3° Contenuto Riservato: Rendiconto per cassa e decorrenza del nuovo modello per micro ETS: chiarimenti operativi

COMMENTO

DI CARLA DE LUCA | 23 APRILE 2026

Le modifiche all’art. 13 del Codice del Terzo settore (D.Lgs. n. 117/2017), integrate dalla Legge n. 104/2024 e dal successivo D.M. 18 febbraio 2026, hanno generato incertezza sulla transizione tra i diversi criteri di redazione dei bilanci per gli enti del Terzo settore (ETS). In particolare, ci si è chiesti se, per l’esercizio 2025, un ETS dotato di personalità giuridica e con entrate inferiori a 60.000 euro potesse ancora avvalersi del rendiconto per cassa. L’analisi sistematica delle fonti conferma che la semplificazione introdotta con il riferimento alla soglia di 60.000 euro si applica già dal periodo d’imposta 2025, mentre il D.M. 18 febbraio 2026 incide unicamente sul tipo di schema aggregato utilizzabile dal 2026 in poi.

Premessa

L’evoluzione normativa che ha interessato il Codice del Terzo settore tra il 2024 e il 2026 ha introdotto significative novità nella disciplina contabile degli enti del Terzo settore (ETS).

In particolare, la Legge n. 104/2024 ha ridisegnato i limiti dimensionali per l’applicazione del rendiconto per cassa, estendendo tale facoltà anche agli enti dotati di personalità giuridica, mentre il D.M. 18 febbraio 2026 ha approvato il nuovo modello di rendiconto “aggregato” che sarà utilizzabile dal 2026 in avanti.

Tale successione di interventi ha sollevato interrogativi interpretativi riguardo all’esercizio 2025: gli ETS con personalità giuridica e ricavi inferiori ai 60.000 euro devono redigere un bilancio ordinario o possono continuare con il rendiconto per cassa?

Attraverso l’esame del quadro normativo e della ratio legis, si conferma che per il 2025 permane la possibilità di adottare il criterio di cassa, secondo i modelli vigenti del D.M. 5 marzo 2020, riservando l’applicazione del nuovo schema aggregato al solo 2026.

Inquadramento normativo e genesi delle modifiche

Le disposizioni relative alla rendicontazione economica degli enti del Terzo settore trovano fondamento nell’art. 13 del D.Lgs. 117/2017. Originariamente, tale norma distingueva due principali fasce di enti:

  • ETS con entrate annue superiori a 220.000 euro, obbligati alla redazione del bilancio ordinario (stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione).
  • ETS con entrate inferiori, autorizzati ad adottare il rendiconto per cassa, con modelli semplificati approvati dal D.M. 5 marzo 2020 (Modelli A–D).

Con il trascorrere degli anni, la prassi applicativa ha evidenziato un disallineamento tra oneri amministrativi e dimensione economica effettiva di molti enti minori, che si trovavano costretti a predisporre bilanci complessi pur avendo movimentazioni minime. Ciò ha portato il legislatore, mediante la Legge n. 104/2024, a intervenire sull’art. 13 del Codice del Terzo settore al fine di armonizzare gli obblighi di rendicontazione ai principi di proporzionalità e semplificazione.

La Legge n. 104/2024, entrata in vigore il 1° gennaio 2025, ha inserito il comma 2‑bis all’art. 13 CTS. Tale disposizione consente a tutti gli ETS, indipendentemente dal possesso della personalità giuridica, di redigere un rendiconto per cassa supersemplificato, purché nel periodo di riferimento non abbiano superato la soglia dei 60.000 euro di entrate. Parallelamente, è stato innalzato a 300.000 euro il limite entro il quale gli ETS privi di personalità giuridica possono utilizzare il rendiconto per cassa “ordinario”, in sostituzione del bilancio completo.

La ratio di questa modifica è evidente: perseguire una semplificazione strutturale del sistema di rendicontazione per i micro-ETS, riducendo gli adempimenti formali e spostando il focus dalla forma alla sostanza delle informazioni economico‑gestionali.

Il D.M. 18 febbraio 2026 e la decorrenza delle nuove disposizioni

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il Decreto 18 febbraio 2026, ha approvato il nuovo modello di rendiconto per cassa in forma aggregata (cosiddetto “Modello E”), destinato agli ETS con entrate inferiori a 60.000 euro. Il Decreto specifica in modo chiaro che il nuovo schema è utilizzabile dai bilanci riferiti agli esercizi 2026 e successivi, fissando quindi una decorrenza differita della novità formale.

Ciò significa che la transizione verso il nuovo modello non implica un cambiamento del criterio contabile (cassa vs. competenza), ma soltanto una modifica del formato di rendicontazione. L’intervallo temporale 2025 rimane coperto dalla precedente disciplina del D.M. 5 marzo 2020, i cui modelli mantengono piena legittimità fino alla loro sostituzione.

Le interpretazioni diffuse in alcune sedi formative e articoli specialistici si sono interrogate sull’eventuale necessità, per gli ETS con personalità giuridica, di redigere nel 2025 un bilancio ordinario, in attesa della piena operatività del nuovo rendiconto super semplificato. Tuttavia, tale lettura non trova riscontro né nella normativa primaria né in quella secondaria.

