COMMENTO
DI SANDRA PENNACINI | 13 MAGGIO 2026
A seguito della bollinatura del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze dell’11 maggio 2026, è stata approvata la metodologia in base alla quale l’Agenzia delle entrate elabora la proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2026 e 2027. L’impianto normativo conferma in gran parte le regole previste negli scorsi anni, introducendo tuttavia una novità nelle modalità di rivalutazione delle basi imponibili. Sul fronte delle tutele garantite ai contribuenti, si segnala inoltre il debutto di una nuova circostanza straordinaria che consente di invocare la cessazione degli effetti del patto in caso di crisi.
Premessa
L’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, istitutivo del concordato preventivo biennale (CPB) stabilisce che la metodologia di calcolo per la formulazione della proposta di concordato, elaborata dall’Agenzia delle entrate tenendo conto degli ISA, sia approvata con apposito decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze. In attuazione di tale previsione, è stato emanato il D.M. 11 maggio 2026(attualmente bollinato) che definisce i criteri per la determinazione della proposta per il biennio 2026/2027, di seguito esaminato. Con il medesimo decreto sono state stabilite le cause di cessazione per circostanze eccezionali e i criteri di riduzione della proposta per il primo anno concordatario, laddove le circostanze eccezionali si siano verificate nel 2026, prima dell’adesione all’istituto.
Gli step di determinazione della proposta
La determinazione della proposta concordataria si articola attraverso quattro fasi sequenziali, progettate per incrociare i dati dichiarati con le informazioni derivanti dall’applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA). Gli step metodologici sono i seguenti:
- misurazione degli indicatori elementari di affidabilità;
- valutazione dei risultati economici operativi dell’ultimo triennio;
- confronto con i valori minimi settoriali;
- rivalutazione basata sulle proiezioni macroeconomiche.
La novità principale per il biennio 2026/2027 risiede nell’ultima fase: per intercettare compiutamente l’attuale scenario macroeconomico, la rivalutazione non utilizza più quale riferimento il prodotto interno lordo reale, bensì le stime di crescita del PIL nominale (fissate al 2,7% per il 2026 e al 2,5% per il 2027).
Le riduzioni applicabili in sede di proposta
Anche per il biennio 2026/2027 viene confermata la possibilità di ottenere uno “sconto” in sede di formulazione della proposta, nel rispetto delle condizioni stabilite dall’articolo 5 del decreto ministeriale dell’11 maggio 2026, qui in esame.
Tale riduzione viene concessa (previa autocertificazione del rispetto dei requisiti richiesti in sede di compilazione del modello CPB) qualora si manifestino specifici eventi straordinari nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026 e, in ogni caso, in data antecedente all’adesione. La ratio della disposizione è evidente: posto che nel 2026 (prima dell’adesione) si sono già verificati eventi straordinari che impattano sull’attività di impresa o di lavoro autonomo, la proposta per tale annualità viene ridotta.
Il dettato normativo prevede delle cause specifiche e tassative in ragione delle quali i valori proposti a titolo di redditi d’impresa o di lavoro autonomo e il valore della produzione netta vengono ridotti: calamità naturali, danni strutturali, danni alle scorte, impossibilità di accesso ai locali nei quali viene esercitata l’attività, blocco dell’attività del cliente principale o sospensioni dell’attività formalmente comunicate (Camera di commercio o Ordini professionali).
In presenza di tali circostanze eccezionali, la proposta, per il solo anno 2026, viene ridotta:
- in misura pari al 10%, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell’attività economica per un periodo compreso tra trenta e sessanta giorni;
- in misura pari al 20%, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell’attività economica per un periodo superiore a sessanta giorni e fino a centoventi giorni;
- in misura pari al 30%, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell’attività economica per un periodo superiore a centoventi giorni.
Si ribadisce che tali sospensioni devono essersi verificate nel 2026, prima dell’adesione al CPB.
Le cause di cessazione per circostanze eccezionali
In merito all’uscita anticipata dal regime, occorre ricordare che l’articolo 19, comma 2, del cd. decreto concordato, D.Lgs. 13/2024 , prevede che il CPB cessa di produrre effetti a partire dal periodo di imposta in cui si realizzano minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi, eccedenti la misura del 30 per cento rispetto a quelli oggetto del concordato stesso, in presenza delle seguenti circostanze eccezionali.
