SCHEDA PRATICA
DI ANDREA AMANTEA | 27 APRILE 2026
Il quadro LM del modello Redditi PF 2026, periodo d’imposta 2025, viene finalmente adeguato alle novità in materia di tassazione dei compensi da lavoro sportivo come da riforma apportata dal D.Lgs. n. 36/2021, in linea con quanto già era avvenuto nel quadro RC e nel quadro RE. Nella colonna 7 “casi particolari” dei righi LM22-LM27 del modello Redditi, indicando il “codice 2”, sarà segnalata l’applicazione della franchigia fiscale pari a 15.000 euro. I compensi fino a 15.000 non concorreranno al calcolo del reddito a forfait ma rileveranno ai fini della verifica della soglia di compensi pari a 85.000 euro ai fini dell’accesso/permanenza nel regime di favore.
Fonti ufficiali
D.Lgs. n. 36/2021 e ss.mm.ii; Provvedimento 27 febbraio 2026 n. 72078
Tassazione del lavoro sportivo
La riforma del lavoro sportivo attuata con il D.Lgs. n. 36/2021 e ss.mm.ii (vedi Legge delega, legge n. 86/2019), è intervenuta anche in materia fiscale, rivedendo in maniera incisiva il trattamento riservato ai compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo.
Il riferimento è al trattamento dei compensi percepiti per attività/prestazioni sportive dilettantistiche.
In particolare, l’art. 36, comma 6 del decreto citato dispone quanto segue:
Art. 36, comma 6
I compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all’importo complessivo annuo di 15.000 euro. In ogni caso, tutti i singoli compensi per i collaboratori coordinati e continuativi nell’area del dilettantismo inferiori all’importo annuo di 85.000 euro non concorrono alla determinazione della base imponibile di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
| Compensi attività sportiva dilettantistica | |
| Regole del TUIR (fino al 30 giugno 2023) | Qualificazione tra i redditi diversi art. 67, comma 1, lettera m), del TUIR |
| Fino a 10.000 euro | Esenzione fiscale, nessun obbligo di dichiarazione dei redditi |
| Da 10.000 a 30.658,28 | Ritenuta a titolo di imposta (con aliquota del 23%). Nessun obbligo di dichiarazione dei redditi. Il compenso concorre alla formazione del reddito complessivo ai soli fini della determinazione delle aliquote per scaglioni di reddito |
| Somme eccedenti l’importo di 30.658,28 euro (10.000 + 20.658,28) | Ritenuta a titolo d’acconto (con aliquota del 23%). Assoggettamento a IRPEF nei modi ordinari in dichiarazione dei redditi |
| Regole riforma dello sport (dal 1° luglio 2023 in avanti) | Esenzione fiscale fino a 15.000 euro. Qualora l’ammontare complessivo dei suddetti compensi superi il limite di 15.000,00 euro, esso concorre a formare il reddito del percipiente solo per la parte eccedente tale importo |
Come accennato le novità riguardano i compensi:
- legati all’attività di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo,
- prestata verso un soggetto dell’ordinamento sportivo (vedi, ad esempio, ASD e SSD) e altri soggetti di cui all’art. 25 del D.Lgs. n. 36/2021.
Da qui, entra in gioco proprio l’art. 25 del D.Lgs. n. 36/2021, comma 1, in base al quale è considerato lavoratore sportivo: l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo a favore di un soggetto dell’ordinamento sportivo iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, nonché a favore delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva (…).
E’ altresì considerato lavoratore sportivo ogni altro tesserato, ai sensi dell’articolo 15, che svolge verso un corrispettivo a favore di un soggetto dell’ordinamento sportivo (vedi ad esempio un’ASD) le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.
L’elenco aggiornato delle mansioni rientranti nell’ambito del lavoro sportivo è disponibile al seguente link: https://www.sport.governo.it/media/wl3kvx2u/elenco-complessivo-mansioni-1-2-e-3-decreto.pdf
Non sono lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni nell’ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell’ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.
Nel complesso, l’attività di lavoro sportivo come sopra inquadrata può costituire oggetto di:
- un rapporto di lavoro subordinato;
- un rapporto di lavoro autonomo (con o senza p. IVA);
- anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell’art. 409, comma 1, n. 3, c.p.c.
Fatta tale doverosa ricostruzione, veniamo alle novità in materia di quadro LM del modello Redditi PF 2026 per i lavoratori sportivi autonomi, in regime forfettario, quadro LM che finalmente viene adeguato alla suddetta normativa in linea con quanto già era avvenuto nel quadro RC e nel quadro RE.
Lavoro sportivo e quadro LM. Le novità nel modello Redditi PF 2026
Fino allo scorso anno, modello Redditi 2025, periodo d’imposta 2024, nonostante l’Agenzia delle entrate con la consulenza giuridica n. 14/2025 avesse dato l’OK all’applicazione del regime forfettario per il lavoratore autonomo “sportivo”, i modelli e le relative istruzioni di compilazione del modello Redditi, quadro LM, non consideravano la suddetta franchigia di 15.000 euro.
