2° Contenuto Riservato: Simulazione della malattia e licenziamento disciplinare: il disconoscimento dello stato di malattia può essere disposto solo dal medico legale

COMMENTO

DI GIOVANNI IMPROTA | 7 MAGGIO 2026

La pronuncia in esame, l’Ordinanza della Corte di cassazione 8 aprile 2026, n. 8738 , si inserisce nel solco del contenzioso relativo ai licenziamenti disciplinari fondati sulla asserita simulazione dello stato di malattia, fattispecie rispetto alla quale con la pronuncia in esame la Cassazione ha precisato che la presenza di un certificato medico attestante la patologia costituisce elemento di significativa valenza probatoria, superabile soltanto mediante adeguati accertamenti medico-legali, non potendo il giudice disattenderlo sulla base di valutazioni meramente congetturali o di una lettura atomistica degli indizi.

Onere della prova nel caso di licenziamento per giusta causa

Uno degli aspetti più rilevanti contenuti nella sentenza in esame è rappresentato dalle considerazioni fatte dalla Corte di Cassazione in ordine all’onere della prova per le ipotesi di licenziamento per giusta causa, tema rispetto al quale la Corte medesima afferma con forza il concetto per cui l’onere di comprovare l’effettiva sussistenza della giusta causa di licenziamento grava sul datore di lavoro.

Il concetto espresso dalla Suprema Corte nella sentenza in esame trova da sempre conferma nell’art. 2119 c.c. che pone appunto sul datore di lavoro l’onere di provare la sussistenza dei fatti contestati al lavoratore, nonché la loro gravità, tale da integrare una lesione irreparabile del vincolo fiduciario e da non consentire la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto di lavoro.

In particolare, il datore deve dimostrare:

  • la materialità del fatto addebitato;
  • la riferibilità soggettiva della condotta al lavoratore;
  • l’elemento soggettivo richiesto (dolo o colpa, ove rilevante);
  • la proporzionalità tra condotta contestata e sanzione espulsiva, secondo quanto previsto dall’art. 2106 c.c. e dalla contrattazione collettiva applicabile.

La giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione afferma che il giudice deve valutare la gravità dell’inadempimento in concreto, tenendo conto della natura del rapporto, delle mansioni svolte, dell’intensità dell’elemento fiduciario e delle circostanze del caso specifico.

Qualora il datore non riesca a fornire prova sufficiente dei fatti contestati o della loro idoneità a giustificare il recesso in tronco, il licenziamento deve essere dichiarato illegittimo, con applicazione delle tutele previste dall’art. 18 St. Lav. o dal D.Lgs. n. 23/2015, a seconda del regime applicabile.

Resta invece a carico del lavoratore la prova di eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa datoriale.

Il caso

La fattispecie su cui si è espressa la Suprema Corte afferisce ad un caso di licenziamento disciplinare intimato a un lavoratore per simulazione dello stesso di malattia attuata al solo fine di non ricoprire le mansioni assegnate dal datore di lavoro.

Nel caso di specie, la Corte d’appello di Firenze aveva ritenuto legittimo il licenziamento di un lavoratore accusato di aver simulato una patologia per sottrarsi allo svolgimento di nuove mansioni non gradite. La decisione di merito si fondava su una serie di elementi indiziari (attività extralavorative, mancato acquisto di farmaci, mancata visita specialistica, atteggiamento ostile alle nuove mansioni).

Le motivazioni di ricorso del lavoratore

Avverso tale sentenza, il lavoratore ha proposto ricorso in Cassazione sulla base delle seguenti motivazioni:

→ Erronea identificazione dell’addebito da parte della Corte d’Appello

Al riguardo, il lavoratore ha dedotto:

    • la violazione del principio di immutabilità della contestazione disciplinare;
    • l’erronea identificazione, da parte della Corte d’Appello, delle condotte effettivamente contestate;
    • la violazione del principio del ne bis in idem disciplinare, sostenendo che il datore avrebbe contestato nuovamente fatti già oggetto di precedente procedimento disciplinare.

