4° Contenuto riservato: Decreto Sicurezza: le indicazioni dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro

PRIMA LETTURA

DI FRANCESCO GERIA – LABORTRE STUDIO ASSOCIATO | 23 APRILE 2026

Con Circolare 23 febbraio 2026, n. 1 , pubblicata il 22 aprile 2026, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro illustra le principali novità in materia di salute e sicurezza sul lavoro introdotte dal D.L. 31 ottobre 2025, n. 159 convertito con modificazioni in Legge 29 dicembre 2025, n. 198, meglio conosciuto come Decreto Sicurezza.

INL, Circolare 23 febbraio 2026, n. 1 (pubblicata sul sito il 22 aprile 2026)
Badge di cantiereL’articolo 3 del Decreto Sicurezza ha disposto che al fine di garantire la tutela della salute, della sicurezza e dei diritti dei lavoratori, le imprese che operano nei cantieri edili in regime di appalto e subappalto, pubblico o privato, nonché negli ulteriori ambiti di attività a rischio più elevato, da individuare con apposito decreto, sono tenute a fornire ai propri dipendenti la tessera di riconoscimento dotata di un codice univoco anticontraffazione.
La tessera, utilizzata come badge recante gli elementi identificativi del dipendente, è resa disponibile al lavoratore, anche in modalità digitale, tramite strumenti digitali nazionali interoperabili con la piattaforma del Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL).
Il badge di cantiere, pertanto, non sostituisce la tessera di riconoscimento già prevista dalle disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 e dall’art. 5 della Legge n. 136/2010, ma ne aggiunge un’ulteriore caratteristicaossia la presenza di un codice univoco anticontraffazione.
Tuttavia, la piena operatività delle nuove caratteristiche del badge di cantiere è subordinata all’adozione di un decreto ministeriale che provvederà ad individuare le modalità di attuazione, anche con riferimento a specifiche misure di controllo e sicurezza nei cantieri e di monitoraggio dei flussi della manodopera, mediante l’impiego di tecnologie, e ai tipi di informazioni trattate.
Una volta adottato il decreto ministeriale e fatte salve diverse indicazioni e tempistiche previste dallo stesso, il badge di cantiere sarà obbligatorio:
per tutte le imprese ed i lavoratori autonomi, non necessariamente qualificabili come imprese edili, che operano “fisicamente” nei cantieri edili in regime di appalto e subappalto, pubblico o privato;
anche per le imprese che operano negli ulteriori ambiti di attività a rischio più elevato, da individuarsi con decreto ministeriale, per le quali si prevede anche l’estensione della patente a crediti.
È prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore, a carico dei datori di lavoro e dirigenti nelle ipotesi in cui non abbiamo munito il personale occupato della tessera di riconoscimento.
Patente a crediti Il Decreto Sicurezza ha modificato in parte le disposizioni in materia di patente a crediti.
Decurtazioni per lavoro “nero”
È stato introdotto il nuovo comma 7-bis all’articolo 27 del D.Lgs. n. 81/2008, in ragione del quale “Per le fattispecie di violazioni di cui all’allegato I-bis, numeri 21 e 24, la decurtazione dei crediti avviene a seguito della notificazione del verbale di accertamento emanato dai competenti organi di vigilanza”.


Viene modificato l’Allegato I-bis del D.Lgs. n. 81/2008 con conseguente accorpamento delle violazioni di cui ai punti da 21 a 23 in un’unica previsione – al punto 21 – che prevede la decurtazione di 5 crediti per ciascun lavoratore “in nero”, indipendentemente dal numero di giornate di impiego irregolare.


