PRIMA LETTURA
DI FRANCESCO GERIA – LABORTRE STUDIO ASSOCIATO | 15 MAGGIO 2026
Con la Circolare del 14 maggio 2026, n. 55 , l’Inps fornisce le prime indicazioni in merito all’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati per le assunzioni a tempo indeterminato, effettuate dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, di giovani che, alla data dell’assunzione, non abbiano compiuto trentacinque anni di età e siano svantaggiati o molto svantaggiati, secondo la definizione di cui al regolamento della Commissione, del 17 giugno 2014, introdotto dall’articolo 2 del D.L. 30 aprile 2026, n. 62.
| Circolare INPS 14 maggio 2026, n. 55 | |
| Quadro normativo | Al fine di incrementare l’occupazione giovanile stabile, il D.L. 30 aprile 2026, n. 62, recante “Disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all’occupazione e di contrasto del caporalato digitale” (di seguito, anche decreto Lavoro), ha introdotto, all’articolo 2 , rubricato “Bonus Giovani 2026”, un nuovo esonero dal versamento del 100 per cento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato di giovani, effettuate dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026. Restano esclusi dal beneficio, i contratti di lavoro domestico e i rapporti di apprendistato, in relazione ai quali il quadro normativo già prevede l’applicazione di aliquote previdenziali in misura ridotta rispetto a quella ordinaria. Nello specifico, gli esoneri contributivi in argomento spettano, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, a condizione che l’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato riguardi giovani che, alla data dell’assunzione, non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età e siano privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi. Le agevolazioni in trattazione sono altresì riconosciute, sempre per un periodo massimo di ventiquattro mesi, per l’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di giovani, sempre di età inferiore ai trentacinque anni, che, alla data dell’assunzione, siano privi da almeno dodici mesi di un impiego regolarmente retribuito e appartengano a una delle categorie di cui alle lettere c), e), f) e g) della definizione di “lavoratore svantaggiato” di cui all’articolo 2, punto 4), del regolamento della Commissione, del 17 giugno 2014, e precisamente: non possiedano un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o abbiano completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non abbiano ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito (cfr. l’art. 2, punto 4), lett. c); siano soggetti adulti che vivono solo con una o più persone a carico (cfr. l’art. 2, punto 4), lett. e); siano occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 per cento la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartenga al genere sottorappresentato (cfr. l’art. 2, punto 4), lett. f). Tali settori e professioni sono annualmente individuati con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, sulla base delle risultanze acquisite dall’ISTAT; appartengano a una minoranza etnica di uno Stato membro e abbiano la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso a un’occupazione stabile (cfr. l’art. 2, punto 4), lett. g). Al fine di sostenere lo sviluppo occupazionale della Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno – ZES unica (di seguito, ZES unica) e contribuire alla riduzione dei divari territoriali, il comma 3 dell’articolo 2 del decreto Lavoro prevede il riconoscimento degli esoneri in argomento anche in favore dei datori di lavoro privati che, dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, assumono a tempo indeterminato lavoratori in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria, Sardegna, Marche e Umbria. Inoltre, le agevolazioni sono riconosciute, ai sensi del comma 4 dell’articolo 2 del decreto Lavoro, per un periodo massimo di dodici mesi, per le assunzioni a tempo indeterminato di giovani che, alla data dell’assunzione incentivata, appartengono a una delle categorie di cui alle lettere dalla a) alla c) e dalla e) alla g) della definizione di “lavoratore svantaggiato” di cui all’articolo 2 del regolamento ; pertanto, oltre ai soggetti appartenenti a una delle categorie di lavoratori come sopra descritti, sono da ricomprendere nell’alveo dei destinatari della misura anche i soggetti privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi (cfr. l’art. 2, punto 4), lett. a) e i soggetti aventi un’età compresa tra i 15 e i 24 anni (cfr. l’art. 2, punto 4), lett. b). Il comma 6 dell’articolo 2 del decreto Lavoro precisa altresì che il riconoscimento degli esoneri è subordinato al requisito dell’incremento occupazionale netto, calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti (per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale il calcolo è ponderato in base al rapporto tra le ore pattuite e il normale orario di lavoro a tempo pieno). Ai fini della verifica di tale requisito, non si deve tenere conto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. La misura degli esoneri contributivi previsti dal comma 1 dell’articolo 2 in argomento è pari al 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore e, comunque, nei limiti di spesa autorizzata ai sensi delcomma 9 del medesimo articolo 2 del decreto Lavoro, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. La misura dell’esonero, ai sensi del comma 3 dell’articolo 2 , è aumentata nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile nelle ipotesi in cui il giovane lavoratore svantaggiato o molto svantaggiato sia assunto in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni della ZES unica. Il beneficio in argomento, come previsto dal comma 11 dell’articolo 2 del decreto Lavoro, si applica nel rispetto del regolamento . L’articolo 5 del decreto Lavoro ha abrogato l’articolo 14, comma 1-bis, del D.L. 31 dicembre 2025, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2026, n. 26, con cui era stata modificata la disposizione di cui all’articolo 22 del D.L. 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, con l’introduzione di esoneri contributivi in favore dei datori di lavoro privati che, dal 1° gennaio 2026 al 30 aprile 2026, hanno proceduto all’assunzione a tempo indeterminato o alla trasformazione del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato, di giovani che, alla data dell’assunzione/trasformazione, non avessero compiuto trentacinque anni di età e non fossero mai stati occupati a tempo indeterminato nella loro intera vita lavorativa. |
| Datori di lavoro che possono accedere agli esoneri | Gli esoneri contributivi in argomento sono riconosciuti in favore di tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, compresi i datori di lavoro del settore agricolo. Le misure in trattazione non si applicano nei confronti della pubblica Amministrazione. |
| Lavoratori per i quali spettano gli esoneri | Gli esoneri contributivi in argomento spettano per le assunzioni a tempo indeterminato, effettuate dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, di soggetti che, alla data dell’assunzione incentivata, non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età, e risultano essere, alternativamente: molto svantaggiati in quanto privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, come definito dal citato articolo 1, comma 1, numero 1), lettera a) (cfr. l’art. 1, numero 2), lett. a) , del D.M. 17 ottobre 2017). Al riguardo, si precisa che, ai fini del rispetto del requisito, si considera il periodo di ventiquattro mesi antecedente la data di assunzione e si verifica che in tale periodo il lavoratore non abbia svolto un’attività di lavoro subordinato legata a un contratto di durata di almeno sei mesi o un’attività di collaborazione coordinata e continuativa (o altra prestazione di lavoro di cui all’art. 50, comma 1, lett. c-bis), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), la cui remunerazione annua sia superiore ai limiti esenti da imposizione; molto svantaggiati in quanto privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno dodici mesi, come definito dal citato articolo 1, comma 1, numero 1, lettera a) (cfr. l’art. 1, numero 2) , lett. b), del D.M. 17 ottobre 2017), e appartenenti a una delle categorie di cui alle lettere c), e), f) e g) della definizione di “lavoratore svantaggiato” di cui all’articolo 2 del regolamento ; svantaggiati in quanto appartenenti a una delle categorie di cui alle lettere dalla a) alla c) e dalla e) alla g) della definizione di “lavoratore svantaggiato” di cui all’articolo 2 del regolamento , come disposto dall’articolo 1, comma 1, numero 1) , del D.M. 17 ottobre 2017. Inoltre, ai fini del riconoscimento della maggiore misura di esonero contributivo di cui al comma 3 dell’articolo 2 in argomento, i lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati di cui sopra devono essere assunti presso una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna, Marche e Umbria. |