L’articolo 4 del decreto dell’11 maggio 2026 riporta l’elenco tassativo di tali circostanze:
a) eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), e 24, comma 1, del D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1;
b) altri eventi di natura straordinaria che hanno comportato:
- danni ai locali destinati all’attività d’impresa o di lavoro autonomo, tali da renderli totalmente o parzialmente inagibili e non più idonei all’uso;
- danni rilevanti alle scorte di magazzino tali da causare la sospensione del ciclo produttivo;
- l’impossibilità di accedere ai locali nei quali viene esercitata l’attività;
- la sospensione dell’attività, laddove l’unico o principale cliente sia un soggetto il quale, a sua volta, a causa di detti eventi, abbia interrotto l’attività;
c) liquidazione ordinaria, liquidazione coatta amministrativa o giudiziale;
d) cessione in affitto dell’unica azienda;
e) sospensione dell’attività ai fini amministrativi, dandone comunicazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
f) sospensione dell’esercizio della professione, dandone comunicazione all’ordine professionale di appartenenza o agli enti previdenziali e assistenziali o alle casse di competenza.
La nuova causa legata alla crisi geopolitica
Il medesimo articolo 4 introduce una nuova fattispecie di cessazione, del tutto inedita, alla lettera g), strettamente collegata allo scenario internazionale. Il concordato cessa in presenza di:
- g) impatti economici negativi correlati ai conflitti armati e alla situazione geopolitica nell’area mediorientale comprovati dall’incremento nell’anno dell’indice dei prezzi superiore al 5 per cento.
Anche per questa nuova esimente, affinché si possa invocare l’uscita dal patto, l’incremento dell’inflazione oltre la soglia del 5% deve necessariamente accompagnarsi al calo reddituale effettivo superiore al 30% rispetto ai valori oggetto di concordato.
La soglia corretta per la cessazione
Occorre evidenziare che la relazione illustrativa di accompagnamento al decreto dell’11 maggio 2026 espone che la cessazione per eventi eccezionali opera in presenza di minori redditi effettivi eccedenti la misura del 50%.
Tale riferimento, presumibilmente, rappresenta un refuso materiale, posto che non trova alcun riscontro nell’attuale formulazione del testo del decreto concordato.
Il D.M. 11 maggio 2026, si limita a richiamare l’articolo 19, comma 2, del D.Lgs. 13/2024. Quest’ultimo, così come modificato dal D.Lgs. 108/2024, richiede esplicitamente un calo del 30% e non del 50%. La percentuale più alta era prevista unicamente nella prima stesura della norma, poi ribassata per agevolare l’uscita in caso di crisi.
Ne deriva che la soglia di “calo” da monitorare è del 30%. Tuttavia, è chiaro che il riferimento al 50% presente in relazione illustrativa fa emergere più di una perplessità, nonché il dubbio che vi siano altre modifiche in vista (in questo caso, peggiorative). Non sarebbe infatti la prima volta che, a seguito delle continue innovazioni apportate alla norma, i testi non risultino tra di loro coordinati. Detto questo, si ribadisce che, secondo quanto prevede oggi la norma, il parametro da monitorare è quello del calo del 30% e tale dovrebbe restare, salvo successive modifiche normative.
CPB 2026/2027, un quadro ancora incompleto
Il D.M. 11 maggio 2026 rappresenta l’ennesimo tassello al concordato preventivo biennale per il biennio 2026/2027. È tuttavia necessario ricordare che non tutto è stato deciso. Molteplici ipotesi di modifiche continuano a rincorrersi. Tra queste, l’introduzione di nuovi tetti massimi agli incrementi di reddito per i contribuenti meno affidabili e il loro dimezzamento in caso di rinnovo, nonché ulteriori modifiche sul fronte delle cause di cessazione e decadenza. In conclusione, seppure la campagna dichiarativi sia già pienamente attiva, il quadro del concordato è ancora lontano dall’essere compiutamente definito.
Riferimenti normativi:
- D.M. 11 maggio 2026;
- D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13, artt. 9, 19;
- Provvedimento 27 febbraio 2026, n. 71684.
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