Più in particolare, secondo il ricorrente:

    1. la lettera di contestazione non avrebbe riguardato la simulazione della malattia nei termini interpretati dalla Corte territoriale;
    2. il giudice d’appello avrebbe alterato il contenuto dell’addebito disciplinare;
    3. il licenziamento sarebbe stato fondato su fatti diversi o già esaminati disciplinarmente.

→ Violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 5 Legge n. 604/1966 (onere della prova)

Con il secondo motivo il lavoratore ha denunciato:

    • l’erronea ripartizione dell’onere probatorio;
    • la violazione delle regole in tema di prova del licenziamento disciplinare.

In particolare, il ricorrente ha sostenuto che:

    1. la Corte d’Appello avrebbe illegittimamente posto a suo carico la prova della reale sussistenza dello stato patologico;
    2. mentre, ai sensi dell’art. 5 Legge n. 604/1966, sarebbe stato il datore di lavoro a dover dimostrare la simulazione della malattia e quindi la giusta causa di licenziamento.

→ Omesso esame di fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c.c.p.c.

Con il terzo motivo il lavoratore ha contestato la circostanza per la quale la Corte d’Appello nella sua decisione avrebbe tenuto conto del fatto che il licenziamento era stato sostanzialmente determinato dal comportamento del dipendente durante la malattia e non dall’effettiva prova della simulazione della stessa.

Le considerazioni della Cassazione

La Suprema Corte inverte il ragionamento contenuto nella sentenza di Corte d’appello sulla base delle seguenti considerazioni.

Il primo snodo centrale della decisione riguarda la riaffermazione – netta e priva di ambiguità – del principio di cui all’art. 5 Legge n. 604/1966.

Tale disposizione, infatti, pone a carico del datore di lavoro l’onere di prova per la sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento.

La Corte stigmatizza implicitamente ogni costruzione probatoria che, anche solo di fatto, conduca a una inversione dell’onere della prova, imponendo al lavoratore di dimostrare la reale esistenza della malattia.
In altri termini, a parere della Suprema Corte la simulazione della malattia non costituisce una “presunzione naturale” desumibile da comportamenti ambigui, con la conseguenza che il datore non può limitarsi a fornire meri indizi, demandando al lavoratore la prova contraria.
La decisione si pone quindi in linea con l’orientamento consolidato che richiede una prova rigorosa dell’inadempimento disciplinare, specie quando esso incide sul vincolo fiduciario.

Altro aspetto rilevante contenuto nella sentenza in esame è rappresentato dalla considerazione per la quale il datore può anche provare per presunzioni semplicima solo rispettando i requisiti di gravitàprecisione e concordanza e senza una lettura atomistica degli indizi, dovendo il giudice valutare prima i singoli elementi e poi la loro convergenza complessiva.

Fermo restando quanto sopra, a parere dello scrivente il vero fulcro della decisione è rappresentato dalla valorizzazione del certificato medico attestante la patologia (nella specie, sindrome ansioso-depressiva).
Al riguardo, la Corte afferma un principio rilevante per il quale la certificazione sanitaria costituisce un elemento di “particolare valenza probatoria”, superabile solo mediante adeguati accertamenti medico-legali.

Da tale principio, discendono alcune conseguenze operative di rilievo:

  • il giudice non può svalutare la diagnosi medica sulla base di valutazioni meramente intuitive o “di esperienza”;
  • non è consentito sostituire il giudizio tecnico sanitario con apprezzamenti empirici (es. attività di svago incompatibili solo in apparenza);
  • l’assenza di una consulenza medico-legale o di verifiche specialistiche indebolisce radicalmente il quadro presuntivo datoriale.

Infine, di particolare interesse è il passaggio in cui la Corte riconosce la compatibilità tra patologie psichiche e attività extralavorative, elemento spesso utilizzato nei contenziosi disciplinari come indizio di simulazione.

La decisione evidenzia come, soprattutto in presenza di disturbi psichici, l’osservazione di attività sociali o ricreative:

  • non è di per sé incompatibile con lo stato morboso;
  • non può fondare automaticamente un giudizio di fraudolenza.

Si tratta di un chiarimento importante, che contribuisce a superare letture eccessivamente semplificatorie del comportamento del lavoratore in malattia.

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