| Rapporti di lavoro incentivabili, durata ed entità degli esoneri | Gli esoneri contributivi in trattazione spettano per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026. Le agevolazioni, pertanto, non possono trovare applicazione in relazione alle assunzioni a tempo determinato né per le trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti di lavoro a tempo determinato già in essere. Gli incentivi: spettano con riferimento ai soggetti che, alla data dell’assunzione incentivata, sono stati occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente delle misure di esonero in trattazione; spettano anche in caso di contratti di lavoro a tempo parziale, con le modalità indicate nel successivo paragrafo 5, e per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142; non si applicano ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato, in relazione ai quali il quadro normativo già prevede l’applicazione di aliquote previdenziali in misura ridotta rispetto a quella ordinaria. Non rientrano, fra le tipologie incentivate: – l’assunzione con contratto di lavoro intermittente o a chiamata, di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, ancorché stipulato a tempo indeterminato; – prestazioni di lavoro occasionale disciplinate dall’articolo 54-bis del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, introdotto in sede di conversione dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e successive modificazioni. Gli esoneri contributivi in argomento spettano anche per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, ancorché la somministrazione sia resa verso l’utilizzatore nella forma a tempo determinato. Esonero contributivo in favore dei datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato soggetti privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi L’esonero contributivo è riconoscibile, come espressamente previsto dall’articolo 2, comma 1 , del D.L. n. 62/2026, per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, per un ammontare massimo riconoscibile pari a 500 euro su base mensile. La durata massima dell’esonero contributivo, in quanto applicabile a una platea di destinatari che il regolamentoconsidera “molto svantaggiati”, è pari a ventiquattro mesi dalla data di assunzione. Esonero contributivo in favore dei datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato soggetti privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno dodici mesi e appartenenti a una delle categorie di cui alle lettere c), e), f) e g) della definizione di “lavoratore svantaggiato” di cui all’articolo 2 del regolamento (UE) 651/2014 L’esonero contributivo è applicabile, come previsto dall’articolo 2, comma 1 , del D.L. n. 62/2026, alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, per un ammontare massimo riconoscibile pari a 500 euro su base mensile. La durata massima dell’esonero contributivo, sulla base di quanto disposto dall’articolo 2, comma 1 , del D.L. n. 62/2026, è pari a ventiquattro mesi dalla data di assunzione. Esonero contributivo in favore dei datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato soggetti appartenenti a una delle categorie di cui alle lettere dalla a) alla c) e dalla e) alla g) della definizione di “lavoratore svantaggiato” di cui all’articolo 2 del regolamento (UE) 651/2014. L’esonero contributivo è applicabile, come previsto dall’articolo 2, comma 1 , del D.L. n. 62/2026, alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, per un ammontare massimo riconoscibile pari a 500 euro su base mensile, con riferimento alle assunzioni effettuate nelle regioni della ZES unica. La durata massima dell’esonero contributivo, ai sensi dell’articolo 2, comma 4 , del D.L. n. 62/2026, è pari a dodici mesi dalla data di assunzione. Esonero contributivo per l’assunzione di soggetti in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni della ZES unica L’esonero contributivo è riconoscibile nel limite massimo di importo pari a 650 euro, come espressamente previsto dall’articolo 2, comma 3 , del D.L. n. 62/2026, per le assunzioni a tempo indeterminato, effettuate dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria, Sardegna, Marche e Umbria. La durata massima dell’esonero contributivo è collegata alla tipologia di lavoratore per il quale si procede all’assunzione, e precisamente: ventiquattro mesi per l’assunzione di soggetti molto svantaggiati in quanto privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi o privi di un impiego regolarmente retribuito da dodici mesi e appartenenti a una delle categorie di cui alle lettere c), e), f) e g) della definizione di “lavoratore svantaggiato” di cui all’articolo 2 del regolamento (cfr. l’art. 2, comma 1 , del decreto Lavoro); dodici mesi per l’assunzione di soggetti svantaggiati in quanto appartenenti a una delle categorie di cui alle lettere dalla a) alla c) e dalla e) alla g) della definizione di “lavoratore svantaggiato” di cui all’articolo 2 del regolamento, |