Il D.M. 18 febbraio 2026 non sospende né abroga la facoltà di utilizzare il rendiconto per cassa, ma si limita ad aggiornare lo schema a partire dal successivo esercizio.

Applicazione operativa al caso 2025

Poste tali premesse, è necessario definire concretamente che cosa debba fare nel 2025 un ETS dotato di personalità giuridica, le cui entrate dell’esercizio 2024 siano inferiori a 60.000 euro.

A riguardo, la combinazione tra la Legge n. 104/2024 e l’art. 13 CTS nella versione novellata comporta quanto segue:

  • facoltà generale di utilizzare il rendiconto per cassa: il nuovo comma 2‑bis consente a tutti gli ETS sotto la soglia dei 60.000 euro di adottare il criterio di cassa. Tale previsione è immediatamente applicabile dal 2025.
  • continuità dei modelli vigenti: fino alla piena operatività del “Modello E” nel 2026, restano utilizzabili i modelli approvati con D.M. 5 marzo 2020(in particolare il Modello D per gli ETS con attività minimale).
  • nessun obbligo di “salita” al bilancio ordinario: non vi è alcuna disposizione, né nel CTS né nel D.M., che imponga per il 2025 agli ETS con personalità giuridica di redigere uno stato patrimoniale o un rendiconto gestionale completo.

Pertanto, per gli enti di piccolissime dimensioni, anche se dotati di personalità giuridica, il 2025 può essere gestito con il rendiconto per cassa tradizionale, salvo diversa scelta interna legata a esigenze informative o di trasparenza.

La sequenza prospettata da alcuni interpreti (2024 rendiconto per cassa – 2025 bilancio ordinario – 2026 rendiconto aggregato) risulterebbe contraria alla ratio di semplificazione perseguita dal legislatore e alla logica di continuità del sistema.

Lettura sistematica e ratio dell’intervento

La ratio dell’intervento legislativo e del D.M. 18 febbraio 2026 emerge dall’intero impianto di semplificazioni introdotte per gli enti di piccole dimensioni, che mirano a ridurre gli oneri amministrativi senza compromettere la trasparenza gestionale.

L’art. 13 CTS, così come modificato, introduce una vera e propria categoria di “micro‑ETS”, caratterizzata da flussi economici ridotti e da una prevalente attività volontaria. La semplificazione contabile per questi enti è coerente con il principio di proporzionalità sancito dal diritto europeo e dal principio di efficienza amministrativa della pubblica amministrazione italiana.

Il D.M. 18 febbraio 2026 è un atto di attuazione e non di innovazione sostanziale: il suo scopo è uniformare la modulistica alle nuove soglie e consentire agli enti di predisporre un rendiconto ancora più semplice, con voci di entrate e uscite raggruppate per macro‑aree invece che per categorie analitiche. Il nuovo modello, in altre parole, è uno strumento tecnico al servizio di una semplificazione già riconosciuta a livello normativo dal 2025.

Da una prospettiva sistematica, sarebbe irragionevole introdurre un obbligo contabile più gravoso nel solo esercizio 2025, per poi tornare alla semplificazione nel 2026. L’intero impianto riformatore del Terzo settore si fonda sulla progressiva riduzione delle barriere burocratiche e sulla coerenza dei percorsi amministrativi.

Considerazioni operative per gli “addetti ai lavori”

Sul piano operativo, nel 2025 gli ETS con entrate inferiori ai 60.000 euro – sia dotati sia privi di personalità giuridica – potranno quindi:

  • applicare il criterio di cassa, rilevando entrate e uscite al momento dell’effettivo incasso o pagamento;
  • utilizzare i modelli del D.M. 5 marzo 2020 (mod. D o, nei casi più analitici, mod. C);
  • evitare la compilazione di stato patrimoniale e rendiconto gestionale con criteri di competenza;
  • aggiungere, ove opportuno, una breve relazione illustrativa che spieghi l’attività svolta, anche se non formalmente obbligatoria.

Dal 2026, gli stessi enti potranno passare al “Modello E” aggregato, con struttura ancor più semplificata, mantenendo però il principio di cassa come base di contabilizzazione.

Questo percorso di continuità garantisce stabilità agli enti, prevedibilità per i consulenti e coerenza con il principio di non aggravamento degli oneri amministrativi sancito dallo Statuto del contribuente e dai principi generali del diritto amministrativo.

Conclusioni

In sintesi, la catena normativa formata da Legge n. 104/2024 – art. 13 CTS modificato – D.M. 18 febbraio 2026 deve essere letta come un insieme coerente volto alla semplificazione progressiva. Per il 2025, gli ETS con personalità giuridica e entrate inferiori ai 60.000 euro possono legittimamente redigere il rendiconto per cassa, continuando ad applicare i modelli del D.M. 5 marzo 2020. La decorrenza del D.M. 18 febbraio 2026 limita i suoi effetti alla sola forma del documento, non alla sostanza del criterio contabile.

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