Di conseguenza, i compensi per lavoro sportivo da indicare nel quadro LM dovevano essere rideterminati “esternamente” ossia considerati già al netto dell’agevolazione senza che fosse possibile segnalare l’applicazione della franchigia.
Tuttavia, la gestione esterna però non permetteva di consolidare nel dichiarativo la verifica sul mancato superamento della soglia di 15.000 euro, la quale è complessiva ossia:
- deve tenere conto altresì degli eventuali e ulteriori compensi “sportivi” percepiti dal contribuente,
- i quali sono sempre attratti nel trattamento fiscale agevolato.
Si pensi, ad esempio, ai compensi derivanti da co.co.co sportivi indicati nel quadro RC.
Il problema sulla verifica della soglia non si pone, dunque non opera alcuna franchigia di esenzione fiscale, per il contribuente, lavoratore autonomo, il quale svolga anche ulteriori attività professionali, o renda prestazioni non qualificabili nell’ambito del lavoro sportivo (es. verso privati).
Si pensi al caso di un preparatore atletico che nello stesso periodo d’imposta riceva compensi sia per prestazioni verso un’ASD sia per prestazioni verso privati.
In tale caso:
– i compensi percepiti per le prestazioni verso le ASD (“soggetto dell’ordinamento sportivo iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche”), dunque compensi da lavoro sportivo, beneficieranno della franchigia di 15.000 euro;
– gli ulteriori compensi per le prestazioni verso privati, sconteranno la tassazione ordinaria ossia senza alcuna franchigia (sulla base degli indici di reddività del regime forfettario se il lavoratore autonomo opera a “forfait”).
Rispetto alla prima tipologia di compensi, si applicherà altresì: la franchigia ossia la soglia di esenzione contributiva fissata a 5.000 euro ex art. 35, comma 8-bis, D.Lgs. n. 36/2021; il dimezzamento della base imponibile contributiva fino al 31-12-2027 (comma 8-ter).
Così ad esempio, ipotizzando che il suddetto preparatore atletico in regime forfettario percepisca solo compensi di lavoro sportivo pari a 40.000 euro:
- i primi 15.000 euro non concorrerano al reddito riconducibile all’attività svolta,
- il reddito sarà determinato applicando sui 25.000 euro (40.000-15.000) di compensi residui il coefficiente di redditività del 78%.
Dal reddito di 19.500 euro, potranno essere dedotti i contributi previdenziali versati e sarà calcolata l’imposta sostitutiva del 15% o del 5%.
Detto ciò, le istruzioni di compilazione del quadro LM 2026, finalmente considerano espressamente la franchigia di 15.000 euro.
In particolare, nella colonna 7 casi particolari dei righi LM22-LM27 del modello Redditi, andrà indicato il “codice 2”: “in caso di compensi percepiti nell’ambito del lavoro sportivo dilettantistico di cui all’art. 36, comma 6 del D.Lgs. n. 36 del 2021 i quali non costituiscono reddito nei limiti dell’importo complessivo di 15.000 euro, mentre rilevano integralmente ai fini del calcolo del limite per la permanenza nel regime, previsto dai citati commi 54 e 71”.
Pertanto, in presenza del codice 2, i compensi indicati in colonna 3 (componenti positivi) concorrono alla determinazione del reddito a forfait di cui alla colonna 5 individuato sulla base del coefficiente di redditività LM 22, col 2, limitatamente alla quota degli stessi che eccede l’importo di 15.000 euro.
Riprendendo l’esempio precedente, come già visto: il reddito effettivo di cui alla colonna 5 sarà determinato applicando sui 25.000 euro (40.000 euro-15.000 euro) di compensi residui il coefficiente di redditività del 78%.
Nel rigo LM34, colonna 3 (reddito lordo), andrà indicato il reddito lordo, dato dalla somma degli importi dei redditi relativi alle singole attività, indicati alla colonna 5 dei righi da LM22 ad LM27.
Nella colonna 2 andrà esposto il reddito forfetario afferente la “Gestione separata autonomi (art. 2 c. 26 L. 335/95)”
Nel nostro esempio 25.000 €*78% ossia 19.500. Gli importi di colonna 2 e 3 (reddito lordo) dunque coincideranno.
Tuttavia, tale importo non coinciderà con quello da indicare ai fini della determinazione del carico previdenziale nella sezione III del quadro RR (Contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995 – riforma dello sport: decreto legislativo n. 36/2021), posto che la franchigia fiscale non rileva ai fini previdenziali.
Dunque la base imponibile contribuitiva terrà conto che: l’obbligo contributivo sorge sulla parte di compensi eccedente i primi 5.000 euro annui (art. 35, comma 8-bis, del D.Lgs. n. 36/2021) non 15.000 come previsto per la franchigia fiscale; fino al 31 dicembre 2027, la contribuzione alla Gestione separata INPS è dovuta nei limiti del 50% dell’imponibile contributivo (art. 35, comma 8-ter, del D.Lgs. n. 36/2021).
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