| Assetto e misura degli esoneri | Gli incentivi previsti dall’articolo 2, comma 1 , del D.L. n. 62/2026, per l’assunzione di soggetti rientranti nelle categorie di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati, sono costituiti dall’esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore. Per i rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, tale soglia deve essere riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 16,12 euro (€ 500/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo. Per quanto concerne, invece, l’assunzione di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati da destinare a una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni della ZES unica, l’importo massimo dell’esonero è pari a 650 euro su base mensile per ciascun soggetto interessato. Per i rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, tale soglia deve essere riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 20,96 euro (€ 650/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo. Inoltre, nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, i massimali dell’agevolazione suindicati devono essere proporzionalmente ridotti. |
| Condizioni generali di spettanza degli esoneri | Il diritto alla fruizione degli esoneri in trattazione, come previsto dall’articolo 2, comma 7 , del D.L. n. 62/2026, è subordinato al rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’assunzione, disciplinati dall’articolo 31 del D.Lgs. n. 150/2015. Inoltre, il diritto alla fruizione delle misure in argomento è subordinato al rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, ossia: regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC); assenza di violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro, nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro individuate con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, fermi restando gli altri obblighi di legge; rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Si rammenta che a decorrere dal 1° aprile 2026 i datori di lavoro privati che chiedono benefici contributivi, comunque denominati e finanziati con risorse pubbliche, per l’assunzione di personale alle proprie dipendenze devono pubblicare la disponibilità della posizione di lavoro sul Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL) di cui all’articolo 5 del D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. Ai fini del riconoscimento dei benefici, resta fermo l’obbligo per il datore di lavoro di garantire il rispetto delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Al riguardo, si evidenzia che l’articolo 14, comma 5, del D.L. n. 159/2025 rinvia l’individuazione delle modalità operative della disposizione a un successivo decreto attuativo. Pertanto, nelle more dell’adozione del citato decreto attuativo, come precisato nel messaggio n. 1153 del 31 marzo 2026, a cui si fa rinvio, la pubblicazione della vacancy sul SIISL non ha carattere obbligatorio. Diversamente, l’onere di pubblicazione della disponibilità diverrà obbligatorio ai fini della richiesta dei benefici contributivi quando il relativo decreto attuativo verrà pubblicato. Con specifico riferimento all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione, da ultimo disciplinati dall’articolo 31 del D.Lgs. n. 150/2015, gli esoneri contributivi in argomento non spettano ove ricorra una delle seguenti condizioni: l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, anche nel caso in cui il soggetto avente diritto all’assunzione venga utilizzato mediante contratto di somministrazione; l’assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo; presso il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione sono in atto sospensioni dal lavoro connesse a una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione o la somministrazione siano finalizzate all’assunzione di soggetti inquadrati a un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione; i lavoratori sono stati licenziati nei sei mesi precedenti da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presentava assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume o utilizza in somministrazione, o risulta con quest’ultimo in rapporto di collegamento o controllo. Con specifico riferimento alla possibilità di riconoscere l’agevolazione per il periodo residuo nelle ipotesi di successiva riassunzione del medesimo lavoratore, si ribadisce che gli esoneri in trattazione trovano applicazione per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026. Pertanto, qualora un lavoratore sia stato assunto nel corso dell’arco temporale oggetto di incentivazione e il datore di lavoro abbia iniziato a fruire delle agevolazioni in argomento, nelle ipotesi di cessazione anticipata del rapporto di lavoro e di successiva riassunzione da parte dello stesso o di altro datore di lavoro o nelle ipotesi di successione, senza soluzione di continuità, del rapporto di lavoro incentivato presso un altro datore di lavoro, si può procedere al riconoscimento dell’agevolazione residua solo se anche il successivo rapporto di lavoro sia instaurato nel medesimo arco temporale e, quindi, entro e non oltre il 31 dicembre 2026. |
