sentenza nei confronti della società di persone.

L’Agenzia delle Entrate con due motivi è ricorsa in Cassazione; relativamente alla parte che interessa il presente commento l’Agenzia sostiene che il socio, ancorché privo della qualità di obbligato per i debiti tributari della società in nome collettivo e come tale estraneo agli atti impositivi rivolti alla formazione del titolo, dopo l’iscrizione a ruolo a carico della società, resta sottoposto all’esazione del debito stesso.

Responsabilità del socio per i debiti tributari della società di persone

Va ricordato che nelle società di persone (s.n.c. e, con i limiti di legge, s.a.s.), la responsabilità del socio per i debiti tributari sociali discende direttamente dalla legge in quanto tale, cioè dalla qualità di socio. Si tratta di una responsabilità “da posizione” e non di una responsabilità “per fatto proprio”.

Il socio risponde dei debiti tributari sociali al pari della società, in via sussidiaria, senza bisogno di uno specifico accertamento nei suoi confronti.

In particolare:

  • l’obbligazione della società è presupposto costitutivo dell’obbligo del socio illimitatamente responsabile;
  • il titolo si forma nei confronti della società (soggetto passivo d’imposta);
  • sul socio ricade, per legge, la responsabilità sussidiaria sullo stesso debito d’imposta.

La sentenza della Cassazione

Osservano i giudici di legittimità che la sentenza impugnata, laddove si pone il problema della notifica dell’atto di appello al contribuente nel pregresso giudizio sull’avviso di accertamento, per quanto lo risolva, in violazione delle regole sul giudicato, tuttavia manifesta di aver colto la sostanza delle doglianze del contribuente, che si lascia riassumere nella mancata partecipazione del medesimo al giudizio pregresso, con particolare riguardo al secondo grado, posto che in primo grado la società era risultata vittoriosa.

La Cassazione con la sentenza n. 28709 del 20 ottobre 2020, intervenuta su una fattispecie sovrapponibile a quella oggetto del presente contenzioso, rilevando che “L’Agenzia delle Entrate ha emesso nei confronti della società (una s.n.c.) un avviso di accertamento per IVA e IRAP relative all’anno 2000, che ha affermato di avere regolarmente notificato presso la sede legale e nelle mani dell’ultimo legale rappresentante della società. All’avviso di accertamento, che non è stato impugnato neanche dall’altro socio della società, ha fatto seguito la notificazione a (C.G.) della cartella di pagamento oggetto del giudizio, che l’ex socio ha impugnato, contestando … che l’avviso di accertamento prodromico fosse stato notificato alla società …”.

Scrivono, dunque, le Sezioni Unite che “nei confronti dell’ente creditore il socio illimitatamente responsabile è obbligato, per i debiti sociali, in via sussidiaria, ma al pari della società (Cass., sez. un., 13 febbraio 2015, n. 3022), anche per quelli tributari, e pure se sia receduto – come nel caso in esame -, in base all’art. 2290 c.c. (tra varie, Cass. 22 dicembre 2014, n. 27189 e 4 marzo 2020, n. 6020). Si tratta di una responsabilità “da posizione”, perché deriva dalla qualità di socio e concerne indistintamente e automaticamente tutti i debiti della società: quella del socio non è un’obbligazione da fatto proprio, ma è propria, e scaturisce direttamente dalla legge …. L’ente creditore agisce quindi, per mezzo dell’Agente della Riscossione, azionando un titolo, ossia il ruolo, che si è formato nei confronti del proprio debitore d’imposta, ossia dell’obbligato in via principale. Ma è pur sempre quel titolo che diviene riferibile ai coobbligati in via sussidiaria, anche se in base a presupposti distinti. Ed è da quel titolo, che concerne il tributo, che dipende la cartella notificata al coobbligato: l’art. 25, comma 1, del D.P.R. n. 602/1973, stabilisce difatti che “il concessionario notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza”, entro i termini ivi previsti”.

Nel caso in esame il socio, non avendo partecipato al giudizio tra società e Fisco, non resta vincolato dal relativo giudicato e non può subirne effetti pregiudizievoli. Una volta ricevuta la cartella, egli può quindi contestare tutto ciò che non ha potuto contestare prima: non solo l’inesistenza originaria o sopravvenuta del titolo, cioè del ruolo, formato contro la società, ma anche l’inesistenza originaria o sopravvenuta del credito stesso.

Il socio, come affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 114/2018, deve poter esercitare una tutela piena contro la pretesa tributaria che lo riguarda.

La Cassazione, in conclusione e in accoglimento del ricorso delle Entrate sulle responsabilità del socio e dei debiti della società, cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado che in diversa composizione, si pronuncerà per nuovo esame e per le spese.

Riferimenti normativi:

Il contenuto di questa newsletter è strettamente riservato e destinato esclusivamente ai destinatari autorizzati.
È espressamente vietata la condivisione totale o parziale di questa comunicazione su qualsiasi piattaforma pubblica o privata, inclusi (ma non limitati a):
• Gruppi e canali Telegram
• Chat di gruppo o broadcast su WhatsApp
• Post o storie su Facebook, Instagram, X (Twitter), LinkedIn, o altri social network.

Ogni violazione di questa norma potrà comportare l’esclusione immediata dalla lista dei destinatari e, nei casi più gravi, azioni legali.

Grazie per il rispetto delle regole e per contribuire a mantenere la riservatezza delle informazioni condivise