Il punto 24 del medesimo Allegato I-bis contempla un’ulteriore decurtazione di un credito, per ciascun lavoratore, laddove sia stata contestata anche l’aggravante per l’impiego di lavoratori stranieri ai sensi dell’articolo 22, comma 12, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, o di minori in età non lavorativa o di lavoratori beneficiari del Reddito di cittadinanza, dell’Assegno di inclusione o del Supporto per la formazione e il lavoro.
Le decurtazioni alla patente a crediti derivanti dalle predette modifiche sono operative unicamente in relazione agli illeciti commessi a decorrere dal 1° gennaio 2026.
Per gli illeciti commessi in data antecedente continuano a trovare applicazione le decurtazioni disciplinate dalla previgente formulazione del numero 21 e dai numeri 22 e 23 dell’Allegato I-bis al D.Lgs. n. 81/2008.
Sanzioni per mancanza della patente a crediti o per crediti insufficienti
Viene innalzata a 12.000 euro la soglia minima prevista per la sanzione amministrativa per i soggetti privi della patente o del documento equivalente o con patente con punteggio inferiore a 15 crediti.
Si ricorda che per tali violazioni si applica una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e comunque non inferiore alla soglia minima sopra indicata, non soggetta alla procedura di diffida di cui all’art. 301-bis del D.Lgs. n. 81/2008, nonché l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di 6 mesi.
La modifica è applicabile per tutte le violazioni commesse successivamente al 31 ottobre 2025.
Sospensione della patente a crediti
Se nei cantieri si verificano infortuni da cui deriva la morte del lavoratore o un’inabilità permanente, assoluta o parziale, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro può sospendere, in via cautelare, la patente a crediti fino a 12 mesi.
Le competenti procure della Repubblica trasmettono, salvo quanto previsto dall’articolo 329 del c.p.p., tempestivamente all’Ispettorato Nazionale del Lavoro le informazioni necessarie alla adozione dei provvedimenti di cui sopra.
Obbligo di comunicazione del domicilio digitaleIl D.L. n. 159/2025 introduce modifiche anche in riferimento al domicilio digitale.
In particolare, viene previsto che:
l’obbligo di indicare il domicilio digitale è imposto all’amministratore unico o all’amministratore delegato o, in mancanza, al presidente del consiglio di amministrazione di imprese costituite in forma societaria;
il domicilio digitale degli amministratori non può coincidere con il domicilio digitale dell’impresa;
le imprese già iscritte nel registro delle imprese devono comunicare il domicilio digitale dei predetti amministratori entro il 31 dicembre 2025 e, in ogni caso, all’atto del conferimento o del rinnovo dell’incarico.
Comunicazioni obbligatorieA decorrere dal 1° aprile 2026, le comunicazioni obbligatorie relative all’assunzione di personale potranno essere effettuate dai datori di lavoro, nonché dai soggetti abilitati e autorizzati anche tramite il SIISL (Sistema Informativo per l’inclusione Sociale e Lavorativa), secondo le modalità che saranno individuate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali.
Disposizioni in materia di Rete del lavoro agricolo di qualità (RLAQ)Il Decreto Sicurezza ha apportato modifiche ai requisiti di accesso alla Rete del lavoro agricolo di qualità.
Si considera:
quale ulteriore causa ostativa all’iscrizione e/o alla permanenza delle imprese agricole nella RLAQ, l’aver riportato condanne penali per violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale e di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
impedimento all’iscrizione e/o alla permanenza delle imprese agricole nella RLAQ l’essere state destinatarie, negli ultimi 3 annidi contravvenzioni e sanzioni amministrative, ancorché non definitive, per violazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Tale disposizione non trova tuttavia applicazione quando il trasgressore o l’obbligato in solido abbiano provveduto, prima della emissione del provvedimento definitivo, alla regolarizzazione delle inosservanze sanabili e al pagamento in misura agevolata delle sanzioni entro i termini previsti dalla normativa vigente in materia.
Notifica preliminareÈ considerato contenuto obbligatorio della notifica preliminare il codice fiscale o la partita IVA delle imprese che operano in regime di subappalto.
La modifica è applicabile alle notifiche preliminari da trasmettere a decorrere dal 31 ottobre 2025.
Misure di prevenzione di condotte violente o molesteTra le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, è contemplata anche la programmazione di misure di prevenzione di condotte violente o moleste nei confronti dei lavoratori.
Dispositivi di protezione individualiIl datore di lavoro è tenuto:
mantenere in efficienza i DPI;
e ad assicurarne le condizioni d’igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante.
Tale obbligo si applica anche per specifici indumenti di lavoro che assumono la caratteristica di DPI, previa loro individuazione attraverso la valutazione dei rischi.
L’INL chiarisce dunque che durante gli accertamenti ispettivi, provvederà a verificare che il datore di lavoro, nell’ambito del DVR, abbia identificato quali siano gli indumenti di lavoro che assumono la caratteristica di DPI.
Formazione in materia di SSLIl legislatore rinvia ad un Accordo Stato-Regioni l’individuazione dei requisiti e dei criteri per l’accreditamento dei soggetti che erogano la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.


Viene esteso l’obbligo di aggiornamento periodico del RLS anche agli RLS delle imprese che occupano meno di 15 lavoratori, rinviando alla contrattazione collettiva nazionale la disciplina delle modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico nel rispetto del principio di proporzionalità, tenuto conto della dimensione delle imprese e del livello di rischio per la salute e la sicurezza derivante dall’attività svolta.
Nulla cambia in riferimento alle ore minime di aggiornamento per le imprese che impiegano un numero di lavoratori superiori a 15 (4 ore annue se i lavoratori occupati sono compresi tra 15 e 50, 8 ore annue se oltre i 50 lavoratori).
Viene modificato il termine massimo per l’erogazione della formazione in materia di sicurezza sul lavoro nelle imprese turistico-ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, fissato entro 30 giorni dall’assunzione (o dall’inizio dell’utilizzazione).
Sorveglianza sanitariaI controlli sanitari a cui i lavoratori sono tenuti a sottoporsi devono essere computati nell’ambito dell’orario di lavoro, ad eccezione di quelli compiuti in fase preassuntiva.


Il medico competente ha il compito di informare i lavoratori sull’importanza della prevenzione oncologica promuovendo l’adesione ai programmi di screening oncologici previsti dai livelli essenziali di assistenza, informando le lavoratrici e i lavoratori sulla loro finalità e utilità, anche con il supporto di campagne informative a tale scopo promosse dal Ministero della Salute.


È prevista la possibilità di sottoporre il lavoratore ad un accertamento medico in caso di fondato sospetto di assunzione di alcol o sostanze stupefacenti o psicotrope.
Il legislatore pone la condizione della “presenza di ragionevole motivo” e sul punto, al fine di una corretta applicazione della disposizione, l’Ispettorato ritiene necessario attendere la conclusione dell’Accordo Stato-Regioni, concernente la ridefinizione delle “condizioni e le modalità per l’accertamento della tossicodipendenza e dell’alcol dipendenza”, previsto entro il 31 dicembre 2026.
Disciplina in materia di salute e sicurezza applicabile alle organizzazioni di volontariato della protezione civileI volontari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile rientrano nella nozione di lavoratori nei limiti di quanto previsto dall’articolo 3-bis del D.Lgs. n. 81/2008, ai quali risulta dunque applicabile la relativa disciplina.

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