| Condizioni specifiche per il riconoscimento del diritto agli esoneri | Il diritto alla legittima fruizione degli esoneri in trattazione è subordinato alla sussistenza delle seguenti condizioni: il lavoratore, alla data dell’assunzione agevolata, non deve avere compiuto il trentacinquesimo anno di età (dovendosi intendere 34 anni e 364 giorni); i datori di lavoro non devono avere proceduto, nei sei mesi precedenti l’assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella stessa unità produttiva (cfr. l’art. 2, comma 7 , del D.L. n. 62/2026); i datori di lavoro non devono procedere, nei sei mesi successivi all’assunzione, al licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l’esonero in argomento o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del primo. La violazione di tale divieto comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito (cfr. l’art. 2, comma 8 , del D.L. n. 62/2026); l’assunzione dei soggetti svantaggiati o molto svantaggiati deve determinare, come previsto dall’articolo 2, comma 6 , del decreto Lavoro, un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti; la legittima fruizione del beneficio in trattazione è, infine, subordinata all’applicazione in favore dei lavoratori del trattamento economico individuale in misura non inferiore al trattamento economico complessivo definito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, avuto riguardo al settore e alla categoria produttivi di riferimento, nonché all’attività principale o prevalente esercitata, alla dimensione e alla natura giuridica del datore di lavoro, secondo quanto previsto dall’articolo 7, comma 5 , del medesimo D.L. n. 62/2026, rubricato “Salario giusto e incentivi”. |
| Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato e incremento occupazionale netto | In forza del rinvio al rispetto delle previsioni di cui al citato regolamento , nonché dell’espressa previsione di cui al comma 6 del medesimo articolo 2 , D.L. n. 62/2026, l’assunzione del lavoratore deve determinare un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti. Ai sensi dell’articolo 2, punto 32, del regolamento , l’incremento occupazionale netto deve intendersi come “aumento netto del numero di dipendenti dello stabilimento in questione rispetto alla media relativa a un periodo di riferimento, dopo aver sottratto dal numero di posti di lavoro creati il numero di posti di lavoro soppressi nel corso dello stesso periodo. Il numero di lavoratori occupati a tempo pieno, a tempo parziale e stagionalmente va calcolato considerando le frazioni di unità di lavoro-anno”. Si precisa, al riguardo, che le agevolazioni in argomento, in forza del disposto dell’articolo 32, paragrafo 3, del regolamento , sono comunque applicabili qualora l’incremento occupazionale netto non si realizzi in quanto il posto o i posti di lavoro precedentemente occupato/occupati si sia/siano reso/resi vacante/vacanti a seguito di: dimissioni volontarie; invalidità; pensionamento per raggiunti limiti d’età; riduzione volontaria dell’orario di lavoro; licenziamento per giusta causa. Il rispetto del requisito dell’incremento occupazionale netto deve essere verificato in concreto, in relazione a ogni singola assunzione per la quale si intende fruire dell’esonero. Il venire meno dell’incremento fa perdere il beneficio per il mese di calendario di riferimento; l’eventuale ripristino dell’incremento per i mesi successivi consente, invece, la fruizione del beneficio dal mese di ripristino fino alla sua originaria scadenza, ma non consente di recuperare il beneficio perso. Ai fini della legittima fruizione degli esoneri devono ricorrere anche le seguenti condizioni: il datore di lavoro non deve rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in conto bloccato gli aiuti individuali definiti come illegali o incompatibili dalla Commissione europea (cfr. l’art. 46 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, c.d. clausola Deggendorf); il datore di lavoro non deve essere un’impresa in difficoltà, come definita dall’articolo 2, punto 18, del regolamento . Infine, in considerazione della natura dell’agevolazione in trattazione quale aiuto di Stato, l’INPS provvede a registrare gli esoneri in argomento nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato. |
| Coordinamento con altri esoneri contributivi | Le agevolazioni in trattazione non sono cumulabili con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. Nello specifico, gli esoneri non sono cumulabili con gli esoneri e le riduzioni delle aliquote di finanziamento previste dalla normativa vigente in relazione alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro. Diversamente, le misure sono compatibili: senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all’articolo 1, commi 399 e 400 , della legge di Bilancio 2025; con l’esonero disciplinato dall’articolo 5 della legge 5 novembre 2021, n. 162, pari all’1 per cento dei contributi previdenziali, nel limite massimo di 50.000 euro annui, a favore dei datori di lavoro privati che siano in possesso della “Certificazione della parità di genere” di cui all’articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, nei limiti e nel rispetto della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro effettivamente dovuta; con le agevolazioni consistenti in una riduzione della contribuzione previdenziale a carico del lavoratore, quale, ad esempio, l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali IVS a carico della lavoratrice madre prevista dall’articolo 1, commi 180 e 181, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di Bilancio 2024). |
| Procedimento di ammissione agli esoneri. Adempimenti dei datori di lavoro | Allo scopo di conoscere con certezza l’ammontare del beneficio spettante e l’eventuale residua disponibilità delle risorse, il datore di lavoro richiedente gli esoneri contributivi in argomento deve inoltrare all’INPS la domanda di ammissione alle agevolazioni in argomento, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line, appositamente aggiornato, reperibile sul sito istituzionale www.inps.it, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) – Bonus giovani 2026”. L’INPS, una volta ricevuta la domanda telematica, sia per i rapporti di lavoro in corso che per i rapporti di lavoro non ancora instaurati, mediante i propri sistemi informativi centrali provvede a: calcolare l’ammontare del beneficio spettante in base all’ammontare dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro dichiarati nella richiesta; consultare il Registro Nazionale degli aiuti di Stato per verificare che per quel datore di lavoro sussistano le condizioni per riconoscere l’agevolazione richiesta, relativamente al rispetto della c.d. clausola Deggendorf; fornire, qualora risulti che vi sia sufficiente capienza di risorse e che i controlli precedenti abbiano dato esito positivo, un riscontro in merito all’accoglimento della domanda e procedere alla registrazione dell’agevolazione sul Registro Nazionale degli aiuti di Stato. La domanda di riconoscimento delle misure può essere inoltrata sia per le assunzioni già effettuate che per i rapporti di lavoro non ancora instaurati. Qualora la domanda di riconoscimento degli esoneri in trattazione sia inviata per un’assunzione in corso, con conseguente indicazione della relativa comunicazione obbligatoria, l’INPS fornisce, mediante comunicazione in calce al medesimo modulo telematico, l’esito di accoglimento con il riconoscimento dell’importo spettante. Diversamente, qualora l’istanza di riconoscimento degli esoneri in trattazione sia inviata per un’assunzione non ancora effettuata, l’INPS calcola l’ammontare del beneficio spettante accantona preventivamente le risorse e invia una comunicazione al datore di lavoro tramite posta elettronica certificata (PEC), o tramite posta elettronica ordinaria (e-mail) qualora non sia disponibile un indirizzo PEC, e una notifica nell’area “MyINPS”, con le quali invita il medesimo a provvedere all’instaurazione del rapporto di lavoro e al conseguente adempimento dell’invio della comunicazione obbligatoria entro il termine perentorio di 10 giorni. Ai fini dell’ammissione alla fruizione delle misure di esonero, l’INPS quantifica quanto può essere erogato per ciascuna annualità per il singolo rapporto di lavoro, provvedendo ad accogliere le richieste solo laddove vi sia sufficiente capienza di risorse da ripartire pro quota per tutto il periodo di agevolazione spettante. Con riferimento ai rapporti di lavoro a tempo parziale, nell’ipotesi di variazione in aumento della percentuale oraria di lavoro in corso di rapporto di lavoro, compreso il caso di assunzione a tempo parziale e successiva trasformazione a tempo pieno, il beneficio fruibile non può superare, per i vincoli legati al finanziamento della misura, il tetto già autorizzato mediante le procedure telematiche. Nelle ipotesi di diminuzione dell’orario di lavoro, compreso il caso di assunzione a tempo pieno e successiva trasformazione del rapporto di lavoro in part-time, è onere del datore di lavoro riparametrare l’esonero spettante e fruire dell’importo ridotto. Il modulo di domanda deve essere utilizzato esclusivamente per la prima assunzione incentivata, mentre, ai fini del riconoscimento del beneficio residuo spettante per la successiva assunzione del lavoratore di cui all’articolo 2, comma 5 , D.L. n. 62/2026 non è previsto l’invio di una nuova richiesta. |
Riferimenti normativi:
- D.L. 30 aprile 2026, n. 62, art. 2
- INPS, Circolare 14 maggio 2026, n. 55
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